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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/07/2025, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 590/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 590/2024 con OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi mobiliare promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. FEDERICO MAFFEIS ATTORE/I Contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. PAOLO PASSARINI CONVENUTO
Conclusioni di Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, previa ogni necessaria e/o opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi degli artt. 72-bis e 28-ter del DPR 602/73 oggetto di impugnazione e, in accoglimento dell'opposizione proposta dal Dott. Parte_1
condannare l' al pagamento in favore dell'attore della
[...] Controparte_1
pagina 1 di 6 somma riscossa in forza dell'atto di pignoramento presso terzi pari a 8.934,61 euro, per tutti i motivi di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dell' CP_1
e, per l'effetto, condannare l' al risarcimento in favore del
[...] Controparte_1
Dott. di una somma equitativamente determinata dal giudice. Pt_1
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali al 15 % ed oltre IVA e
CPA come per legge”.
Conclusioni della convenuta : Controparte_1
“In via preliminare: dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona per i motivi come meglio specificati in narrativa di comparsa di costituzione e risposta;
sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in Controparte_1 relazione ai motivi di opposizione che si rivolgono avverso atti posti in essere dall'ente impositore e che comunque attengono al merito delle pretese Controparte_1 impositive;
nel merito, senza rinuncia alle conclusioni in via preliminare: dichiarata improcedibile la domanda di condanna ex adverso avanzata, accertato e dichiarato il diritto di a procedere in esecutivis sulla base di crediti Controparte_1 certi, liquidi ed esigibili per come portati ed indicati nel pignoramento opposto, respingersi le domande attoree tutte, anche di accertamento e declaratoria di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dell' e conseguente condanna al risarcimento, in Controparte_2 quanto infondate in fatto e diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di ottenere la dichiarazione di nullità e/o di Controparte_1 inefficacia dell'atto di pignoramento n. 12284202300002818000 dei crediti verso terzi, ai sensi degli artt. 72-bis e 28-ter del DPR 602/73, notificatogli in data 06.06.2023 e la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma riscossa in forza dell'atto di pignoramento presso terzi pari a 8.934,61 euro.
pagina 2 di 6 A fondamento delle proprie pretese l'attore ha dedotto di aver proposto opposizione ex artt.
615/617 c.p.c. avverso alla procedura di esecuzione esattoriale promossa in suo danno nelle forme del pignoramento presso terzi e che il Giudice dell'Esecuzione, in accoglimento della richiesta del ricorrente, aveva sospeso la procedura esecutiva inaudita altera parte.
Costituitasi in sede cautelare dando atto che il Controparte_3 pagamento era già avvenuto anteriormente all'opposizione, il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 19.10.2023, alla luce dell'intervenuto pagamento della somma pignorata, ha revocato la sospensione disposta inaudita altera parte, assegnando termine di 90 giorni per l'introduzione del presente giudizio di merito.
Segnatamente, a motivo di opposizione, l'attore ha eccepito la nullità e/o illegittimità dell'atto di pignoramento atteso che ha pignorato un Controparte_3 credito vantato dall'attore non già nei confronti di un terzo bensì nei confronti della stessa creditrice procedente . In secondo luogo, l'opponente ha Controparte_4 eccepito l'illegittimità del pignoramento per l'inesistenza del credito a compensare in quanto tali crediti non sono stati precisamente indicati dall'Agente, sia nel loro ammontare sia per quanto riguarda la provenienza ed esigibilità e risulterebbero già stati compensati arbitrariamente dall'Agente di Riscossione in epoca anteriore al pignoramento per cui è causa.
Si è costituita in giudizio la quale, in via preliminare, Controparte_3 ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito atteso che il pignoramento opposto si fonda su due cartelle di pagamento portanti crediti di natura tributaria, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai motivi di opposizione che attengono al merito delle pretese impositive e l'inammissibilità della domanda di condanna svolta dall'attore. Nel merito, ha contestato le doglianze attoree evidenziando che l'articolo 72 bis d.p.r. 602/73 non vieta l'identità tra il creditore e il terzo pignorato;
che i crediti che l'attore vantava nei confronti dell' erano pari ad € 8.934,61, somma che è stata quindi Controparte_2 poi pignorata con l'atto impugnato ed imputata a parziale pagamento della cartella di pagamento 12220180002707344000 e che l'atto impugnato si fonda su crediti non prescritti ossia le cartelle di pagamento 12220180002707344000 e
12220190017797886000 regolarmente notificate e il cui pagamento è stato sollecitato con pagina 3 di 6 le intimazioni di pagamento 12220199010232435000 e 12220229002570901000 anch'esse regolarmente notificate.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata rimessa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
***
1.Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da
[...]
in quanto in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di Controparte_3 entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (cfr. Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020).
