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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/12/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 108/2023
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. ZI Riga Presidente dr. NA AR NA Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025 fissata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello TRA
assistito e Parte_1 difeso dall'Avv. MILIA GIULIANO
APPELLANTE E
assistito e difeso dall'Avv. ALESSANDRINI Controparte_1
RR LE TO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 343/2022 in data 9 settembre 2022 del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice del lavoro di Pescara ha rigettato la domanda, con la quale la aveva agito in Controparte_2 giudizio, nei confronti dell'ex dipendente , per il risarcimento dei Controparte_1 danni pari a € 54.168,67 (al netto dell'importo di € 55.000,00 già risarcito dalla Compagnia assicurativa conseguiti ad un sinistro stradale e cagionati Controparte_3 dal predetto in data 13.1.2015, in occasione del trasporto di un carico di vernici e tempere, commissionato da “ritenendo i danni equitativamente compensati Parte_2 fino all'importo di € 8.329,99, già nelle more dell'introduzione del giudizio, trattenuto dal datore di lavoro sulle retribuzioni dovute al dipendente”. In particolare il alla guida dell'autocarro CO RU A1SY, targato CP_1
DY958PG con rimorchio targato AD40424, di proprietà della società ricorrente, percorrendo la strada provinciale SP 235, con direzione di marcia da Pavia verso Lodi, in violazione dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 2104 c.c., aveva provocato la fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale e la caduta dello stesso in un fossato pieno di acqua.
si era costituito in giudizio, resistendo alla domanda e spiegando Controparte_1 domanda riconvenzionale per la restituzione della somma di € 8.329,99, in quanto illegittimamente trattenuta dalla società, a parziale ristoro dei danni subìti, dall'ammontare delle retribuzioni mensili, spettanti dal luglio 2015 fino al licenziamento del febbraio 2017. Nel merito, il giudice di primo grado, dato atto della dinamica del sinistro – l'autocarro guidato dal convenuto con a bordo un carico di vernici e tempere da trasportare CP_1 da Milano a Macerata, era uscito fuori dalla sede stradale, terminando la propria corsa in un fossato – come pure del nesso di causalità tra il danno e la prestazione lavorativa – l'incidente infatti si era verificato durante il trasporto di merce per conto della Parte_1 di cui il predetto era dipendente – ha ritenuto il lavoratore esclusivo responsabile del
[...] danno cagionato alla ex datrice di lavoro, a causa della sua imprudente condotta, escludendo la rilevanza di fattori esterni, quali l'estrema ristrettezza della carreggiata della Strada Provinciale 235 del Comune di Sant'Angelo Lodigiano, la presenza di una banchina cedevole e l'assenza di illuminazione pubblica in orario notturno. Lo stesso lavoratore infatti aveva reso dichiarazioni spontanee alla Polizia locale, nell'immediatezza del fatto, affermando che
“in data 13.01.2015 verso le ore 20:05, percorrevo la SP235, con direzione di marcia da Pavia verso Lodi. Giunto in prossimità del Km. 24+950, per prendere una bottiglia d'acqua all'interno della cabina, mi distraevo, perdevo il controllo del veicolo ed uscivo di strada”, dichiarazioni aventi valore di sostanziale confessione stragiudiziale, a mente dell'art. 2735 c.c. In ordine al quantum, ribadito che il danno prevedibile dal poteva essere CP_1 unicamente quello relativo al mezzo guidato (autocarro), alla merce ivi trasportata e al mancato guadagno derivante dal trasporto non effettuato, con esclusione delle rimanenti voci di danno indicate in ricorso del tutto eccezionali e imprevedibili (bonifica ambientale, caduta del mezzo in un corso d'acqua e altri), evidenziato che il valore effettivo dell'autocarro al momento del fatto non risultava prontamente quantificabile – riferendosi la documentazione allegata a valori medi relativi a modelli diversi rispetto all'IVECO RU A1SY, nè risultando allegate le spese sostenute per la manutenzione o la rottamazione del mezzo, non essendovi infine prova certa del valore della merce trasportata, asseritamente indicato in € 3.600 e del mancato guadagno, quantificato dalla ricorrente in € 835,70, ha ritenuto, secondo una valutazione equitativa, compensato il danno fino all'importo di € 8.329,99, già trattenuto dal datore di lavoro sulle retribuzioni dovute al lavoratore, nelle more dell'introduzione del giudizio. Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello la Parte_1 chiedendo la riforma della sentenza e concludendo per sentir “accogliere le domande
pag. 2/7 risarcitorie svolte dalla appellante nel corso del primo grado di giudizio, e, pertanto, confermata la condotta inadempiente del sig. al contratto di lavoro Controparte_1 subordinato di autista 3 livello super alle dipendenze della ditta
[...] per aver cagionato colpevolmente il sinistro verificatosi in Controparte_2 data 13.01.2015, con il veicolo targato DY958- PG di proprietà della società appellante, per l'effetto, condannare il sig. al risarcimento di tutti i danni subiti dalla CP_1
a seguito del sinistro anzidetto, Controparte_2 quantificabili in € 54.168,67, o comunque nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese e competenze di lite;
- in ogni caso, accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità del sig. Controparte_1 per condotta negligente, imprudente e imperita nella causazione del sinistro verificatosi in data 13.01.2015, con il veicolo targato DY958PG di proprietà della società ricorrente, condannare il sig. al risarcimento di tutti i danni subiti dalla CP_1 [...]
