Sentenza 26 settembre 2024
Massime • 1
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente.
Commentario • 1
- 1. Il termine lungo per impugnare non si applica se l’imputato è rappresentato da procuratore speciale: è da considerarsi presente ex art. 420, co. 2-ter, c.p.p.…Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 giugno 2025
1. Premessa La pronuncia in esame affronta una questione di notevole rilievo applicativo in tema di decorrenza dei termini per l'impugnazione, con particolare riferimento al differimento di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. per l'imputato giudicato in assenza. La Corte chiarisce che tale proroga non si applica quando l'imputato, pur non presente personalmente in udienza, sia rappresentato da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale, anche se tale richiesta non sia poi effettivamente formulata. 2. Il fatto e le doglianze difensive Ra.Lu. era stato condannato dal Tribunale di Locri a mesi otto di reclusione e € 1.550 di multa per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2024, n. 42390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42390 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile, siccome tardivo ai sensi dell'art. 585, commi 1 e 2 cod. proc. pen., l'appello proposto il 29 novembre 2023 da LO RR avverso la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice per l'udienza Penale Sent. Sez. 6 Num. 42390 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 26/09/2024 preliminare del Tribunale di Lecce il 28 febbraio 2023, depositata il 31 luglio 2023 e notificata in pari data al difensore e il 13 ottobre 2023 all'imputato. Ha rilevato la Corte territoriale che l'imputato, avendo conferito procura speciale al difensore per la definizione del giudizio col rito abbreviato, doveva considerarsi presente ex art. 420, comma 2-ter cod. proc. pen., benché erroneamente dichiarato assente. Con la conseguenza che non trova applicazione la novellata disposizione dell'art. 585, comma 1-bis cod. proc. peri., che aumenta di 15 giorni il termine per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza. 2. Il difensore di RR ha presentato ricorso avverso la citata ordinanza, deducendo che all'imputato (la cui scelta del rito abbreviato risaliva al 24 settembre 2019), essendo stato dichiarato "assente" nel giudizio di primo grado, era applicabile, in forza della norma transitoria di cui all'art. 89, comma 3, d.lds. 10 ottobre 2022, n. 150, la disciplina prevista per il dagli artt. 581, comma 1- quater e 585, comma 1-bis cod. proc. pen.; sicché il termine ordinario per impugnare doveva intendersi prorogato di 15 giorni. Il difensore ha successivamente depositato conclusioni scritte con le quali insiste per l'accoglimento dei motivi proposti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo di ricorso risulta manifestamente infondato per le seguenti ragioni. 2. Risulta dagli atti che la difesa di LO RR ha proposto appello il 29 novembre 2023 avverso la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lecce il 28 febbraio 2023, depositata il 31 luglio 2023 e notificata in pari data al difensore e il 13 ottobre 2023 all'imputato, perciò oltre l'ordinario termine di giorni 45 per impugnare previsto dall'art. 585, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Orbene, l'ordinanza impugnata ha consapevolmente e correttamente condiviso l'ormai conforme indirizzo giurisprudenziale di legittimità (Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Jebali, Rv. 286208; Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, dep. 2024, Procida, Rv. 285606; Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C., R.v. 285332), per il quale "in tema di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 581, comrna 2 1-quater, cod. proc. pen. (disposizione parzialmente modificata dall'art. 2, comma 1 lett. o), L. 9 agosto 2024, n. 114, che ne ha circoscritto l'applicazione al «difensore di ufficio»), che prescrive uno specifico mandato a impugnare con riguardo all'imputato giudicato in assenza, nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, posto che, in tale eventualità, non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, dovendo lo stesso ritenersi presente ex art. 420, comma 2- ter, cod. proc. pen."; mentre resta irrilevante la circostanza che l'imputato, nella sentenza di primo grado, sia stato formalmente ma erroneamente indicato come assente. Ne discende il lineare e logico corollario che la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato come assente. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/09/2024