Nella presente vertenza, l'opponente ha formulato motivi di opposizione aventi ad oggetto la legittimità dell'esecuzione intrapresa con il pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del
DPR 602/1973 e non il merito della pretesa tributaria.
Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere accolta sulla base dell'accoglimento del primo motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c..
Occorre, innanzitutto, rilevare che dal pignoramento ex art. 72-bis D.P.R. n. 602 del 1973 scaturisce «un'autentica espropriazione presso terzi, sia pure in forme del tutto speciali ed in tutto riconducibili a quelle del procedimento esecutivo esattoriale» (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 20294 del 04/10/2011), nella quale trova applicazione – in quanto non derogata pagina 4 di 6 dalle disposizioni speciali e nei limiti della compatibilità con queste ultime – la disciplina ordinaria del processo esecutivo (art. 49, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973). In altri termini,
«l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, configura un pignoramento in forma speciale» (Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 2857 del 13/02/2015, Rv. 634398-01), ma «dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di “ordinare” direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate;
a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo» (Cass.,
Sez. 6-3, Ordinanza n. 26549 del 30/09/2021, Rv. 662540-01) (cfr, in questi termini,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022).
Nell'atto di pignoramento in esame riveste Controparte_4 contemporaneamente le vesti di creditore pignorante e di terzo.
Alla luce dei principi di diritto sopra esposti e dall'interpretazione letterale del dettato normativo emerge che il pignoramento di cui all'art. 72 bis dpr 602/73 è un pignoramento di crediti che il debitore vanta verso soggetti terzi, diversi dal creditore pignorante. Si condivide l'orientamento di merito secondo il quale: “risulta chiaro come la legge confermi che l'atto di pignoramento deve avere ad oggetto crediti del debitore verso terzi, categoria in cui non è possibile ricomprendere i crediti del debitore verso il soggetto che opera il pignoramento. Per tale ragione non si può ritenere ammissibile l'impiego di tale strumento da parte del creditore nei confronti di sé medesima, con conseguente nullità del pignoramento effettuato” (v. Trib Asti, sentenza del 18.05.2020).
Per quanto sopra esposto, quindi, va dichiarato nullo il pignoramento presso terzi effettuato da ai sensi dell'art. 72 bis DPR 602/73 nei confronti di Controparte_3
Parte_1
Ogni altro motivo di opposizione è assorbito.
Va respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna svolta dall'opponente in quanto la Suprema Corte ha puntualizzato che ‹‹La circostanza che il giudizio di opposizione all'esecuzione abbia ad oggetto l'accertamento del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata non toglie che quel giudizio resti pur sempre pagina 5 di 6 un ordinario giudizio di cognizione, e che ad esso si applichino le regole generali in tema di cumulo oggettivo (artt. 104 c.p.c.) e di connessione per riconvenzione (art. 36 c.p.c.)››
(Cass., sez. 3, 23/07/2003, n. 11449; così pure Cass., sez. 3, 20/04/1963, n. 971).
La domanda volta ad ottenere la condanna l' al pagamento in favore Controparte_1 dell'attore della somma riscossa in forza dell'atto di pignoramento presso terzi pari a
8.934,61 euro va, tuttavia, respinta alla luce del maggior credito vantato da CP_1
fondato sulle le cartelle di pagamento 12220180002707344000 e
[...]
12220190017797886000 (v. docc. 7 - 10; 13 -16 opposta).
La pretesa risarcitoria avanzata dall'opponente ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. non è accoglibile, non essendo ravvisabili nella fattispecie gli estremi della lite temeraria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori medi previsti dal Dm 55/2014 per lo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a €
26.000), con dimezzamento dei compensi previsti per la fase trattazione/istruttoria attesa la natura documentale della causa e per la fase decisionale in quanto negli atti conclusivi, in difetto di risultanze istruttorie, le parti hanno sostanzialmente ripreso le argomentazioni che già svolte in precedenza.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1) accoglie l'opposizione e dichiara nullo l'atto di pignoramento n.
