Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 04/06/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Grosseto
UDIENZA del 04/06/2025
tenuta dal giudice dr. Claudia Frosini
Alle ore 12.00 compaiono:
l'avv. PIERLUIGI CHECH per Controparte_1
l'avv. ROSSELLA DE PRISCO in sostituzione dell'avv. RAFFAELLA
GRECO e dell'avv. IRENE ANDOLFI per Controparte_2
I procuratori delle parti si riportano ai rispettiviscritti difensivi e alle note conclusive depositate in atti. In particolare, l'avv. Chech ribadisce di dischiararsi antistatario ai fini della liquidazione delle spese.
Si rimettono al giudice per le spese.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice dott. Claudia Frosini
Tribunale di Grosseto
In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 04/06/2025 il giudice dr.ssa Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1202/2022 tra le parti:
Attore: CF , con Controparte_1 C.F._1
l'avv. PIERLUIGI CHECH ) C.F._2
Convenuto: , con l'avv. Controparte_2 P.IVA_1
RAFFAELLA GRECO ( ) C.F._3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato si è opposto al Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 185/2022 emesso dal Tribunale di Grosseto in data
24.03.2022 in favore di per la somma di euro 50.26.09 Controparte_2
oltre oneri ed accessori, quale residuo impagato del contratto di finanziamento n. 800382 stipulato dallo stesso con Controparte_1
(originaria titolare del credito successivamente ceduto a Parte_1
. Controparte_2
I motivi dell'opposizione sono i seguenti: disconoscimento della conformità della copia del contratto di finanziamento all'originale e disconoscimento della sottoscrizione;
prescrizione del credito;
carenza di titolarità attiva del rapporto in capo alla cessionaria per mancato perfezionamento della fattispecie di cessione in blocco dei crediti ex art 58
T.U.B.; indeterminatezza delle clausole contrattuali e, in particolare, di quelle determinative del saggio degli interessi;
usurarietà degli interessi moratori;
erronea indicazione del taeg.
La convenuta costituendosi in giudizio ha instato per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con richiesta di verificazione della sottoscrizione disconosciuta e, in caso di accertata apocrifia, con richiesta di autorizzazione ad evocare in giudizio
, quale socio della società Quality Stars di NC Controparte_3
RU & C. SN (cancellata dal registro delle imprese) “anche quale soggetto incaricato dell'identificazione dei sottoscrittori del contratto di finanziamento e quindi responsabile dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte sul contratto” (cfr. citazione testuale della comparsa di costituzione e risposta).
Con richiesta di concessione di provvisoria esecuzione.
Con ordinanza del 15.03.2023 il giudice ha respinto la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ed ha al contempo onerato il creditore opposto di introdurre il procedimento di mediazione obbligatorio, vertendosi in materia di contratti bancari.
All'udienza del 2.09.2023 l'opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato effettivo svolgimento della mediazione obbligatoria e il giudice ha riservato la decisione sul punto, previa concessione alle parti dei termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c.
Nella prima memoria ex articolo 183 comma 6 c.p.c. l'opponente, ad integrazione dell'eccezione di improcedibilità della domanda, ha dedotto l'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione adito dalla parte convenuta opposta per essere stato il procedimento erroneamente instaurato presso l'istituto -con sede legale a Roma- anziché presso CP_4
l'organismo territorialmente competente in Grosseto (quale luogo di residenza del debitore opponente), con conseguente improcedibilità della domanda monitoria (anche) sotto tale ulteriore profilo. A sostengo dell'eccezione ha prodotto la visura camerale dell'organismo di mediazione
(cfr. doc n 6).
A fronte della suddetta eccezione la convenuta opposta ha ribadito la correttezza del procedimento di mediazione, deducendo in particolare che l'organismo di mediazione adito ) avrebbe, oltre alla sede di CP_4
Roma, anche altre sedi secondarie, tra le quali una istituita in Grosseto. A sostengo del proprio assunto ha riprodotto, nel corpus della stessa memoria ex articolo 183 comma 6 n 2 c.p.c., la stampa di un sito web raffigurante una mappa delle sedi dell'istituto di mediazione nella quale CP_4
verrebbe evidenziata, tra le altre, anche la sede secondaria di Grosseto presso la quale si sarebbe regolarmente svolta la mediazione, seppure in modalità telematica.
