TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 16167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16167 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa TA IE Presidente
- Dott.ssa OM AL Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51790 del 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
- ( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Roselli e Silvia Ginocchi, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- ( ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Di Maggio, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da accordo raggiunto dalle parti e depositato con istanza congiunta in data 03.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio con rito concordatario in Frascati in data 18.09.1988
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1988, atto n.
355, parte II, serie A), e dalla loro unione nascevano i figli ( 10.02.1990) ed Per_1
( 13.07.1994); venuta meno la comunione materiale e spirituale decidevano di Per_2 separarsi;
con sentenza n. 10088/2015 pubblicata il 09.05.2015 il Tribunale di Roma pronunciava la loro separazione personale rigettando la domanda di addebito, dichiarando il non luogo a provvedere in merito al figlio e sull'assegnazione Per_2 della casa coniugale (sita in Roma, via G. Berneri n.20), disponendo che il padre si facesse carico in via esclusiva del mantenimento del figlio maggiorenne con lui Per_2 convivente, e ripartendo le spese straordinarie al 50% per ciascun coniuge;
infine disponendo in favore della moglie un contributo di mantenimento di € 400 mensili. Parte ricorrente, decorsi i termini di legge, chiedeva fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che ognuna delle parti provvedesse autonomamente al proprio mantenimento.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale aderiva alla domanda di divorzio formulata dal marito e contestava tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito, chiedendone l'integrale rigetto e la conferma delle statuizioni separative.
In corso di giudizio, in data 03.11.2025 le parti depositavano istanza congiunta per la trasformazione del rito e l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“- dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi con rito religioso in Frascati il 18.09.1988, con ordine alla competente cancelleria di richiedere la relativa annotazione negli atti dello Stato Civile del comune di Frascati ai sensi di legge.
- In merito alle statuizioni relative a frequentazione e mantenimento dei figli non si richiede alcun provvedimento in quanto entrambi i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
- In relazione al mantenimento della moglie, stante l'indipendenza economica di entrambi i coniugi si chiede che non venga disposto alcun assegno divorzile a beneficio della moglie, stante l'idoneità lavorativa della stessa.
- In merito alla proprietà immobiliare, la sig.ra si obbliga a cedere Controparte_1 al sig. che si obbliga ad acquisire, la quota indivisa del 50% della Parte_1 proprietà superficiaria del box auto sito in Roma Via della Tenuta di Torrenova 70A, interno 12, piano S1, zona 6 cat. C/6, classe 12, consistenza mq 46, rendita euro 185,30, in NCEU al foglio 1026, particella 642, sub 161 previo pagamento di una somma di complessivi euro 5.000,00. I coniugi dichiarano espressamente che la cessione dalla moglie al marito della quota indivisa del 50% di proprietà superficiaria dell'immobile sopra descritto ed il contestuale pagamento della somma onnicomprensiva di euro
5.000,00 sono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, che detto pagamento costituisce anche la definizione di pregresse reciproche posizioni debitorie/creditorie e che, ad avvenuto perfezionamento dell'operazione immobiliare, i coniugi non avranno null'altro a pretendere l'uno dall'altro per ogni pregresso rapporto e/o questione di carattere economico.
Tutti gli oneri e le spese notarili dell'operazione immobiliare saranno ad esclusivo carico del marito.
Con integrale compensazione tra le parti delle spese legali del presente giudizio”,
Il Giudice Delegato, letti gli atti e l'accordo raggiunto dalle parti depositato con istanza congiunta in data 03.11.2025, rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Osserva il Collegio
Tanto premesso, vista la documentazione prodotta dalle parti e l'accordo da queste raggiunto, depositato con istanza congiunta in data 03.11.2025, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, dei termini di legge dalla data della pronuncia della sentenza n. 10088/2015 pubbl. il
09/05/2015 RG n. 42921/2010 del Tribunale di Roma;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lettera b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Il Collegio ritiene l'equità e la congruità delle condizioni concordate, su cui si provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
Spese di lite
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni diversa domanda, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Frascati in data
18.09.1988 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno
1988, atto n. 355, parte II, serie A), tra Parte_1
( ), nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
( ), nata a [...] il [...]; C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Frascati di annotare la predetta sentenza negli appositi registri (anno 1988, atto n. 355, parte II, serie A);
- dispone che le condizioni di divorzio siano regolate come da accordo raggiunto dalle parti depositato in data 03.11.2025, riportato ed indicato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 06.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
OM AL TA IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa TA IE Presidente
- Dott.ssa OM AL Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51790 del 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
- ( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Roselli e Silvia Ginocchi, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- ( ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Di Maggio, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da accordo raggiunto dalle parti e depositato con istanza congiunta in data 03.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio con rito concordatario in Frascati in data 18.09.1988
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1988, atto n.
