Ordinanza cautelare 7 ottobre 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01543/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03627/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3627 del 2025, proposto da
S- AL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B4DB29296B, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Cericola, Fabio Clarizio e Paolo Grande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Fantigrossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NI IC S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Bifulco, Carlo Contaldi La Grotteria e Paolo Pittori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione n. 934 del 09/07/2025, comunicata in data 21/05/2025 attraverso la piattaforma di approvvigionamento Sintel, con la quale il Comune di Lecco ha provveduto ad aggiudicare in favore di NI IC S.r.l. la “Gara aperta per l'affidamento dell'appalto per la fornitura di autobus ad alimentazione elettrica per il rinnovo del parco veicoli dei servizi di trasporto pubblico locale del Comune di Lecco. CIG: B4DB29296B - CUP D10I24000000005 - CUI F00623530136202400004” per un importo contrattuale di € 2.016.945,00, oltre IVA al 22%;
- della comunicazione del 17/07/2025, comunicata in data 21/05/2025 attraverso la piattaforma di approvvigionamento Sintel, con la quale il Comune di Lecco, in persona del RUP Arch. Alessandro Crippa, ha comunicato, ai sensi dell'art. 90 D.lgs. 36/2023, a YES-EU AL S.r.l. che con determinazione n. 934 del 09/07/2025 il Comune di Lecco ha provveduto ad aggiudicare in favore di NI IC S.r.l. la “Gara aperta per l'affidamento dell'appalto per la fornitura di autobus ad alimentazione elettrica per il rinnovo del parco veicoli dei servizi di trasporto pubblico locale del Comune di Lecco. CIG: B4DB29296B - CUP D10I24000000005 - CUI F00623530136202400004” per un importo contrattuale di € 2.016.945,00, oltre IVA al 22%;
- del contratto di appalto stipulato in data 15/09/2025, come da comunicazione del 17/09/2025, nella parte in cui è stato sottoscritto con un concorrente, NI IC S.r.l., che avrebbe dovuto essere escluso per nullità del contratto di avvalimento ovvero invitato a sostituire l'impresa ausiliaria per carenza dei requisiti di capacità tecnico-professionale;
- di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso e/o conseguente e/o richiamato nei suindicati provvedimenti impugnati, anche se non comunicato, né altrimenti, conosciuto dalla Ricorrente e per la condanna del Comune di Lecco, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore di YES-EU AL S.r.l., mediante reintegrazione in forma specifica, con conseguente aggiudicazione dell'appalto, declaratoria di inefficacia del contratto di appalto nelle more stipulato e, per l'effetto, declaratoria del subentro ai sensi dell'art. 122 c.p.a. e dell'art. 124 c.p.a. di YES-EU AL S.r.l. nel contratto di appalto; o, in subordine, per equivalente, con ristoro dei danni patiti e patiendi conseguenti alla illegittimità dei provvedimenti gravati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NI IC S.r.l. e del Comune di Lecco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il dott. OV IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Lecco indiceva una gara d’appalto con procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici o anche solo “codice”) per l’affidamento della fornitura di n. 5 (cinque) autobus ad alimentazione elettrica.
Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 comma 1 del codice.
Al termine della procedura risultava aggiudicataria l’impresa NI IC RL (di seguito anche solo “NI”) con complessivi 85,88 punti mentre al secondo posto si collocava la società S- AL RL (di seguito anche solo “S-”) con complessivi 81,41 punti.
Contro il provvedimento di aggiudicazione ed altri atti pregressi era proposto il ricorso in epigrafe, affidato a due motivi, con contestuali domande di sospensiva e di risarcimento dei danni asseritamente subiti.
Si costituivano in giudizio il Comune intimato e la società NI IC RL, concludendo entrambi per il rigetto del ricorso.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 7.10.2025 la scrivente Sezione fissava l’udienza di discussione con ordinanza n. 1114 del 2025.
