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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/12/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE IV
in composizione monocratica, nella persona del dott. IL RT, nella causa civile di primo grado iscritta al n 697 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, discussa e decisa nell'udienza del 26.11.2025 celebratasi con modalità cartolari e vertente tra
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
CA TT, DI AR ND, OL EN IA E
UL NI giusta procura a margine in calce all'atto di citazione
RICORRENTE
nei confronti di
, C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti SICILIANO VALENTINA, P.IVA_2
LL IA e AP EA ON giusta procura alle liti in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Conclusioni delle parti:
come da atti introduttivi.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 4.2.2025 ha opposto Parte_1
l'ordinanza ingiunzione notificatale l'8 gennaio 2025 dalla
[...]
, con la quale le è stata irrogata la sanzione Controparte_2 di euro 23.269,23 ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 53/2018 per violazione dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo 53/2018.
2.- La condotta contestata al vettore consiste nell'erronea trasmissione del codice numerico identificativo del passaporto del cittadino serbo nato il [...], il quale, ai controlli presso la Parte_2
Polizia di Frontiera, ha esibito il passaporto emesso dalla Repubblica di
Serbia nr. , dato numerico diverso da quello comunicato da Numero_1
; la quale compagnia aerea, con riferimento al medesimo Parte_1 passeggero, aveva in precedenza comunicato alla Polizia di Frontiera il diverso numero , sempre riferito al passaporto rilasciato a Numero_2
dalla Repubblica di Serbia. L'infrazione commessa, Parte_2 dunque, dal vettore come contestata dall'autorità di Parte_1 controllo e, da ultimo, posta a base della sanzione amministrativa consiste nella trasmissione, con riferimento ad un solo passeggero di un volo di linea, del dato numerico identificativo erroneo del passaporto in corso di validità in possesso del viaggiatore e da questi esibito ai controlli.
3.- L'opposizione del vettore investe sia l'an che il quantum della sanzione che è stata irrogata nella forbice tra il minimo e il massimo edittale. Essa, si anticipa sin d'ora, risulta parzialmente fondata perché, pur avendo trasgredito al precetto di cui all'art. 5 del d.lgs. 53/2018, la Parte_1 violazione risulta di entità minima e, quindi, meritevole di una sanzione contenuta nel minimo edittale.
4.1.- Con il primo motivo di opposizione contesta Parte_1
l'infondatezza in fatto dell'infrazione che le è stata contestata in quanto, a suo dire, dal verbale di accertamento della trasgressione notificatole dalla
Polizia di Frontiera non si evincerebbe che quest'ultima abbia anche
2 verificato che il passeggero non fosse in possesso del documento comunicato dal vettore alla Polizia di frontiera e che, secondo l'indimostrata asserzione dell'opponente, a sua volta sarebbe stato comunicato dal passeggero al vettore.
4.2.- L'argomento addotto dall'opponente prova troppo perché fa prova fino a querela di falso (v. art. 2700 c.c.) che il passeggero
[...]
, cittadino serbo, nato il [...] abbia effettivamente Pt_2 esibito agli agenti un passaporto emesso dalla Repubblica di Serba valido, avente soltanto un numero diverso da quello comunicato da Parte_1 alla Polizia di Frontiera. Ove così non fosse, infatti, la Polizia di Frontiera avrebbe contestato al vettore non solo l'erroneità del numero identificativo del passaporto, ma infrazioni ben più gravi quali, ad esempio, anche il possesso da parte del passeggero di un passaporto Parte_2 emesso da uno Stato diverso da quello comunicato dal vettore (la
Repubblica di Serbia) o, ancora, la diversa scadenza del documento oppure la sua riferibilità ad una persona avente dati anagrafici diversi da quelli del passeggero controllato alla frontiera e risultanti dal passaporto esibito.
4.3.- Ora, la circostanza dedotta dall'opponente che Parte_2 possa essere in possesso di due distinti passaporti e che tale verifica non sia stata fatta dall'autorità di frontiera è seccamente smentita dal fatto che , con riferimento al passeggero nato il Parte_1 Parte_2
28 maggio 1994, aveva comunicato un passaporto emesso dalla
Repubblica di Serbia soltanto con un numero (v. doc. 1 resistente, pag.
14) diverso da quello relativo al passaporto effettivamente rilasciato dalla
Repubblica di Serbia al passaggero e da questi esibito alla Polizia di
Frontiera italiana.