12284202300002818000, dei crediti verso terzi, effettuato da
[...]
ai sensi dell'art. 72-bis DPR 602/73, nei confronti di Controparte_3
; Parte_1
2) condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 3.387,00 oltre al rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Verona, 28 luglio 2025
Il Giudice
Paola Salmaso
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 590/2024 con OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi mobiliare promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. FEDERICO MAFFEIS ATTORE/I Contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. PAOLO PASSARINI CONVENUTO
Conclusioni di Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, previa ogni necessaria e/o opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi degli artt. 72-bis e 28-ter del DPR 602/73 oggetto di impugnazione e, in accoglimento dell'opposizione proposta dal Dott. Parte_1
condannare l' al pagamento in favore dell'attore della
[...] Controparte_1
pagina 1 di 6 somma riscossa in forza dell'atto di pignoramento presso terzi pari a 8.934,61 euro, per tutti i motivi di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dell' CP_1
e, per l'effetto, condannare l' al risarcimento in favore del
[...] Controparte_1
Dott. di una somma equitativamente determinata dal giudice. Pt_1
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali al 15 % ed oltre IVA e
CPA come per legge”.
Conclusioni della convenuta : Controparte_1
“In via preliminare: dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona per i motivi come meglio specificati in narrativa di comparsa di costituzione e risposta;
sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in Controparte_1 relazione ai motivi di opposizione che si rivolgono avverso atti posti in essere dall'ente impositore e che comunque attengono al merito delle pretese Controparte_1 impositive;
nel merito, senza rinuncia alle conclusioni in via preliminare: dichiarata improcedibile la domanda di condanna ex adverso avanzata, accertato e dichiarato il diritto di a procedere in esecutivis sulla base di crediti Controparte_1 certi, liquidi ed esigibili per come portati ed indicati nel pignoramento opposto, respingersi le domande attoree tutte, anche di accertamento e declaratoria di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dell' e conseguente condanna al risarcimento, in Controparte_2 quanto infondate in fatto e diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di ottenere la dichiarazione di nullità e/o di Controparte_1 inefficacia dell'atto di pignoramento n. 12284202300002818000 dei crediti verso terzi, ai sensi degli artt. 72-bis e 28-ter del DPR 602/73, notificatogli in data 06.06.2023 e la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma riscossa in forza dell'atto di pignoramento presso terzi pari a 8.934,61 euro.
pagina 2 di 6 A fondamento delle proprie pretese l'attore ha dedotto di aver proposto opposizione ex artt.
615/617 c.p.c. avverso alla procedura di esecuzione esattoriale promossa in suo danno nelle forme del pignoramento presso terzi e che il Giudice dell'Esecuzione, in accoglimento della richiesta del ricorrente, aveva sospeso la procedura esecutiva inaudita altera parte.
Costituitasi in sede cautelare dando atto che il Controparte_3 pagamento era già avvenuto anteriormente all'opposizione, il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 19.10.2023, alla luce dell'intervenuto pagamento della somma pignorata, ha revocato la sospensione disposta inaudita altera parte, assegnando termine di 90 giorni per l'introduzione del presente giudizio di merito.
Segnatamente, a motivo di opposizione, l'attore ha eccepito la nullità e/o illegittimità dell'atto di pignoramento atteso che ha pignorato un Controparte_3 credito vantato dall'attore non già nei confronti di un terzo bensì nei confronti della stessa creditrice procedente . In secondo luogo, l'opponente ha Controparte_4 eccepito l'illegittimità del pignoramento per l'inesistenza del credito a compensare in quanto tali crediti non sono stati precisamente indicati dall'Agente, sia nel loro ammontare sia per quanto riguarda la provenienza ed esigibilità e risulterebbero già stati compensati arbitrariamente dall'Agente di Riscossione in epoca anteriore al pignoramento per cui è causa.
Si è costituita in giudizio la quale, in via preliminare, Controparte_3 ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito atteso che il pignoramento opposto si fonda su due cartelle di pagamento portanti crediti di natura tributaria, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai motivi di opposizione che attengono al merito delle pretese impositive e l'inammissibilità della domanda di condanna svolta dall'attore. Nel merito, ha contestato le doglianze attoree evidenziando che l'articolo 72 bis d.p.r. 602/73 non vieta l'identità tra il creditore e il terzo pignorato;
che i crediti che l'attore vantava nei confronti dell' erano pari ad € 8.934,61, somma che è stata quindi Controparte_2 poi pignorata con l'atto impugnato ed imputata a parziale pagamento della cartella di pagamento 12220180002707344000 e che l'atto impugnato si fonda su crediti non prescritti ossia le cartelle di pagamento 12220180002707344000 e
12220190017797886000 regolarmente notificate e il cui pagamento è stato sollecitato con pagina 3 di 6 le intimazioni di pagamento 12220199010232435000 e 12220229002570901000 anch'esse regolarmente notificate.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata rimessa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
***
1.Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da
[...]
in quanto in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di Controparte_3 entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (cfr. Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020).