Alla successiva pubblica udienza del 26.3.2026 la causa era discussa e spedita in decisione.
DIRITTO
1.1 Nel primo motivo di ricorso l’esponente lamenta la violazione dell’art. 104, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e degli articoli 1325, 1346 e 1418 del codice civile sostenendo che il contratto di avvalimento prodotto dall’aggiudicataria sarebbe nullo per genericità ed indeterminatezza dell’oggetto.
La ricorrente richiama inoltre l’art. 14.3 del disciplinare, secondo cui in caso di avvalimento il contratto deve indicare le risorse strumentali ed umane messe a disposizione dell’impresa ausiliata (cfr. il doc. 2 della ricorrente, pag. 22 di 45).
Secondo la parte istante il contratto di avvalimento di cui è causa (cfr. il doc. 20 della ricorrente ed il doc. 12 del resistente) sarebbe generico a tal punto che non si comprenderebbe neppure se si tratta di un avvalimento operativo oppure di un avvalimento di garanzia, ferma restando l’assoluta indeterminatezza dell’oggetto contrattuale.
La doglianza non appare fondata.
L’art. 104 del vigente codice dei contratti pubblici detta la disciplina in tema di avvalimento e la relazione del Consiglio di Stato sul testo definitivo del codice stesso ricorda come nella regolazione dell’avvalimento si è proceduto ad un cambio di impostazione (cfr. la pag. 154 della relazione) sicché, ad esempio, è ormai reputata ammissibile anche quella particolare forma di avvalimento costituita dall’avvalimento premiale, caratterizzato dal prestito non dei requisiti di capacità bensì delle risorse necessarie per ottenere un migliore punteggio tecnico.
La giurisprudenza ha messo in luce le novità sull’avvalimento introdotte dal vigente codice ed ha ribadito il carattere pro-concorrenziale dell’avvalimento stesso.
Sul punto si veda la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, n. 1070 del 2026, secondo cui: « …l’avvalimento è istituto di matrice europea finalizzato a garantire il principio di concorrenzialità, rispetto al quale dunque i giudici nazionali sono tenuti a prediligere, in sede interpretativa, anche al fine di garantire il c.d. “effetto utile”, le soluzioni ermeneutiche che ne consentano l’operatività e comunque il più vasto campo di applicazione; l’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 ammette il ricorso all’avvalimento (anche premiale), prevedendo solo alcuni limiti specifici (inferibili dall’art. 104, comma 10, del codice dei contratti) che, avendo natura eccezionale, vanno letti in conformità dell’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, in chiave necessariamente restrittiva; al di fuori dell’ambito dei requisiti generali, corrispondenti alle cause di esclusione - tra i quali non rientra il possesso del rating di legalità (cfr. Tar Lazio, sez. I, sentenza n. 13470/2021) - è sempre ammesso l’avvalimento, sia esso di tipo partecipativo, ovvero premiale ».
Ciò premesso, quanto al contenuto del presente contratto di avvalimento (si veda ancora il doc. 12 del resistente), lo stesso attiene al “prestito” del requisito di capacità tecnica e professionale consistente nell’avere eseguito, nel triennio antecedente la data di indizione della gara, contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati (cfr. per il citato requisito il bando-disciplinare di gara, art. 13.3, doc. 2 della ricorrente, pag. 21 di 45).
Infatti, all’art. 1) lettera a ) del contratto l’impresa ausiliaria si obbliga a fornire all’impresa ausiliata il requisito di “avere eseguito, nel triennio precedente la data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati”, per cui non possono sorgere dubbi in proposito.
Al contrario, il requisito di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 13.2 del bando-disciplinare (si veda la pagina 20 di quest’ultimo) è posseduto da NI in proprio (cfr. il doc. 11 del resistente, vale a dire il documento di gara unico europeo-DGUE dell’aggiudicataria, pag. 11).
