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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/10/2025, n. 4114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4114 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2643/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
I Sezione Civile in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Irene Ada GIANNUZZI, all'udienza del
15/10/2025, all'esito della discussione orale delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2643 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. (C.F. Parte_1
P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. CINITIEMPO MARIO per procura in atti;
- attore -
E
(C.F. CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. GAETA MARIA MADDALENA per procura in atti;
- convenuto -
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/10/2025 le parti si sono riportate alle conclusioni già rassegnate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, proposto ai sensi dell'art. 657 cpc, la società Parte_1 ha intimato alla ditta “sfratto per inadempimento contrattuale con CP_1 contestuale citazione per la convalida” in riferimento all'azienda concessa in comodato d'uso gratuito alla ditta con contratto del 24.05.2001. A sostegno della CP_1 domanda ha esposto: - di essere proprietaria di un'area di servizio per la distribuzione di
1 carburante e prodotti affini ubicata in Salerno, località Tangenziale, dotata anche di chiosco per il gestore, deposito, pensilina ed altre attrezzature;
- che detta area è stata concessa in comodato alla ditta individuale ” CP_1 mediante la stipula del relativo contratto avvenuta in data 24.5.2001;
- di avere fornito, sin dalla sottoscrizione del contratto di comodato dell'area, metano per autotrazione e derivati del petrolio.
Ciò premesso, ha lamentato l'inadempimento della intimata per mancato pagamento di forniture di prodotti petroliferi nel periodo 2022-2023 sostenendo che tra le parti, contestualmente al contratto di comodato, è stato stipulato un contratto di fornitura di prodotti petroliferi, collegato a quello di comodato, non allegato agli atti di causa.
Richiamando espressamente l'art. 657 c.p.c. ha intimato sfratto “per inadempimento dei termini e del pagamento stesso delle forniture” invocando la operatività della clausola risolutiva espressa convenuta all'art. 15 del contratto di comodato e, nel contempo, ha citato l'intimata, così concludendo: “convalidare lo sfratto per inadempimento contrattuale
e risoluzione di diritto del contratto di comodato con conseguente condanna al rilascio della unità immobiliare”. In caso di opposizione non fondata su prova scritta ha chiesto emettersi la ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c.
All'udienza di convalida si è costituita l'intimata che, preliminarmente, ha eccepito la incompetenza per materia del Tribunale Ordinario di Salerno e la competenza del tribunale di Napoli- Sezione Specializzata delle Imprese. Ha inoltre opposto la incompetenza per materia e valore del Giudice onorario adito nonché, ancora, la inammissibilità della domanda proposta ex art. 657 c.p.c.; in particolare, ha eccepito che il procedimento ex art. 657 c.p.c ha natura eccezionale e non è suscettibile di applicazione in via analogica non potendosi, peraltro, applicare al comodato gratuito, riferendosi la norma ai contratti di locazione o al comodato di beni immobili;
così argomentando ha sostenuto che le circostanze di fatto non sono sussumibili nella fattispecie normativa e sono diverse da quelle descritte nell'atto di citazione. Nel merito ha contestato l'inadempimento ed ha formulato richiesta della tutela di cui all'art. 700 c.p.c. per la rimozione dei sigilli apposti dalla società all'impianto di distribuzione di gas metano deducendo, altresì, di aver proposto, in altro giudizio, opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della società intimante per il mancato pagamento delle forniture, riproponendo in questo giudizio tutte le questioni, eccezioni e richieste formulate nell'altro. Ha chiesto, infine, sospendersi il
2 presente giudizio per pregiudizialità, formulando anche istanza per la chiamata in causa di vari terzi e istanze istruttorie. Non si è tuttavia opposta alla concessione dell'ordinanza provvisoria di rilascio formulata dalla intimante.
Negata l'ordinanza non impugnabile di rilascio, all'esito del mutamento del rito è stata integrata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con l'esperimento infruttuoso del tentativo obbligatorio di mediazione. Sospeso il presente giudizio e successivamente revocata la sospensione per difetto di pregiudizialità con quello di opposizione al decreto ingiuntivo, la causa è decisa all'odierna udienza con pubblica lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione della sentenza.