Nella presente vertenza, l'opponente ha formulato motivi di opposizione aventi ad oggetto la legittimità dell'esecuzione intrapresa con il pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del
DPR 602/1973 e non il merito della pretesa tributaria.
Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere accolta sulla base dell'accoglimento del primo motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c..
Occorre, innanzitutto, rilevare che dal pignoramento ex art. 72-bis D.P.R. n. 602 del 1973 scaturisce «un'autentica espropriazione presso terzi, sia pure in forme del tutto speciali ed in tutto riconducibili a quelle del procedimento esecutivo esattoriale» (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 20294 del 04/10/2011), nella quale trova applicazione – in quanto non derogata pagina 4 di 6 dalle disposizioni speciali e nei limiti della compatibilità con queste ultime – la disciplina ordinaria del processo esecutivo (art. 49, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973). In altri termini,
«l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, configura un pignoramento in forma speciale» (Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 2857 del 13/02/2015, Rv. 634398-01), ma «dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di “ordinare” direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate;
a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo» (Cass.,
Sez. 6-3, Ordinanza n. 26549 del 30/09/2021, Rv. 662540-01) (cfr, in questi termini,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022).
Nell'atto di pignoramento in esame riveste Controparte_4 contemporaneamente le vesti di creditore pignorante e di terzo.
Alla luce dei principi di diritto sopra esposti e dall'interpretazione letterale del dettato normativo emerge che il pignoramento di cui all'art. 72 bis dpr 602/73 è un pignoramento di crediti che il debitore vanta verso soggetti terzi, diversi dal creditore pignorante. Si condivide l'orientamento di merito secondo il quale: “risulta chiaro come la legge confermi che l'atto di pignoramento deve avere ad oggetto crediti del debitore verso terzi, categoria in cui non è possibile ricomprendere i crediti del debitore verso il soggetto che opera il pignoramento. Per tale ragione non si può ritenere ammissibile l'impiego di tale strumento da parte del creditore nei confronti di sé medesima, con conseguente nullità del pignoramento effettuato” (v. Trib Asti, sentenza del 18.05.2020).
Per quanto sopra esposto, quindi, va dichiarato nullo il pignoramento presso terzi effettuato da ai sensi dell'art. 72 bis DPR 602/73 nei confronti di Controparte_3
Parte_1
Ogni altro motivo di opposizione è assorbito.
Va respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna svolta dall'opponente in quanto la Suprema Corte ha puntualizzato che ‹‹La circostanza che il giudizio di opposizione all'esecuzione abbia ad oggetto l'accertamento del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata non toglie che quel giudizio resti pur sempre pagina 5 di 6 un ordinario giudizio di cognizione, e che ad esso si applichino le regole generali in tema di cumulo oggettivo (artt. 104 c.p.c.) e di connessione per riconvenzione (art. 36 c.p.c.)››
(Cass., sez. 3, 23/07/2003, n. 11449; così pure Cass., sez. 3, 20/04/1963, n. 971).
La domanda volta ad ottenere la condanna l' al pagamento in favore Controparte_1 dell'attore della somma riscossa in forza dell'atto di pignoramento presso terzi pari a
8.934,61 euro va, tuttavia, respinta alla luce del maggior credito vantato da CP_1
fondato sulle le cartelle di pagamento 12220180002707344000 e
[...]
12220190017797886000 (v. docc. 7 - 10; 13 -16 opposta).
La pretesa risarcitoria avanzata dall'opponente ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. non è accoglibile, non essendo ravvisabili nella fattispecie gli estremi della lite temeraria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori medi previsti dal Dm 55/2014 per lo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a €
26.000), con dimezzamento dei compensi previsti per la fase trattazione/istruttoria attesa la natura documentale della causa e per la fase decisionale in quanto negli atti conclusivi, in difetto di risultanze istruttorie, le parti hanno sostanzialmente ripreso le argomentazioni che già svolte in precedenza.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1) accoglie l'opposizione e dichiara nullo l'atto di pignoramento n.
12284202300002818000, dei crediti verso terzi, effettuato da
[...]
ai sensi dell'art. 72-bis DPR 602/73, nei confronti di Controparte_3
; Parte_1
2) condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 3.387,00 oltre al rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Verona, 28 luglio 2025
Il Giudice
Paola Salmaso
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