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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/03/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5492/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5492/2019 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n.2/sc.E, C.F. , elettivamente domiciliata in Siracusa via Unione C.F._1
Sovietica n. 6/C presso lo studio dell'avv. Silvana Magliocco, che la rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Paternò n.2/E (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Culotti CodiceFiscale_2
Giuseppe, per procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto pervenuto il 27.10.2020)
***
pagina 1 di 7 All'udienza del 12.12.2024, il Giudice, sentite le conclusioni delle parti, ha rimesso la causa dinanzi al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato in data 5.11.2019 , premesso di avere Parte_1
contratto matrimonio concordatario con n data 8.06.2003, che da detta CP_1
Per_ unione è natala figlia in data (1.10.2012), chiedeva la pronuncia della separazione personale dal marito con addebito a carico dello stesso, l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso di sé e diritto di visita paterno, l'assegnazione della casa familiare e del garage di pertinenza, e la previsione in capo al coniuge di un assegno di mantenimento per la minore pari a complessivi 600,00 euro, da versare mensilmente, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Più specificamente, in ordine alla domanda di addebito, lamentava che il marito aveva sempre anteposto i propri interessi (nello specifico quello per la motocicletta e le uscite con gli amici) alla cura per la famiglia, lasciando spesso la moglie sola a occuparsi dei bisogni della figlia.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale CP_1
non si opponeva alle richieste di separazione personale e di affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre, e chiedeva una più ampia regolamentazione del diritto di visita paterno (di tre giorni settimanali), oltre che nei fine settimana alternati, il rigetto della domanda di addebito perché infondata, nonché la
Per_ statuizione dell'obbligo in suo capo di versare per il mantenimento di la somma mensile di euro 250,00.
All'esito dell'udienza presidenziale del 6.10.2020, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati disponendo, ex art. 708
c.p.c., l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno e l'obbligo in capo al padre di versare una somma mensile di euro 350,00 a titolo di mantenimento della figlia minore, oltre il 50% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 7 La causa veniva istruita documentalmente.
Nel corso del procedimento veniva modificato, su istanza della ricorrente e in mancanza di opposizione, il regime del diritto di visita paterno previsto con l'ordinanza presidenziale, da individuarsi nei giorni del lunedi e mercoledi (in luogo del venerdi), fermo restando le ulteriori statuizioni relative al fine settimana e ai giorni festivi;
inoltre, accertato l'inadempimento di rispetto agli obblighi di versamento del CP_1
contributo di mantenimento a favore della figlia, con il medesimo provvedimento del
18.10.2021 il Giudice disponeva, ex art. 156, comma 6 c.p.c., l'ordine di pagamento diretto alla ricorrente della somma di 350,00 euro, da parte della S.E.C.O.M. srl nella qualità di datore di lavoro di CP_1
2. Passando al merito della controversia, in primo luogo la domanda di separazione giudiziale proposta dalle parti è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'articolo 151 c.c..
2.1. Quanto alla domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, è bene ricordare, in via generale, che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell' articolo 143 c.c. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà in una seconda fase verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. (cfr fra le tante Cass
15223/2002; Cass 6697/2009; Cass. 9074/2011; Cass 2059/2012).
pagina 3 di 7 Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Alla luce di tali principi, non v'è dubbio che nel caso di specie la domanda di addebito vada rigettata.
Invero, la ricorrente, a sostegno della propria richiesta, si è limitata ad affermare genericamente che il marito durante la vita matrimoniale era più interessato al proprio hobby da motociclista e alle uscite con gli amici che alla cura della famiglia.
Tali accuse sono, tuttavia, rimaste sfornite di prova, non avendo la stessa formulato istanze istruttorie specificamente dirette a provare tali circostanze.
La ricorrente inoltre, sempre a sostegno della domanda di addebito, ha aggiunto che il le negava il dovuto aiuto economico e che non si occupava della minore, violando CP_1
così i doveri di solidarietà familiare.
Tali assunti, tuttavia, oltre a essere, anch'essi, privi di riscontri probatori, sono stati smentiti nel corso del processo.
Ed invero, è emerso, per comune dichiarazione delle parti, che il in costanza di CP_1
vita matrimoniale, si è sempre occupato di provvedere al pagamento dell'intero mutuo della casa familiare, pari a 300,00 euro, e che quando la madre lavorava era lui a occuparsi della figlia. La circostanza che la resistente non approvasse il modo in cui il padre
Per_ trascorreva il tempo con (conducendola spesso presso il locale di un amico) non può costituire elemento per escludere la sussistenza di un impegno del genitore nel coltivare il rapporto affettivo con la minore.
