Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/04/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato
Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in primo grado al n. 2064/2022 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria De Padova Parte_1
-attore-
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cavallo CP_1
-convenuta-
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale di udienza del 17/12/2024
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio chiedendo pronunciarsi lo scioglimento della Parte_1 CP_1
comunione relativa all'immobile, composto da villino e pertinente terreno, posto in Sava alla Contrada
Coppola censito in catasto al foglio n. 38 particella n. 112, in comproprietà paritaria tra lui e la convenuta.Si
costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa domanda sul rilievo di essere esclusiva CP_1
proprietaria dell'immobile avendo usucapito la quota di comproprietà, pari al 50%, spettante all'attore.In
via riconvenzionale chiedeva accertarsi l'avvenuto acquisto per usucapione dell'intero immobile.In rito va rilevato che la convenuta, nel precisare analiticamente le proprie, conclusioni (rif. verbale di udienza del
17/12/2024) non ha riproposto la domanda riconvenzionale con cui chiedeva accertarsi il suo acquisto
1
cenno alla stessa neppure nei propri scritti conclusionali.Su detta domanda va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.Invece, la domanda principale con cui l'attore ha chiesto la divisione dell'immobile in comproprietà non può essere accolta.La Suprema Corte (in tal senso Cass. civ. sez. un. n. 25021/2019) ha ritenuto applicabile la disciplina della nullità, di cui agli artt. 40 Legg n. 47/1985 e 46 D.P.R. n. 380/20021,
anche in relazione alle divisioni giudiziali di costruzioni totalmente o parzialmente abusive.Ed ha stabilito il principio (in tal senso Cass. civ. n,. 26564/2021) secondo cui non può disporsi lo scioglimento di comunioni ordinarie ed ereditarie in presenza di immobili anche solo parzialmente abusivi dal punto di vista della regolarità amministrativa in assenza di provvedimenti di sanatoria o di istanze di sanatoria corredate dal versamento delle prime due rate dell'oblazione.Il nominato CTU Geometra ha accertato Persona_1
che il villino in comproprietà tra le parti in lite è irregolare dal punto di vista amministrativo in quanto rispetto al progetto sulla scorta del quale è stato concesso provvedimento di sanatoria sono state realizzate ulteriori opere, non previste nel progetto, consistite nella costruzione di una stalla, di una ulteriore tettoia,
di un deposito e di un forno, oltre a sussistere difformità nella distribuzione dei vani interni tra progetto assentito in sanatoria e stato dei luoghi.Tali irregolarità, in assenza di provvedimenti amministrativi di sanatoria o di istanza di sanatoria corredata dal versamento delle prime due rate dell'oblazione in relazione alla ulteriori opere non assentire, impediscono l'esercizio della facoltà dei comproprietari di richiedere la divisione giudiziale.Le spese di lite della presente fase contenziosa possono integralmente compensarsi tra le parti per soccombenza reciproca (art. 92 comma 2 c.p.c.).Per l'attore la soccombenza è effettiva atteso il rigetto della sua domanda di divisione.Per la convenuta la soccombenza è virtuale in quanto la domanda di usucapione da lei proposta, ed oggetto di successiva rinuncia, non appariva, affatto suscettibile di accoglimento, secondo giudizio prognostico formulato allo stato degli atti.Le spese di CTU, per la reciproca soccombenza, possono rimanere a carico di entrambe le parti in quote uguali.
P.Q.M.
.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così
2 provvede:
1) Rigetta la domanda di divisione proposta dall'attore;
2) Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda riconvenzionale di usucapione per intervenuta rinuncia alla stessa;
3) Compensa integralmente tra le parti le altre spese di lite e pone definitivamente a carico di entrambe, in quote uguali, quelle d CTU, come liquidate in corso di causa.
Taranto, 31/3/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
3