Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 2861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2861 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 1971/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente estensore
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dr. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 1971/2021 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto 'Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche – risarcimento danni da esondazione', riservato in decisione all'esito della trattazione scritta fissata per l'udienza collegiale del 4.6.2025, e vertente
TRA
, c.f. , nata il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Campania e residente in [...], , c.f. Parte_2
, nata a [...] il [...] e residente in [...]CodiceFiscale_2
Campania alla via Sediari n. 35, rappresentate e difese, giusta procura in margine all'atto introduttivo, dagli avv. Biagio Lauri, c.f. C.F._3
, PEC e Carmine Lauri, c.f.
[...] Email_1 [...]
, PEC con cui C.F._4 Email_2
elettivamente domiciliano in Palma Campania (Na) alla via Roma n. 285.
RICORRENTI
E
, c.f. , in persona del Presidente pro - Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per Notar
del 2/5/16 rep 31575, racc. 14430, dall' Avv. Guido Maria Persona_1
Talarico dell'Avvocatura Regionale c.f. , PEC CodiceFiscale_5
egione.campania.it; fax n. 081 7963685, presso il quale Email_3
elettivamente domicilia in Napoli alla via Santa Lucia n. 81.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per le ricorrenti e , come da Parte_1 Parte_2
conclusioni rassegnate con note inviate in data 26.4.2023, e quindi:
“1) Dichiarare responsabile dello straripamento dell'Alveo Quindici,
la , sia ex art. 2051 c.c. sia ex art. 2043 c.c.; Controparte_1
2) Conseguentemente condannare la in persona Controparte_1
del Presidente della Giunta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno,
in favore delle ricorrenti, della somma di euro 21.053,28, ovvero di quella che
l'adito Tribunale riterrà effettivamente dovuta anche in via equitativa ex art.
1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) Condannare la in persona del Presidente della Controparte_1
Giunta, al pagamento delle spese, diritti e onorario del giudizio con
attribuzione ai sottoscritti procuratori per dichiarazione di anticipo.” 3
Per la resistente come da comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, e quindi:
“Affinché l'Ecc.mo Tribunale delle Acque Pubbliche, rigettata ogni
avversa istanza, voglia così provvedere:
− accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
sull'asta in oggetto, ovvero l'incompetenza ed Controparte_1
irresponsabilità di tale ente, ovvero, subordinatamente, la minor percentuale
di responsabilità ed il carattere non custodiale delle competenze regionali
rispetto alle indicate diverse competenze istituzionali;
− in via subordinata e nel merito rigettare la domanda così come
proposta nei confronti della perché inammissibile, Controparte_1
infondata e non provata, ovvero in subordine graduare la responsabilità
regionale rispetto alle prevalenti competenze degli altri enti indicati.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 11.3.2021, e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, il 15.7.2021, le Sig.re e Parte_1
, premesso di essere rispettivamente usufruttuaria e nuda Parte_2
proprietaria - in forza di testamento olografo accettazione di eredità,
acquiescenza a disposizioni testamentarie e rinuncia all'azione di riduzione pubblicato con atto per notar del 31.01.2009 ai numeri Persona_2
124140 e 300040 - di un fondo agricolo sito nel Comune di Nola, riportato in catasto al foglio 28 particelle nn. 388 e 759 e al foglio 30 particelle nn. 404 e
411, per complessivi mq. 7068, esponevano che lo stesso risultava confinante 4
sul lato est con la fascia di rispetto dell'Alveo Quindici.
Deducevano quindi che in data 27/28 settembre 2020, a seguito di piogge intense, si era verificato il crollo della muratura spondale in tufo
dell'Alveo Quindici per una lunghezza di circa 12 metri, in corrispondenza delle particelle 544 e 545 del foglio 30. Il letto dell'alveo risultava ostruito da materiale vegetale e di risulta per circa 2 metri di altezza, con conseguente straripamento delle acque e allagamento dei terreni adiacenti, ivi compreso quello di loro proprietà.
Esponevano che l'evento aveva determinato l'invasione del fondo con fango, detriti e rifiuti vari, rendendolo incoltivabile, e che per il ripristino erano necessarie opere per l'importo di € 21.053,28, come da perizia di stima redatta dal geometra . Persona_3
Addebitavano la responsabilità dell'accaduto alla Controparte_1
per omessa manutenzione dell'Alveo Quindici, che si presentava da tempo in stato di incuria, chiedendo il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2051 e
2043 c.c., oltre interessi, rivalutazione e spese.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 6.7.2021, non essendo costituita la convenuta, il Giudice Designato disponeva la CP_1
rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176 R.D. n. 1775/33, rinviando all'udienza dell'8.2.2022.
