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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 08/10/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1633/2023 r.g.lav.
RE BLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria BA, all'esito dell'udienza dell'8.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv.
SO RL, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
CP 1 (C.F. P.IVA 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. DI GREGORIO PIER PAOLO, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia CP_1 o equivalente - altre ipotesi.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale 1 CP 1 Parte_1
per ivi sentir accertare e dichiarare la natura professionale dell'epicondilite dei gomiti con conseguente attribuzione di una percentuale di danno biologico comunque superiore a quella del
13% già riconosciutagli per effetto di patologie pregresse e condanna dell' CP_2 a liquidare per differenza l'indennizzo ex art. 13 Dlgs. n.38/2000 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Deduceva il ricorrente: di aver svolto l'attività di coltivatore diretto dal 1971 al 2017, dunque per oltre quarant'anni; di essere già portatore di una invalidità pari al 13% per
Ipoacusia da rumore, rachipatia con protrusioni discali multiple, limitazione funzionale di spalle;
di essersi personalmente occupato sia della coltivazione dei terreni su una superficie di circa dodici ettari che dell'allevamento e del foraggiamento del bestiame;
di aver assunto nel corso della propria vita lavorativa in via continuativa posture incongrue e di essere stato costretto, per lo svolgimento delle proprie mansioni, ad operare un costante sovraccarico biomeccanico degli arti superiori dovuto anche all'utilizzo di una serie di strumenti e di macchine idonee a trasmettere vibrazioni;
di aver inoltrato all' CP_1 domanda amministrativa finalizzata al riconoscimento della natura professionale della epicondilite, domanda dall'Istituto rigettata per mancato riscontro della stessa patologia;
di essersi, pertanto, trovato costretto ad adire le vie legali per la tutela dei propri diritti.
Si costituiva con rituale memoria difensiva l' CP 1, il quale resisteva alla domanda chiedendone il rigetto rappresentando che le valutazioni espresse in sede amministrativa dovevano ritenersi immuni da censure.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti ed istruita la causa per mezzo di prove orali e di CTU medico-legale, all'udienza dell'8.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto per quanto di seguito verrà esposto.
Secondo il nuovo sistema delle malattie professionali introdotto con il D.M. del 10.10.2023
l'epicondilite quale malattia da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori - rientra tra le
-
malattie professionali c.d. tabellate nell'agricoltura laddove sia derivante da "Lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, che comportano a carico dell'avambraccio movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e azioni di presa della mano con impegno di forza".
L'inclusione di tale patologia tra quelle tabellate comporta un alleggerimento dell'onere probatorio in capo al lavoratore dovendo questi provare da un lato l'esistenza della malattia e, dall'altro, di aver svolto quelle lavorazioni che secondo le Tabelle costituiscono fattore causativo della patologia. Ottemperato a tale onus probandi, il nesso di causalità si presume e può, pertanto, essere affermata la natura professionale della malattia. Persona 1Nel caso che occupa, però, il CTU, nominato nella persona del dottor confermando le valutazioni già espresse dalla Commissione medica dell' CP_1, ha rilevato l'assenza della patologia in questione, la quale non soltanto non è desumibile dagli esami strumentali in atti (l'unico esame prodotto consiste in una ecografia del maggio 2018) ma non è stata neppure riscontrata nel corso della visita peritale effettuata.
Ha, infatti, affermato il CTU: “la visita medica, condotta alla presenza dei consulenti di parte, ha evidenziato solo una lieve e sfumata dolorabilità ai test di provocazione di Cozen, Per_2 e Per 3 a destra, nulla al gomito sinistro il che non consente di porre diagnosi di epicondilite. Anche l'unico accertamento strumentale allegato agli atti, l'esame ecografico effettuato nel maggio 2018, non è risultato diagnostico per epicondilite riportando aspecificamente una struttura disomogenea del tendine comune d'inserzione dei muscoli estensori a livello degli epicondili dx e sn".
Dunque, il CTU non soltanto ha negato la natura professionale dell'epicondilite, ma ne ha escluso la stessa esistenza posto che gli accertamenti svolti non hanno consentito di riscontrarne i sintomi. Ne consegue che il giudizio espresso dall' CP_2 all'epoca deve ritenersi immune da censure.
Il ricorso va, quindi, rigettato nulla disponendosi in ordine alle spese di lite avendo il ricorrente reso la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. ai fini dell'esenzione.
Restano, invece, a carico dell' CP_2 le spese già liquidate con separato decreto della CTU.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA, in funzione di GIUDICE DEL LAVORO, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1633/2023 R.G., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
rigetta il ricorso;
nulla per le spese;
pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1.
