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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/06/2025, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Bobbio ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2815/2023 di R.G. (n. 3827/2022 R.G., prima del mutamento del rito) promossa da:
rappr.to e difeso dall'avv.to Rossella Ferrucci, Parte_1 elett.te dom.to come in atti,
INTIMANTE nei confronti di
, rappr.to e difeso dall'avv.to Tommaso Gallo, elett.te dom.ta CP_1 come in atti,
INTIMATO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depo- sitate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modifi- cato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. in- Parte_1 timava licenza per finita locazione, nei confronti di condut- CP_1 trice dell'immobile ad uso abitativo sito in Cava dei Tirreni, via A. Vitale n. 74, in forza di contratto del 30/10/2018, registrato il 06/11/2018, con sca- denza al 31/10/2022. A sostegno della propria domanda, l'attore deduceva di aver acquistato l'immobile in data 04/08/2021, succedendo nel contratto di locazione già in essere, e di aver inviato tempestiva disdetta alla conduttrice, in data 10/03/2022, ricevuta l'11/03/2022, motivata dalla necessità di desti-
1 nare l'immobile ad abitazione propria, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a),
L. 431/1998.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta, la sig.ra CP_2
, la quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del procedimento
[...] per asserito vizio di rito, in quanto erroneamente introdotto con intimazione ex art. 657 c.p.c., anziché mediante ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ai sensi dell'art. 30 L. 392/78. Nel merito, contestava la fondatezza della pretesa at- torea, deducendo la carenza di prova circa la necessità abitativa e la generici- tà delle allegazioni.
In data 24 marzo 2023, il Giudice, rilevata l'opposizione, disponeva il mu- tamento del rito ordinario ai sensi dell'art. 667 c.p.c., rinviava per la discus- sione ed ordinava l'esperimento della mediazione obbligatoria, regolarmente attivata e conclusasi con esito negativo in data 18/07/2023.
Acquisiti gli atti e le memorie integrative, la causa veniva rinviata per la di- scussione e la decisione all'udienza dell'11 giugno 2025.
Dalla documentazione versata in atti, risulta che, nelle more del presente giudizio, l'intimante ha promosso separata procedura di sfratto per morosità (proc. R.G. n. 558/2023), conclusasi con l'emissione di ordinanza ex art. 665 c.p.c. e successivo provvedimento di rilascio coattivo dell'immobile de quo. Tale circostanza comporta il venir meno dell'interesse ad ottenere un prov- vedimento di rilascio, essendo già stato restituito il possesso del bene.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente al- la domanda di rilascio dell'immobile.
Tanto atteso, è necessario scrutinare la domanda di risoluzione per finita lo- cazione, la quale è da ritenersi fondata e va accolta per i motivi di seguito indicati.
Sebbene la domanda di rilascio risulti ormai priva di oggetto, permane un in- teresse giuridicamente rilevante dell'intimante all'accertamento della legit- timità della disdetta comunicata per necessità abitativa, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 431/1998. Tale interesse discende dalla necessità di ot- tenere una pronuncia che definisca con valore accertativo la legittima cessa- zione del rapporto locatizio alla prima scadenza, con ricadute significative sia ai fini della regolamentazione delle spese di lite, sia ai fini della defini- zione di eventuali rapporti risarcitori o restitutori fra le parti.
La disdetta in questione, trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ri- cevimento, è stata ricevuta dalla conduttrice in data 11/03/2022, ovvero in
2 un termine utile rispetto alla scadenza del contratto, prevista per il
31/10/2022. La lettera conteneva specifica motivazione relativa alla necessi- tà dell'attore di destinare l'immobile a propria abitazione principale, ex art. 3, comma 1, lett. a), L. 431/1998.
Parte intimata ha contestato genericamente la legittimità della disdetta, sol- levando dubbi sull'effettività della necessità abitativa, ma senza offrire ri- scontri probatori concreti né deduzioni istruttorie a supporto. Al contrario, dagli atti emerge che il sig. ha effettivamente recuperato Parte_1
l'immobile e avviato lavori per destinarlo a propria abitazione, circostanza che, sebbene successiva, conferma la coerenza della finalità dichiarata nella disdetta. Ne deriva, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, la presunzione di serietà e attualità dell'intenzione abitativa, non efficace- mente superata da elementi contrari.
Sussistono pertanto i requisiti di legittimità della disdetta e si deve dichiarare la conseguente risoluzione del contratto di locazione per intervenuto diniego di rinnovo alla prima scadenza.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Quanto al regime delle spese, deve tenersi conto della pluralità di iniziative giudiziarie promosse dal locatore e dell'effettiva cessazione della materia del contendere sul rilascio. Tuttavia, la fondatezza nel merito della pretesa atto- rea giustifica l'applicazione del principio della soccombenza virtuale. Le spese, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come da parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (con esclusione della fase istrutto- ria), sono poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta, re- spinta ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provve- de:
1) Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di rilascio dell'immobile;
2) Dichiara risolto il contratto di locazione oggetto di causa in relazione all'immobile meglio descritto in citazione e nel contratto in atti;
3) Condanna parte intimata al pagamento delle spese processuali in favo- re dell'intimante che si liquidano in complessivi € 2.000,00 per compensi
3 professionali, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Nocera Inferiore, lì 11/06/2025.