In primis va affermata la competenza del giudice onorario adito dovendosi ritenere priva di fondamento la eccezione di incompetenza sollevata dalla parte intimata, essendo incontroverso che i procedimenti di sfratto e di finita locazione, tra cui rientrano attualmente anche quelli aventi ad oggetto beni immobili concessi in comodato, sono assegnati tabellarmente, presso il tribunale di Salerno, solo ai giudici onorari senza limite di valore.
Va inoltre affermata la competenza territoriale del tribunale ordinario di Salerno in relazione al luogo ove è posto l'immobile.
La domanda proposta dalla società contro non può essere Parte_1 CP_1 accolta.
Prima di passare all'esame di merito delle domande ed eccezioni opposte dalle parti, è necessario ribadire anche in questa fase che l'eccezione di incompetenza per materia del tribunale adito in favore del Tribunale di Napoli-Sezione specializzata imprese, è destituita di fondamento per le ragioni e i motivi esposti nel provvedimento che ha definito la fase sommaria il cui contenuto quivi si richiama per relationem.
Tanto premesso, si osserva che la domanda di sfratto, per come proposta, non può essere accolta.
Invero, la società ha agito in giudizio intimando al convenuto lo “sfratto per inadempimento contrattuale con contestuale citazione della convalida in comodato d'uso”, richiamando il disposto contenuto nell'art. 657 c.p.c.
La società, pertanto, stigmatizzando un ritenuto inadempimento contrattuale, ha chiesto dichiararsi la risoluzione di diritto del contratto di comodato, stipulato tra le parti in data
24/5/2001, citando il convenuto per la udienza di convalida dello sfratto.
3 La società, nel formulare la domanda introduttiva del giudizio, ha fondato la stessa sulla operatività della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto di comodato con la quale le parti hanno convenuto all'art. 15, tra le altre previsioni, la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. al verificarsi di un “inadempimento contestato dei termini di pagamento delle forniture così come stabilito nel collegato contratto di fornitura” atto, peraltro, mai depositato in atti.
In detto atto introduttivo la società ha specificamente dedotto di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, avveratasi con il contestato inadempimento.
In precedenza, nel corpo dell'ordinanza che ha chiuso la fase sommaria, si è avuto modo di argomentare diffusamente circa la natura e la funzione del procedimento che si instaura con l'art. 657 c.p.c., ritenuto speciale, finalizzato esclusivamente ad intimare la licenza o lo sfratto per finita locazione.
Non è questa la sede per approfondire la natura giuridica dell'atto di intimazione ritenuto da parte della dottrina un atto complesso con effetti sostanziali e processuali, diretto sostanzialmente ad impedire la tacita riconduzione del contratto, e da altra quale atto avente solo natura processuale, provocando effetti in ordine al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio.
Il punto di approdo comune delle due teorie consente di poter affermare e sostenere che l'art. 657 c.p.c. consente la intimazione al conduttore della licenza preventiva prima della scadenza del contratto o lo sfratto dopo la sua scadenza.
Ne consegue all'evidenza dall'esame dell'atto di citazione che la società attrice non ha inteso impedire il rinnovo tacito del contratto e precostituirsi un titolo per riottenere la disponibilità del bene ma ha utilizzato in modo inconferente la norma in commento ed ha agito con la speciale procedura per ottenere la declaratoria di risoluzione di diritto del contratto di comodato per un asserito inadempimento contrattuale, come contestato.
Dopo il disposto mutamento del rito avvenuto ai sensi e per gli effetti degli art. 667 e 426
c.p.c., la società ha riproposto nella memoria integrativa, sostanzialmente, la domanda ai sensi dell'art. 657 c.p.c.; in particolare, nella parte contrassegnata con la lettera f) rubricata come “conseguenze in ordine al comodato” ha testualmente affermato quanto segue:
“dalla entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia il conduttore può riottenere la disponibilità dell'immobile tramite la procedura speciale di sfratto ex art. 657 c.p.c.”.
4 La società, dunque, nella ipotesi per cui è causa, con un ragionamento viziato che non può essere condiviso in diritto, ha introdotto una prospettazione o domanda che solo apparentemente è nuova, sostenendo che il contratto di comodato, per effetto della ritenuta operatività della clausola risolutiva espressa innanzi trascritta, ha avuto come conseguenza quella di aver ricondotto il contratto di comodato alla figura del comodato c.d. precario, ossia senza termine di scadenza e, quindi, sottoposto all'ambito di operatività dell'art. 657
c.p.c..