Infine, dalle allegazioni delle parti e dalla complessiva istruttoria, è più chiaramente emersa la sussistenza di una incompatibilità caratteriale tra i coniugi, la difficoltà reciproca a rispettare i desideri e bisogni altrui e una generale conflittualità nella gestione dei bisogni della minore e delle sostanze economiche della famiglia.
Per quanto sopra, in difetto di prova circa la sussistenza di comportamenti contrari ai doveri matrimoniali tenuti da e del nesso causale tra quest'ultimi e la crisi CP_1
matrimoniale, la domanda di addebito va rigettata.
pagina 4 di 7 3. Quanto all'affidamento della figlia minore, va richiamato l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore”
(cfr., tra le tante, Cass. n. 27/2017).
Nel caso di specie, non sono emersi elementi di pregiudizio tali da derogare al normale regime di affidamento condiviso e non si evidenziano profili di inidoneità educativa di uno dei due genitori.
Per_ Pertanto, va disposto l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale attualmente convive.
Per_ La regolamentazione della presenza del padre con va prioritariamente rimessa ai liberi accordi tra le parti, che devono tener conto delle esigenze della figlia, sia scolastiche che extrascolastiche.
In mancanza di diversi accordi, il padre potrà tenere con sé la figlia minore il lunedi e mercoledi pomeriggio e, a fine settimana alterni, dalle 16:00 del sabato alle 19:00 della domenica;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno e per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di pasqua o il lunedì dell'Angelo
(alternando i periodi negli anni); dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 15 agosto di ogni anno;
il giorno del compleanno, alternativamente un anno con la madre ed un anno con il padre.
4. Passando poi al vaglio della complessiva situazione professionale, patrimoniale e reddituale dei coniugi, nel corso del giudizio è emerso che la condizione lavorativa di operaio specializzato, dipendente della SECOM, con guadagno di circa CP_1
1.500 euro, ha subito un drastico peggioramento a causa del licenziamento intervenuto a pagina 5 di 7 decorrere dal 18.09.2023, per superamento del periodo di comporto (v. lettera licenziamento in atti e dichiarazione SECOM).
invece risulta lavorare per la società NI (con guadagni di circa Parte_1
900,00 euro mensili).
Nella valutazione delle condizioni economiche delle parti, devono, infine, tenersi anche in conto le ulteriori circostanze, sopravvenute in corso di causa, relative alla vendita (in data
20.04.2021) della casa coniugale, con la conseguenza, che la dovrà Pt_1
ragionevomente sostenere anche i costi per la locazione dell'immobile ove vive con la figlia.
Mentre, l'ulteriore e nuovo fatto, addotto dalla ricorrente in comparsa conclusionale, sulla risoluzione del suo contratto lavorativo, oltre a non essere debitamente documentato, è comunque stato rilevato tardivamente, ovvero successivamente alla cristallizzazione del thema decidendum, e non può essere oggetto di vaglio da parte del Collegio.
Pertanto, tenuto conto delle rispettive capacità economiche delle parti e del documentato peggioramento delle condizioni reddituali del appare equo porre a carico del CP_1
resistente l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1
somma di euro 150,00, pari al minimo vitale, per il mantenimento della minore (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT ), oltre al 50% delle spese straordinarie ,
5.Nulla deve disporsi sulla casa coniugale essendo non contestato che la stessa sia stata messa in vendita.
6. Le spese del giudizio vanno poste a carico della in quanto soccombente. Pt_1
P.Q.M
.
