Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 3018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3018 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03018/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08477/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8477 del 2025, proposto da
AL PP, rappresentato e difeso dall'avvocato AL Trimboli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
TO TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Spaziani, con domicilio eletto in Roma, via Principessa Clotilde, 7;
per l'annullamento
del decreto del Presidente della Repubblica del 24.6.2025, con cui è stato nominato l’avv. TO TI quale componente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana; del parere dell’11.6.2025 reso dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa relativo alla predetta nomina; del provvedimento di designazione adottato il 14.3.2025 dal Presidente della Giunta della Regione Sicilia; di ogni provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale a quelli impugnati, ivi compreso ove occorra: il parere della Giunta Regionale e/o del Presidente della Giunta della Regione Sicilia nella parte in cui ha omesso ogni forma di comparazione in ordine alla procedura di designazione dei componenti del CGARS; l’implicito rigetto (ove tale si ritenesse) e/o esclusione (ove tale si ritenesse) e/o il mancato esame (ove tale si ritenesse), dell’istanza del ricorrente presentata il 7.1.2025 e reiterata il 19.3.2025 per ricoprire la carica giudiziale di componente del CGARS; l’implicito rigetto (ove tale si ritenesse) e/o il mancato esame (ove tale si ritenesse), delle osservazioni presentate dal ricorrente il 9.6.2025 al CPGA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di TO TI, di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. EL NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il dott. AL PP ha impugnato e chiesto l’annullamento del decreto del Presidente della Repubblica del 24.6.2025, con cui è stato nominato l’avv. TO TI quale componente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana; del parere dell’11.6.2025 reso dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa relativo alla predetta nomina; del provvedimento di designazione adottato il 14.3.2025 dal Presidente della Giunta della Regione Sicilia; di ogni provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale a quelli impugnati, ivi compreso ove occorra: il parere della Giunta Regionale e/o del Presidente della Giunta della Regione Sicilia nella parte in cui ha omesso ogni forma di comparazione in ordine alla procedura di designazione dei componenti del CGARS; l’implicito rigetto (ove tale si ritenesse) e/o esclusione (ove tale si ritenesse) e/o il mancato esame (ove tale si ritenesse), dell’istanza del ricorrente presentata il 7.1.2025 e reiterata il 19.3.2025 per ricoprire la carica giudiziale di componente del CGARS; l’implicito rigetto (ove tale si ritenesse) e/o il mancato esame (ove tale si ritenesse), delle osservazioni presentate dal ricorrente il 9.6.2025 al CPGA.
Il ricorrente ha premesso di essere stato “ nominato quale magistrato componente il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana (Sezione Staccata del Consiglio di Stato), ed ivi ha svolto le relative funzioni dal mese di settembre del 2016, sino al mese di settembre del 2022 ” (cfr. pag. 2); a fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1°) “ violazione degli artt. 3 e 21-octies, comma 1, della legge n. 241/90 e s.m.i per assoluta carenza motivazionale, violazione ed eccesso di potere, carenza istruttoria, perplessità dell’azione amministrativa, violazione del principio di buon andamento, irragionevolezza, ingiustizia manifesta ”.
In prima battuta, il ricorrente ha contestato che “ l’atto di designazione e così pure l’atto di nomina (e il parere stesso che lo precede), sono inficiati per l ’assenza di ogni forma di comparazione che evidenzia la carenza istruttoria e procedimentale, in contrasto con la pacifica giurisprudenza, perché nell’atto privo di mancata comparazione si ravvisa un legame esclusivamente politico ” (cfr. pag. 10), stigmatizzando “ l’assenza di ogni minima attività di raffronto comparativo, anche inerente il profilo di idoneità tecnico-professionale tra gli aspiranti alla designazione e poi alla nomina: il che induce la denunciata illegittimità ed erroneità degli atti impugnati, ancor più che nelle fasi procedimentali seguenti la designazione, nonostante la segnalazione del ricorrente, non è stato posto rimedio a tali carenze motivazionali ” (cfr. pag. 11).
2°) “ Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione in ragione dell’omessa comparazione dei curricula. Violazione dell’art. 3 legge 241/90 – Difetto di motivazione – Eccesso di potere per travisamento e sviamento dell’interesse pubblico ”.
