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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/07/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e così composta:
dott.ssa Giovanna Gioia Presidente
dott.ssa Adele Foresta Consigliere
dott. Damiano Comito Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 934/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore , C.F. , Parte_2 C.F._1
C.F. , C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
, , C.F. , C.F._3 Parte_5 C.F._4 [...]
C.F. , C.F. Parte_6 C.F._5 Parte_7
C.F. rappresentati e C.F._6 Parte_8 C.F._7 difesi dagli Avvocati Gaetano Grillo e Maria Teresa Giordano, come da procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Santo Viotti sito in via E. Buccarelli n. 49 Scala B Catanzaro.
Appellanti
E
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_8
Elio Manica come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Ugo Foscolo 18/b, Pt_1
Appellato
Sulle conclusioni delle parti
Per gli appellanti:
<< Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Catanzaro accogliere per i motivi sopra illustrati il presente appello e, per l‟effetto, in riforma della sentenza n.340/2022 del Tribunale di Crotone, nella persona del giudice monocratico Dott.ssa Alessandra Angiuli, pubblicata il 13.4.2022, e notificata tramite pec il 12.5.2022: 1-Accertare e dichiarare che il giudice a quo è incorso nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art.112 c.p.c., per avere erroneamente interpretato e qualificato la domanda come azione di accertamento della proprietà priva di possesso ex art.948 c.c., invece che come azione negatoria servitutis, per come illustrato con il pertinente motivo 2-Per l'effetto accertare e dichiarare che il titolo di acquisto, formato dalla vendita, stipulata l‟11.10.2018 per notaio tra l'acquirente e Per_1 CP_1
l'alienante era ed è nullo perché acquisto a non domino e privo di effetto Parte_9 ai sensi dell‟art.2644 c.c. nei confronti dei condomini, compreso il condomino Vrenna, in quanto successivo a mente dell‟art.2644 c.c. alla trascrizione della vendita delle unità immobiliari del costruttore a tutti i condomini;
per l'effetto Controparte_2 accertare e dichiarare che la domanda era ed è da rigettare considerato che l'attore non ha provato di essere proprietario in virtù di un valido titolo di acquisto della proprietà 3-Per l'effetto ancora accertare e dichiarare che il cortile tutto appartiene in comproprietà pro quota a ciascun condomino considerato che il costruttore CP_2
a mente degli artt.817 e 818 aveva trasferito le pertinenze in comunione a
[...] ciascuno degli acquirenti delle rispettive unità immobiliari;
4-in considerazione della eccepita e provata comproprietà accertare e dichiarare che i condomini si sono serviti del cortile sia come spazio pedonale sia come custodi per veicoli e biciclette sia a titolo di servitù in re aliena che a titolo di servitù in re propria perché esercizio della facoltà inerente il diritto di comproprietà 5-Per l'effetto accertare e dichiarare che il con la eccezione di del cortile e della comproprietà volta a Parte_1 CP_3 resistere alla domanda avversa senza svolgere domanda riconvenzionale ha provato l'esistenza del suo diritto a compiere l'attività lamentata dall'attore come lesiva 6-In caso di esatta interpretazione e qualificazione della domanda come azione di accertamento della proprietà priva di possesso, accertare e dichiarare che l'attore non ha esercitato la facoltà di chiedere l'unione al proprio possesso a quello dei precedenti danti causa e possessori, per come previsto dall‟art.1146 c.c.
7-Per l'effetto accertare e dichiarare che l'adito Tribunale ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato fissato dall‟art.112 c.p.c. attribuendo all'attrice un bene diverso da quello richiesto e non compreso neppure virtualmente o implicitamente nella domanda 8-Per l'effetto ancora accertare e dichiarare non valido ai fini dell'intero periodo, previsto per la usucapione ventennale, il possesso dei precedenti danti causa e possessori di prendendo atto che il possesso di questi ha riguardato Controparte_1 il periodo compreso tra la compravendita dell‟11.10.2018 e l'inizio del processo, promosso con latto di citazione notificato il 3.5.2009 e quindi per un lasso di tempo inferiore ai venti anni, di cui all‟art.1158 c.c.
9-Per l'effetto ancora rigettare la domanda attorea per la mancata prova dell'intero periodo previsto per la usucapione ordinaria ex art.1158 c.c. 10-In caso di improvvido e non creduto rigetto del primo motivo accogliere il secondo per le ragioni ivi illustrate 11-E così accertare e dichiarare la nullità della vendita del 6.9.1983, perché viziata dalla carenza di legittimazione dell'alienante e pertanto vendita a non domino 12-Per l'effetto accertare e dichiarare altresì nulla la seconda vendita a mente dell‟art.2652 n.6, considerato che l'ignoranza dell'acquirente dipendeva da colpa grave, per come spiegato in atti 13-Per l'effetto accertare e dichiarare che il possesso dei precedenti danti causa e , compreso tra il Controparte_2 Parte_10
6.9.1983 ed il 6.6.2006 va espunto dal possesso ad usucapionem, per cui il restante periodo dal 6.6.2006 all‟11.10.2018 va dichiarato insufficiente rispetto all'intero periodo di venti anni, previsto per la usucapione ai sensi dell‟art.2652 n.6 c.c.
14-Per l'effetto ancora rigettare la domanda attorea per la mancata prova della probatio diabolica.
15-In via subordinata ed in via riconvenzionale accertare e dichiarare che i cennati condomini hanno acquistato per la intervenuta usucapione la comproprietà pro quota del cennato cortile con la conseguente facoltà in iure propria di servirsi del cortile come spazio pedonale sia come custodia per veicoli e biciclette. Nello specifico a favore di: 1) la quota di 49.023 su 1000 millesimi;
2) la quota Parte_2 Parte_3 di 59.159 su 1000 millesimi;
3) la quota di (86.544 + 8.210=) 94.754 su Parte_4
1000 millesimi;
4) la quota di 107 su 1000 millesimi;
5) Parte_5 [...]
la quota di (32.800 + 2.228=) 35.028 su 1000 millesimi;
6) Parte_6 [...]
la quota (62.577 + 34.656=) 97.233 su 1000 millesimi;
7) Parte_8 Parte_7 la quota di (67.551 + 10.886=) 78.437 su 1000 millesimi 16-In ogni caso condannare il al pagamento delle spese anche del giudizio di primo grado a favore Controparte_1 del in argomento>>. Parte_1
Per l'appellato:
< l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, rigetti il gravame, siccome tutti i motivi d'appello Firmato proposti, sono inammissibili, infondati, sia in fatto sia in diritto, in quanto destituiti di fondamento giuridico e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 340/2022 del Tribunale di Crotone, pubblicata in data 13- 14/04/2022.
