Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 19/05/2025, n. 9488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9488 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09488/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08594/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8594 del 2020, proposto da
NT EN, EL TE, LA AG, NC HI, AL BE, GR AR, UC CI, DO EN, IM ER, OM LE, RM ST, GN D'CO, BI LF, CC Di EN, LI RU, IM RI, ND ND, MI TT, ER RI, IA IA, SS PI, RE RO, IAN RO, NA IA CI, TI AN, AN ST IN, UD TT LI, CA HI, rappresentati e difesi dagli avvocati Ciro Testini, Francesco Scarongella, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto ministeriale n. 33/2020 del 12 giugno 2020 avente ad oggetto “Individuazione delle classi di concorso da abbinare, in relazione ai nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, alle discipline di riferimento del biennio e agli insegnamenti del terzo, quarto e quinto anno indicati nell'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92.”, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Istruzione in data 14 luglio 2020;
- dell'allegato A al D.M. n. 33/2020;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, in data 18 febbraio 2025, parte ricorrente ha depositato una nota con la quale dichiara che nelle more della fissazione dell’udienza di discussione del ricorso, è venuto meno l’interesse a coltivare le domande proposte nell’ambito del presente giudizio.
Considerato che, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio non possa che prendere atto della dichiarazione in tal senso resa dalla parte ricorrente.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse.
Ritenuto che, in ragione della definizione in rito della controversia e del fatto che il Ministero si è limitato al deposito di un atto di costituzione formale, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Tito Aru |
IL SEGRETARIO