4.4.- E, evidentemente, non è possibile che il medesimo Parte_2 di cittadinanza serba nato il [...] (cioè, il medesimo soggetto presente nella lista passeggeri comunicata dal vettore Parte_3
3
[...] all'autorità di frontiera italiana, cfr. doc. 1 resistente) sia titolare di due diversi passaporti in corso di validità emessi dal medesimo Stato estero.
5.1.- Non è neppure fondato il secondo motivo di opposizione all'ordinanza-ingiunzione con cui l'opponente contesta che il fatto ascrittole non rappresenterebbe una violazione dell'art. 5 del d.lgs.
53/2018 per le seguenti ragioni.
5.2.- L'art. 5, comma 1, del d.lgs. 53/2018 prevede che: “I vettori aerei trasferiscono al Sistema Informativo, attraverso il «metodo push», i dati
PNR relativi ai voli extra-UE e intra-UE, in partenza, in arrivo o facenti scalo nel territorio nazionale, raccolti nel normale svolgimento della loro attività. Per i voli operati in code-sharing da uno o più vettori aerei, il trasferimento dei dati PNR è effettuato dal vettore aereo che opera il volo.”. La disposizione che disciplina la condotta sanzionata dall'art. 24 del d.lgs. 53/2018 è, quindi, una norma in bianco perché un elemento del precetto è un concetto normativo individuato da un'altra disposizione.
5.3.- Ai fini di individuare quali siano i dati da trasmettere da parte del vettore occorre, dunque, far riferimento all'art. 2, comma 1, lett. a) secondo il quale sono “dati PNR», le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero consistenti nei dati di cui all'allegato I della direttiva
(UE) 2016/681, necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni da parte dei vettori aerei e contenuti nel codice di prenotazione.”.
5.4.- Per verificare quali siano i “dati PNR” occorre, quindi, sulla base di questa serie di rinvii recettizi a catena, leggere l'allegato I alla direttiva
2016/681/UE, il quale al punto 18) espressamente ricomprende tra i “Dati del codice di prenotazione raccolti dai vettori aerei” oggetto di trasmissione da parte del vettore all'autorità di frontiera ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 53/2018 anche le “Informazioni anticipate sui passeggeri (API)
… tipo, numero, paese di rilascio e data di scadenza del documento, cittadinanza, cognome, nome, sesso, data di nascita …“.
4 5.5.- La tesi patrocinata dall'opponente propone, allora, a ben guardare, un'interpretatio abrogans della fattispecie oggetto della sanzione prevista dall'art. 24 del d.lgs. 53/2018, perché mira ad escludere dal perimetro dei dati PNR le informazioni anticipate sui passeggeri che pure ne fanno espressamente parte. Non è, infatti, possibile espungere con un'operazione ortopedica una parte dell'Allegato I alla direttiva
2016/681/UE richiamato in blocco dall'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs.
53/2018.
5.6.- Ebbene, la scelta di politica del diritto del legislatore di ricomprendere i dati “API”, mediante un rinvio recettizio dell'art. 5 del d.lgs. 53/2018 all'allegato I della direttiva 2016/681/UE, non sembra irragionevole, né in contrasto con gli obiettivi della direttiva 2004/82/CE di contrasto all'immigrazione illegale e di miglioramento di controllo alle frontiere.
5.7.- Invero, proprio l'art. 3 della direttiva 2004/82/CE ha imposto agli stati membri di dettare disposizioni affinché i vettori trasmettano “entro il termine delle procedure di accettazione”, alcuni dati dei passeggeri, tra cui rientrano anche quelli relativi al “numero e il tipo di documento di viaggio utilizzato” (v. art. 3, comma 2 direttiva 2004/82/CE).
5.8.- E, ancora, se è vero che l'art. 8 della direttiva 2016/681/UE fa riferimento all'obbligo dei vettori aerei di comunicare i “dati PNR”, è anche vero che l'allegato I alla direttiva ricomprende nei dati PNR anche i dati
“API” tra cui rientrano anche quelli relativi al numero e al tipo di documento di viaggio utilizzato e che tale scelta è ben giustificata dai considerando 9) e 10) della predetta direttiva, in base ai quali “L'uso dei dati PNR e dei dati API ha costituito un valore aggiunto in termini di assistenza apportata agli Stati membri nel verificare l'identità delle persone, rinforzando così il valore di tale risultato ai fini delle attività di contrasto e riducendo al minimo il rischio di effettuare controlli e indagini su persone innocenti. È importante pertanto garantire che i vettori
5 aerei che raccolgono dati API li trasferiscano, indipendentemente dal fatto che conservino i dati API con mezzi tecnici diversi da quelli per gli altri dati PNR. Per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi è essenziale che tutti gli Stati membri introducano disposizioni che stabiliscano a carico dei vettori aerei che effettuano voli extra-UE obblighi di trasferimento dei dati PNR raccolti, compresi i dati API.”.