Con vittoria di spese e compensi professionali anche di questo grado di giudizio, con il favore della distrazione ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I fatti di causa e la vicenda processuale sono così esposti nella sentenza impugnata:
< atto di citazione ritualmente notificato esponeva: di essere Controparte_1 proprietario di un vano terraneo (magazzino) esteso 275 metri quadrati circa, in alla piazza Umberto I 58, con annessa corte di circa 121 mq, dinanzi al Pt_1 magazzino;
che l'immobile, acquistato da in data 11.10.2018, faceva Parte_9 parte di un fabbricato condominiale;
che egli avrebbe voluto recintare la parte di cortile di sua pertinenza per separarla da quella di pertinenza condominiale, di circa 72 mq., ma aveva incontrato le resistenze del condominio, che aveva vantato pretese anche sulla porzione di proprietà esclusiva a lui spettante;
che infatti in data 10.4.2019 il gli aveva inviato una nota, dichiarando che sul cortile era stato esercitato Parte_1 il possesso esclusivo di tutti i condomini e che sussisteva una servitù di passaggio;
che dichiarazioni del medesimo tenore erano state rese anche nel corso dell'assemblea condominiale del 21.3.2019; che egli era proprietario esclusivo della zona di cortile su indicata in ragione dei successivi atti di acquisto risalenti al 1979. Chiedeva, pertanto, al Tribunale di: dichiarare che la porzione di cortile antistante il magazzino di 121 mq. circa fosse di sua proprietà esclusiva;
dichiarare l'inesistenza di servitù di passaggio o di altro diritto reale o dominicale su tale porzione del cortile;
ordinare al convenuto di cessare ogni turbativa al pacifico e libero godimento della proprietà di Parte_1 tale porzione;
condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti, Parte_1 quantificati in € 15.000,00 o nella somma di giustizia. Si costituiva il sito in al Largo Umberto I, n. 58 con propria Parte_1 Pt_1 comparsa, eccependo preliminarmente l'improcedibilità per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, l'inammissibilità dell'azione in quanto non era stata dimostrata la titolarità della proprietà della porzione del cortile in capo al CP_1 in quanto l'atto d'obbligo del 1979 del precedente proprietario/costruttore CP_2 non era idoneo ad escludere la presunzione legale di condominialità di cui all'art. 1117 c.c. in difetto di prova di patto contrario, trattandosi di atto unilaterale, e comunque non era stato richiamato negli atti di compravendita successivi e pertanto non spiegava alcun effetto nei confronti dei condomini, che avevano mantenuto la proprietà sulla porzione di cortile che il riteneva di sua proprietà. Deduceva che pertanto era CP_1 nullo l'atto di compravendita del 6.9.1983 con il quale aveva Controparte_2 venduto tale parte del cortile al fratello . In subordine, formulava Parte_10 eccezione di usucapione della porzione di cortile in quanto utilizzato dai condomini come parcheggio, tanto che in due occasioni questo Tribunale aveva reintegrato il nel possesso del cortile, nel 2010, contro colui che all'epoca si definiva Parte_1 proprietario. Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di improcedibilità; la dichiarazione di difetto di legittimazione attiva del nel merito, il rigetto della domanda CP_1 giudiziale;
in via subordinata e riconvenzionale, la dichiarazione di intervenuto acquisto per usucapione della parte del cortile in favore del Parte_1
-Nel corso del giudizio, era disposta ed espletata una c.t.u. All' udienza del 13.4.2022 la causa è stata discussa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c.>>. Il Tribunale civile di Crotone, all'esito del procedimento avente R.G. n.1011/2019, con sentenza n. 340 del 13.04.2022, così statuiva:
< accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, Controparte_1 accerta che la porzione di cortile antistante il magazzino estesa mq. 121 circa, sita in
Largo Umberto I, 58, e attualmente censita nel catasto fabbricati del Comune Pt_1 di al foglio 35, particella 815, subalterno 1, è di proprietà esclusiva del sig. Pt_1
Controparte_1 di conseguenza, dichiara l'inesistenza di servitù di passaggio o di altri diritti reali a carico della porzione di cortile su indicato ed in favore del Controparte_4 , con ordine al convenuto di cessare ogni turbativa al
[...] Parte_1 pacifico e libero godimento esclusivo della proprietà di Controparte_1 rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice; rigetta la domanda subordinata di usucapione formulata dal convenuto;
Parte_1 compensa le spese del presente giudizio per il 30% e condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice del restante 70% delle spese del giudizio, che quantifica in € 386,81 per esborsi ed € 2.780,40 per compensi professionali (già operata la riduzione), da corrispondersi direttamente in favore dell'avv. Elio Manica, dichiaratosi anticipatario;
pone definitivamente a carico del convenuto per il 70% e dell'attore per il 30% le spese di c.t.u., come da decreto di liquidazione, in atti>>. Avverso la suddetta sentenza proponevano ritualmente appello, affidato a sei motivi, il sito in Largo Umberto I° n.58, in persona dell'amministratore Parte_1 Pt_1 pro tempore, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e . Parte_6 Parte_7 Parte_8
Con il primo motivo gli appellanti denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 99 e 112 c.p.c., nonché degli articoli 948, 949 e 2967 c.c. Adducono che il giudice avrebbe erroneamente qualificato la domanda quale azione di accertamento della proprietà in luogo dell'actio negatoria servitutis, per come invece richiesto dall'attore-appellato nel giudizio di primo grado. Con il secondo e terzo motivo gli appellanti denunciano la violazione degli articoli 1117, 1364, 1363, 817, 818 e 2967 c.c., nonché la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. Adducono che l'attore-appellato, nel giudizio di primo grado, non aveva prodotto il titolo di acquisto da cui desumere la proprietà del cortile in capo allo stesso, avente estensione 121 mq. Adducono, ancora, che il Tribunale avrebbe omesso di considerare, in assenza di titolo contrario, la condominialità del cortile ai sensi dell'articolo 1117 c.c., atteso che il primo atto di vendita del 27agosto del 1980 includeva l'intero cortile dello stabile. Denunciano, inoltre, la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2697, 1100, 1101 e 1102 c.c., nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c. Con il quarto motivo gli appellanti denunciano la violazione dell'art. 948 c.c., degli articoli 1146, 1158 e 2697 c.c., nonché la violazione dell'articolo 112 c.p.c. Adducono che nel giudizio di primo grado l'attore-appellato non aveva fornito la prova rigorosa richiesta dall'articolo 948 c.c. in assenza del possesso ventennale, non avendo chiesto di unire il proprio possesso ai sensi dell'articolo 1146, 2° comma, c.c. Con il quinto motivo gli appellanti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli articoli 948 e 1158 c.c., nonché degli articoli 1117, 2697, 2644, 2651 e 2652, 6° comma, c.c. Secondo gli assunti degli appellanti, il contratto stipulato tra e Controparte_2