All'udienza del 10.1.2023, la causa, stante la mancata comparizione delle parti, veniva cancellata dal ruolo, per essere poi regolarmente riassunta con ricorso dalle ricorrenti in data 11.1.2023.
In data 13.5.2023 si costituiva la eccependo Controparte_1
preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto 5
l'Alveo Quindici, rientrante nel sistema idraulico dei Regi Lagni, risulta affidato alla gestione esclusiva del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino
Inferiore del Volturno, come attestato da documentazione consortile e giurisprudenza consolidata (Cass. SS.UU. nn. 5422/21 e 15574/21).
La resistente deduceva, altresì, l'esistenza di evidenti corresponsabilità
del sia per l'inadeguatezza del sistema fognario cittadino, CP_2
sia per l'improprio utilizzo dell'alveo quale recettore di reflui urbani, e ne invocava la chiamata in causa.
Nel merito, la eccepiva l'insussistenza di prova tecnica CP_1
sull'evento esondativo e l'incidenza causale di ulteriori fattori allagativi di natura non fluviale (ruscellamento superficiale, risalita di falda, carenze nei fossi interpoderali), contestando in particolare la prova testimoniale dedotta da parte attrice in quanto inidonea a comprovare l'origine idraulica dell'allagamento.
Eccepiva, inoltre, la mancanza di prova dei danni lamentati, per assenza di scritture contabili, fiscali e aziendali, richiamando la giurisprudenza di Codesto Tribunale sull'onere della prova documentale in materia risarcitoria.
Concludeva, quindi, per il rigetto integrale del ricorso, con vittoria di spese e competenze professionali.
Depositate le memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., ammessa ed espletata la prova per testi richiesta dalle ricorrenti, previa delega al Tribunale di Nola
ex art. 203 c.p.c., la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale del 5.11.2025 per poi essere anticipata all'udienza del 4.6.2025 con decreto del 10.2.2025. 6
Disposta la trattazione scritta con decreto del 19.5.2025 secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le note di parte, il Tribunale
all'udienza collegiale del 4.6.2025 riservava la causa in decisione.
****************
La domanda risulta parzialmente fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione, nei termini di seguito indicati.
La titolarità rispettivamente della proprietà e dell'usufrutto del fondo in questione da parte delle ricorrenti, risulta provata sia dalla documentazione versata in atti (cfr. visure catastali e testamento olografo, accettazione di eredità, acquiescenza a disposizioni testamentarie e rinuncia all'azione di riduzione allegati alla perizia di parte) che dalla prova testimoniale svolta all'udienza del 7.6.2022, innanzi al Tribunale di Nola, delegato ex art. 203
c.p.c., in cui i testi di parte ricorrente escussi - e Testimone_1 [...]
(quest'ultimo a conoscenza dei fatti di causa in quanto tecnico Per_3
incaricato della predisposizione della perizia di parte) - hanno confermato la coltivazione del fondo indicato nel ricorso all'epoca dell'esondazione (cfr.
dichiarazioni rese dai testi sopra indicati).
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata
infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa delle ricorrenti, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'ente convenuto a fronte del pregiudizio lamentato.
Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della 7
domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione, ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
In punto di fatto, va subito posto in evidenza che alla stregua del predetto esame testimoniale, ai cui più specifici contenuti si rinvia, è rimasto inequivocabilmente accertato, come sostenuto da parte ricorrente che il
27/28.9.2020 l'Alveo Quindici, in seguito a precipitazioni atmosferiche, ed a causa della rottura del suo argine, esondava nel territorio circostante, andando ad invadere tutti i terreni attigui, ivi compreso quello coltivato dalle ricorrenti.
Accertato il fatto storico, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), in virtù del quale l'ente resistente deve ritenersi responsabile per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano Cass. SS.UU. 25928/11, nonché,
sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche
Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
CP_ compete all' convenuto la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento
(si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent. n. 2660/13 e Cass. 8
sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Peraltro, la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza presso questo Tribunale di numerose controversie riferite al corso d'acqua - esclude la natura eccezionale dell'evento, peraltro neppure eccepita dalla e, quindi è escluso il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il CP_1
nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Deve quindi ritenersi che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque dell'alveo in questione, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi (cfr. le sentenze rese da questo TRAP nei giudizi nn.rr.gg. 5130/2013, 719/2014 e 741/2014).
Tanto chiarito, occorre esaminare la posizione delle ricorrenti, al fine di valutare la prova dei danni dalla stessa lamentati.