Il Giudice
dott. Luigi Bobbio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Bobbio ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2815/2023 di R.G. (n. 3827/2022 R.G., prima del mutamento del rito) promossa da:
rappr.to e difeso dall'avv.to Rossella Ferrucci, Parte_1 elett.te dom.to come in atti,
INTIMANTE nei confronti di
, rappr.to e difeso dall'avv.to Tommaso Gallo, elett.te dom.ta CP_1 come in atti,
INTIMATO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depo- sitate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modifi- cato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. in- Parte_1 timava licenza per finita locazione, nei confronti di condut- CP_1 trice dell'immobile ad uso abitativo sito in Cava dei Tirreni, via A. Vitale n. 74, in forza di contratto del 30/10/2018, registrato il 06/11/2018, con sca- denza al 31/10/2022. A sostegno della propria domanda, l'attore deduceva di aver acquistato l'immobile in data 04/08/2021, succedendo nel contratto di locazione già in essere, e di aver inviato tempestiva disdetta alla conduttrice, in data 10/03/2022, ricevuta l'11/03/2022, motivata dalla necessità di desti-
1 nare l'immobile ad abitazione propria, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a),
L. 431/1998.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta, la sig.ra CP_2
, la quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del procedimento
[...] per asserito vizio di rito, in quanto erroneamente introdotto con intimazione ex art. 657 c.p.c., anziché mediante ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ai sensi dell'art. 30 L. 392/78. Nel merito, contestava la fondatezza della pretesa at- torea, deducendo la carenza di prova circa la necessità abitativa e la generici- tà delle allegazioni.
In data 24 marzo 2023, il Giudice, rilevata l'opposizione, disponeva il mu- tamento del rito ordinario ai sensi dell'art. 667 c.p.c., rinviava per la discus- sione ed ordinava l'esperimento della mediazione obbligatoria, regolarmente attivata e conclusasi con esito negativo in data 18/07/2023.
Acquisiti gli atti e le memorie integrative, la causa veniva rinviata per la di- scussione e la decisione all'udienza dell'11 giugno 2025.
Dalla documentazione versata in atti, risulta che, nelle more del presente giudizio, l'intimante ha promosso separata procedura di sfratto per morosità (proc. R.G. n. 558/2023), conclusasi con l'emissione di ordinanza ex art. 665 c.p.c. e successivo provvedimento di rilascio coattivo dell'immobile de quo. Tale circostanza comporta il venir meno dell'interesse ad ottenere un prov- vedimento di rilascio, essendo già stato restituito il possesso del bene.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente al- la domanda di rilascio dell'immobile.
Tanto atteso, è necessario scrutinare la domanda di risoluzione per finita lo- cazione, la quale è da ritenersi fondata e va accolta per i motivi di seguito indicati.
Sebbene la domanda di rilascio risulti ormai priva di oggetto, permane un in- teresse giuridicamente rilevante dell'intimante all'accertamento della legit- timità della disdetta comunicata per necessità abitativa, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 431/1998. Tale interesse discende dalla necessità di ot- tenere una pronuncia che definisca con valore accertativo la legittima cessa- zione del rapporto locatizio alla prima scadenza, con ricadute significative sia ai fini della regolamentazione delle spese di lite, sia ai fini della defini- zione di eventuali rapporti risarcitori o restitutori fra le parti.
La disdetta in questione, trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ri- cevimento, è stata ricevuta dalla conduttrice in data 11/03/2022, ovvero in
2 un termine utile rispetto alla scadenza del contratto, prevista per il
31/10/2022. La lettera conteneva specifica motivazione relativa alla necessi- tà dell'attore di destinare l'immobile a propria abitazione principale, ex art. 3, comma 1, lett. a), L. 431/1998.
Parte intimata ha contestato genericamente la legittimità della disdetta, sol- levando dubbi sull'effettività della necessità abitativa, ma senza offrire ri- scontri probatori concreti né deduzioni istruttorie a supporto. Al contrario, dagli atti emerge che il sig. ha effettivamente recuperato Parte_1
l'immobile e avviato lavori per destinarlo a propria abitazione, circostanza che, sebbene successiva, conferma la coerenza della finalità dichiarata nella disdetta. Ne deriva, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, la presunzione di serietà e attualità dell'intenzione abitativa, non efficace- mente superata da elementi contrari.
Sussistono pertanto i requisiti di legittimità della disdetta e si deve dichiarare la conseguente risoluzione del contratto di locazione per intervenuto diniego di rinnovo alla prima scadenza.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Quanto al regime delle spese, deve tenersi conto della pluralità di iniziative giudiziarie promosse dal locatore e dell'effettiva cessazione della materia del contendere sul rilascio. Tuttavia, la fondatezza nel merito della pretesa atto- rea giustifica l'applicazione del principio della soccombenza virtuale. Le spese, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come da parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (con esclusione della fase istrutto- ria), sono poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta, re- spinta ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provve- de:
1) Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di rilascio dell'immobile;
2) Dichiara risolto il contratto di locazione oggetto di causa in relazione all'immobile meglio descritto in citazione e nel contratto in atti;
3) Condanna parte intimata al pagamento delle spese processuali in favo- re dell'intimante che si liquidano in complessivi € 2.000,00 per compensi
3 professionali, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Nocera Inferiore, lì 11/06/2025.
Il Giudice
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