doveva essere considerato nullo in quanto il venditore Parte_10 CP_2
in seguito al primo atto di vendita intercorso con ,
[...] Controparte_5 rappresentante legale dell'acquirente “ , non risultava più titolare Parte_11 della porzione del cortile di mq.121, pertanto, non aveva legittimazione per la sottoscrizione dell'atto. Tale nullità avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere non decorso il termine ventennale per l'usucapione ordinaria tra l'atto di vendita stipulato il 6.6.2006 e quello stipulato l'11.10.2018. Con il sesto motivo gli appellanti lamentano la violazione e falsa applicazione degli articoli 1158, 2697, 2721 c.c., nonché la violazione dell'art. 244 c.p.c. Adducono gli appellanti (condomini) di aver esercitato il possesso utile ai fini dell'acquisto per usucapione sin dall'anno 1980. A tal riguardo, chiedono l'ammissione della prova testimoniale articolata con la memoria 183, VI° comma, c.p.c., ritenuta dal Tribunale irrilevante. Con lo stesso atto di appello veniva avanzata richiesta della CTU. Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, il Controparte_1 quale, nel contestare gli assunti di controparte, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato. Con il medesimo atto difensivo eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di usucapione, per essere stata proposta per la prima volta in appello, nonché, delle nuove domande formulate e dei documenti prodotti in appello. La Corte, con ordinanza del 28.02.23, dichiarava inammissibile la prova per testi formulata dagli appellanti e rigettava la richiesta di ammissione della CTU. All'udienza del 17.12.2024, svoltasi a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note contenenti le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Al fine di meglio comprendere la questione portata all'attenzione del Collegio non è superfluo rammentare che conveniva in giudizio il Controparte_1 [...] chiedendo al Tribunale: a) l'accertamento della Controparte_6 proprietà della porzione di cortile antistante il magazzino estesa per 121 mq;
b) l'accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio, ovvero, di qualsiasi altra servitù; c) la cessazione di ogni turbativa al pacifico e libero godimento di detto bene;
d) la condanna al risarcimento dei danni patiti. Il Tribunale, qualificata la domanda di accertamento della proprietà della parte di cortile antistante il magazzino, la accoglieva ritenendo che nel corso del giudizio fosse stata fornita la prova della proprietà, rigettando, invece, la domanda di risarcimento del danno. Prima di esaminare nel merito l'appello, deve preliminarmente osservarsi che la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno è passata in giudicato, non essendo stata formulata specifica impugnazione incidentale sul punto. Nel merito dei motivi di impugnazione, per ordine logico deve essere esaminato il sesto motivo, con cui gli appellanti hanno lamentato la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1158, 2697, 2721 c.c., nonché la violazione dell'art. 244 c.p.c. Adducono gli appellanti (condomini) di aver esercitato il possesso utile ai fini dell'acquisto per usucapione sin dall'anno 1980. Deve premettersi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, i condomini possono esperire i mezzi di impugnazione necessari ad evitare gli effetti sfavorevoli della pronuncia resa nei confronti del , anche se sono rimasti estranei al Parte_1 giudizio di primo grado (come nel caso di specie) in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, <Nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del , con quello dell'amministratore - di Parte_1 agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota", sicché è ammissibile il ricorso incidentale tardivo del condòmino che, pur non avendo svolto difese nei precedenti gradi di merito, intenda evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del senza risentire dell'analoga difesa Parte_1 già svolta dallo stesso (cfr. Cass. n.10934/2019 e Cass. n.10717/2011)>>.
Ed ancora <La peculiare natura del , ente di gestione sfornito di Parte_1 personalità distinta da quella dei suoi componenti, i quali devono intendersi rappresentati "ex mandato" dall'amministratore, comporta che l'iniziativa giudiziaria di quest'ultimo a tutela di un diritto comune dei condomini non priva i medesimi del potere di agire personalmente a difesa di quel diritto, nell'esercizio di una forma di rappresentanza reciproca. Ne consegue che il condomino che interviene personalmente nel processo promosso dall'amministratore, per far valere diritti della collettività condominiale, non è un terzo che si intromette in una vertenza fra estranei, ma è una delle parti originarie determinatasi a far valere direttamente le proprie ragioni e, ove tale intervento sia stato spiegato in grado di appello, non possono trovare applicazione i principi propri dell'intervento dei terzi in quel grado, fissati nell'art. 344 c.p.c.(cfr. Cass.n.35576/21). Il motivo, tuttavia, non è fondato e deve essere disatteso non essendo stata fornita alcuna prova in ordine al possesso utile ai fini dell'acquisto per usucapione. Passando all'esame degli altri motivi di appello, con il primo motivo gli appellanti denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 99 e 112 c.p.c., nonché degli articoli 948, 949 e 2967 c.c. Adducono che il giudice avrebbe erroneamente qualificato la domanda come azione di accertamento della proprietà, in luogo dell'actio negatoria servitutis, per come invece richiesto dall'attore-appellato nel giudizio di primo grado. Il motivo non è fondato e deve essere disatteso, avendo il giudice di primo grado qualificato correttamente la domanda, quale azione di accertamento della proprietà, sulla scorta del tenore letterale dell'atto di citazione e delle conclusioni in esso riportare (cfr. conclusioni atto di citazione pagine 12 e atto di citazione pagina 6). Con il secondo e il terzo motivo gli appellanti denunciano la violazione degli articoli 1117, 1364, 1363, 817, 818 e 2967 c.c., nonché la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. Adducono che l'attore-appellato, nel giudizio di primo grado, non aveva prodotto il titolo di acquisto da cui poter desumere la proprietà del cortile, esteso per 121 mq., in capo allo stesso. Adducono, ancora, che il Tribunale avrebbe omesso di considerare, in assenza di titolo contrario, la condominialità del cortile ai sensi dell'articolo 1117 c.c., atteso che il primo atto di vendita del 27agosto del 1980 includeva l'intero cortile dello stabile.