La società, pertanto, ritiene che, essendo il comodato divenuto precario, può trovare applicazione quanto previsto nell'art. 3 del contratto di comodato.
La norma testè richiamata prevede quanto segue: 3.1 “la durata del presente contratto è di sei anni a decorrere dalla data di consegna di cui al verbale previsto al precedente art. 1.
3.2 In relazione alla durata del presente contratto di comodato si stabilisce sin d'ora che il contratto è prorogato di sei anni in sei anni, salvo disdetta che la parte recedente dovrà inoltrare all'altra, a mezzo raccomandata, entro sei mesi dalla scadenza. Tale disdetta potrà essere azionata solo nel caso si verifichino le ipotesi di inadempimento di cui all'art.
15 del presente contratto”.
Nel caso in esame la lettera a) dell'art. 15 prevede quale clausola risolutiva espressa, tra le tante, “l'inadempimento contestato dei termini di pagamento delle forniture così come stabilite nel collegato contratto di fornitura”.
L'art. 3 del contratto di comodato, circa la sua durata, deve essere inteso e interpretato anche in senso letterale, nella direzione per cui il contratto prevede un automatismo di proroga di sei anni in sei anni, salvo la ipotesi di accertato inadempimento, circostanza che provoca la risoluzione di diritto del contratto, mentre, per converso, le parti non hanno previsto la ipotesi di scadenza del contratto e la restituzione dell'immobile attraverso la procedura di intimazione di licenza o di sfratto.
L'avverarsi dell'inadempimento, ove giudizialmente provato, legittima il comodante all'inoltro, nel termine previsto, di un atto-disdetta che, per esplicare la sua efficacia deve essere motivato e deve fondarsi su una delle ragioni indicate nell'art. 15 del contratto di comodato.
A ben vedere l'atto al quale le parti fanno riferimento per poter recedere, più che una disdetta (atto unilaterale recettizio da inoltrarsi prima della scadenza per impedire il rinnovo
5 tacito) si configura come motivo di diniego del rinnovo automatico del contratto da inoltrarsi comunque nel termine contrattualmente stabilito.
Da tutto quanto precede discende che non è consentito al comodante sostenere che, per effetto del denunciato inadempimento sia mutata la natura del comodato in precario e conseguentemente poter utilizzare la procedura speciale prevista dall'art. 657 c.p.c.
Alla stregua delle svolte osservazioni la domanda di risoluzione-sfratto proposta ex art. 657
c.p.c. deve essere dichiarata inammissibile.
È il caso di evidenziare ancora che non è contestato e discusso tra le parti che nell'oggetto del comodato è ricompresa anche l'area su cui insistono i beni mobili descritti nel contratto, area-bene immobile richiamata nell'art. 3 punto 3 del contratto di comodato ove è prevista la restituzione della stessa, circostanza che rende astrattamente applicabile il novellato articolo 657 c.p.c., come modificato dalla c.d. Riforma Cartabia.
In definitiva, la società ha contestato al convenuto un inadempimento che postulava, per essere fatto valere, un'azione o un procedimento diverso da quello azionato dalla società ammissibile solo in presenza della scadenza contrattuale del comodato.
La risoluzione della questione circa l'ammissibilità o meno della domanda proposta ex art. 657 c.p.c. è assolutamente dirimente ed assorbe pregiudizialmente tutte le altre e diverse questioni pregevolmente proposte da entrambe le parti nel corso del giudizio.
Per completezza va ulteriormente osservato che la nota inoltrata alle parti dal
[...]
depositata in atti in data Controparte_2
08/10/2025, è irrilevante ai fini della risoluzione della controversia.
Le questioni che attengono al prospettato inadempimento sono, peraltro, oggetto di altro giudizio, tutt'ora pendente nel quale le parti controvertono circa il mancato pagamento delle forniture del gas metano, nel quale troveranno la loro definizione.