Il Tribunale, di Siracusa, Prima sezione civile, definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così statuisce: pronuncia la separazione personale dei coniugi parti in causa;
Per_ dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
regolamenta la presenza del padre con la minore come in parte motiva;
dispone che provveda al mantenimento della figlia minore versando alla CP_1
pagina 6 di 7 ricorrente, entro giorno 5 di ogni mese, un assegno di euro 150,00 – da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT – oltre al 50% delle spese straordinarie. rigetta per il resto;
condanna a corrispondere in favore del resistente le spese di lite, Parte_2 liquidate nella somma di €. 5.261,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Cosi deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, del giorno
6.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5492/2019 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n.2/sc.E, C.F. , elettivamente domiciliata in Siracusa via Unione C.F._1
Sovietica n. 6/C presso lo studio dell'avv. Silvana Magliocco, che la rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Paternò n.2/E (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Culotti CodiceFiscale_2
Giuseppe, per procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto pervenuto il 27.10.2020)
***
pagina 1 di 7 All'udienza del 12.12.2024, il Giudice, sentite le conclusioni delle parti, ha rimesso la causa dinanzi al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato in data 5.11.2019 , premesso di avere Parte_1
contratto matrimonio concordatario con n data 8.06.2003, che da detta CP_1
Per_ unione è natala figlia in data (1.10.2012), chiedeva la pronuncia della separazione personale dal marito con addebito a carico dello stesso, l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso di sé e diritto di visita paterno, l'assegnazione della casa familiare e del garage di pertinenza, e la previsione in capo al coniuge di un assegno di mantenimento per la minore pari a complessivi 600,00 euro, da versare mensilmente, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Più specificamente, in ordine alla domanda di addebito, lamentava che il marito aveva sempre anteposto i propri interessi (nello specifico quello per la motocicletta e le uscite con gli amici) alla cura per la famiglia, lasciando spesso la moglie sola a occuparsi dei bisogni della figlia.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale CP_1
non si opponeva alle richieste di separazione personale e di affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre, e chiedeva una più ampia regolamentazione del diritto di visita paterno (di tre giorni settimanali), oltre che nei fine settimana alternati, il rigetto della domanda di addebito perché infondata, nonché la
Per_ statuizione dell'obbligo in suo capo di versare per il mantenimento di la somma mensile di euro 250,00.
All'esito dell'udienza presidenziale del 6.10.2020, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati disponendo, ex art. 708
c.p.c., l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno e l'obbligo in capo al padre di versare una somma mensile di euro 350,00 a titolo di mantenimento della figlia minore, oltre il 50% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 7 La causa veniva istruita documentalmente.
Nel corso del procedimento veniva modificato, su istanza della ricorrente e in mancanza di opposizione, il regime del diritto di visita paterno previsto con l'ordinanza presidenziale, da individuarsi nei giorni del lunedi e mercoledi (in luogo del venerdi), fermo restando le ulteriori statuizioni relative al fine settimana e ai giorni festivi;
inoltre, accertato l'inadempimento di rispetto agli obblighi di versamento del CP_1
contributo di mantenimento a favore della figlia, con il medesimo provvedimento del
18.10.2021 il Giudice disponeva, ex art. 156, comma 6 c.p.c., l'ordine di pagamento diretto alla ricorrente della somma di 350,00 euro, da parte della S.E.C.O.M. srl nella qualità di datore di lavoro di CP_1
2. Passando al merito della controversia, in primo luogo la domanda di separazione giudiziale proposta dalle parti è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'articolo 151 c.c..
2.1. Quanto alla domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, è bene ricordare, in via generale, che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell' articolo 143 c.c. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà in una seconda fase verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. (cfr fra le tante Cass
15223/2002; Cass 6697/2009; Cass. 9074/2011; Cass 2059/2012).
pagina 3 di 7 Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Alla luce di tali principi, non v'è dubbio che nel caso di specie la domanda di addebito vada rigettata.
Invero, la ricorrente, a sostegno della propria richiesta, si è limitata ad affermare genericamente che il marito durante la vita matrimoniale era più interessato al proprio hobby da motociclista e alle uscite con gli amici che alla cura della famiglia.
Tali accuse sono, tuttavia, rimaste sfornite di prova, non avendo la stessa formulato istanze istruttorie specificamente dirette a provare tali circostanze.
La ricorrente inoltre, sempre a sostegno della domanda di addebito, ha aggiunto che il le negava il dovuto aiuto economico e che non si occupava della minore, violando CP_1
così i doveri di solidarietà familiare.
Tali assunti, tuttavia, oltre a essere, anch'essi, privi di riscontri probatori, sono stati smentiti nel corso del processo.
Ed invero, è emerso, per comune dichiarazione delle parti, che il in costanza di CP_1
vita matrimoniale, si è sempre occupato di provvedere al pagamento dell'intero mutuo della casa familiare, pari a 300,00 euro, e che quando la madre lavorava era lui a occuparsi della figlia. La circostanza che la resistente non approvasse il modo in cui il padre
Per_ trascorreva il tempo con (conducendola spesso presso il locale di un amico) non può costituire elemento per escludere la sussistenza di un impegno del genitore nel coltivare il rapporto affettivo con la minore.