Denunciano, inoltre, la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2697, 1100, 1101 e 1102 c.c., nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c. Anche tali motivi sono infondati e devono essere disattesi. Occorre premettere che la nascita del comporta, quale naturale Parte_1 conseguenza, la regolamentazione mediante la disciplina ex art 1117 cod. civ. e, che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “In tema di condominio negli edifici, l'individuazione delle parti comuni, come le terrazze di copertura, risultante dall'art. 1117 cod. civ. –il quale non si limita a formulare una mera presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini, vincibile con qualsiasi prova contraria– può essere superata soltanto dalle opposte risultanze di un determinato titolo e non opera con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali, risultino destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7449 del 07/07/1993, Rv. 483033; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24189 del 08/09/2021, Rv. 662169). L'art. 1117 c.c., dunque, non introduce una presunzione di appartenenza comune di determinati beni a tutti i condomini, bensì, fissa un criterio di attribuzione della proprietà del bene che è suscettibile di essere superato mediante la produzione di un titolo che dimostri la proprietà esclusiva di quel bene in capo ad un condomino, in capo a terzi, ovvero, attraverso la dimostrazione che la res, in ragione delle sue caratteristiche strutturali, sia materialmente asservita a beneficio esclusivo di una o più unità immobiliari. In particolare, relativamente ai cortili, si è ritenuto che “I cortili (e, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 220 del 2012, le aree destinate a parcheggio) rientrano, salvo una espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del , tra le parti comuni dell'edificio e la loro trasformazione in un'area Parte_1 edificabile destinata alla installazione, con stabili opere edilizie, di autorimesse a beneficio soltanto di alcuni condomini, sebbene possa incidere sulla regolamentazione del loro uso, non ne comporta, sotto il profilo dominicale, una sottrazione al regime della condominialità” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16070 del 14/06/2019, Rv. 654086; nella specie, la Corte aveva evidenziato come la realizzazione delle autorimesse nel cortile sia pure in base ad una concessione rilasciata su richiesta di CP_7 alcuni condomini, ne aveva determinato, in assenza di accordo rivestente la forma scritta, l'acquisto, per accessione e pro indiviso, in favore di tutti i condomini). Nella concreta fattispecie, come correttamente accertato dal Tribunale, l'appellato ha dimostrato di aver acquistato l'immobile, con annessa corte, da “ CP_1 Pt_9
in forza di atto pubblico dell'11.10.2018.
[...]
Altresì, ha fornito la prova che con atto d'obbligo del 29.1.1979, a rogito del notaio (rep. n. 56.070/10.259), il costruttore si era obbligato “a Per_1 Controparte_2 destinare a parcheggio parte del cortile del detto fabbricato della superficie complessiva di metri quadrati settantadue (mq. 72) ed aventi i lati 8x9, così come risulta dalla planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera “A” ove la parte sottoposta a vincolo risulta tratteggiata in bianco e nero”, fornendo, inoltre, la prova dell'atto di acquisto tra il proprietario originario (costruttore) e il successivo acquirente. Con il quarto motivo gli appellanti denunciano la violazione dell'art. 948 c.c., degli articoli 1146, 1158 e 2697 c.c., nonché la violazione dell'articolo 112 c.p.c. Adducono che nel giudizio di primo grado l'attore-appellato non avrebbe fornito la prova rigorosa richiesta dall'articolo 948 c.c., in assenza del possesso ventennale, non avendo richiesto di unire il proprio possesso ai sensi dell'articolo 1146, 2° comma, c.c. Anche tale motivo è infondato e deve essere disatteso. Nell'ambito dell'azione di accertamento della proprietà, così come nell'azione di rivendicazione, in materia di onere della prova, la giurisprudenza, con indirizzo preponderante da cui questo Collegio non ha ragione di discostarsi, è costante nell'affermare che la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacche, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass. n. 991/1977; n. 4704/1985; n. 5131/2009). Ancora, è stato chiarito che per ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sul rivendicante, questi deve dimostrare: 1) di detenere un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus quale legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario;
2) ovvero, vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione. A tal fine potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (Cass. n. 2325/1964; n. 1210/2017; n. 25643/2014; n. 21940/2018). Nella concreta fattispecie, come correttamente accertato dal Tribunale “il Vrenna ha dimostrato la sussistenza di un titolo idoneo al trasferimento della proprietà e, al fine di dimostrare – quale probatio diabolica – la sussistenza in suo capo di un acquisto a titolo originario, ha “unito” il suo acquisto a quelli anteriori sino a giungere alla dimostrazione della sussistenza della proprietà sul cortile “conteso” antecedente ai vent'anni anteriori all'epoca dell'instaurazione del giudizio”. Con il quinto motivo gli appellanti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli articoli 948 e 1158 c.c., nonché degli articoli 117, 2697, 2644, 2651 e 2652, 6° comma, c.c. Secondo gli assunti degli appellanti il contratto stipulato tra e Controparte_2
doveva essere considerato nullo, in quanto il venditore Parte_10 CP_2
in seguito al primo atto di vendita intercorso con ,
[...] Controparte_5 rappresentante legale dell'acquirente “ , non risultava più titolare Parte_11 della porzione del cortile di mq.121, non residuando in capo al medesimo alcuna legittimazione per la sottoscrizione dell'atto. Tale nullità avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere non decorso il termine ventennale per l'usucapione ordinaria tra l'atto di vendita stipulato il 6.6.2006 e quello stipulato l'11.10.2018. Il motivo è infondato e deve essere disatteso, risultando sul punto condivisibile il percorso logico argomentativo del Tribunale, non essendo stata fornita alcuna prova in ordine all'asserita nullità del contratto stipulato tra e Controparte_2 Pt_10
.
[...]
In ogni caso, l'eventuale nullità, come evidenziato dal Tribunale, non andrebbe ad incidere sulle compravendite successive in ragione del principio della salvezza della buona fede dell'acquirente e della continuità delle trascrizioni. In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, in base ai parametri minimi, in ragione della non particolarità delle questioni trattate (valore della causa indeterminato) previsti dal D.M. n. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in € 1.029,00 per la fase di studio della controversia, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase trattazione–istruttoria (sul punto cfr. Cass. n.29857/2023) e € 1.735,00 per la fase decisionale e, così, per un totale di € 4.996,00, oltre rimb. forf. 15%, iva e c.a. come per legge, in favore dell'Avv. Elio Manica, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. In ragione del rigetto dell'appello va dato atto che ricorrono gli estremi di cui all'art.13 comma 1 quater T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , in Parte_12 persona dell'amministratore pro tempore, , Parte_2 Parte_3 Pt_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, con atto di citazione notificato il 10.06.2022, nei confronti di Parte_8 [...]
avverso la sentenza n. 340 del Tribunale civile di Crotone del 13.04.2022, CP_1 rigettata ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Pt_
-condanna il in Largo Umberto I° n.58, in persona Parte_1 Pt_1 dell'amministratore pro tempore, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente grado quantificate in € 4.996,00, oltre spese generali e accessori previsti per legge, in favore dell'Avv. Elio Manica, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
-dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U. n.115/2002 per porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro della Prima Sezione Civile tenutasi da remoto il 23.07.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
dott. Damiano Comito dott.ssa Giovanna Gioia
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e così composta:
dott.ssa Giovanna Gioia Presidente
dott.ssa Adele Foresta Consigliere
dott. Damiano Comito Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 934/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore , C.F. , Parte_2 C.F._1
C.F. , C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
, , C.F. , C.F._3 Parte_5 C.F._4 [...]