6.1.- Premesso, quindi, che il fatto ascritto rappresenta una violazione dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 53/2018, la condotta posta in essere è sicuramente offensiva, atteso che la finalità della comunicazione dei “dati
PNR” (insieme che abbraccia per intero il sottoinsieme dati “API”) da parte del vettore all'autorità di frontiera secondo la duplice scansione temporale indicata dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. 53/2018 è quella di rendere più efficaci e più rapidi i controlli alla frontiera al fine di prevenire i reati di terrorismo ed altri gravi reati.
6.2.- Se, quindi, non è revocabile in dubbio che l'errore nella trasmissione dei dati non abbia impedito all'autorità di frontiera di identificare correttamente il passeggero (che, comunque viaggiava munito di un passaporto valido di cui era titolare emesso dallo Stato estero preventivamente segnalato dal vettore) è altrettanto vero, tuttavia, che la segnalazione anticipata di un dato erroneo ha, comunque, rallentato e reso più difficoltosi i controlli, atteso che la polizia di frontiera non ha potuto previamente verificare se il passeggero fosse in Parte_2 possesso di un valido passaporto, potendo effettuare soltanto il controllo diretto del documento posseduto dal cittadino serbo al momento dell'ingresso alla frontiera italiana, atteso che il dato numerico del passaporto comunicato dal vettore riconduceva a un documento di indentità inesistente.
6.3.- E d'altra parte è evidente come la stessa ratio preventiva sottesa all'obbligatoria comunicazione dei “dati PNR” prima dello sbarco dei
6 passeggeri all'aeroporto di destinazione verrebbe frustrata se il vettore potesse impunemente trasmettere dati erronei relativi al documento di riconoscimento del passeggero.
7.1.- Invece, è fondato l'ultimo motivo di opposizione con cui l'opponente contesta la sproporzione della sanzione rispetto alla gravità del fatto contestato.
7.2.- Ed è, infatti, rimarchevole come su questo motivo di opposizione la difesa dell'autorità amministrativa si riverbera nell'enunciazione di apodittiche formule stereotipate, le quali non vengono affatto calate nella vicenda concreta oggetto della sanzione amministrativa.
7.3.- Ciò posto, non è dubbio che , nel caso di specie, abbia Parte_1 trasmesso un solo dato erroneo (quello relativo al numero identificativo del passaporto) riferito ad un solo passeggero sulla moltitudine presente nel volo aereo (cfr. doc. 1, resistente). Orbene l'erroneità del dato trasmesso, pur rilevante ai fini dell'applicazione della fattispecie sanzionatoria, non ha impedito l'identificazione del passeggero i cui restanti dati erano stati correttamente trasmessi dal vettore ed erano effettivamente riferibili a di nazionalità serba nato il Parte_2
28.5.1994, munito di passaporto in corso di validità emesso dalla
Repubblica di Serbia.
7.4.- E', quindi, del tutto ragionevole punire il vettore per la violazione commessa, applicandogli, tuttavia, soltanto il minimo della pena e, conseguentemente, ridurre la sanzione irrogata dall'Autorità entro tale minore importo che è adeguato e proporzionato alla gravità della violazione commessa. L'infrazione di non attiene, infatti, CP_3 all'omessa trasmissione dei dati riferiti a uno o più passeggeri a bordo, ma alla mera trasmissione di appena un solo dato erroneo con riferimento alla persona di un solo passeggero. È, quindi, indubitabile che il vettore sia incorso per colpa lieve in un errore ostativo che poco inciso sull'attività di
7 controllo della Polizia di Frontiera, perché ha coinvolto la persona di un solo passeggero i cui restanti dati aveva puntualmente e tempestivamente trasmesso in via anticipata all'autorità di frontiera italiana.
8.- Le spese di lite devono essere interamente compensate, attesa la fondatezza solo parziale dell'opposizione a ordinanza-ingiunzione e, correlativamente, l'esistenza di un credito sanzionatorio dell'Amministrazione, sia pure di importo minore a quello irrogato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa dall'Amministrazione resistente riduce l'importo al minimo edittale pari ad euro 5.000,00;
2) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, lì 1/12/2025.