Infine, dalle allegazioni delle parti e dalla complessiva istruttoria, è più chiaramente emersa la sussistenza di una incompatibilità caratteriale tra i coniugi, la difficoltà reciproca a rispettare i desideri e bisogni altrui e una generale conflittualità nella gestione dei bisogni della minore e delle sostanze economiche della famiglia.
Per quanto sopra, in difetto di prova circa la sussistenza di comportamenti contrari ai doveri matrimoniali tenuti da e del nesso causale tra quest'ultimi e la crisi CP_1
matrimoniale, la domanda di addebito va rigettata.
pagina 4 di 7 3. Quanto all'affidamento della figlia minore, va richiamato l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore”
(cfr., tra le tante, Cass. n. 27/2017).
Nel caso di specie, non sono emersi elementi di pregiudizio tali da derogare al normale regime di affidamento condiviso e non si evidenziano profili di inidoneità educativa di uno dei due genitori.
Per_ Pertanto, va disposto l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale attualmente convive.
Per_ La regolamentazione della presenza del padre con va prioritariamente rimessa ai liberi accordi tra le parti, che devono tener conto delle esigenze della figlia, sia scolastiche che extrascolastiche.
In mancanza di diversi accordi, il padre potrà tenere con sé la figlia minore il lunedi e mercoledi pomeriggio e, a fine settimana alterni, dalle 16:00 del sabato alle 19:00 della domenica;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno e per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di pasqua o il lunedì dell'Angelo
(alternando i periodi negli anni); dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 15 agosto di ogni anno;
il giorno del compleanno, alternativamente un anno con la madre ed un anno con il padre.
4. Passando poi al vaglio della complessiva situazione professionale, patrimoniale e reddituale dei coniugi, nel corso del giudizio è emerso che la condizione lavorativa di operaio specializzato, dipendente della SECOM, con guadagno di circa CP_1
1.500 euro, ha subito un drastico peggioramento a causa del licenziamento intervenuto a pagina 5 di 7 decorrere dal 18.09.2023, per superamento del periodo di comporto (v. lettera licenziamento in atti e dichiarazione SECOM).
invece risulta lavorare per la società NI (con guadagni di circa Parte_1
900,00 euro mensili).
Nella valutazione delle condizioni economiche delle parti, devono, infine, tenersi anche in conto le ulteriori circostanze, sopravvenute in corso di causa, relative alla vendita (in data
20.04.2021) della casa coniugale, con la conseguenza, che la dovrà Pt_1
ragionevomente sostenere anche i costi per la locazione dell'immobile ove vive con la figlia.
Mentre, l'ulteriore e nuovo fatto, addotto dalla ricorrente in comparsa conclusionale, sulla risoluzione del suo contratto lavorativo, oltre a non essere debitamente documentato, è comunque stato rilevato tardivamente, ovvero successivamente alla cristallizzazione del thema decidendum, e non può essere oggetto di vaglio da parte del Collegio.
Pertanto, tenuto conto delle rispettive capacità economiche delle parti e del documentato peggioramento delle condizioni reddituali del appare equo porre a carico del CP_1
resistente l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1
somma di euro 150,00, pari al minimo vitale, per il mantenimento della minore (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT ), oltre al 50% delle spese straordinarie ,
5.Nulla deve disporsi sulla casa coniugale essendo non contestato che la stessa sia stata messa in vendita.
6. Le spese del giudizio vanno poste a carico della in quanto soccombente. Pt_1
P.Q.M
.
Il Tribunale, di Siracusa, Prima sezione civile, definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così statuisce: pronuncia la separazione personale dei coniugi parti in causa;
Per_ dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
regolamenta la presenza del padre con la minore come in parte motiva;
dispone che provveda al mantenimento della figlia minore versando alla CP_1
pagina 6 di 7 ricorrente, entro giorno 5 di ogni mese, un assegno di euro 150,00 – da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT – oltre al 50% delle spese straordinarie. rigetta per il resto;
condanna a corrispondere in favore del resistente le spese di lite, Parte_2 liquidate nella somma di €. 5.261,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Cosi deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, del giorno
6.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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