C.F. , C.F. Parte_6 C.F._5 Parte_7
C.F. rappresentati e C.F._6 Parte_8 C.F._7 difesi dagli Avvocati Gaetano Grillo e Maria Teresa Giordano, come da procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Santo Viotti sito in via E. Buccarelli n. 49 Scala B Catanzaro.
Appellanti
E
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_8
Elio Manica come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Ugo Foscolo 18/b, Pt_1
Appellato
Sulle conclusioni delle parti
Per gli appellanti:
<< Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Catanzaro accogliere per i motivi sopra illustrati il presente appello e, per l‟effetto, in riforma della sentenza n.340/2022 del Tribunale di Crotone, nella persona del giudice monocratico Dott.ssa Alessandra Angiuli, pubblicata il 13.4.2022, e notificata tramite pec il 12.5.2022: 1-Accertare e dichiarare che il giudice a quo è incorso nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art.112 c.p.c., per avere erroneamente interpretato e qualificato la domanda come azione di accertamento della proprietà priva di possesso ex art.948 c.c., invece che come azione negatoria servitutis, per come illustrato con il pertinente motivo 2-Per l'effetto accertare e dichiarare che il titolo di acquisto, formato dalla vendita, stipulata l‟11.10.2018 per notaio tra l'acquirente e Per_1 CP_1
l'alienante era ed è nullo perché acquisto a non domino e privo di effetto Parte_9 ai sensi dell‟art.2644 c.c. nei confronti dei condomini, compreso il condomino Vrenna, in quanto successivo a mente dell‟art.2644 c.c. alla trascrizione della vendita delle unità immobiliari del costruttore a tutti i condomini;
per l'effetto Controparte_2 accertare e dichiarare che la domanda era ed è da rigettare considerato che l'attore non ha provato di essere proprietario in virtù di un valido titolo di acquisto della proprietà 3-Per l'effetto ancora accertare e dichiarare che il cortile tutto appartiene in comproprietà pro quota a ciascun condomino considerato che il costruttore CP_2
a mente degli artt.817 e 818 aveva trasferito le pertinenze in comunione a
[...] ciascuno degli acquirenti delle rispettive unità immobiliari;
4-in considerazione della eccepita e provata comproprietà accertare e dichiarare che i condomini si sono serviti del cortile sia come spazio pedonale sia come custodi per veicoli e biciclette sia a titolo di servitù in re aliena che a titolo di servitù in re propria perché esercizio della facoltà inerente il diritto di comproprietà 5-Per l'effetto accertare e dichiarare che il con la eccezione di del cortile e della comproprietà volta a Parte_1 CP_3 resistere alla domanda avversa senza svolgere domanda riconvenzionale ha provato l'esistenza del suo diritto a compiere l'attività lamentata dall'attore come lesiva 6-In caso di esatta interpretazione e qualificazione della domanda come azione di accertamento della proprietà priva di possesso, accertare e dichiarare che l'attore non ha esercitato la facoltà di chiedere l'unione al proprio possesso a quello dei precedenti danti causa e possessori, per come previsto dall‟art.1146 c.c.
7-Per l'effetto accertare e dichiarare che l'adito Tribunale ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato fissato dall‟art.112 c.p.c. attribuendo all'attrice un bene diverso da quello richiesto e non compreso neppure virtualmente o implicitamente nella domanda 8-Per l'effetto ancora accertare e dichiarare non valido ai fini dell'intero periodo, previsto per la usucapione ventennale, il possesso dei precedenti danti causa e possessori di prendendo atto che il possesso di questi ha riguardato Controparte_1 il periodo compreso tra la compravendita dell‟11.10.2018 e l'inizio del processo, promosso con latto di citazione notificato il 3.5.2009 e quindi per un lasso di tempo inferiore ai venti anni, di cui all‟art.1158 c.c.
9-Per l'effetto ancora rigettare la domanda attorea per la mancata prova dell'intero periodo previsto per la usucapione ordinaria ex art.1158 c.c. 10-In caso di improvvido e non creduto rigetto del primo motivo accogliere il secondo per le ragioni ivi illustrate 11-E così accertare e dichiarare la nullità della vendita del 6.9.1983, perché viziata dalla carenza di legittimazione dell'alienante e pertanto vendita a non domino 12-Per l'effetto accertare e dichiarare altresì nulla la seconda vendita a mente dell‟art.2652 n.6, considerato che l'ignoranza dell'acquirente dipendeva da colpa grave, per come spiegato in atti 13-Per l'effetto accertare e dichiarare che il possesso dei precedenti danti causa e , compreso tra il Controparte_2 Parte_10
6.9.1983 ed il 6.6.2006 va espunto dal possesso ad usucapionem, per cui il restante periodo dal 6.6.2006 all‟11.10.2018 va dichiarato insufficiente rispetto all'intero periodo di venti anni, previsto per la usucapione ai sensi dell‟art.2652 n.6 c.c.
14-Per l'effetto ancora rigettare la domanda attorea per la mancata prova della probatio diabolica.
15-In via subordinata ed in via riconvenzionale accertare e dichiarare che i cennati condomini hanno acquistato per la intervenuta usucapione la comproprietà pro quota del cennato cortile con la conseguente facoltà in iure propria di servirsi del cortile come spazio pedonale sia come custodia per veicoli e biciclette. Nello specifico a favore di: 1) la quota di 49.023 su 1000 millesimi;
2) la quota Parte_2 Parte_3 di 59.159 su 1000 millesimi;
3) la quota di (86.544 + 8.210=) 94.754 su Parte_4
1000 millesimi;
4) la quota di 107 su 1000 millesimi;
5) Parte_5 [...]
la quota di (32.800 + 2.228=) 35.028 su 1000 millesimi;
6) Parte_6 [...]
la quota (62.577 + 34.656=) 97.233 su 1000 millesimi;
7) Parte_8 Parte_7 la quota di (67.551 + 10.886=) 78.437 su 1000 millesimi 16-In ogni caso condannare il al pagamento delle spese anche del giudizio di primo grado a favore Controparte_1 del in argomento>>. Parte_1
Per l'appellato:
< l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, rigetti il gravame, siccome tutti i motivi d'appello Firmato proposti, sono inammissibili, infondati, sia in fatto sia in diritto, in quanto destituiti di fondamento giuridico e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 340/2022 del Tribunale di Crotone, pubblicata in data 13- 14/04/2022.