Il contratto di avvalimento è stato stipulato con la società SO TO TA RL (di seguito anche solo “SO”), la quale all’art. 1 lettera b ) del contratto si è impegnata a mettere a disposizione le proprie dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali in relazione a quattro specifiche attività, vale a dire la revisione del piano di manutenzione programmata (n. i), la formazione del personale dell’ausiliata che sarà addetto ai corsi di formazione a favore del cliente finale (vale a dire il Comune, n. ii), la revisione del life-cycle cost (cioè il costo dell’intero ciclo di vita del prodotto, n. iii) ed infine i controlli preliminari al collaudo e il test drive (n. iv).
L’attività prestata dall’ausiliaria a favore dell’ausiliata è individuata specificamente in termini funzionali, vale a dire mediante l’indicazione analitica delle operazioni necessarie al concreto svolgimento dell’oggetto dell’appalto; in questo caso si tratta della fornitura di autobus elettrici e l’operato di SO TO è concentrato essenzialmente sulle attività di preparazione e di messa in funzione degli autobus e sulla loro successiva manutenzione, oltre che sulla formazione degli addetti.
Si badi che gli articoli 5.4 e 5.6 del capitolato speciale d’appalto (CSA, cfr. il doc. 3 della ricorrente), fanno espresso riferimento alla manutenzione degli automezzi ed all’addestramento del personale, quindi ad attività corrispondenti a quelle espressamente indicate nel contratto di avvalimento.
Non appare di conseguenza necessaria l’eventuale elencazione nel contratto dei nominativi dei dipendenti di AN, posto che tutte le risorse di quest’ultima saranno a disposizione dell’ausiliata.
La giurisprudenza amministrativa ha del resto ammesso che per la validità del contratto di avvalimento è sufficiente l’individuazione delle funzioni in capo all’ausiliaria, senza indulgere in elencazioni meramente formalistiche.
Sul punto si vedano: Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 10436 del 2025, per la quale: «…si condivide l’orientamento espresso dal giudice di primo grado, secondo cui “Riguardo alla contestata insufficienza delle risorse menzionate nel contratto avvalimento, secondo costante e condivisa giurisprudenza, non è necessaria la puntuale indicazione dei mezzi d’opera nonché delle qualifiche e del numero del personale messo a disposizione (cfr., Cons. Stato, Sez. V, 3 gennaio 2024, n. 119 e 1° settembre 2023, n. 8126; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 6 aprile 2023, n. 1171)” (cfr. sentenza appellata). Ed invero, per il costante orientamento della giurisprudenza l’oggetto del contratto di avvalimento può essere determinato ovvero anche solo determinabile, in quanto non è necessario che quest’ultimo si spinga, ad esempio, “sino alla rigida quantificazione dei mezzi d'opera, all'esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale”, essendo noto il principio secondo cui “l'indagine in ordine agli elementi essenziali dell'avvalimento c.d. operativo deve essere svolta sulla base delle generali regole sull'ermeneutica contrattuale e in particolare secondo i canoni enunciati dal codice civile di interpretazione complessiva e secondo buona fede delle clausole contrattuali” (cfr. Cons. Stato, V, 10 gennaio 2022, n. 169). A risultare essenziale è il fatto che l’impresa ausiliaria metta a disposizione il complesso dei requisiti utili all’impresa ausiliata. Infatti, la ragione che giustifica l’istituto in parola è proprio quella di sopperire ad eventuali carenze dell’operatore economico che partecipa alla gara e, dunque, di permettere a quest’ultimo di avvalersi dei requisiti posseduti dall’impresa ausiliaria, in modo da soddisfare quanto richiesto dal bando »; oltre alla recente sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, n. 894 del 2026 (con la copiosa giurisprudenza in essa richiamata), secondo cui: « …è ormai dato consolidato nella stratificazione giurisprudenziale che l’indagine in ordine agli elementi essenziali dell’avvalimento operativo deve essere svolta sulla base delle generali regole sull’ermeneutica contrattuale, in particolare secondo i canoni enunciati dal codice civile di interpretazione complessiva e secondo buona fede delle clausole contrattuali (artt. 1363 e 1367 cod. civ.). Il contratto di avvalimento, quindi, non deve “necessariamente spingersi, ad esempio, sino alla rigida quantificazione dei mezzi d'opera, all'esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 10.01.2022, n. 169)… », sicché « …l’indicazione delle risorse di personale messe a disposizione è sufficientemente analitica anche senza inserire, all’interno del contratto di avvalimento, l’elencazione dei nominativi degli addetti coinvolti, trattandosi di un grado di dettaglio non richiesto dalla natura del contratto… »; si veda altresì la sentenza della stessa Sezione IV del TAR Lombardia n. 2498 del 2025 con la giurisprudenza ivi richiamata.