Con tale motivo il ricorrente ha dedotto che “ il Presidente della Regione siciliana, nonostante la disponibilità da parte del ricorrente ad essere designato quale Giudice del CGA, illegittimamente, come detto, non ha formalizzato nessun tipo di comparazione tre le varie richieste pervenutegli, e di certo non tra l’esponente e il soggetto designato ” (cfr. pag. 11).
Ha soggiunto che “ la natura fiduciaria delle scelte non sottrae, infatti, il provvedimento di designazione, come quello di nomina (come pure il parere che riconnette tali due atti) dal dar conto delle ragioni che hanno indotto a privilegiare un tale aspirante piuttosto che un altro, ovverosia, nella specie, il soggetto nominato al posto del ricorrente, che ha manifestato l’intento di conseguire la nomina, e prima ancora, a tal scopo, di essere designato in relazione alle qualità ed ai requisiti professionali dichiarati. In tale contesto, spettava dunque all’Amministrazione (a quella regionale designante, come a quella statale che ha effettuato la nomina) di motivare la scelta tra gli aspiranti, per lo meno mediante l'evidenziazione dei rispettivi requisiti professionali in capo ai medesimi aspiranti, in considerazione della peculiarità dell'incarico giudiziale da conferirsi ” (cfr. pag. 13).
3°) “ Eccesso di potere per errore nel presupposto e per contraddittorietà manifesta ”.
Da ultimo, il ricorrente ha contestato che “ non si comprende come sia stato possibile designare e poi nominare l’Avvocato TI che è estraneo al contesto siciliano ”, lamentando che “ il membro laico del CGARS – una volta nominato – dovrà operare esclusivamente presso il foro siciliano e allo stesso tempo potrà occuparsi soltanto degli affari consultivi e giurisdizionali inerenti la regione Sicilia, sicché la sua nomina implica il radicamento di un rapporto particolarmente potente e intenso tra il singolo magistrato e il foro territoriale siciliano ” (cfr. pag. 16).
Si sono costituiti in giudizio l’avv. TO TI (28.7.2025), nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (30.7.2025).
Nella memoria del 14.8.2025, il controinteressato ha preliminarmente eccepito l’incompetenza di questo Tribunale in favore del TAR Sicilia, ritenuto territorialmente competente a norma dell’art. 13, comma 1 c.p.a. sull’assunto che “ la nomina dell’Avv. TO TI quale componente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede consultiva, ha effetti giuridici diretti nell’ambito territoriale della Sicilia ” (cfr. pag. 7), ed escludendo, altresì, che nella specie possa venire “ in rilievo l’ipotesi di competenza funzionale del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. a) ” (cfr. pag. 8); sempre in via preliminare ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire in quanto sarebbe “ evidente l’inesistenza di una posizione giuridica legittimante l’impugnazione del decreto di nomina dell’avv. TI, posto che il dott. AL PP non ha alcuna posizione giuridicamente differenziata, e come tale tutelabile, per opporsi alla detta nomina, non trattandosi (come erroneamente dallo stesso ritenuto) di una procedura concorsual e” (cfr. pag. 10); sotto ulteriore profilo preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, dal momento che il ricorrente sarebbe “ portatore di un interesse di mero fatto e non giuridico (che, pertanto, non gli attribuisce legittimazione processuale idonea ad incidere sulla posizione dell’avv. TO TI), alcun vantaggio potrebbe derivare al dott. PP dall’accoglimento del presente ricorso ” (cfr. pag. 11), né potendo quest’ultimo “ far valere, quale defensor legitimitatis, un astratto interesse dell’ordinamento ad un corretto espletarsi del procedimento di nomina in discorso, se tale corretto esercizio del potere non comporti per lui alcun apprezzabile risultato concreto ” (cfr. pag. 12); nel merito, ha opposto che “ le censure avanzate dal dott. PP si basano su mere valutazioni soggettive che intenderebbero sostituirsi alle valutazioni espresse dagli organi competenti, andando ad impingere addirittura nel merito amministrativo (pacificamente insindacabile) e comunque sull’amplissima discrezionalità insita nelle medesime. Ad ogni buon conto, le censure del dott. PP, oltre ad impingere inammissibilmente nel merito amministrativo, non sono supportate da alcun elemento idoneo a mettere in discussione le valutazioni espresse dagli organi competenti né a dimostrare la (presunta) illegittimità del decreto di nomina dell’avv. TI ” (cfr. pag. 15), oltre al fatto che il ricorrente, “ pur aspirando alla designazione non è, stato, in realtà, mai individuato quale soggetto idoneo a ricoprire il ruolo di componente laico ” (cfr. pag. 18).