Alla successiva udienza del 21.05.2025 la causa è stata rimessa in decisione per essere definita all'udienza odierna nelle forme di cui all'art. 281 sexies cpc. previa concessione alle parti di termini per note finali.
La domanda è improcedibile.
Deve preliminarmente osservarsi, in via generale, che la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti e deve essere dichiarata improcedibile (Cass. n.174802015).
Ed infatti, l'introduzione, ad opera dell'art.84 D.L. 69/13 (convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n.98), della previsione secondo la quale la mediazione va presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice competente per la controversia pone una corrispondenza tra luogo della mediazione e luogo del giudizio. Non costituisce, poi, valida ragione per ritenere efficacemente svolta la mediazione presso l'organismo di mediazione territorialmente competente il fatto che la mediazione sia stata svolta con modalità telematica.
In merito a tale ultima contestazione è sufficiente rilevare che la possibilità di partecipare al procedimento anche per via telematica (che peraltro il regolamento della procedura di mediazione esclude possa essere modalità esclusiva all'articolo 7 comma 4 DM n.180/2010, come modificato DM
n.145/2011), sia da ritenersi comunque rimessa alla volontà di chi è chiamato e non strumentalmente utilizzabile da chi introduce il procedimento per derogare al disposto dell'art.4, trattandosi infatti di mera modalità di svolgimento dell'incontro che non può incidere, vanificandola, sulla regola di competenza, che deve essere dunque osservata a prescindere dal fatto che l'incontro innanzi al mediatore possa svolgersi in videoconferenza.
Nella specie, la condizione di procedibilità non può ritenersi soddisfatta dalla convenuta opposta, non avendo quest'ultima provato che presso la Contro sede territoriale di Grosseto di territorialmente competente, sia stata depositata la domanda di mediazione.
Ed infatti, seppure l'articolo 7 del D.M 180/2010 prevede che l'organismo di mediazione territorialmente competente possa senz'altro avvalersi di sedi secondarie attraverso accordi con altri organismi di mediazione, la domanda deve comunque in questo caso essere presentata presso la sede secondaria territorialmente competente e ciò, giova ribadire, a prescindere dal fatto che gli incontri si siano svolti in via telematica, posto che in caso contrario verrebbe aggirata la norma sulla competenza territoriale.
Ed in ogni caso parte convenuta opposta neppure ha prodotto l'accordo con l'organismo di mediazione di Grosseto, avendo infatti affidato la relativa prova alla mera stampa di un sito internet raffigurante una cartina geografica nella quale sono indicate (con alcune bandierine rosse), le varie sede locali dell'organismo di mediazione, documento al quale non può essere attribuita alcuna valenza probatoria a fronte delle risultanze della visura camerale prodotta dall'opponente nella quale viene indicata, quale unica sede, quella legale di Roma (cfr. visura camerale in atti).
Il logico corollario di tali premesse è il mancato esperimento del tentativo di mediazione da parte del creditore opposto a ciò onerato (Cass. SS. UU
19596/2020), il che determina l'applicazione dell'articolo 5-bis del Dlgs n.
28/2010, che stabilisce l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e la conseguente revoca del decreto opposto.
La fondatezza di tale questione assorbente rende superfluo l'esame del merito della causa.
Ne consegue l'improcedibilità della domanda monitoria e la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta opposta in base ai parametri di cui al D.M. n 55/2014 e succ. mod. e integr, ma con diminuzione del 50% rispetto ai parametri base considerata la natura della causa e l'attività difensiva concretamente svolta. Le stesse vanno liquidate direttamente in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n n.1202/2022, ogni diversa eccezione disattesa così ha deciso:
dichiara improcedibile la domanda monitoria e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte convenuta opposta al pagamento delle spese processuali, che liquida nella somma di euro 3.809,00 oltre al rimborso delle spese vive documentate, delle spese generali del 15%, iva e cpa come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito direttamente nei confronti del difensore di parte opponente dichiaratosi antistatario.
Grosseto 4.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Claudia Frosini