Così deciso in Pescara in data 8.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria BA
RE BLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria BA, all'esito dell'udienza dell'8.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv.
SO RL, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
CP 1 (C.F. P.IVA 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. DI GREGORIO PIER PAOLO, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia CP_1 o equivalente - altre ipotesi.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale 1 CP 1 Parte_1
per ivi sentir accertare e dichiarare la natura professionale dell'epicondilite dei gomiti con conseguente attribuzione di una percentuale di danno biologico comunque superiore a quella del
13% già riconosciutagli per effetto di patologie pregresse e condanna dell' CP_2 a liquidare per differenza l'indennizzo ex art. 13 Dlgs. n.38/2000 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Deduceva il ricorrente: di aver svolto l'attività di coltivatore diretto dal 1971 al 2017, dunque per oltre quarant'anni; di essere già portatore di una invalidità pari al 13% per
Ipoacusia da rumore, rachipatia con protrusioni discali multiple, limitazione funzionale di spalle;
di essersi personalmente occupato sia della coltivazione dei terreni su una superficie di circa dodici ettari che dell'allevamento e del foraggiamento del bestiame;
di aver assunto nel corso della propria vita lavorativa in via continuativa posture incongrue e di essere stato costretto, per lo svolgimento delle proprie mansioni, ad operare un costante sovraccarico biomeccanico degli arti superiori dovuto anche all'utilizzo di una serie di strumenti e di macchine idonee a trasmettere vibrazioni;
di aver inoltrato all' CP_1 domanda amministrativa finalizzata al riconoscimento della natura professionale della epicondilite, domanda dall'Istituto rigettata per mancato riscontro della stessa patologia;
di essersi, pertanto, trovato costretto ad adire le vie legali per la tutela dei propri diritti.
Si costituiva con rituale memoria difensiva l' CP 1, il quale resisteva alla domanda chiedendone il rigetto rappresentando che le valutazioni espresse in sede amministrativa dovevano ritenersi immuni da censure.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti ed istruita la causa per mezzo di prove orali e di CTU medico-legale, all'udienza dell'8.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto per quanto di seguito verrà esposto.
Secondo il nuovo sistema delle malattie professionali introdotto con il D.M. del 10.10.2023
l'epicondilite quale malattia da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori - rientra tra le
-
malattie professionali c.d. tabellate nell'agricoltura laddove sia derivante da "Lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, che comportano a carico dell'avambraccio movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e azioni di presa della mano con impegno di forza".
L'inclusione di tale patologia tra quelle tabellate comporta un alleggerimento dell'onere probatorio in capo al lavoratore dovendo questi provare da un lato l'esistenza della malattia e, dall'altro, di aver svolto quelle lavorazioni che secondo le Tabelle costituiscono fattore causativo della patologia. Ottemperato a tale onus probandi, il nesso di causalità si presume e può, pertanto, essere affermata la natura professionale della malattia. Persona 1Nel caso che occupa, però, il CTU, nominato nella persona del dottor confermando le valutazioni già espresse dalla Commissione medica dell' CP_1, ha rilevato l'assenza della patologia in questione, la quale non soltanto non è desumibile dagli esami strumentali in atti (l'unico esame prodotto consiste in una ecografia del maggio 2018) ma non è stata neppure riscontrata nel corso della visita peritale effettuata.
Ha, infatti, affermato il CTU: “la visita medica, condotta alla presenza dei consulenti di parte, ha evidenziato solo una lieve e sfumata dolorabilità ai test di provocazione di Cozen, Per_2 e Per 3 a destra, nulla al gomito sinistro il che non consente di porre diagnosi di epicondilite. Anche l'unico accertamento strumentale allegato agli atti, l'esame ecografico effettuato nel maggio 2018, non è risultato diagnostico per epicondilite riportando aspecificamente una struttura disomogenea del tendine comune d'inserzione dei muscoli estensori a livello degli epicondili dx e sn".
Dunque, il CTU non soltanto ha negato la natura professionale dell'epicondilite, ma ne ha escluso la stessa esistenza posto che gli accertamenti svolti non hanno consentito di riscontrarne i sintomi. Ne consegue che il giudizio espresso dall' CP_2 all'epoca deve ritenersi immune da censure.
Il ricorso va, quindi, rigettato nulla disponendosi in ordine alle spese di lite avendo il ricorrente reso la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. ai fini dell'esenzione.
Restano, invece, a carico dell' CP_2 le spese già liquidate con separato decreto della CTU.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA, in funzione di GIUDICE DEL LAVORO, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1633/2023 R.G., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
rigetta il ricorso;
nulla per le spese;
pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1.
Così deciso in Pescara in data 8.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria BA