La serietà dell’impegno dell’ausiliaria si desume anche dall’art. 2) del contratto, dove AN si obbliga in “modo pieno e incondizionato, senza alcuna limitazione” a tenere a disposizione i citati requisiti e le risorse per tutta la durata dell’affidamento anche se eccedente il tempo previsto negli atti di gara.
In conclusione, il primo mezzo di gravame deve interamente rigettarsi.
1.2 Nel secondo motivo S- sostiene che, anche a voler reputare valido il contratto di avvalimento, in ogni caso l’impresa ausiliaria sarebbe priva del requisito oggetto di prestito.
Infatti, continua la ricorrente, il DGUE (documento di gara unico europeo) di SO non sarebbe stato compilato per cui non è dato comprendere quali forniture nel triennio avrebbe effettuato la stessa SO.
L’Amministrazione, inoltre, non avrebbe eseguito alcuna verifica, in violazione del preciso dovere di controllo imposto dall’art. 104, comma 6, del codice.
In realtà, nel corso della procedura di gara NI rendeva talune dichiarazioni incomplete, sicché il RUP (Responsabile unico di progetto ex art. 15 del codice) attivava il soccorso istruttorio (cfr. il doc. 3 del resistente, pagine 74 e 75; si ricordi che ai sensi dell’art. 101 comma 1 lettera “ b ” del codice è ammesso il soccorso istruttorio per « sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità » del DGUE) e di conseguenza NI trasmetteva una serie di documenti fra cui il DGUE di AN debitamente compilato, da cui risultava l’avvenuta effettuazione nel triennio precedente (in particolare nell’anno 2024) di una fornitura di n. 30 autobus elettrici di 8,5 metri a favore di NM – Azienda Napoletana Mobilità Spa, società pubblica di trasporto del Comune di Napoli (cfr. il doc. 4 del resistente, pag. 36 di 68 ed anche il doc. 13 del resistente, pag. 12).
Il Comune di Lecco eseguiva una prima verifica di tale dichiarazione di avvenuta fornitura mediante accesso al sito internet di NM (la quale, giova ribadire, è una società pubblica soggetta alla direzione ed al controllo del Comune di Napoli e tenuta altresì agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33 del 2013) e tale verifica si concludeva positivamente (cfr. il doc. 5 del resistente).
Il Comune resistente svolgeva peraltro un ulteriore controllo attraverso la visura della banca dati di ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), dall’esame della quale aveva conferma della fornitura a favore di NM dei suindicati autobus ad alimentazione elettrica (cfr. il doc. 15 del resistente).
Ciò premesso, reputa il Collegio che la parte resistente abbia correttamente eseguito le verifiche previste dalla legge, per cui deve rigettarsi anche il secondo ed ultimo mezzo di ricorso.
2. La declaratoria di infondatezza della domanda di annullamento implica la reiezione anche della domanda di risarcimento dei danni, attesa la complessiva legittimità dell’azione amministrativa nella procedura di gara di cui è causa.
3. La complessità e la parziale novità delle questioni affrontate inducono il Tribunale a compensare interamente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni sua domanda.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GA AT, Presidente
OV IN, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV IN | GA AT |
IL SEGRETARIO