La complessità e la peculiarità delle questioni poste nonché la loro obiettiva controvertibilità impongono di compensare integralmente le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 2643/2024, così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda
2. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Salerno lì 15/10/2025
6 In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.gs. n. 196/03.
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Irene Ada GIANNUZZI)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
I Sezione Civile in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Irene Ada GIANNUZZI, all'udienza del
15/10/2025, all'esito della discussione orale delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2643 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. (C.F. Parte_1
P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. CINITIEMPO MARIO per procura in atti;
- attore -
E
(C.F. CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. GAETA MARIA MADDALENA per procura in atti;
- convenuto -
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/10/2025 le parti si sono riportate alle conclusioni già rassegnate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, proposto ai sensi dell'art. 657 cpc, la società Parte_1 ha intimato alla ditta “sfratto per inadempimento contrattuale con CP_1 contestuale citazione per la convalida” in riferimento all'azienda concessa in comodato d'uso gratuito alla ditta con contratto del 24.05.2001. A sostegno della CP_1 domanda ha esposto: - di essere proprietaria di un'area di servizio per la distribuzione di
1 carburante e prodotti affini ubicata in Salerno, località Tangenziale, dotata anche di chiosco per il gestore, deposito, pensilina ed altre attrezzature;
- che detta area è stata concessa in comodato alla ditta individuale ” CP_1 mediante la stipula del relativo contratto avvenuta in data 24.5.2001;
- di avere fornito, sin dalla sottoscrizione del contratto di comodato dell'area, metano per autotrazione e derivati del petrolio.
Ciò premesso, ha lamentato l'inadempimento della intimata per mancato pagamento di forniture di prodotti petroliferi nel periodo 2022-2023 sostenendo che tra le parti, contestualmente al contratto di comodato, è stato stipulato un contratto di fornitura di prodotti petroliferi, collegato a quello di comodato, non allegato agli atti di causa.
Richiamando espressamente l'art. 657 c.p.c. ha intimato sfratto “per inadempimento dei termini e del pagamento stesso delle forniture” invocando la operatività della clausola risolutiva espressa convenuta all'art. 15 del contratto di comodato e, nel contempo, ha citato l'intimata, così concludendo: “convalidare lo sfratto per inadempimento contrattuale
e risoluzione di diritto del contratto di comodato con conseguente condanna al rilascio della unità immobiliare”. In caso di opposizione non fondata su prova scritta ha chiesto emettersi la ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c.
All'udienza di convalida si è costituita l'intimata che, preliminarmente, ha eccepito la incompetenza per materia del Tribunale Ordinario di Salerno e la competenza del tribunale di Napoli- Sezione Specializzata delle Imprese. Ha inoltre opposto la incompetenza per materia e valore del Giudice onorario adito nonché, ancora, la inammissibilità della domanda proposta ex art. 657 c.p.c.; in particolare, ha eccepito che il procedimento ex art. 657 c.p.c ha natura eccezionale e non è suscettibile di applicazione in via analogica non potendosi, peraltro, applicare al comodato gratuito, riferendosi la norma ai contratti di locazione o al comodato di beni immobili;
così argomentando ha sostenuto che le circostanze di fatto non sono sussumibili nella fattispecie normativa e sono diverse da quelle descritte nell'atto di citazione. Nel merito ha contestato l'inadempimento ed ha formulato richiesta della tutela di cui all'art. 700 c.p.c. per la rimozione dei sigilli apposti dalla società all'impianto di distribuzione di gas metano deducendo, altresì, di aver proposto, in altro giudizio, opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della società intimante per il mancato pagamento delle forniture, riproponendo in questo giudizio tutte le questioni, eccezioni e richieste formulate nell'altro. Ha chiesto, infine, sospendersi il
2 presente giudizio per pregiudizialità, formulando anche istanza per la chiamata in causa di vari terzi e istanze istruttorie. Non si è tuttavia opposta alla concessione dell'ordinanza provvisoria di rilascio formulata dalla intimante.
Negata l'ordinanza non impugnabile di rilascio, all'esito del mutamento del rito è stata integrata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con l'esperimento infruttuoso del tentativo obbligatorio di mediazione. Sospeso il presente giudizio e successivamente revocata la sospensione per difetto di pregiudizialità con quello di opposizione al decreto ingiuntivo, la causa è decisa all'odierna udienza con pubblica lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione della sentenza.