Con vittoria di spese e compensi professionali anche di questo grado di giudizio, con il favore della distrazione ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I fatti di causa e la vicenda processuale sono così esposti nella sentenza impugnata:
< atto di citazione ritualmente notificato esponeva: di essere Controparte_1 proprietario di un vano terraneo (magazzino) esteso 275 metri quadrati circa, in alla piazza Umberto I 58, con annessa corte di circa 121 mq, dinanzi al Pt_1 magazzino;
che l'immobile, acquistato da in data 11.10.2018, faceva Parte_9 parte di un fabbricato condominiale;
che egli avrebbe voluto recintare la parte di cortile di sua pertinenza per separarla da quella di pertinenza condominiale, di circa 72 mq., ma aveva incontrato le resistenze del condominio, che aveva vantato pretese anche sulla porzione di proprietà esclusiva a lui spettante;
che infatti in data 10.4.2019 il gli aveva inviato una nota, dichiarando che sul cortile era stato esercitato Parte_1 il possesso esclusivo di tutti i condomini e che sussisteva una servitù di passaggio;
che dichiarazioni del medesimo tenore erano state rese anche nel corso dell'assemblea condominiale del 21.3.2019; che egli era proprietario esclusivo della zona di cortile su indicata in ragione dei successivi atti di acquisto risalenti al 1979. Chiedeva, pertanto, al Tribunale di: dichiarare che la porzione di cortile antistante il magazzino di 121 mq. circa fosse di sua proprietà esclusiva;
dichiarare l'inesistenza di servitù di passaggio o di altro diritto reale o dominicale su tale porzione del cortile;
ordinare al convenuto di cessare ogni turbativa al pacifico e libero godimento della proprietà di Parte_1 tale porzione;
condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti, Parte_1 quantificati in € 15.000,00 o nella somma di giustizia. Si costituiva il sito in al Largo Umberto I, n. 58 con propria Parte_1 Pt_1 comparsa, eccependo preliminarmente l'improcedibilità per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, l'inammissibilità dell'azione in quanto non era stata dimostrata la titolarità della proprietà della porzione del cortile in capo al CP_1 in quanto l'atto d'obbligo del 1979 del precedente proprietario/costruttore CP_2 non era idoneo ad escludere la presunzione legale di condominialità di cui all'art. 1117 c.c. in difetto di prova di patto contrario, trattandosi di atto unilaterale, e comunque non era stato richiamato negli atti di compravendita successivi e pertanto non spiegava alcun effetto nei confronti dei condomini, che avevano mantenuto la proprietà sulla porzione di cortile che il riteneva di sua proprietà. Deduceva che pertanto era CP_1 nullo l'atto di compravendita del 6.9.1983 con il quale aveva Controparte_2 venduto tale parte del cortile al fratello . In subordine, formulava Parte_10 eccezione di usucapione della porzione di cortile in quanto utilizzato dai condomini come parcheggio, tanto che in due occasioni questo Tribunale aveva reintegrato il nel possesso del cortile, nel 2010, contro colui che all'epoca si definiva Parte_1 proprietario. Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di improcedibilità; la dichiarazione di difetto di legittimazione attiva del nel merito, il rigetto della domanda CP_1 giudiziale;
in via subordinata e riconvenzionale, la dichiarazione di intervenuto acquisto per usucapione della parte del cortile in favore del Parte_1
-Nel corso del giudizio, era disposta ed espletata una c.t.u. All' udienza del 13.4.2022 la causa è stata discussa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c.>>. Il Tribunale civile di Crotone, all'esito del procedimento avente R.G. n.1011/2019, con sentenza n. 340 del 13.04.2022, così statuiva:
< accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, Controparte_1 accerta che la porzione di cortile antistante il magazzino estesa mq. 121 circa, sita in
Largo Umberto I, 58, e attualmente censita nel catasto fabbricati del Comune Pt_1 di al foglio 35, particella 815, subalterno 1, è di proprietà esclusiva del sig. Pt_1
Controparte_1 di conseguenza, dichiara l'inesistenza di servitù di passaggio o di altri diritti reali a carico della porzione di cortile su indicato ed in favore del Controparte_4 , con ordine al convenuto di cessare ogni turbativa al
[...] Parte_1 pacifico e libero godimento esclusivo della proprietà di Controparte_1 rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice; rigetta la domanda subordinata di usucapione formulata dal convenuto;
Parte_1 compensa le spese del presente giudizio per il 30% e condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice del restante 70% delle spese del giudizio, che quantifica in € 386,81 per esborsi ed € 2.780,40 per compensi professionali (già operata la riduzione), da corrispondersi direttamente in favore dell'avv. Elio Manica, dichiaratosi anticipatario;
pone definitivamente a carico del convenuto per il 70% e dell'attore per il 30% le spese di c.t.u., come da decreto di liquidazione, in atti>>. Avverso la suddetta sentenza proponevano ritualmente appello, affidato a sei motivi, il sito in Largo Umberto I° n.58, in persona dell'amministratore Parte_1 Pt_1 pro tempore, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e . Parte_6 Parte_7 Parte_8
Con il primo motivo gli appellanti denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 99 e 112 c.p.c., nonché degli articoli 948, 949 e 2967 c.c. Adducono che il giudice avrebbe erroneamente qualificato la domanda quale azione di accertamento della proprietà in luogo dell'actio negatoria servitutis, per come invece richiesto dall'attore-appellato nel giudizio di primo grado. Con il secondo e terzo motivo gli appellanti denunciano la violazione degli articoli 1117, 1364, 1363, 817, 818 e 2967 c.c., nonché la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. Adducono che l'attore-appellato, nel giudizio di primo grado, non aveva prodotto il titolo di acquisto da cui desumere la proprietà del cortile in capo allo stesso, avente estensione 121 mq. Adducono, ancora, che il Tribunale avrebbe omesso di considerare, in assenza di titolo contrario, la condominialità del cortile ai sensi dell'articolo 1117 c.c., atteso che il primo atto di vendita del 27agosto del 1980 includeva l'intero cortile dello stabile. Denunciano, inoltre, la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2697, 1100, 1101 e 1102 c.c., nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c. Con il quarto motivo gli appellanti denunciano la violazione dell'art. 948 c.c., degli articoli 1146, 1158 e 2697 c.c., nonché la violazione dell'articolo 112 c.p.c. Adducono che nel giudizio di primo grado l'attore-appellato non aveva fornito la prova rigorosa richiesta dall'articolo 948 c.c. in assenza del possesso ventennale, non avendo chiesto di unire il proprio possesso ai sensi dell'articolo 1146, 2° comma, c.c. Con il quinto motivo gli appellanti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli articoli 948 e 1158 c.c., nonché degli articoli 1117, 2697, 2644, 2651 e 2652, 6° comma, c.c. Secondo gli assunti degli appellanti, il contratto stipulato tra e Controparte_2