a seguito del sinistro anzidetto, quantificabili in Controparte_2
€ 54.168,67, o comunque nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con ogni statuizione consequenziale anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio”. Si è costituito in giudizio l'appellato, contestando ogni motivo di impugnazione e chiedendone il rigetto. All'odierna udienza, tenutasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. Con l'unico motivo di gravame, l'appellante ha lamentato la “omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza su di un punto decisivo della controversia, e, in particolare, in relazione al rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'odierna appellante, nonchè con riguardo alla valutazione equitativa del danno operata dal Tribunale di Pescara, in funzione di Giudice del Lavoro” atteso che, a fronte delle chiare statuizioni rese dal Giudice di prime cure in ordine alla sussistenza del danno subito dall'odierna appellante, al nesso di causalità tra il pregiudizio e la prestazione lavorativa svolta dal e, CP_1 quindi, in ordine all'inadempimento da parte del lavoratore dei suoi doveri di dipendente, appare di tutta evidenza come le successive determinazioni raggiunte dal primo giudice, in ordine al quantum del risarcimento, risultino del tutto non condivisibili e meritevoli di apposita riforma. Con riguardo al danno relativo al mezzo andato distrutto e rottamato (come si evince dai riscontri fotografici in atti), l'appellante ha evidenziato che il valore è documentato da un estratto Eurotax, cioè da un estratto del listino prezzi adottato da tutti gli operatori del settore, sul reale valore di mercato di un'auto usata (doc. n. 32 del fascicolo di parte), reiterando in ogni caso la richiesta di espletamento di CTU, già formulata in primo grado, in ordine alla quale il giudice ha omesso di pronunciarsi. Quanto alla prova delle ulteriori spese sostenute, l'appellante ha rilevato come ne danno contezza i 32 documenti allegati al fascicolo di parte ricorrente, tra cui:
pag. 3/7 - il n. 11 relativo alla fattura n. 55 del 29.07.2015 della recante la Controparte_4 descrizione "servizio trasporto e demolizione dell'autocarro CO RU targa DY958PG telaio WJMEZNSJ004319560",
- il n. 28 relativo alla fattura n. 25/C del 10.03.2015 della che aveva Parte_2 commissionato il servizio di trasporto effettuato dal avente ad oggetto: CP_1
"pagamento - compensazione" e, successivamente, "vendita cassa mobile n. 178 - sinistrata- per il valore concordato" con chiaro riferimento al sinistro verificatosi in data 13.01.2015,
- il n. 14 descritto come "prospetto della indicante gli importi Parte_2 previsti per i servizi di trasporto" con sottolineata la tratta, mediante indicazione delle province di partenza (MB - Monza Brianza) e arrivo (MC - Macerata), affidata al in data 12.01.2015, per la quale risulta inserito un importo di € 685,00 CP_1 che, addizionato ad € 150,7 (pari al 22% di IVA), porta, per l'appunto, alla somma di € 835,70 indicata in ricorso. Ha infine evidenziato che la valutazione del danno in via equitativa, operata dal primo giudice e limitata all'importo di € 8.329,99, non è condivisibile, perché in contrasto con l'insegnamento della Suprema Corte per cui "La liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. "pura", consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.) sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c." (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza del 2 luglio 2021, n. 18795), tenuto conto che il mezzo è andato distrutto ed è stato rottamato, risultando una quantificazione pari ad appena € 8.329,99 irrisoria e sottodimensionata. Il motivo è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. Va anzitutto ricordato che l'inadempimento della prestazione lavorativa da parte del dipendente dà luogo a responsabilità contrattuale, rispondendo il lavoratore dei danni arrecati nello svolgimento del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 1218 c.c., il quale dispone che “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Nel caso in esame, appare evidente che la condotta colposa, in quanto imprudente, del lavoratore integra inadempimento della prestazione dovuta, con conseguente insorgenza, a carico dello stesso, dell'obbligo di risarcire il danno cagionato. L'an della responsabilità, sulla base delle risultanze istruttorie, deve ritenersi accertato, così come affermato dal primo giudice, non costituendo peraltro pag. 4/7 oggetto dei motivi di gravame. In ordine al quantum del risarcimento spettante al datore di lavoro e in generale all'individuazione del danno risarcibile, occorre invece fare riferimento alla norma di cui all'art. 1225 c.c., per cui “se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione”.