In primis va affermata la competenza del giudice onorario adito dovendosi ritenere priva di fondamento la eccezione di incompetenza sollevata dalla parte intimata, essendo incontroverso che i procedimenti di sfratto e di finita locazione, tra cui rientrano attualmente anche quelli aventi ad oggetto beni immobili concessi in comodato, sono assegnati tabellarmente, presso il tribunale di Salerno, solo ai giudici onorari senza limite di valore.
Va inoltre affermata la competenza territoriale del tribunale ordinario di Salerno in relazione al luogo ove è posto l'immobile.
La domanda proposta dalla società contro non può essere Parte_1 CP_1 accolta.
Prima di passare all'esame di merito delle domande ed eccezioni opposte dalle parti, è necessario ribadire anche in questa fase che l'eccezione di incompetenza per materia del tribunale adito in favore del Tribunale di Napoli-Sezione specializzata imprese, è destituita di fondamento per le ragioni e i motivi esposti nel provvedimento che ha definito la fase sommaria il cui contenuto quivi si richiama per relationem.
Tanto premesso, si osserva che la domanda di sfratto, per come proposta, non può essere accolta.
Invero, la società ha agito in giudizio intimando al convenuto lo “sfratto per inadempimento contrattuale con contestuale citazione della convalida in comodato d'uso”, richiamando il disposto contenuto nell'art. 657 c.p.c.
La società, pertanto, stigmatizzando un ritenuto inadempimento contrattuale, ha chiesto dichiararsi la risoluzione di diritto del contratto di comodato, stipulato tra le parti in data
24/5/2001, citando il convenuto per la udienza di convalida dello sfratto.
3 La società, nel formulare la domanda introduttiva del giudizio, ha fondato la stessa sulla operatività della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto di comodato con la quale le parti hanno convenuto all'art. 15, tra le altre previsioni, la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. al verificarsi di un “inadempimento contestato dei termini di pagamento delle forniture così come stabilito nel collegato contratto di fornitura” atto, peraltro, mai depositato in atti.
In detto atto introduttivo la società ha specificamente dedotto di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, avveratasi con il contestato inadempimento.
In precedenza, nel corpo dell'ordinanza che ha chiuso la fase sommaria, si è avuto modo di argomentare diffusamente circa la natura e la funzione del procedimento che si instaura con l'art. 657 c.p.c., ritenuto speciale, finalizzato esclusivamente ad intimare la licenza o lo sfratto per finita locazione.
Non è questa la sede per approfondire la natura giuridica dell'atto di intimazione ritenuto da parte della dottrina un atto complesso con effetti sostanziali e processuali, diretto sostanzialmente ad impedire la tacita riconduzione del contratto, e da altra quale atto avente solo natura processuale, provocando effetti in ordine al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio.
Il punto di approdo comune delle due teorie consente di poter affermare e sostenere che l'art. 657 c.p.c. consente la intimazione al conduttore della licenza preventiva prima della scadenza del contratto o lo sfratto dopo la sua scadenza.
Ne consegue all'evidenza dall'esame dell'atto di citazione che la società attrice non ha inteso impedire il rinnovo tacito del contratto e precostituirsi un titolo per riottenere la disponibilità del bene ma ha utilizzato in modo inconferente la norma in commento ed ha agito con la speciale procedura per ottenere la declaratoria di risoluzione di diritto del contratto di comodato per un asserito inadempimento contrattuale, come contestato.
Dopo il disposto mutamento del rito avvenuto ai sensi e per gli effetti degli art. 667 e 426
c.p.c., la società ha riproposto nella memoria integrativa, sostanzialmente, la domanda ai sensi dell'art. 657 c.p.c.; in particolare, nella parte contrassegnata con la lettera f) rubricata come “conseguenze in ordine al comodato” ha testualmente affermato quanto segue:
“dalla entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia il conduttore può riottenere la disponibilità dell'immobile tramite la procedura speciale di sfratto ex art. 657 c.p.c.”.
4 La società, dunque, nella ipotesi per cui è causa, con un ragionamento viziato che non può essere condiviso in diritto, ha introdotto una prospettazione o domanda che solo apparentemente è nuova, sostenendo che il contratto di comodato, per effetto della ritenuta operatività della clausola risolutiva espressa innanzi trascritta, ha avuto come conseguenza quella di aver ricondotto il contratto di comodato alla figura del comodato c.d. precario, ossia senza termine di scadenza e, quindi, sottoposto all'ambito di operatività dell'art. 657
c.p.c..