Nella memoria del 16.8.2025 le Amministrazioni resistenti hanno eccepito, anch’esse, l’incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del TAR Sicilia – Palermo, e ciò sul presupposto che il ricorrente “ risulta cessato dalla carica, già precedentemente ricoperta, di componente “laico” del CGARS, non potendo pertanto qualificarsi come “magistrato amministrativo”; l’auspicato riscontro alla propria candidatura, e a maggior ragione l’eventuale avallo della stessa, produrrebbe effetti limitati al solo territorio della Regione siciliana, incidendo sulla nomina a membro di un organo giurisdizionale che vede i propri poteri circoscritti al predetto territorio regionale ” (cfr. pag. 5); l’eccezione di inammissibilità è stata, poi, opposta per difetto di legittimazione e interesse a ricorrere, escludendo poter “ ravvisarsi alcuna pretesa giuridicamente rilevante e tutelata, anche solo sub specie di interesse legittimo, in ipotesi “strumentale”, a essere individuati quali componenti “laici” del CGARS ” (cfr. pag. 8); nel merito, hanno eccepito che il CPGA, “ sia nella seduta del 10 giugno 2025 della IV Commissione (…) sia nella successiva seduta dell’11 giugno 2025 dinanzi al plenum (…), ha espressamente preso in considerazione la posizione dell’odierno ricorrente, alla luce della “candidatura” da questi originariamente presentata alla Presidenza della Regione siciliana e quindi reiterata al medesimo CPGA. Tale valutazione ha condotto alla negazione di un interesse concreto rispetto all’iter di nomina avviato nei confronti del prefato controinteressato, ben potendo il ricorrente aspirare a uno degli ulteriori posti da componente “laico” del CGARS identificati dagli artt. 3, comma 1, lett. d), e 4, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 373 del 2003 ” (cfr. pag. 11); e che “ la “sicilianità” dei soggetti designati a ricoprire la carica di componente “laico” del CGARS non rientra tra i requisiti identificati dalla legge ” (cfr. pag. 14).
In vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per l’11 febbraio 2026, le parti hanno depositato le rispettive memorie e repliche, senza aggiungere elementi di sostanziale novità alle pregresse difese, fatta eccezione per quanto controdedotto dal ricorrente in merito al rilievo secondo cui “ magistrato laico del CGA (come altresì acclarato pure con la sentenza della Corte Costituz. n. 41/2021) è definito a tutti gli effetti quale Magistrato amministrativo, e tale, in effetti, è qualificato il ricorrente, per quanto esso sia a riposo (C.d.S. n.2045/2020) ” (cfr. pag. 1 della memoria del 9.1.2026), e che “ il parere che rende il CPGA, dunque, non consta di una mera formalità, ma piuttosto qualifica in via definitiva l’attività funzionale alla nomina del Giudice componente il CGA e per tale, esso (il predetto parere) in quanto determinante in sè l’atto di nomina, incardina e radica la competenza funzionale di Codesto Tribunale ex art. 135 c.p.a .” (cfr. pag. 2 della medesima memoria); a tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, va respinta l’eccezione di incompetenza territoriale.
Invero, il ricorrente ha impugnato innanzi al TAR Sicilia- Palermo, nel giudizio iscritto al RG 517/2025, il “ provvedimento di designazione, sconosciuto e mai notificato, con cui viene designato il controinteressato ai fini della carica di Consigliere non togato – laico presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana ”, chiedendo, inoltre, l’annullamento, “ ove occorra e per quanto di interesse: del parere della Giunta Regionale, anch’esso sconosciuto, nella parte in cui l’Amministrazione Regionale ha pretermesso sia la comparazione con altri candidati in ordine ai requisiti prescritti sia la preliminare valutazione delle candidature sia una qualunque forma di pubblicità in ordine alla designazione; nonché: dell’implicito rigetto e/o esclusione in ordine alla disponibilità alla nomina presentata dal ricorrente ”.