Dovendosi escludere, nel caso in esame, il dolo del debitore - atteso che il sinistro, per quanto emerso dalla ricostruzione fatta dalla Polizia Stradale, si è verificato per una distrazione del conducente, che ha mandato il mezzo fuori strada – ed accertato che il risarcimento deve essere limitato al danno prevedibile, al momento in cui l'obbligazione è sorta, va osservato che il perimetro della prevedibilità del danno va tracciato secondo un criterio di normalità, il quale rinviene nella diligenza del buon padre di famiglia il parametro di riferimento. Deve effettuarsi, dunque, un “giudizio probabile e non soltanto possibile rappresentazione di un danno futuro, espresso in astratto, secondo l'apprezzamento dell'uomo medio, che deve però tener conto delle circostanze di fatto concretamente conosciute” (Cass. 21 ottobre 1969, n. 3438).
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha ribadito a più riprese che “la prevedibilità, alla quale fa riferimento l'art. 1225 c.c. per limitare il danno da responsabilità contrattuale, se non dipeso da dolo del debitore, costituisce un limite giuridico non all'esistenza ontologica del danno, ma alla misura del risarcimento pretendibile, essendo esso riferito al danno prevedibile non dall'ottica dello specifico debitore e delle sue particolari sensibilità, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente a una determinata categoria di rapporti contrattuali, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici, secondo un criterio di normalità e di comune esperienza in rapporto all'inadempimento da cui origina e alle circostanze di fatto conosciute. Inoltre, essendo quello della prevedibilità
“in astratto” del danno risarcibile – da valutarsi al tempo in cui è sorta l'obbligazione – un accertamento in fatto spettante al giudice di merito, quest'ultimo è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (Cass. civ., Sez. III, 16/01/2025 n. 1036; Cass. Civ., Sez. Lav., 31/7/2014 n. 17460; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15639 del 18/09/2012; Cass. Civ., Sez. III, 15/5/2007 n. 11189; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16091 del 27/10/2003; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3102 del 17/03/2000).
Con specifico riguardo al contratto di lavoro subordinato, obbligandosi il lavoratore non alla realizzazione di un opus, come nel contratto di appalto, ma a collaborare nell'attività dell'impresa, il contenuto della sua prestazione non è generico e indifferenziato, ma si riconnette immediatamente oltre che ai doveri di diligenza e di fedeltà, soprattutto al corretto espletamento della collaborazione. La violazione di detti obblighi non esaurisce il potere (gerarchico) di reazione del datore di lavoro con l'applicazione di sanzioni disciplinari, ma coesiste, sul piano contrattuale, con la pretesa risarcitoria, quale conseguenza dell'inadempimento. In questa ottica, l'analisi va condotta in termini di accertamento della condotta colposa, in pag. 5/7 funzione della prestazione pattuita, per violazione degli obblighi di diligenza e correttezza, la cui dimostrazione non può essere presunta sulla base della prova del venir meno dell'elemento fiduciario ma va ricostruita nei limiti della prevedibilità, in forza di quanto previsto dall'art. 1225 c.c., secondo un criterio di normalità, che si pone appunto come misura del danno risarcibile.
Non può prescindersi dunque dall'esame delle circostanze rilevanti nel caso concreto, tenuto conto che si tratta pur sempre di colpa contrattuale, e non aquiliana, dovendosi escludere che, in presenza di una condotta colposa di inadempimento, il lavoratore risponda di tutto lo sviluppo della serie causale di conseguenze pregiudizievoli originatosi dall'inadempimento stesso, perché ciò significherebbe porre a suo carico il rischio dell'impresa.
Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso in esame, deve condividersi quanto stabilito dal giudice di prime cure, per il quale “il danno prevedibile dal non poteva che CP_1 essere unicamente quello relativo al mezzo guidato (autocarro), alla merce ivi trasportata e al mancato guadagno derivante dal trasporto non effettuato”. La sentenza tuttavia non può che essere disattesa nella parte in cui, per la determinazione del quantum risarcitorio, si è operata una valutazione meramente equitativa, anziché analizzare le singole voci di danno, computando la misura del risarcimento in ragione della prevedibilità o meno delle stesse e pertanto escludendo tutte quelle riconducibili alle non ordinarie modalità in cui si è verificato il sinistro e alle conseguenze non prevedibili che ne sono derivate. Tra queste figurano tutte le spese (comprese quelle di pernottamento per il personale incaricato delle operazioni recupero, di intervento dell'autogru, di assistenza di altro personale dipendente, di pedaggio autostradale per raggiungere il luogo del sinistro e per il successivo trasporto eccezionale del mezzo incidentato) afferenti al laborioso e dispendioso recupero del mezzo, finito fuori strada e caduto in un corso d'acqua, alla bonifica della vasta area di terreno interessata dallo sversamento del carico (contenitori di vernice e tempere) ed infine allo smaltimento stesso dei contenitori, trattandosi di danni non prevedibili, secondo un criterio di normalità e di comune esperienza, in relazione alla prestazione di lavoro richiesta ad un autista di mezzo pesante, adibito al generico trasporto di merce.
Attraverso una CTU espletata nel presente grado è stato possibile determinare l'ammontare delle spese e dei costi sostenuti da nei limiti sopra descritti, Controparte_2 potendosi considerare dunque prevedibili e, di conseguenza, oggetto di risarcimento da parte dell'appellato, le voci - al netto di IVA, visto che si tratta di una società commerciale e di crediti relativi all'esercizio dell'impresa – afferenti:
- il costo sostenuto per il trasporto e la demolizione del mezzo pari a € 300,00, documentato dalla fattura n. 55 del 29.07.2015 della versata in atti Controparte_4
(doc. 11 fascicolo appellante) recante la descrizione "servizio trasporto e demolizione dell'autocarro CO RU targa DY958PG telaio WJMEZNSJ004319560",
- l'addebito da parte del cliente, per la cassa irrimediabilmente danneggiata contenete il materiale andato distrutto, pari a € 3.000,00, pag. 6/7 - il valore del mezzo rottamato (cfr. verbale di Polizia Stradale in atti, “parte anteriore fortemente introflessa, parabrezza frantumato, paraurti e parafanghi divelti, specchio retrovisore destro divelto, parte destra danneggiata ed introflessa, gruppi ottici divelti, maschera paramotore divelta, parte destra cassone fortemente danneggiata, telone divelto, telaio cassone fuori asse e divelto, portelloni posteriori fuori sede, barre laterali lato dx piegate, targa anteriore divelta”) pari a € 25.000,00 circa al momento del sinistro, calcolato dal perito previa verifica dello stato di manutenzione del mezzo e prendendo come riferimento i valori riportati nelle principali riviste autorizzate, in base al modello, alle sue caratteristiche e agli accessori;
- e il mancato guadagno derivante dal trasporto non effettuato pari a € 685, calcolato dal perito secondo le tabelle del trasporto di merce su strada, con veicoli tra 12 e 26 tonnellate, avuto riguardo al costo medio di € 2 per Km per un totale complessivo di € 28.985.
Ritiene questa Corte di poter condividere le valutazioni di congruità riguardo gli importi sopra indicati, espresse dal CTU e risultate immuni da evidenti errori, vizi logici e tecnici e sorrette da adeguata e convincente motivazione.
In considerazione della somma già trattenuta dalla datrice di lavoro, in compensazione sugli importi retributivi dovuti al in forza del rapporto di lavoro e pari ad € 8.329,99, CP_1
l'odierna appellante risulta creditrice della maggior somma di € 20.655, al cui pagamento il predetto, in riforma della sentenza impugnata, dovrà essere condannato, oltre interessi fino al soddisfo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata,
- Condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, Controparte_1 in favore di della somma Parte_1 di € 20.655, oltre interessi fino al soddisfo.
- Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado, che Controparte_1 liquida in € 2540 per il primo grado e in € 1.984 per il secondo grado, oltre, per ciascun grado, spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
- Pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate Controparte_1 come da separato decreto.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
NA AR NA ZI Riga
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 108/2023
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. ZI Riga Presidente dr. NA AR NA Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025 fissata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello TRA
assistito e Parte_1 difeso dall'Avv. MILIA GIULIANO
APPELLANTE E
assistito e difeso dall'Avv. ALESSANDRINI Controparte_1
RR LE TO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 343/2022 in data 9 settembre 2022 del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice del lavoro di Pescara ha rigettato la domanda, con la quale la aveva agito in Controparte_2 giudizio, nei confronti dell'ex dipendente , per il risarcimento dei Controparte_1 danni pari a € 54.168,67 (al netto dell'importo di € 55.000,00 già risarcito dalla Compagnia assicurativa conseguiti ad un sinistro stradale e cagionati Controparte_3 dal predetto in data 13.1.2015, in occasione del trasporto di un carico di vernici e tempere, commissionato da “ritenendo i danni equitativamente compensati Parte_2 fino all'importo di € 8.329,99, già nelle more dell'introduzione del giudizio, trattenuto dal datore di lavoro sulle retribuzioni dovute al dipendente”. In particolare il alla guida dell'autocarro CO RU A1SY, targato CP_1
DY958PG con rimorchio targato AD40424, di proprietà della società ricorrente, percorrendo la strada provinciale SP 235, con direzione di marcia da Pavia verso Lodi, in violazione dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 2104 c.c., aveva provocato la fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale e la caduta dello stesso in un fossato pieno di acqua.
si era costituito in giudizio, resistendo alla domanda e spiegando Controparte_1 domanda riconvenzionale per la restituzione della somma di € 8.329,99, in quanto illegittimamente trattenuta dalla società, a parziale ristoro dei danni subìti, dall'ammontare delle retribuzioni mensili, spettanti dal luglio 2015 fino al licenziamento del febbraio 2017. Nel merito, il giudice di primo grado, dato atto della dinamica del sinistro – l'autocarro guidato dal convenuto con a bordo un carico di vernici e tempere da trasportare CP_1 da Milano a Macerata, era uscito fuori dalla sede stradale, terminando la propria corsa in un fossato – come pure del nesso di causalità tra il danno e la prestazione lavorativa – l'incidente infatti si era verificato durante il trasporto di merce per conto della Parte_1 di cui il predetto era dipendente – ha ritenuto il lavoratore esclusivo responsabile del
[...] danno cagionato alla ex datrice di lavoro, a causa della sua imprudente condotta, escludendo la rilevanza di fattori esterni, quali l'estrema ristrettezza della carreggiata della Strada Provinciale 235 del Comune di Sant'Angelo Lodigiano, la presenza di una banchina cedevole e l'assenza di illuminazione pubblica in orario notturno. Lo stesso lavoratore infatti aveva reso dichiarazioni spontanee alla Polizia locale, nell'immediatezza del fatto, affermando che
“in data 13.01.2015 verso le ore 20:05, percorrevo la SP235, con direzione di marcia da Pavia verso Lodi. Giunto in prossimità del Km. 24+950, per prendere una bottiglia d'acqua all'interno della cabina, mi distraevo, perdevo il controllo del veicolo ed uscivo di strada”, dichiarazioni aventi valore di sostanziale confessione stragiudiziale, a mente dell'art. 2735 c.c. In ordine al quantum, ribadito che il danno prevedibile dal poteva essere CP_1 unicamente quello relativo al mezzo guidato (autocarro), alla merce ivi trasportata e al mancato guadagno derivante dal trasporto non effettuato, con esclusione delle rimanenti voci di danno indicate in ricorso del tutto eccezionali e imprevedibili (bonifica ambientale, caduta del mezzo in un corso d'acqua e altri), evidenziato che il valore effettivo dell'autocarro al momento del fatto non risultava prontamente quantificabile – riferendosi la documentazione allegata a valori medi relativi a modelli diversi rispetto all'IVECO RU A1SY, nè risultando allegate le spese sostenute per la manutenzione o la rottamazione del mezzo, non essendovi infine prova certa del valore della merce trasportata, asseritamente indicato in € 3.600 e del mancato guadagno, quantificato dalla ricorrente in € 835,70, ha ritenuto, secondo una valutazione equitativa, compensato il danno fino all'importo di € 8.329,99, già trattenuto dal datore di lavoro sulle retribuzioni dovute al lavoratore, nelle more dell'introduzione del giudizio. Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello la Parte_1 chiedendo la riforma della sentenza e concludendo per sentir “accogliere le domande
pag. 2/7 risarcitorie svolte dalla appellante nel corso del primo grado di giudizio, e, pertanto, confermata la condotta inadempiente del sig. al contratto di lavoro Controparte_1 subordinato di autista 3 livello super alle dipendenze della ditta
[...] per aver cagionato colpevolmente il sinistro verificatosi in Controparte_2 data 13.01.2015, con il veicolo targato DY958- PG di proprietà della società appellante, per l'effetto, condannare il sig. al risarcimento di tutti i danni subiti dalla CP_1
a seguito del sinistro anzidetto, Controparte_2 quantificabili in € 54.168,67, o comunque nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese e competenze di lite;
- in ogni caso, accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità del sig. Controparte_1 per condotta negligente, imprudente e imperita nella causazione del sinistro verificatosi in data 13.01.2015, con il veicolo targato DY958PG di proprietà della società ricorrente, condannare il sig. al risarcimento di tutti i danni subiti dalla CP_1 [...]