Il Giudice
IL RT
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE IV
in composizione monocratica, nella persona del dott. IL RT, nella causa civile di primo grado iscritta al n 697 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, discussa e decisa nell'udienza del 26.11.2025 celebratasi con modalità cartolari e vertente tra
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
CA TT, DI AR ND, OL EN IA E
UL NI giusta procura a margine in calce all'atto di citazione
RICORRENTE
nei confronti di
, C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti SICILIANO VALENTINA, P.IVA_2
LL IA e AP EA ON giusta procura alle liti in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Conclusioni delle parti:
come da atti introduttivi.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 4.2.2025 ha opposto Parte_1
l'ordinanza ingiunzione notificatale l'8 gennaio 2025 dalla
[...]
, con la quale le è stata irrogata la sanzione Controparte_2 di euro 23.269,23 ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 53/2018 per violazione dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo 53/2018.
2.- La condotta contestata al vettore consiste nell'erronea trasmissione del codice numerico identificativo del passaporto del cittadino serbo nato il [...], il quale, ai controlli presso la Parte_2
Polizia di Frontiera, ha esibito il passaporto emesso dalla Repubblica di
Serbia nr. , dato numerico diverso da quello comunicato da Numero_1
; la quale compagnia aerea, con riferimento al medesimo Parte_1 passeggero, aveva in precedenza comunicato alla Polizia di Frontiera il diverso numero , sempre riferito al passaporto rilasciato a Numero_2
dalla Repubblica di Serbia. L'infrazione commessa, Parte_2 dunque, dal vettore come contestata dall'autorità di Parte_1 controllo e, da ultimo, posta a base della sanzione amministrativa consiste nella trasmissione, con riferimento ad un solo passeggero di un volo di linea, del dato numerico identificativo erroneo del passaporto in corso di validità in possesso del viaggiatore e da questi esibito ai controlli.
3.- L'opposizione del vettore investe sia l'an che il quantum della sanzione che è stata irrogata nella forbice tra il minimo e il massimo edittale. Essa, si anticipa sin d'ora, risulta parzialmente fondata perché, pur avendo trasgredito al precetto di cui all'art. 5 del d.lgs. 53/2018, la Parte_1 violazione risulta di entità minima e, quindi, meritevole di una sanzione contenuta nel minimo edittale.
4.1.- Con il primo motivo di opposizione contesta Parte_1
l'infondatezza in fatto dell'infrazione che le è stata contestata in quanto, a suo dire, dal verbale di accertamento della trasgressione notificatole dalla
Polizia di Frontiera non si evincerebbe che quest'ultima abbia anche
2 verificato che il passeggero non fosse in possesso del documento comunicato dal vettore alla Polizia di frontiera e che, secondo l'indimostrata asserzione dell'opponente, a sua volta sarebbe stato comunicato dal passeggero al vettore.
4.2.- L'argomento addotto dall'opponente prova troppo perché fa prova fino a querela di falso (v. art. 2700 c.c.) che il passeggero
[...]
, cittadino serbo, nato il [...] abbia effettivamente Pt_2 esibito agli agenti un passaporto emesso dalla Repubblica di Serba valido, avente soltanto un numero diverso da quello comunicato da Parte_1 alla Polizia di Frontiera. Ove così non fosse, infatti, la Polizia di Frontiera avrebbe contestato al vettore non solo l'erroneità del numero identificativo del passaporto, ma infrazioni ben più gravi quali, ad esempio, anche il possesso da parte del passeggero di un passaporto Parte_2 emesso da uno Stato diverso da quello comunicato dal vettore (la
Repubblica di Serbia) o, ancora, la diversa scadenza del documento oppure la sua riferibilità ad una persona avente dati anagrafici diversi da quelli del passeggero controllato alla frontiera e risultanti dal passaporto esibito.
4.3.- Ora, la circostanza dedotta dall'opponente che Parte_2 possa essere in possesso di due distinti passaporti e che tale verifica non sia stata fatta dall'autorità di frontiera è seccamente smentita dal fatto che , con riferimento al passeggero nato il Parte_1 Parte_2
28 maggio 1994, aveva comunicato un passaporto emesso dalla
Repubblica di Serbia soltanto con un numero (v. doc. 1 resistente, pag.
14) diverso da quello relativo al passaporto effettivamente rilasciato dalla
Repubblica di Serbia al passaggero e da questi esibito alla Polizia di
Frontiera italiana.
