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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 2470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2470 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3477/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 3477/2024 avente oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) promosso da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SERAFINI Parte_1
STEFANIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BLANCO ALESSIA Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente:
- In data 27.12.2024, ha conferito mandato all'agenzia immobiliare Build Persona_1
S.r.l., per la vendita della casa di sua proprietà, sita in Torino, via Mentana n. 23 bis. Il predetto immobile era stato acquistato con denaro proprio del GN . - Il prezzo di vendita dell'unità CP_1 immobiliare è stato stabilito in €. 255.000,00. - Con il ricavato della vendita del predetto immobile, verrà acquistato un appartamento per la figlia e verrà corrisposto l'importo di €. 130.000,00 Per_1 alla IG , la quale acquisterà, a sua volta, un altro alloggio a sé intestato. Parte_1
- Il GN si farà carico delle spese relative all'immobile che verrà intestato a e che CP_1 Per_1
1 sarà sito in Torino, fino a quando la ragazza non sarà economicamente indipendente. - Invece, le CP_ spese della futura abitazione della IG saranno sostenute interamente da . Parte_1
- Il GN , come da decreto n. 3255/2018, si farà carico delle spese condominiali e di CP_1 riscaldamento, delle utenze quali luce e gas e delle spese relative alla proprietà dell'alloggio di Via
Mentana n. 23/bis, alloggio in cui attualmente risiedono sia che la IG Per_1 Parte_1
fino al momento della vendita o fintanto che vi abiterà. - Il GN verserà
[...] Per_1 CP_1 direttamente alla IG a titolo di mantenimento per la figlia maggiorenne Parte_1
l'importo di €. 1.200,00 entro il giorno 10 di ogni mese. Tale importo sarà rivalutabile Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT. - Il GN verserà a titolo di mantenimento a CP_1 Per_1
l'importo di €. 800,00 tramite ricarica della carta revolut. Tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. - I Genitori concordano che il mantenimento versato dal
alla di €. 1.200,00 verrà meno nel momento in cui si trasferirà CP_1 Parte_1 Per_1 nel nuovo appartamento e/o non abiterà e/o vivrà stabilmente con la madre. - I genitori concordano che il mantenimento versato a dell'importo di €. 800,00 verrà meno nel momento in cui Per_1
acquisirà l'indipendenza economica. - I genitori decidono di porre a carico del GN Per_1
nella misura del 100% tutte le spese straordinarie necessarie per , quali a mero CP_1 Per_1 titolo esemplificativo: le spese scolastiche, tutte le spese mediche in generale, comprese le visite specialistiche ed anche lo psicoterapeuta, l'uso di eventuali lenti o apparecchi odontoiatrici, i farmaci non da banco, i tickets farmaceutici e sanitari, la cancelleria scolastica di inizio anno e quella di uso corrente, le gite con e senza pernottamento, le tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche private e paritarie. - Le detrazioni fiscali, invece, spetteranno al GN al 100%. - Per tutte le altre spese i genitori faranno riferimento al Protocollo del CP_1
Tribunale di Torino. - Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a chiedere o a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali
(fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
Per il P.M.: visto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra e , non coniugati, i quali Parte_1 Controparte_1
hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere è nata la figlia in data Persona_1
30/03/2006, divenuta nelle more del procedimento maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato il 27/02/2024 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Con memoria di costituzione in data 26/09/2024 si è costituita in giudizio e Controparte_1
ha preso posizione sulle richieste formulate da parte attrice.
2 All'udienza del 11/11/2024 le parti chiedevano un rinvio al fine di addivenire ad un accordo;
pertanto, all'udienza del 25/03/2025, le parti dichiaravano di aver trovato un accordo. Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. I difensori precisano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Spese di procedura compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DA' ATTO che le parti dichiarano che in data 27.12.2024, ha conferito Persona_1
mandato all'agenzia immobiliare Build S.r.l., per la vendita della casa di sua proprietà, sita in Torino, via Mentana n. 23 bis. Il predetto immobile era stato acquistato con denaro proprio del GN . CP_1
DA' ATTO che il prezzo di vendita dell'unità immobiliare è stato stabilito in €. 255.000,00.
DA' ATTO che le parti dichiarano che con il ricavato della vendita del predetto immobile, verrà acquistato un appartamento per la figlia e verrà corrisposto l'importo di €. 130.000,00 alla Per_1
IG la quale acquisterà, a sua volta, un altro alloggio a sé intestato. Parte_1
DA' ATTO che le parti dichiarano che il GN si farà carico delle spese relative all'immobile CP_1
che verrà intestato a e che sarà sito in Torino, fino a quando la ragazza non sarà Per_1
economicamente indipendente;
invece, le spese della futura abitazione della IG Parte_1
CP_ saranno sostenute interamente da .