a seguito del sinistro anzidetto, quantificabili in Controparte_2
€ 54.168,67, o comunque nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con ogni statuizione consequenziale anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio”. Si è costituito in giudizio l'appellato, contestando ogni motivo di impugnazione e chiedendone il rigetto. All'odierna udienza, tenutasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. Con l'unico motivo di gravame, l'appellante ha lamentato la “omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza su di un punto decisivo della controversia, e, in particolare, in relazione al rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'odierna appellante, nonchè con riguardo alla valutazione equitativa del danno operata dal Tribunale di Pescara, in funzione di Giudice del Lavoro” atteso che, a fronte delle chiare statuizioni rese dal Giudice di prime cure in ordine alla sussistenza del danno subito dall'odierna appellante, al nesso di causalità tra il pregiudizio e la prestazione lavorativa svolta dal e, CP_1 quindi, in ordine all'inadempimento da parte del lavoratore dei suoi doveri di dipendente, appare di tutta evidenza come le successive determinazioni raggiunte dal primo giudice, in ordine al quantum del risarcimento, risultino del tutto non condivisibili e meritevoli di apposita riforma. Con riguardo al danno relativo al mezzo andato distrutto e rottamato (come si evince dai riscontri fotografici in atti), l'appellante ha evidenziato che il valore è documentato da un estratto Eurotax, cioè da un estratto del listino prezzi adottato da tutti gli operatori del settore, sul reale valore di mercato di un'auto usata (doc. n. 32 del fascicolo di parte), reiterando in ogni caso la richiesta di espletamento di CTU, già formulata in primo grado, in ordine alla quale il giudice ha omesso di pronunciarsi. Quanto alla prova delle ulteriori spese sostenute, l'appellante ha rilevato come ne danno contezza i 32 documenti allegati al fascicolo di parte ricorrente, tra cui:
pag. 3/7 - il n. 11 relativo alla fattura n. 55 del 29.07.2015 della recante la Controparte_4 descrizione "servizio trasporto e demolizione dell'autocarro CO RU targa DY958PG telaio WJMEZNSJ004319560",
- il n. 28 relativo alla fattura n. 25/C del 10.03.2015 della che aveva Parte_2 commissionato il servizio di trasporto effettuato dal avente ad oggetto: CP_1
"pagamento - compensazione" e, successivamente, "vendita cassa mobile n. 178 - sinistrata- per il valore concordato" con chiaro riferimento al sinistro verificatosi in data 13.01.2015,
- il n. 14 descritto come "prospetto della indicante gli importi Parte_2 previsti per i servizi di trasporto" con sottolineata la tratta, mediante indicazione delle province di partenza (MB - Monza Brianza) e arrivo (MC - Macerata), affidata al in data 12.01.2015, per la quale risulta inserito un importo di € 685,00 CP_1 che, addizionato ad € 150,7 (pari al 22% di IVA), porta, per l'appunto, alla somma di € 835,70 indicata in ricorso. Ha infine evidenziato che la valutazione del danno in via equitativa, operata dal primo giudice e limitata all'importo di € 8.329,99, non è condivisibile, perché in contrasto con l'insegnamento della Suprema Corte per cui "La liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. "pura", consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.) sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c." (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza del 2 luglio 2021, n. 18795), tenuto conto che il mezzo è andato distrutto ed è stato rottamato, risultando una quantificazione pari ad appena € 8.329,99 irrisoria e sottodimensionata. Il motivo è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. Va anzitutto ricordato che l'inadempimento della prestazione lavorativa da parte del dipendente dà luogo a responsabilità contrattuale, rispondendo il lavoratore dei danni arrecati nello svolgimento del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 1218 c.c., il quale dispone che “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Nel caso in esame, appare evidente che la condotta colposa, in quanto imprudente, del lavoratore integra inadempimento della prestazione dovuta, con conseguente insorgenza, a carico dello stesso, dell'obbligo di risarcire il danno cagionato. L'an della responsabilità, sulla base delle risultanze istruttorie, deve ritenersi accertato, così come affermato dal primo giudice, non costituendo peraltro pag. 4/7 oggetto dei motivi di gravame. In ordine al quantum del risarcimento spettante al datore di lavoro e in generale all'individuazione del danno risarcibile, occorre invece fare riferimento alla norma di cui all'art. 1225 c.c., per cui “se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione”.