doveva essere considerato nullo in quanto il venditore Parte_10 CP_2
in seguito al primo atto di vendita intercorso con ,
[...] Controparte_5 rappresentante legale dell'acquirente “ , non risultava più titolare Parte_11 della porzione del cortile di mq.121, pertanto, non aveva legittimazione per la sottoscrizione dell'atto. Tale nullità avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere non decorso il termine ventennale per l'usucapione ordinaria tra l'atto di vendita stipulato il 6.6.2006 e quello stipulato l'11.10.2018. Con il sesto motivo gli appellanti lamentano la violazione e falsa applicazione degli articoli 1158, 2697, 2721 c.c., nonché la violazione dell'art. 244 c.p.c. Adducono gli appellanti (condomini) di aver esercitato il possesso utile ai fini dell'acquisto per usucapione sin dall'anno 1980. A tal riguardo, chiedono l'ammissione della prova testimoniale articolata con la memoria 183, VI° comma, c.p.c., ritenuta dal Tribunale irrilevante. Con lo stesso atto di appello veniva avanzata richiesta della CTU. Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, il Controparte_1 quale, nel contestare gli assunti di controparte, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato. Con il medesimo atto difensivo eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di usucapione, per essere stata proposta per la prima volta in appello, nonché, delle nuove domande formulate e dei documenti prodotti in appello. La Corte, con ordinanza del 28.02.23, dichiarava inammissibile la prova per testi formulata dagli appellanti e rigettava la richiesta di ammissione della CTU. All'udienza del 17.12.2024, svoltasi a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note contenenti le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Al fine di meglio comprendere la questione portata all'attenzione del Collegio non è superfluo rammentare che conveniva in giudizio il Controparte_1 [...] chiedendo al Tribunale: a) l'accertamento della Controparte_6 proprietà della porzione di cortile antistante il magazzino estesa per 121 mq;
b) l'accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio, ovvero, di qualsiasi altra servitù; c) la cessazione di ogni turbativa al pacifico e libero godimento di detto bene;
d) la condanna al risarcimento dei danni patiti. Il Tribunale, qualificata la domanda di accertamento della proprietà della parte di cortile antistante il magazzino, la accoglieva ritenendo che nel corso del giudizio fosse stata fornita la prova della proprietà, rigettando, invece, la domanda di risarcimento del danno. Prima di esaminare nel merito l'appello, deve preliminarmente osservarsi che la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno è passata in giudicato, non essendo stata formulata specifica impugnazione incidentale sul punto. Nel merito dei motivi di impugnazione, per ordine logico deve essere esaminato il sesto motivo, con cui gli appellanti hanno lamentato la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1158, 2697, 2721 c.c., nonché la violazione dell'art. 244 c.p.c. Adducono gli appellanti (condomini) di aver esercitato il possesso utile ai fini dell'acquisto per usucapione sin dall'anno 1980. Deve premettersi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, i condomini possono esperire i mezzi di impugnazione necessari ad evitare gli effetti sfavorevoli della pronuncia resa nei confronti del , anche se sono rimasti estranei al Parte_1 giudizio di primo grado (come nel caso di specie) in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, <Nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del , con quello dell'amministratore - di Parte_1 agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota", sicché è ammissibile il ricorso incidentale tardivo del condòmino che, pur non avendo svolto difese nei precedenti gradi di merito, intenda evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del senza risentire dell'analoga difesa Parte_1 già svolta dallo stesso (cfr. Cass. n.10934/2019 e Cass. n.10717/2011)>>.
Ed ancora <La peculiare natura del , ente di gestione sfornito di Parte_1 personalità distinta da quella dei suoi componenti, i quali devono intendersi rappresentati "ex mandato" dall'amministratore, comporta che l'iniziativa giudiziaria di quest'ultimo a tutela di un diritto comune dei condomini non priva i medesimi del potere di agire personalmente a difesa di quel diritto, nell'esercizio di una forma di rappresentanza reciproca. Ne consegue che il condomino che interviene personalmente nel processo promosso dall'amministratore, per far valere diritti della collettività condominiale, non è un terzo che si intromette in una vertenza fra estranei, ma è una delle parti originarie determinatasi a far valere direttamente le proprie ragioni e, ove tale intervento sia stato spiegato in grado di appello, non possono trovare applicazione i principi propri dell'intervento dei terzi in quel grado, fissati nell'art. 344 c.p.c.(cfr. Cass.n.35576/21). Il motivo, tuttavia, non è fondato e deve essere disatteso non essendo stata fornita alcuna prova in ordine al possesso utile ai fini dell'acquisto per usucapione. Passando all'esame degli altri motivi di appello, con il primo motivo gli appellanti denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 99 e 112 c.p.c., nonché degli articoli 948, 949 e 2967 c.c. Adducono che il giudice avrebbe erroneamente qualificato la domanda come azione di accertamento della proprietà, in luogo dell'actio negatoria servitutis, per come invece richiesto dall'attore-appellato nel giudizio di primo grado. Il motivo non è fondato e deve essere disatteso, avendo il giudice di primo grado qualificato correttamente la domanda, quale azione di accertamento della proprietà, sulla scorta del tenore letterale dell'atto di citazione e delle conclusioni in esso riportare (cfr. conclusioni atto di citazione pagine 12 e atto di citazione pagina 6). Con il secondo e il terzo motivo gli appellanti denunciano la violazione degli articoli 1117, 1364, 1363, 817, 818 e 2967 c.c., nonché la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. Adducono che l'attore-appellato, nel giudizio di primo grado, non aveva prodotto il titolo di acquisto da cui poter desumere la proprietà del cortile, esteso per 121 mq., in capo allo stesso. Adducono, ancora, che il Tribunale avrebbe omesso di considerare, in assenza di titolo contrario, la condominialità del cortile ai sensi dell'articolo 1117 c.c., atteso che il primo atto di vendita del 27agosto del 1980 includeva l'intero cortile dello stabile.