[...]
DA' ATTO che le parti dichiarano che il GN , come da decreto n. 3255/2018, si farà carico CP_1
delle spese condominiali e di riscaldamento, delle utenze quali luce e gas e delle spese relative alla proprietà dell'alloggio di Via Mentana n. 23/bis, alloggio in cui attualmente risiedono sia Per_1
che la IG fino al momento della vendita o fintanto che vi Parte_1 Per_1
abiterà.
DISPONE che il GN versi direttamente alla IG a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento per la figlia maggiorenne l'importo di €. 1.200,00 entro il giorno 10 di ogni Per_1
mese. Tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che il GN versi a titolo di mantenimento a l'importo di €. 800,00 CP_1 Per_1
tramite ricarica della carta revolut. Tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici
3 ISTAT.
DISPONE che il mantenimento versato dal alla di €. 1.200,00 venga meno CP_1 Parte_1
nel momento in cui si trasferirà nel nuovo appartamento e/o non abiterà e/o vivrà stabilmente Per_1
con la madre.
DISPONE che il mantenimento versato a dell'importo di €. 800,00 verrà meno nel momento Per_1 in cui acquisirà l'indipendenza economica. Per_1
DISPONE che il GN si faccia carico nella misura del 100% di tutte le spese straordinarie CP_1
necessarie per quali a mero titolo esemplificativo: le spese scolastiche, tutte le spese Per_1 mediche in generale, comprese le visite specialistiche ed anche lo psicoterapeuta, l'uso di eventuali lenti o apparecchi odontoiatrici, i farmaci non da banco, i tickets farmaceutici e sanitari, la cancelleria scolastica di inizio anno e quella di uso corrente, le gite con e senza pernottamento, le tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche private e paritarie. Per tutte le altre spese i genitori faranno riferimento al Protocollo del Tribunale di Torino.
DA' ATTO che le parti concordano che le detrazioni fiscali, invece, spetteranno al GN al CP_1
100%.
DA' ATTO che, al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a chiedere o a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
19.05.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 3477/2024 avente oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) promosso da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SERAFINI Parte_1
STEFANIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BLANCO ALESSIA Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente:
- In data 27.12.2024, ha conferito mandato all'agenzia immobiliare Build Persona_1
S.r.l., per la vendita della casa di sua proprietà, sita in Torino, via Mentana n. 23 bis. Il predetto immobile era stato acquistato con denaro proprio del GN . - Il prezzo di vendita dell'unità CP_1 immobiliare è stato stabilito in €. 255.000,00. - Con il ricavato della vendita del predetto immobile, verrà acquistato un appartamento per la figlia e verrà corrisposto l'importo di €. 130.000,00 Per_1 alla IG , la quale acquisterà, a sua volta, un altro alloggio a sé intestato. Parte_1
- Il GN si farà carico delle spese relative all'immobile che verrà intestato a e che CP_1 Per_1
1 sarà sito in Torino, fino a quando la ragazza non sarà economicamente indipendente. - Invece, le CP_ spese della futura abitazione della IG saranno sostenute interamente da . Parte_1
- Il GN , come da decreto n. 3255/2018, si farà carico delle spese condominiali e di CP_1 riscaldamento, delle utenze quali luce e gas e delle spese relative alla proprietà dell'alloggio di Via
Mentana n. 23/bis, alloggio in cui attualmente risiedono sia che la IG Per_1 Parte_1
fino al momento della vendita o fintanto che vi abiterà. - Il GN verserà
[...] Per_1 CP_1 direttamente alla IG a titolo di mantenimento per la figlia maggiorenne Parte_1
l'importo di €. 1.200,00 entro il giorno 10 di ogni mese. Tale importo sarà rivalutabile Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT. - Il GN verserà a titolo di mantenimento a CP_1 Per_1
l'importo di €. 800,00 tramite ricarica della carta revolut. Tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. - I Genitori concordano che il mantenimento versato dal
alla di €. 1.200,00 verrà meno nel momento in cui si trasferirà CP_1 Parte_1 Per_1 nel nuovo appartamento e/o non abiterà e/o vivrà stabilmente con la madre. - I genitori concordano che il mantenimento versato a dell'importo di €. 800,00 verrà meno nel momento in cui Per_1
acquisirà l'indipendenza economica. - I genitori decidono di porre a carico del GN Per_1
nella misura del 100% tutte le spese straordinarie necessarie per , quali a mero CP_1 Per_1 titolo esemplificativo: le spese scolastiche, tutte le spese mediche in generale, comprese le visite specialistiche ed anche lo psicoterapeuta, l'uso di eventuali lenti o apparecchi odontoiatrici, i farmaci non da banco, i tickets farmaceutici e sanitari, la cancelleria scolastica di inizio anno e quella di uso corrente, le gite con e senza pernottamento, le tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche private e paritarie. - Le detrazioni fiscali, invece, spetteranno al GN al 100%. - Per tutte le altre spese i genitori faranno riferimento al Protocollo del CP_1
Tribunale di Torino. - Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a chiedere o a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali
(fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
Per il P.M.: visto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra e , non coniugati, i quali Parte_1 Controparte_1
hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere è nata la figlia in data Persona_1
30/03/2006, divenuta nelle more del procedimento maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato il 27/02/2024 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Con memoria di costituzione in data 26/09/2024 si è costituita in giudizio e Controparte_1
ha preso posizione sulle richieste formulate da parte attrice.