4.4.- E, evidentemente, non è possibile che il medesimo Parte_2 di cittadinanza serba nato il [...] (cioè, il medesimo soggetto presente nella lista passeggeri comunicata dal vettore Parte_3
3
[...] all'autorità di frontiera italiana, cfr. doc. 1 resistente) sia titolare di due diversi passaporti in corso di validità emessi dal medesimo Stato estero.
5.1.- Non è neppure fondato il secondo motivo di opposizione all'ordinanza-ingiunzione con cui l'opponente contesta che il fatto ascrittole non rappresenterebbe una violazione dell'art. 5 del d.lgs.
53/2018 per le seguenti ragioni.
5.2.- L'art. 5, comma 1, del d.lgs. 53/2018 prevede che: “I vettori aerei trasferiscono al Sistema Informativo, attraverso il «metodo push», i dati
PNR relativi ai voli extra-UE e intra-UE, in partenza, in arrivo o facenti scalo nel territorio nazionale, raccolti nel normale svolgimento della loro attività. Per i voli operati in code-sharing da uno o più vettori aerei, il trasferimento dei dati PNR è effettuato dal vettore aereo che opera il volo.”. La disposizione che disciplina la condotta sanzionata dall'art. 24 del d.lgs. 53/2018 è, quindi, una norma in bianco perché un elemento del precetto è un concetto normativo individuato da un'altra disposizione.
5.3.- Ai fini di individuare quali siano i dati da trasmettere da parte del vettore occorre, dunque, far riferimento all'art. 2, comma 1, lett. a) secondo il quale sono “dati PNR», le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero consistenti nei dati di cui all'allegato I della direttiva
(UE) 2016/681, necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni da parte dei vettori aerei e contenuti nel codice di prenotazione.”.
5.4.- Per verificare quali siano i “dati PNR” occorre, quindi, sulla base di questa serie di rinvii recettizi a catena, leggere l'allegato I alla direttiva
2016/681/UE, il quale al punto 18) espressamente ricomprende tra i “Dati del codice di prenotazione raccolti dai vettori aerei” oggetto di trasmissione da parte del vettore all'autorità di frontiera ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 53/2018 anche le “Informazioni anticipate sui passeggeri (API)
… tipo, numero, paese di rilascio e data di scadenza del documento, cittadinanza, cognome, nome, sesso, data di nascita …“.
4 5.5.- La tesi patrocinata dall'opponente propone, allora, a ben guardare, un'interpretatio abrogans della fattispecie oggetto della sanzione prevista dall'art. 24 del d.lgs. 53/2018, perché mira ad escludere dal perimetro dei dati PNR le informazioni anticipate sui passeggeri che pure ne fanno espressamente parte. Non è, infatti, possibile espungere con un'operazione ortopedica una parte dell'Allegato I alla direttiva
2016/681/UE richiamato in blocco dall'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs.
53/2018.
5.6.- Ebbene, la scelta di politica del diritto del legislatore di ricomprendere i dati “API”, mediante un rinvio recettizio dell'art. 5 del d.lgs. 53/2018 all'allegato I della direttiva 2016/681/UE, non sembra irragionevole, né in contrasto con gli obiettivi della direttiva 2004/82/CE di contrasto all'immigrazione illegale e di miglioramento di controllo alle frontiere.
5.7.- Invero, proprio l'art. 3 della direttiva 2004/82/CE ha imposto agli stati membri di dettare disposizioni affinché i vettori trasmettano “entro il termine delle procedure di accettazione”, alcuni dati dei passeggeri, tra cui rientrano anche quelli relativi al “numero e il tipo di documento di viaggio utilizzato” (v. art. 3, comma 2 direttiva 2004/82/CE).
5.8.- E, ancora, se è vero che l'art. 8 della direttiva 2016/681/UE fa riferimento all'obbligo dei vettori aerei di comunicare i “dati PNR”, è anche vero che l'allegato I alla direttiva ricomprende nei dati PNR anche i dati
“API” tra cui rientrano anche quelli relativi al numero e al tipo di documento di viaggio utilizzato e che tale scelta è ben giustificata dai considerando 9) e 10) della predetta direttiva, in base ai quali “L'uso dei dati PNR e dei dati API ha costituito un valore aggiunto in termini di assistenza apportata agli Stati membri nel verificare l'identità delle persone, rinforzando così il valore di tale risultato ai fini delle attività di contrasto e riducendo al minimo il rischio di effettuare controlli e indagini su persone innocenti. È importante pertanto garantire che i vettori
5 aerei che raccolgono dati API li trasferiscano, indipendentemente dal fatto che conservino i dati API con mezzi tecnici diversi da quelli per gli altri dati PNR. Per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi è essenziale che tutti gli Stati membri introducano disposizioni che stabiliscano a carico dei vettori aerei che effettuano voli extra-UE obblighi di trasferimento dei dati PNR raccolti, compresi i dati API.”.