Sul punto deve tenersi presente che la prova dei danni può essere ricavata solo dalla documentazione in atti e dalla perizia di parte - redatta dal
Geometra che, sentito come teste, ne ha confermato il Persona_3
contenuto .
Inutile sarebbe stata l'ammissione di C.T.U. (pure richiesta dalle 9
ricorrenti) volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni deve osservarsi che, in assenza di fatture in atti, dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
Il perito di parte ha calcolato un danno complessivo pari ad €
21.053,28, tenendo conto di varie voci di danno.
Nel computo metrico realizzato dal perito vengono prese in considerazione le seguenti attività:
1. Mano d'opera operaio generico per la separazione dei
materiali plastici, arbusti, suppellettili di varia natura conferiti
nello strato di terreno essiccato e quindi consolidato – n. 2
operai x 9 gg. lavorativi, € 2.160,00;
2. Spalamento dello strato di terreno proveniente
dell'esondazione dell'Alveo Quindici, eseguito in parte mezzo
meccanico di modeste dimensioni e in parte a seguito a mano
da eseguire su tutta la superficie per uno spessore medio di cm
7; € 8.905,68
3. Trasporto a rifiuto del materiale di risulta proveniente dallo
spalamento del terreno e degli altri materiali plastici e di varia
naturai, trasportati dall'esondazione dell'alveo, comprensivo
degli oneri dovuti al sito di discarica;
€ 3.534,00. 10
4. Compenso per la fresatura dello strato superficiale del terreno
agricolo mediante l'utilizzo di mezzo meccanico agricolo da
eseguire su tutta la superficie, € 1.413,60
5. Frutti pendenti perduti: indennizzo per la mancata raccolta e
vendita di nocciole. Si considera 10q.li/ 4.000mq. Indennizzo
per la mancata raccolta e vendita di noci. Si considera 2
q.li/4.000 mq, € 5.040,00;
Relativamente alle voci numero 1, 2 e 4, in considerazione del fatto che le ricorrenti non hanno depositato documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere (fatture o altro), deve ritenersi che vi abbiano provveduto in economia, con la conseguenza che la liquidazione di tali voci di danno va effettuata in via equitativa riducendo del 60% il valore indicato nella consulenza di parte nella misura di € 12.479,28, giungendo quindi ad un importo riconoscibile pari a complessivi € 4.991,71.
Quanto alla voce di danno consistente nei costi per il trasporto a
discarica del materiale proveniente dallo sgombero nulla può essere liquidato.
Ed infatti, il trasporto a discarica per lo smaltimento deve essere dimostrato mediante la documentazione che attesta la consegna dei rifiuti ad imprese autorizzate (FIR o altro), secondo quanto previsto dalle leggi in materia. Non essendovi tale documentazione, deve ragionevolmente concludersi che il materiale non sia stato smaltito.
Infine, con riguardo all'ultima voce relativa alla perdita delle colture
(nocciole e noci), il perito ha stimato il danno determinandone l'ammontare complessivo in € 5.040,00.
La cifra indicata dal tecnico per i danni subiti dalle colture non può 11
essere riconosciuta in toto in quanto le ricorrenti non hanno fornito alcuna prova del reale quantitativo delle colture concretamente preesistenti all'epoca dell'allagamento e di quelle effettivamente andate perdute.
Al riguardo va precisato che in linea generale, infatti, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito,
il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può
riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà,
esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997).
In riferimento al caso di specie, in particolare, si rileva che il perito di parte ha applicato un determinato prezzo senza allegare i listini dei prezzi di mercato risultanti dal Prezziario della Camera di Commercio e senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore. A ciò si aggiunga che il medesimo perito non ha applicato alcuna riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto. 12
Né la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi che si sono limitati a riferire che il fondo delle ricorrenti era coltivato a nocciole e noci e che il detto fondo fu completamente allagato,
senza fornire una prova concisa attraverso specifiche indicazioni circa il quantitativo delle colture preesistenti e di quelle irrimediabilmente danneggiate in seguito all'evento alluvionale. Tali generiche dichiarazioni non consentono di individuare l'esistenza e l'effettiva consistenza della perdita del raccolto delle nocciole.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius
registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma
3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto, ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate. 13
Per le ragioni rappresentate, l'importo indicato dal perito per la perdita
delle colture va equitativamente ridotto del 60%, riconoscendo l'importodi €
2.016,00.
In conclusione, il danno derivante all'evento esondativo di cui all'atto introduttivo va determinato nella misura complessiva di € 7.007,71 (€
4.991,71+ € 2.016,00).