2 All'udienza del 11/11/2024 le parti chiedevano un rinvio al fine di addivenire ad un accordo;
pertanto, all'udienza del 25/03/2025, le parti dichiaravano di aver trovato un accordo. Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. I difensori precisano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Spese di procedura compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DA' ATTO che le parti dichiarano che in data 27.12.2024, ha conferito Persona_1
mandato all'agenzia immobiliare Build S.r.l., per la vendita della casa di sua proprietà, sita in Torino, via Mentana n. 23 bis. Il predetto immobile era stato acquistato con denaro proprio del GN . CP_1
DA' ATTO che il prezzo di vendita dell'unità immobiliare è stato stabilito in €. 255.000,00.
DA' ATTO che le parti dichiarano che con il ricavato della vendita del predetto immobile, verrà acquistato un appartamento per la figlia e verrà corrisposto l'importo di €. 130.000,00 alla Per_1
IG la quale acquisterà, a sua volta, un altro alloggio a sé intestato. Parte_1
DA' ATTO che le parti dichiarano che il GN si farà carico delle spese relative all'immobile CP_1
che verrà intestato a e che sarà sito in Torino, fino a quando la ragazza non sarà Per_1
economicamente indipendente;
invece, le spese della futura abitazione della IG Parte_1
CP_ saranno sostenute interamente da .
[...]
DA' ATTO che le parti dichiarano che il GN , come da decreto n. 3255/2018, si farà carico CP_1
delle spese condominiali e di riscaldamento, delle utenze quali luce e gas e delle spese relative alla proprietà dell'alloggio di Via Mentana n. 23/bis, alloggio in cui attualmente risiedono sia Per_1
che la IG fino al momento della vendita o fintanto che vi Parte_1 Per_1
abiterà.
DISPONE che il GN versi direttamente alla IG a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento per la figlia maggiorenne l'importo di €. 1.200,00 entro il giorno 10 di ogni Per_1
mese. Tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che il GN versi a titolo di mantenimento a l'importo di €. 800,00 CP_1 Per_1
tramite ricarica della carta revolut. Tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici
3 ISTAT.
DISPONE che il mantenimento versato dal alla di €. 1.200,00 venga meno CP_1 Parte_1
nel momento in cui si trasferirà nel nuovo appartamento e/o non abiterà e/o vivrà stabilmente Per_1
con la madre.
DISPONE che il mantenimento versato a dell'importo di €. 800,00 verrà meno nel momento Per_1 in cui acquisirà l'indipendenza economica. Per_1
DISPONE che il GN si faccia carico nella misura del 100% di tutte le spese straordinarie CP_1
necessarie per quali a mero titolo esemplificativo: le spese scolastiche, tutte le spese Per_1 mediche in generale, comprese le visite specialistiche ed anche lo psicoterapeuta, l'uso di eventuali lenti o apparecchi odontoiatrici, i farmaci non da banco, i tickets farmaceutici e sanitari, la cancelleria scolastica di inizio anno e quella di uso corrente, le gite con e senza pernottamento, le tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche private e paritarie. Per tutte le altre spese i genitori faranno riferimento al Protocollo del Tribunale di Torino.
DA' ATTO che le parti concordano che le detrazioni fiscali, invece, spetteranno al GN al CP_1
100%.
DA' ATTO che, al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a chiedere o a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
19.05.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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