Tale ricorso è stato dichiarato inammissibile con sentenza 30 aprile 2025, n. 925.
Tale sentenza è stata appellata dal dott. PP innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, che, con sentenza 29 dicembre 2025, n. 1051, ha preliminarmente ritenuto di “ potere prescindere dall’esame dei profili di inammissibilità del ricorso di primo grado, riproposti – con opposte prospettazioni, negli scritti difensivi delle parti costituite – nel presente giudizio di impugnazione, alla luce della integrale infondatezza nel merito dell’azione di annullamento spiegata dall’odierno appellante e avente a oggetto la nota del Presidente della Regione Siciliana di designazione dell’avvocato TO TI a componente laico della Sezione consultiva del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ”.
In tale contenzioso, nondimeno, non sono stati impugnati né il decreto del Presidente della Repubblica del 24.6.2025, con cui è stato nominato l’avv. TO TI quale componente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana; né il parere dell’11.6.2025 reso dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa relativo alla predetta nomina: atti, di converso, oggetto del presente giudizio.
Ne deriva che tali atti afferiscono alla fase ulteriore e conclusiva del procedimento di nomina del componente controverso, definiti dalla piana disciplina di cui all’art. 6, comma 3 del d.lgs. n. 373/2003, secondo cui “ i componenti del Consiglio di giustizia amministrativa di cui ai commi 1 e 2 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, cui partecipa il Presidente delle Regione siciliana ai sensi dell'articolo 21, terzo comma, dello Statuto ”: passaggi della sequenza procedimentale logicamente e cronologicamente successivi a quello di cui al comma 2 della medesima disposizione (“ alla designazione dei componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e all'articolo 4, comma 1, lettera d), provvede il Presidente della Regione siciliana ”), i quali individuano la competenza territoriale di questo Tribunale, ai sensi dell’art. 13 c.p.a., comma 1 (“ sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede ”), perché riguardanti l’esercizio di poteri ascritti ad Amministrazioni RA (Presidenza della Repubblica; Presidenza del Consiglio dei Ministri) e ad un organo consultivo anch’esso centrale con sede a Roma (CPGA), trasfusi in atti ulteriori rispetto a quelli, di carattere endoprocedimentale, la cui legittimità è stata delibata dai giudici siciliani nel contenzioso definitosi con il giudicato formatosi sulla sentenza del CGARS n. 1051/2025.
Se, pertanto, la competenza territoriale a conoscere dell’atto di designazione del Presidente della Regione Sicilia è indubbiamente ascritta al TAR Sicilia – Palermo, non può, invece, determinarsi un’attrazione al medesimo TAR dell’atto terminale del procedimento; sul punto, proprio a proposito di un precedente giudizio riguardante il dott. PP, il Consiglio di Stato ha stabilito che “ l’articolazione del procedimento, anche dopo la designazione, (…) implica una proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, a sua volta fondata su un parere di carattere tecnico, ovviamente relativo all’effettivo possesso dei requisiti richiesti, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, cui segue una deliberazione del Consiglio dei Ministri in composizione speciale e che, infine, sfocia nel provvedimento avente forma di decreto a firma del Presidente della Repubblica, evidenzia una complessità di valutazioni, di carattere non strettamente vincolato, che rendono impossibile concretizzare il richiesto rapporto di consequenzialità necessaria e automatica tra designazione e nomina ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 21 settembre 2015, n. 4404).
Non rileva, di converso, né la disciplina di cui al successivo comma 2 dell’art. 13 (“ per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio ”), non essendo il ricorrente un pubblico dipendente in servizio (lo stesso si è qualificato alla stregua di un “ magistrato amministrativo a riposo ”, cfr. epigrafe del ricorso); né, tantomeno, la competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. a), in cui si prevede che “ sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ”.
Nella specie, infatti, è stato impugnato il parere del CPGA, reso ai sensi del predetto art. 6, comma 3 del d.lgs. 373/2003: un atto endoprocedimentale non confondibile con quelli che il legislatore espressamente ha individuato come “ provvedimenti ”, questi ultimi alludendo all’attività deliberativa (dunque, terminale) dell’organo di autogoverno.
Si può, quindi, passare all’esame delle ulteriori eccezioni preliminari.