La società, pertanto, ritiene che, essendo il comodato divenuto precario, può trovare applicazione quanto previsto nell'art. 3 del contratto di comodato.
La norma testè richiamata prevede quanto segue: 3.1 “la durata del presente contratto è di sei anni a decorrere dalla data di consegna di cui al verbale previsto al precedente art. 1.
3.2 In relazione alla durata del presente contratto di comodato si stabilisce sin d'ora che il contratto è prorogato di sei anni in sei anni, salvo disdetta che la parte recedente dovrà inoltrare all'altra, a mezzo raccomandata, entro sei mesi dalla scadenza. Tale disdetta potrà essere azionata solo nel caso si verifichino le ipotesi di inadempimento di cui all'art.
15 del presente contratto”.
Nel caso in esame la lettera a) dell'art. 15 prevede quale clausola risolutiva espressa, tra le tante, “l'inadempimento contestato dei termini di pagamento delle forniture così come stabilite nel collegato contratto di fornitura”.
L'art. 3 del contratto di comodato, circa la sua durata, deve essere inteso e interpretato anche in senso letterale, nella direzione per cui il contratto prevede un automatismo di proroga di sei anni in sei anni, salvo la ipotesi di accertato inadempimento, circostanza che provoca la risoluzione di diritto del contratto, mentre, per converso, le parti non hanno previsto la ipotesi di scadenza del contratto e la restituzione dell'immobile attraverso la procedura di intimazione di licenza o di sfratto.
L'avverarsi dell'inadempimento, ove giudizialmente provato, legittima il comodante all'inoltro, nel termine previsto, di un atto-disdetta che, per esplicare la sua efficacia deve essere motivato e deve fondarsi su una delle ragioni indicate nell'art. 15 del contratto di comodato.
A ben vedere l'atto al quale le parti fanno riferimento per poter recedere, più che una disdetta (atto unilaterale recettizio da inoltrarsi prima della scadenza per impedire il rinnovo
5 tacito) si configura come motivo di diniego del rinnovo automatico del contratto da inoltrarsi comunque nel termine contrattualmente stabilito.
Da tutto quanto precede discende che non è consentito al comodante sostenere che, per effetto del denunciato inadempimento sia mutata la natura del comodato in precario e conseguentemente poter utilizzare la procedura speciale prevista dall'art. 657 c.p.c.
Alla stregua delle svolte osservazioni la domanda di risoluzione-sfratto proposta ex art. 657
c.p.c. deve essere dichiarata inammissibile.
È il caso di evidenziare ancora che non è contestato e discusso tra le parti che nell'oggetto del comodato è ricompresa anche l'area su cui insistono i beni mobili descritti nel contratto, area-bene immobile richiamata nell'art. 3 punto 3 del contratto di comodato ove è prevista la restituzione della stessa, circostanza che rende astrattamente applicabile il novellato articolo 657 c.p.c., come modificato dalla c.d. Riforma Cartabia.
In definitiva, la società ha contestato al convenuto un inadempimento che postulava, per essere fatto valere, un'azione o un procedimento diverso da quello azionato dalla società ammissibile solo in presenza della scadenza contrattuale del comodato.
La risoluzione della questione circa l'ammissibilità o meno della domanda proposta ex art. 657 c.p.c. è assolutamente dirimente ed assorbe pregiudizialmente tutte le altre e diverse questioni pregevolmente proposte da entrambe le parti nel corso del giudizio.
Per completezza va ulteriormente osservato che la nota inoltrata alle parti dal
[...]
depositata in atti in data Controparte_2
08/10/2025, è irrilevante ai fini della risoluzione della controversia.
Le questioni che attengono al prospettato inadempimento sono, peraltro, oggetto di altro giudizio, tutt'ora pendente nel quale le parti controvertono circa il mancato pagamento delle forniture del gas metano, nel quale troveranno la loro definizione.
La complessità e la peculiarità delle questioni poste nonché la loro obiettiva controvertibilità impongono di compensare integralmente le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 2643/2024, così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda
2. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Salerno lì 15/10/2025
6 In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.gs. n. 196/03.
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Irene Ada GIANNUZZI)
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