355, parte II, serie A), e dalla loro unione nascevano i figli ( 10.02.1990) ed Per_1
( 13.07.1994); venuta meno la comunione materiale e spirituale decidevano di Per_2 separarsi;
con sentenza n. 10088/2015 pubblicata il 09.05.2015 il Tribunale di Roma pronunciava la loro separazione personale rigettando la domanda di addebito, dichiarando il non luogo a provvedere in merito al figlio e sull'assegnazione Per_2 della casa coniugale (sita in Roma, via G. Berneri n.20), disponendo che il padre si facesse carico in via esclusiva del mantenimento del figlio maggiorenne con lui Per_2 convivente, e ripartendo le spese straordinarie al 50% per ciascun coniuge;
infine disponendo in favore della moglie un contributo di mantenimento di € 400 mensili. Parte ricorrente, decorsi i termini di legge, chiedeva fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che ognuna delle parti provvedesse autonomamente al proprio mantenimento.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale aderiva alla domanda di divorzio formulata dal marito e contestava tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito, chiedendone l'integrale rigetto e la conferma delle statuizioni separative.
In corso di giudizio, in data 03.11.2025 le parti depositavano istanza congiunta per la trasformazione del rito e l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“- dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi con rito religioso in Frascati il 18.09.1988, con ordine alla competente cancelleria di richiedere la relativa annotazione negli atti dello Stato Civile del comune di Frascati ai sensi di legge.
- In merito alle statuizioni relative a frequentazione e mantenimento dei figli non si richiede alcun provvedimento in quanto entrambi i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
- In relazione al mantenimento della moglie, stante l'indipendenza economica di entrambi i coniugi si chiede che non venga disposto alcun assegno divorzile a beneficio della moglie, stante l'idoneità lavorativa della stessa.
- In merito alla proprietà immobiliare, la sig.ra si obbliga a cedere Controparte_1 al sig. che si obbliga ad acquisire, la quota indivisa del 50% della Parte_1 proprietà superficiaria del box auto sito in Roma Via della Tenuta di Torrenova 70A, interno 12, piano S1, zona 6 cat. C/6, classe 12, consistenza mq 46, rendita euro 185,30, in NCEU al foglio 1026, particella 642, sub 161 previo pagamento di una somma di complessivi euro 5.000,00. I coniugi dichiarano espressamente che la cessione dalla moglie al marito della quota indivisa del 50% di proprietà superficiaria dell'immobile sopra descritto ed il contestuale pagamento della somma onnicomprensiva di euro
5.000,00 sono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, che detto pagamento costituisce anche la definizione di pregresse reciproche posizioni debitorie/creditorie e che, ad avvenuto perfezionamento dell'operazione immobiliare, i coniugi non avranno null'altro a pretendere l'uno dall'altro per ogni pregresso rapporto e/o questione di carattere economico.
Tutti gli oneri e le spese notarili dell'operazione immobiliare saranno ad esclusivo carico del marito.
Con integrale compensazione tra le parti delle spese legali del presente giudizio”,
Il Giudice Delegato, letti gli atti e l'accordo raggiunto dalle parti depositato con istanza congiunta in data 03.11.2025, rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Osserva il Collegio
Tanto premesso, vista la documentazione prodotta dalle parti e l'accordo da queste raggiunto, depositato con istanza congiunta in data 03.11.2025, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, dei termini di legge dalla data della pronuncia della sentenza n. 10088/2015 pubbl. il
09/05/2015 RG n. 42921/2010 del Tribunale di Roma;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lettera b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Il Collegio ritiene l'equità e la congruità delle condizioni concordate, su cui si provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
Spese di lite
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni diversa domanda, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Frascati in data
18.09.1988 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno
1988, atto n. 355, parte II, serie A), tra Parte_1
( ), nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
( ), nata a [...] il [...]; C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Frascati di annotare la predetta sentenza negli appositi registri (anno 1988, atto n. 355, parte II, serie A);
- dispone che le condizioni di divorzio siano regolate come da accordo raggiunto dalle parti depositato in data 03.11.2025, riportato ed indicato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 06.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
OM AL TA IE