Sotto tale profilo, è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per violazione del principio ne bis in idem , opposta dal controinteressato nella memoria di replica sull’assunto che con la sentenza n. 1051/2025 il CGARS “ ha rigettato in toto l’appello proposto dal Dott. PP, con conseguente condanna alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge. È bene evidenziare che, con la suddetta decisione, è stata definitivamente ritenuta legittima la designazione dell’Avv. TI quale membro laico la quale non può più, dunque, essere contestata e che, è utile rimarcare, costituisce atto presupposto dei provvedimenti impugnati in questa sede ” (cfr. pag. 2).
In effetti, tale preclusione opera relativamente a due dei provvedimenti impugnati, ossia il provvedimento di designazione del controinteressato, nonché il parere della Giunta regionale: entrambi, infatti, sono stati impugnati nel giudizio proposto innanzi al TAR Palermo e definito, in primo grado, con la sentenza n. 925 del 30 aprile 2025: pronuncia, appunto, confermata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana con sentenza n. 1051 del 29 dicembre 2025.
Di talché, ai sensi degli artt. 2909 codice civile e 324 codice di procedura civile, quest’ultimo applicabile al processo amministrativo per effetto del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a., è precluso al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia.
Pure fondata e, poi, l’eccezione di difetto di legittimazione del ricorrente, e ciò nei sensi di seguito precisati.
Nella recente sentenza del CGARS n. 1051/2025 si è perentoriamente statuito che “ dal quadro normativo, come sopra descritto, concernente la nomina dei componenti laici del C.G.A.R.S. non si rinviene la necessità di alcuna valutazione comparativa tra i profili professionali degli aspiranti alla nomina: e, invero, il procedimento finalizzato al provvedimento di nomina, nei termini disciplinati dalle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana di cui al d.lgs. n. 373 del 2003, non postula valutazioni comparative di sorta, bensì, ed esclusivamente, la valutazione della idoneità del nominando (i.e.: valutazione del c.d. merito assoluto di costui, senza bisogno di alcuna relatio con qualsiasi altro soggetto), il quale deve possedere – quale unica condizione, necessaria e sufficiente, per essere dapprima designato e quindi nominato componente di una delle sezioni di questo C.G.A.R.S. – i requisiti soggettivi di cui agli artt. 106, terzo comma, della Costituzione, o 19, comma 1, n. 2), della legge n. 186 del 1982. Con il corollario che, nell’ambito di un procedimento nel quale, per espressa e univoca previsione legislativa, deve essere valutato e accertato esclusivamente il c.d. merito assoluto, non sono tecnicamente ravvisabili neppure “candidati” (né “autocandidati”), quali soggetti aspiranti alla designazione presidenziale il cui profilo professionale debba essere obbligatoriamente valutato dal titolare del potere di designazione e posto in comparazione con quello degli altri aspiranti ”.
Nondimeno, in tale sentenza si è dichiarato “ inammissibile, come è stato ben acclarato dal primo giudice, addurre di essere “migliori” del soggetto designato, potendosi unicamente dedurre che il designato “non è idoneo” in termini assoluti (solo per tal verso potendosi far valere il proprio interesse strumentale alla riedizione della procedura, così indirettamente tutelando le proprie chance di successiva designazione) ”.
Il che, ad una lettura epidermica, potrebbe giustificare l’ammissibilità del ricorso.
Il Collegio, tuttavia, è di contrario avviso.
Nella sentenza n. 4404/2015, relativa all’impugnazione, sempre da parte del dott. PP, del provvedimento del Presidente della Repubblica del 22.7.2014 (con il quale è stato decretato il diniego della nomina del ricorrente a componente laico della Sezione Consultiva del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana), la IV Sezione del Consiglio di Stato ha rilevato che “ mentre è del tutto ineccepibile che AL PP agisca affinché il procedimento iniziato con la sua designazione si concluda secondo legge, lo stesso attuale appellato [ il dott. PP ] non ha alcuna posizione giuridicamente differenziata, e come tale tutelabile, per opporsi all’avvio di distinti iter di nomina riguardanti gli altri due candidati, vista la natura autonoma e non concorsuale dei diversi iter e l’inesistenza di un anomalo vincolo di prenotazione sull’incarico a seguito della originaria designazione poi (quand’anche illegittimamente) revocata ”.