6.1.- Premesso, quindi, che il fatto ascritto rappresenta una violazione dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 53/2018, la condotta posta in essere è sicuramente offensiva, atteso che la finalità della comunicazione dei “dati
PNR” (insieme che abbraccia per intero il sottoinsieme dati “API”) da parte del vettore all'autorità di frontiera secondo la duplice scansione temporale indicata dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. 53/2018 è quella di rendere più efficaci e più rapidi i controlli alla frontiera al fine di prevenire i reati di terrorismo ed altri gravi reati.
6.2.- Se, quindi, non è revocabile in dubbio che l'errore nella trasmissione dei dati non abbia impedito all'autorità di frontiera di identificare correttamente il passeggero (che, comunque viaggiava munito di un passaporto valido di cui era titolare emesso dallo Stato estero preventivamente segnalato dal vettore) è altrettanto vero, tuttavia, che la segnalazione anticipata di un dato erroneo ha, comunque, rallentato e reso più difficoltosi i controlli, atteso che la polizia di frontiera non ha potuto previamente verificare se il passeggero fosse in Parte_2 possesso di un valido passaporto, potendo effettuare soltanto il controllo diretto del documento posseduto dal cittadino serbo al momento dell'ingresso alla frontiera italiana, atteso che il dato numerico del passaporto comunicato dal vettore riconduceva a un documento di indentità inesistente.
6.3.- E d'altra parte è evidente come la stessa ratio preventiva sottesa all'obbligatoria comunicazione dei “dati PNR” prima dello sbarco dei
6 passeggeri all'aeroporto di destinazione verrebbe frustrata se il vettore potesse impunemente trasmettere dati erronei relativi al documento di riconoscimento del passeggero.
7.1.- Invece, è fondato l'ultimo motivo di opposizione con cui l'opponente contesta la sproporzione della sanzione rispetto alla gravità del fatto contestato.
7.2.- Ed è, infatti, rimarchevole come su questo motivo di opposizione la difesa dell'autorità amministrativa si riverbera nell'enunciazione di apodittiche formule stereotipate, le quali non vengono affatto calate nella vicenda concreta oggetto della sanzione amministrativa.
7.3.- Ciò posto, non è dubbio che , nel caso di specie, abbia Parte_1 trasmesso un solo dato erroneo (quello relativo al numero identificativo del passaporto) riferito ad un solo passeggero sulla moltitudine presente nel volo aereo (cfr. doc. 1, resistente). Orbene l'erroneità del dato trasmesso, pur rilevante ai fini dell'applicazione della fattispecie sanzionatoria, non ha impedito l'identificazione del passeggero i cui restanti dati erano stati correttamente trasmessi dal vettore ed erano effettivamente riferibili a di nazionalità serba nato il Parte_2
28.5.1994, munito di passaporto in corso di validità emesso dalla
Repubblica di Serbia.
7.4.- E', quindi, del tutto ragionevole punire il vettore per la violazione commessa, applicandogli, tuttavia, soltanto il minimo della pena e, conseguentemente, ridurre la sanzione irrogata dall'Autorità entro tale minore importo che è adeguato e proporzionato alla gravità della violazione commessa. L'infrazione di non attiene, infatti, CP_3 all'omessa trasmissione dei dati riferiti a uno o più passeggeri a bordo, ma alla mera trasmissione di appena un solo dato erroneo con riferimento alla persona di un solo passeggero. È, quindi, indubitabile che il vettore sia incorso per colpa lieve in un errore ostativo che poco inciso sull'attività di
7 controllo della Polizia di Frontiera, perché ha coinvolto la persona di un solo passeggero i cui restanti dati aveva puntualmente e tempestivamente trasmesso in via anticipata all'autorità di frontiera italiana.
8.- Le spese di lite devono essere interamente compensate, attesa la fondatezza solo parziale dell'opposizione a ordinanza-ingiunzione e, correlativamente, l'esistenza di un credito sanzionatorio dell'Amministrazione, sia pure di importo minore a quello irrogato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa dall'Amministrazione resistente riduce l'importo al minimo edittale pari ad euro 5.000,00;
2) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, lì 1/12/2025.
Il Giudice
IL RT
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