Dovendosi escludere, nel caso in esame, il dolo del debitore - atteso che il sinistro, per quanto emerso dalla ricostruzione fatta dalla Polizia Stradale, si è verificato per una distrazione del conducente, che ha mandato il mezzo fuori strada – ed accertato che il risarcimento deve essere limitato al danno prevedibile, al momento in cui l'obbligazione è sorta, va osservato che il perimetro della prevedibilità del danno va tracciato secondo un criterio di normalità, il quale rinviene nella diligenza del buon padre di famiglia il parametro di riferimento. Deve effettuarsi, dunque, un “giudizio probabile e non soltanto possibile rappresentazione di un danno futuro, espresso in astratto, secondo l'apprezzamento dell'uomo medio, che deve però tener conto delle circostanze di fatto concretamente conosciute” (Cass. 21 ottobre 1969, n. 3438).
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha ribadito a più riprese che “la prevedibilità, alla quale fa riferimento l'art. 1225 c.c. per limitare il danno da responsabilità contrattuale, se non dipeso da dolo del debitore, costituisce un limite giuridico non all'esistenza ontologica del danno, ma alla misura del risarcimento pretendibile, essendo esso riferito al danno prevedibile non dall'ottica dello specifico debitore e delle sue particolari sensibilità, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente a una determinata categoria di rapporti contrattuali, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici, secondo un criterio di normalità e di comune esperienza in rapporto all'inadempimento da cui origina e alle circostanze di fatto conosciute. Inoltre, essendo quello della prevedibilità
“in astratto” del danno risarcibile – da valutarsi al tempo in cui è sorta l'obbligazione – un accertamento in fatto spettante al giudice di merito, quest'ultimo è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (Cass. civ., Sez. III, 16/01/2025 n. 1036; Cass. Civ., Sez. Lav., 31/7/2014 n. 17460; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15639 del 18/09/2012; Cass. Civ., Sez. III, 15/5/2007 n. 11189; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16091 del 27/10/2003; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3102 del 17/03/2000).
Con specifico riguardo al contratto di lavoro subordinato, obbligandosi il lavoratore non alla realizzazione di un opus, come nel contratto di appalto, ma a collaborare nell'attività dell'impresa, il contenuto della sua prestazione non è generico e indifferenziato, ma si riconnette immediatamente oltre che ai doveri di diligenza e di fedeltà, soprattutto al corretto espletamento della collaborazione. La violazione di detti obblighi non esaurisce il potere (gerarchico) di reazione del datore di lavoro con l'applicazione di sanzioni disciplinari, ma coesiste, sul piano contrattuale, con la pretesa risarcitoria, quale conseguenza dell'inadempimento. In questa ottica, l'analisi va condotta in termini di accertamento della condotta colposa, in pag. 5/7 funzione della prestazione pattuita, per violazione degli obblighi di diligenza e correttezza, la cui dimostrazione non può essere presunta sulla base della prova del venir meno dell'elemento fiduciario ma va ricostruita nei limiti della prevedibilità, in forza di quanto previsto dall'art. 1225 c.c., secondo un criterio di normalità, che si pone appunto come misura del danno risarcibile.
Non può prescindersi dunque dall'esame delle circostanze rilevanti nel caso concreto, tenuto conto che si tratta pur sempre di colpa contrattuale, e non aquiliana, dovendosi escludere che, in presenza di una condotta colposa di inadempimento, il lavoratore risponda di tutto lo sviluppo della serie causale di conseguenze pregiudizievoli originatosi dall'inadempimento stesso, perché ciò significherebbe porre a suo carico il rischio dell'impresa.
Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso in esame, deve condividersi quanto stabilito dal giudice di prime cure, per il quale “il danno prevedibile dal non poteva che CP_1 essere unicamente quello relativo al mezzo guidato (autocarro), alla merce ivi trasportata e al mancato guadagno derivante dal trasporto non effettuato”. La sentenza tuttavia non può che essere disattesa nella parte in cui, per la determinazione del quantum risarcitorio, si è operata una valutazione meramente equitativa, anziché analizzare le singole voci di danno, computando la misura del risarcimento in ragione della prevedibilità o meno delle stesse e pertanto escludendo tutte quelle riconducibili alle non ordinarie modalità in cui si è verificato il sinistro e alle conseguenze non prevedibili che ne sono derivate. Tra queste figurano tutte le spese (comprese quelle di pernottamento per il personale incaricato delle operazioni recupero, di intervento dell'autogru, di assistenza di altro personale dipendente, di pedaggio autostradale per raggiungere il luogo del sinistro e per il successivo trasporto eccezionale del mezzo incidentato) afferenti al laborioso e dispendioso recupero del mezzo, finito fuori strada e caduto in un corso d'acqua, alla bonifica della vasta area di terreno interessata dallo sversamento del carico (contenitori di vernice e tempere) ed infine allo smaltimento stesso dei contenitori, trattandosi di danni non prevedibili, secondo un criterio di normalità e di comune esperienza, in relazione alla prestazione di lavoro richiesta ad un autista di mezzo pesante, adibito al generico trasporto di merce.
Attraverso una CTU espletata nel presente grado è stato possibile determinare l'ammontare delle spese e dei costi sostenuti da nei limiti sopra descritti, Controparte_2 potendosi considerare dunque prevedibili e, di conseguenza, oggetto di risarcimento da parte dell'appellato, le voci - al netto di IVA, visto che si tratta di una società commerciale e di crediti relativi all'esercizio dell'impresa – afferenti:
- il costo sostenuto per il trasporto e la demolizione del mezzo pari a € 300,00, documentato dalla fattura n. 55 del 29.07.2015 della versata in atti Controparte_4
(doc. 11 fascicolo appellante) recante la descrizione "servizio trasporto e demolizione dell'autocarro CO RU targa DY958PG telaio WJMEZNSJ004319560",
- l'addebito da parte del cliente, per la cassa irrimediabilmente danneggiata contenete il materiale andato distrutto, pari a € 3.000,00, pag. 6/7 - il valore del mezzo rottamato (cfr. verbale di Polizia Stradale in atti, “parte anteriore fortemente introflessa, parabrezza frantumato, paraurti e parafanghi divelti, specchio retrovisore destro divelto, parte destra danneggiata ed introflessa, gruppi ottici divelti, maschera paramotore divelta, parte destra cassone fortemente danneggiata, telone divelto, telaio cassone fuori asse e divelto, portelloni posteriori fuori sede, barre laterali lato dx piegate, targa anteriore divelta”) pari a € 25.000,00 circa al momento del sinistro, calcolato dal perito previa verifica dello stato di manutenzione del mezzo e prendendo come riferimento i valori riportati nelle principali riviste autorizzate, in base al modello, alle sue caratteristiche e agli accessori;
- e il mancato guadagno derivante dal trasporto non effettuato pari a € 685, calcolato dal perito secondo le tabelle del trasporto di merce su strada, con veicoli tra 12 e 26 tonnellate, avuto riguardo al costo medio di € 2 per Km per un totale complessivo di € 28.985.
Ritiene questa Corte di poter condividere le valutazioni di congruità riguardo gli importi sopra indicati, espresse dal CTU e risultate immuni da evidenti errori, vizi logici e tecnici e sorrette da adeguata e convincente motivazione.
In considerazione della somma già trattenuta dalla datrice di lavoro, in compensazione sugli importi retributivi dovuti al in forza del rapporto di lavoro e pari ad € 8.329,99, CP_1
l'odierna appellante risulta creditrice della maggior somma di € 20.655, al cui pagamento il predetto, in riforma della sentenza impugnata, dovrà essere condannato, oltre interessi fino al soddisfo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata,
- Condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, Controparte_1 in favore di della somma Parte_1 di € 20.655, oltre interessi fino al soddisfo.
- Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado, che Controparte_1 liquida in € 2540 per il primo grado e in € 1.984 per il secondo grado, oltre, per ciascun grado, spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
- Pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate Controparte_1 come da separato decreto.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
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