Tale importo va riconosciuto esclusivamente in favore dell'usufruttuaria posto che i danni lamentati al terreno non Parte_1
appaiono strutturali, non incidendo quindi sul valore del fondo, derivando solo dalla necessità di un ripristino dello stesso, in modo da consentire al predetto usufruttuario di continuare a godere del fondo e trarne utili;
nulla in senso contrario è stato dimostrato da parte della proprietaria , che Parte_2
non ha provato di aver eseguito detti lavori, in quanto eventualmente rientranti nella manutenzione straordinaria
Delle citate somme deve rispondere la : non può, Controparte_1
al riguardo, ricevere seguito l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta.
Ed infatti, ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del
D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche con particolare riguardo all'attività di manutenzione. Anche l'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva, alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia 14
stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/06, può ritenersi,
ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.lgs. 112/98
(nonché della normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessa, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche di quarta e quinta categoria, tra le quali rientra l'alveo
Quindici).
In capo alla pur dopo la legge regionale n. 4/2003, Controparte_1
permane certamente il compito di controllo della regimentazione delle acque pubbliche nonché quello della sistemazione degli alvei e del contenimento delle acque dei grandi colatori (qual è il cd. “Alveo di Quindici”).
Né la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia per le Regioni, che, come la non hanno Controparte_1
tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori. Fermo restando, dunque, che compete tuttora in via esclusiva alla il potere di realizzare interventi ed opere di CP_1
manutenzione straordinaria, vero è che la legge regionale n. 4/2003 ha espressamente previsto il trasferimento delle competenze in materia di manutenzione ordinaria dei corpi idrici agli enti locali minori. Va però detto che, seppure in relazione ad un diverso corso d'acqua (il torrente Solofrana,
rientrante nel comprensorio del ), ma, Controparte_4
comunque, ricompreso nel territorio nella Regione e, quindi, CP_1
disciplinato dalla medesima legge regionale n° 4/03, il Tribunale Superiore
delle Acque ha evidenziato che gli obblighi di manutenzione e di custodia gravanti sul Consorzio sussistono, anche in difetto di specifiche competenze 15
di spesa, quanto meno sotto il profilo della vigilanza e della segnalazione agli enti dotati di poteri di spesa (cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche,
sentenza n° 124/17). Ciò non esclude comunque la legittimazione della costituendo principio pacifico, affermato anche dalla Suprema CP_1
Corte, che, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione delle opere idrauliche trasferite alle Regioni, queste ultime rimangono custodi delle acque appartenenti al demanio idrico a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, rimanendo quindi responsabili dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (cfr. Cass., Sezioni
Unite, n° 25928 del 05/12/2011).
Sugli importi riconosciuti va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – FOI - al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento
(27/28.9.2020) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì,
riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è quindi pari ad € 9.112,94.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio,
tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo in parte, e la 16
soluzione della questione della carenza della legittimazione della proprietaria alla richiesta risarcitoria è emersa solo in sede di decisione, sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse interamente compensate tra e Parte_2
la ; le stesse vanno invece dichiarate compensate tra Controparte_1
quest'ultima e nella sola misura di 1\2. Parte_1
La predetta residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza,
va posta a carico della ,e si liquida di ufficio come da Controparte_1
dispositivo che segue, in favore della sola usufruttuaria ,sulla Parte_1
base dello scaglione di riferimento(da € 5.200,00 e fino a € 26.000,00) di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione
dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della
legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022,
applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione in favore degli Avv.ti Biagio Lauri e Carmine Lauri dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta - con atto notificato in data 11.3.2021e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176
R.D. 1775/1933, il 15.7.2021- da e nei Parte_1 Parte_2
confronti della , in persona del legale rapp.te pro - Controparte_1
tempore, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così
provvede: 17
1) Accoglie la domanda nei soli limiti di quanto di ragione e, per l'effetto,
condanna la in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore al pagamento, in favore della sola ricorrente , Parte_1
dell'importo di € 9.112,94, oltre interessi al tasso legale a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
2) Dichiara interamente compensate le spese e competenze di lite relative al presente procedimento tra e la , Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché
compensate nella sola misura di 1\2 quelle tra quest'ultima e Pt_1
ponendo la residua porzione a carico della ,
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e liquidando la stessa, in favore della predetta in complessivi € Parte_1
2.132,00, di cui € 132,00 per spese vive ed € 2.000,00 per compensi,
oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi,
nonché Iva e Cpa, se dovute, con attribuzione agli avvocati Biagio
Lauri e Carmine Lauri, dichiaratisi antistatari;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 205
comma primo R.d. n. 1775/33.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4.6.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott. Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Dott. Fulvio Dacomo