È noto, però, in giurisprudenza che la perdita di chance debba essere correlata all’allegazione di circostanze di fatto, certe e puntuali, che dimostrino la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva e la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto, nonché della prova in concreto dei presupposti e delle condizioni del raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illegittima (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 26 ottobre 2020, n. 6465; id. 11 luglio 2018, n. 4225; id., sez. IV, 16 maggio 2018, n. 2907; id., sez. V, 25 febbraio 2016, n. 762).
Sotto tale profilo, il ricorrente ha cercato con sagacia (ma infondatamente) di istituire un collegamento diretto e conseguenziale tra la sua mancata designazione (oggetto di domanda presentata con pec del 7.1.2025 e reiterata con pec del 25.3.2025) e la nomina dell’avv. TI.
A tal proposito, nella sentenza n. 1051/2025 il CGARS ha, senza mezzi termini, statuito che “ le dichiarazioni di disponibilità alla designazione trasmesse dall’appellante, rispettivamente, in data 7 gennaio 2025 e 19 marzo 2025, si inquadrano – nell’ambito delle tradizionali categorie dogmatiche della teoria generale del diritto – tra le c.d. “dichiarazioni di desiderio”, giuridicamente improduttive di qualsiasi effetto, e pertanto non potevano indurre in capo al Presidente della Regione Siciliana alcun obbligo di valutazione del profilo professionale del dichiarante, né tanto meno di valutazione comparativa tra distinti profili professionali ”; ed ha affermato “ l’assenza di un obbligo di valutazione comparativa tra i profili soggettivi degli eventuali aspiranti alla designazione evidenzia l’infondatezza anche delle denunciate censure di difetto di istruttoria e motivazione, non potendosi ravvisare nella specie, per le ragioni già sopra enunciate, la necessità né di una comparazione tra profili professionali, né di motivazione dell’eventuale esito ”.
L’assenza di un obbligo valutativo o, addirittura, comparativo – ribaditi dal difensore del ricorrente anche in occasione della discussione finale – costituisce il riflesso della natura giuridica dell’atto di designazione previsto dall’art. 6, comma 2 del d.lgs. 373/2003: una prerogativa del Presidente della Giunta regionale, liberamente esercitabile sebbene nel rispetto della puntuale condizione prevista dall’art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. 373/2003 (“ possesso dei requisiti di cui all'articolo 106, terzo comma, della Costituzione per la nomina a consigliere di Cassazione ovvero di cui all'articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186 ”).
Pertanto, in modo autonomo rispetto alle sollecitazioni del ricorrente è stato avviato – su designazione del Presidente della Giunta Regionale della Sicilia del 14.3.2025 – il procedimento conclusosi con la nomina del controinteressato.
In termini sostanziali, il ricorrente ha proposto un’azione di accertamento che, però, presuppone “ l'enucleazione di un interesse sostanziale del privato giuridicamente rilevante il cui godimento risulti minacciato da una situazione di obiettiva incertezza ingenerata dalla stessa Amministrazione si dà far emergere un interesse ad agire concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c. ad una pronuncia di accertamento che rimuova la divisata situazione di incertezza; l'ascrivibilità della pretesa ad un contesto rigidamente vincolato all'applicazione della disciplina di settore senza che residuino margini di discrezionalità; la non praticabilità degli ulteriori e tipizzati rimedi di tutela previsti dalla disciplina di settore; l'insussistenza di una possibile interferenza della pronuncia dichiarativa con riferimento a poteri amministrativi ancora non pronunciati ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 7 aprile 2021, n. 2804).
Cosicché, l’unico, teorico, punto di contatto tra le due fattispecie – tale da sostanziare un interesse, anche solo per perdita di chance – sarebbe stato individuabile nell’ipotesi in cui anche il ricorrente fosse stato designato ai sensi dell’art. 6, comma 2 del d.lgs. 373/2003: circostanza non verificatasi, che degrada la situazione attiva del ricorrente ad un interesse di mero fatto.
In conclusione, il ricorso è da dichiarare inammissibile, in parte, per violazione del principio ne bis in idem e, in parte, per difetto di legittimazione, nei sensi espressi in motivazione.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, nei sensi espressi in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO PO, Presidente
EL NI, Consigliere, Estensore
TO Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL NI | RO PO |
IL SEGRETARIO