TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 3018
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 3 e 21-octies, comma 1, della legge n. 241/90 per carenza motivazionale, violazione ed eccesso di potere, carenza istruttoria, perplessità dell’azione amministrativa, violazione del principio di buon andamento, irragionevolezza, ingiustizia manifesta

    Il ricorso è inammissibile per violazione del principio 'ne bis in idem' in quanto parte delle doglianze sono già state decise in un precedente giudizio, e per difetto di legittimazione del ricorrente, non avendo egli una posizione giuridica differenziata e tutelabile per opporsi alla nomina del controinteressato, dato che la procedura non è concorsuale e non vi è stata una sua designazione.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, difetto di motivazione, errore nel presupposto e contraddittorietà manifesta

    Il ricorso è inammissibile per violazione del principio 'ne bis in idem' in quanto parte delle doglianze sono già state decise in un precedente giudizio, e per difetto di legittimazione del ricorrente, non avendo egli una posizione giuridica differenziata e tutelabile per opporsi alla nomina del controinteressato, dato che la procedura non è concorsuale e non vi è stata una sua designazione.

  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 3 e 21-octies, comma 1, della legge n. 241/90 per carenza motivazionale, violazione ed eccesso di potere, carenza istruttoria, perplessità dell’azione amministrativa, violazione del principio di buon andamento, irragionevolezza, ingiustizia manifesta

    Il ricorso è inammissibile per violazione del principio 'ne bis in idem' in quanto parte delle doglianze sono già state decise in un precedente giudizio, e per difetto di legittimazione del ricorrente, non avendo egli una posizione giuridica differenziata e tutelabile per opporsi alla nomina del controinteressato, dato che la procedura non è concorsuale e non vi è stata una sua designazione.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, difetto di motivazione, errore nel presupposto e contraddittorietà manifesta

    Il ricorso è inammissibile per violazione del principio 'ne bis in idem' in quanto parte delle doglianze sono già state decise in un precedente giudizio, e per difetto di legittimazione del ricorrente, non avendo egli una posizione giuridica differenziata e tutelabile per opporsi alla nomina del controinteressato, dato che la procedura non è concorsuale e non vi è stata una sua designazione.

  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 3 e 21-octies, comma 1, della legge n. 241/90 per carenza motivazionale, violazione ed eccesso di potere, carenza istruttoria, perplessità dell’azione amministrativa, violazione del principio di buon andamento, irragionevolezza, ingiustizia manifesta

    Il ricorso è inammissibile per violazione del principio 'ne bis in idem' in quanto parte delle doglianze sono già state decise in un precedente giudizio, e per difetto di legittimazione del ricorrente, non avendo egli una posizione giuridica differenziata e tutelabile per opporsi alla nomina del controinteressato, dato che la procedura non è concorsuale e non vi è stata una sua designazione.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, difetto di motivazione, errore nel presupposto e contraddittorietà manifesta

    Il ricorso è inammissibile per violazione del principio 'ne bis in idem' in quanto parte delle doglianze sono già state decise in un precedente giudizio, e per difetto di legittimazione del ricorrente, non avendo egli una posizione giuridica differenziata e tutelabile per opporsi alla nomina del controinteressato, dato che la procedura non è concorsuale e non vi è stata una sua designazione.

  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 3 e 21-octies, comma 1, della legge n. 241/90 per carenza motivazionale, violazione ed eccesso di potere, carenza istruttoria, perplessità dell’azione amministrativa, violazione del principio di buon andamento, irragionevolezza, ingiustizia manifesta

    Il ricorso è inammissibile per violazione del principio 'ne bis in idem' in quanto parte delle doglianze sono già state decise in un precedente giudizio, e per difetto di legittimazione del ricorrente, non avendo egli una posizione giuridica differenziata e tutelabile per opporsi alla nomina del controinteressato, dato che la procedura non è concorsuale e non vi è stata una sua designazione.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, difetto di motivazione, errore nel presupposto e contraddittorietà manifesta

    Il ricorso è inammissibile per violazione del principio 'ne bis in idem' in quanto parte delle doglianze sono già state decise in un precedente giudizio, e per difetto di legittimazione del ricorrente, non avendo egli una posizione giuridica differenziata e tutelabile per opporsi alla nomina del controinteressato, dato che la procedura non è concorsuale e non vi è stata una sua designazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 3018
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3018
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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