Denunciano, inoltre, la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2697, 1100, 1101 e 1102 c.c., nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c. Anche tali motivi sono infondati e devono essere disattesi. Occorre premettere che la nascita del comporta, quale naturale Parte_1 conseguenza, la regolamentazione mediante la disciplina ex art 1117 cod. civ. e, che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “In tema di condominio negli edifici, l'individuazione delle parti comuni, come le terrazze di copertura, risultante dall'art. 1117 cod. civ. –il quale non si limita a formulare una mera presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini, vincibile con qualsiasi prova contraria– può essere superata soltanto dalle opposte risultanze di un determinato titolo e non opera con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali, risultino destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7449 del 07/07/1993, Rv. 483033; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24189 del 08/09/2021, Rv. 662169). L'art. 1117 c.c., dunque, non introduce una presunzione di appartenenza comune di determinati beni a tutti i condomini, bensì, fissa un criterio di attribuzione della proprietà del bene che è suscettibile di essere superato mediante la produzione di un titolo che dimostri la proprietà esclusiva di quel bene in capo ad un condomino, in capo a terzi, ovvero, attraverso la dimostrazione che la res, in ragione delle sue caratteristiche strutturali, sia materialmente asservita a beneficio esclusivo di una o più unità immobiliari. In particolare, relativamente ai cortili, si è ritenuto che “I cortili (e, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 220 del 2012, le aree destinate a parcheggio) rientrano, salvo una espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del , tra le parti comuni dell'edificio e la loro trasformazione in un'area Parte_1 edificabile destinata alla installazione, con stabili opere edilizie, di autorimesse a beneficio soltanto di alcuni condomini, sebbene possa incidere sulla regolamentazione del loro uso, non ne comporta, sotto il profilo dominicale, una sottrazione al regime della condominialità” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16070 del 14/06/2019, Rv. 654086; nella specie, la Corte aveva evidenziato come la realizzazione delle autorimesse nel cortile sia pure in base ad una concessione rilasciata su richiesta di CP_7 alcuni condomini, ne aveva determinato, in assenza di accordo rivestente la forma scritta, l'acquisto, per accessione e pro indiviso, in favore di tutti i condomini). Nella concreta fattispecie, come correttamente accertato dal Tribunale, l'appellato ha dimostrato di aver acquistato l'immobile, con annessa corte, da “ CP_1 Pt_9
in forza di atto pubblico dell'11.10.2018.
[...]
Altresì, ha fornito la prova che con atto d'obbligo del 29.1.1979, a rogito del notaio (rep. n. 56.070/10.259), il costruttore si era obbligato “a Per_1 Controparte_2 destinare a parcheggio parte del cortile del detto fabbricato della superficie complessiva di metri quadrati settantadue (mq. 72) ed aventi i lati 8x9, così come risulta dalla planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera “A” ove la parte sottoposta a vincolo risulta tratteggiata in bianco e nero”, fornendo, inoltre, la prova dell'atto di acquisto tra il proprietario originario (costruttore) e il successivo acquirente. Con il quarto motivo gli appellanti denunciano la violazione dell'art. 948 c.c., degli articoli 1146, 1158 e 2697 c.c., nonché la violazione dell'articolo 112 c.p.c. Adducono che nel giudizio di primo grado l'attore-appellato non avrebbe fornito la prova rigorosa richiesta dall'articolo 948 c.c., in assenza del possesso ventennale, non avendo richiesto di unire il proprio possesso ai sensi dell'articolo 1146, 2° comma, c.c. Anche tale motivo è infondato e deve essere disatteso. Nell'ambito dell'azione di accertamento della proprietà, così come nell'azione di rivendicazione, in materia di onere della prova, la giurisprudenza, con indirizzo preponderante da cui questo Collegio non ha ragione di discostarsi, è costante nell'affermare che la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacche, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass. n. 991/1977; n. 4704/1985; n. 5131/2009). Ancora, è stato chiarito che per ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sul rivendicante, questi deve dimostrare: 1) di detenere un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus quale legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario;
2) ovvero, vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione. A tal fine potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (Cass. n. 2325/1964; n. 1210/2017; n. 25643/2014; n. 21940/2018). Nella concreta fattispecie, come correttamente accertato dal Tribunale “il Vrenna ha dimostrato la sussistenza di un titolo idoneo al trasferimento della proprietà e, al fine di dimostrare – quale probatio diabolica – la sussistenza in suo capo di un acquisto a titolo originario, ha “unito” il suo acquisto a quelli anteriori sino a giungere alla dimostrazione della sussistenza della proprietà sul cortile “conteso” antecedente ai vent'anni anteriori all'epoca dell'instaurazione del giudizio”. Con il quinto motivo gli appellanti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli articoli 948 e 1158 c.c., nonché degli articoli 117, 2697, 2644, 2651 e 2652, 6° comma, c.c. Secondo gli assunti degli appellanti il contratto stipulato tra e Controparte_2
doveva essere considerato nullo, in quanto il venditore Parte_10 CP_2
in seguito al primo atto di vendita intercorso con ,
[...] Controparte_5 rappresentante legale dell'acquirente “ , non risultava più titolare Parte_11 della porzione del cortile di mq.121, non residuando in capo al medesimo alcuna legittimazione per la sottoscrizione dell'atto. Tale nullità avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere non decorso il termine ventennale per l'usucapione ordinaria tra l'atto di vendita stipulato il 6.6.2006 e quello stipulato l'11.10.2018. Il motivo è infondato e deve essere disatteso, risultando sul punto condivisibile il percorso logico argomentativo del Tribunale, non essendo stata fornita alcuna prova in ordine all'asserita nullità del contratto stipulato tra e Controparte_2 Pt_10
.
[...]
In ogni caso, l'eventuale nullità, come evidenziato dal Tribunale, non andrebbe ad incidere sulle compravendite successive in ragione del principio della salvezza della buona fede dell'acquirente e della continuità delle trascrizioni. In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, in base ai parametri minimi, in ragione della non particolarità delle questioni trattate (valore della causa indeterminato) previsti dal D.M. n. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in € 1.029,00 per la fase di studio della controversia, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase trattazione–istruttoria (sul punto cfr. Cass. n.29857/2023) e € 1.735,00 per la fase decisionale e, così, per un totale di € 4.996,00, oltre rimb. forf. 15%, iva e c.a. come per legge, in favore dell'Avv. Elio Manica, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. In ragione del rigetto dell'appello va dato atto che ricorrono gli estremi di cui all'art.13 comma 1 quater T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , in Parte_12 persona dell'amministratore pro tempore, , Parte_2 Parte_3 Pt_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, con atto di citazione notificato il 10.06.2022, nei confronti di Parte_8 [...]
avverso la sentenza n. 340 del Tribunale civile di Crotone del 13.04.2022, CP_1 rigettata ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Pt_
-condanna il in Largo Umberto I° n.58, in persona Parte_1 Pt_1 dell'amministratore pro tempore, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente grado quantificate in € 4.996,00, oltre spese generali e accessori previsti per legge, in favore dell'Avv. Elio Manica, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
-dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U. n.115/2002 per porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro della Prima Sezione Civile tenutasi da remoto il 23.07.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
dott. Damiano Comito dott.ssa Giovanna Gioia