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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 29/04/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 421/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Gaetano
Sole, all'esito della discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 127 -ter
c.p.c., ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione art. 281-sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 421 del Ruolo Generale del 2022
TRA
, in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Claudia Cassella ed elettivamente domiciliata in Catania, viale
Vittorio Veneto n. 131
Attore in riassunzione
Contro
in persona dal legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna
Di Maria ed elettivamente domiciliata in nella via Mazzini n. CP_1
1 Convenuta in riassunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con comparsa di riassunzione depositata a seguito dell'emissione della sentenza n. 1923/2021 della Corte d'Appello di Palermo con la quale, in riforma della sentenza n. 696/2018 emessa dal Tribunale di
Trapani a conclusione del giudizio R.G. n. 138/2016, è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in merito alla controversia oggetto di causa, lo Parte_1
(d'ora in avanti, ) ha tempestivamente
[...] Parte_1
riassunto il giudizio suindicato, avente ad oggetto una domanda di accertamento negativo del credito nei confronti dell'
[...]
Contr (d'ora in avanti, . Segnatamente, parte Controparte_1
attrice ha dedotto l'insussistenza del credito pari all'importo di €
Contr 145.856,10 richiesto dall' a titolo di rimborso parziale di quanto corrisposto in esecuzione degli accordi conclusi tra le parti ex art. 8
quinquies d.lgs. 502/92 negli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e
2012.
Contr Deduceva, in merito, come, fra la società e l' fossero stati stipulati, dal 2007 al 2012, regolari contratti per l'esecuzione di prestazioni sanitarie con i quali veniva pattuito il budget assegnato alla struttura e, in sua funzione, il volume delle prestazioni che quest'ultima si impegnava ad erogare per un dato corrispettivo;
a fronte delle prestazioni rese, la società, in modo periodico, presentava
Contr i propri prospettivi di liquidazione all' ricevendo il pagamento
Tribunale di Trapani 2
Giudice dott. Gaetano Sole diretto delle somme mediante accredito.
Contr A distanza di anni l' aveva avanzato una richiesta di rimborso per un importo complessivo di € 145.856,10, (importo già corrisposto e relativo al suindicato lasso temporale), assumendone la natura indebita, come specificato nell'atto di diffida e costituzione in mora
Contr del 05.11.2014: segnatamente l' evocando un provvedimento assessoriale varato nel 2013, (D.A. n. 170/2013) riteneva doversi applicare diverse tariffe (ex D.A. 1977/2007) e così operare ex post un abbattimento del 40% delle tariffe precedentemente vigenti,
pretendendo di invalidare, modificandoli ex post, accordi contrattuali relativi a rapporti pregressi, instaurati nella vigenza di un diverso tariffario e ormai esauriti.
Ebbene, secondo la prospettazione da parte attrice tale richiesta sarebbe del tutto illegittima, in quanto volta ad applicare retroattivamente una tariffa diversa rispetto a quella prevista dai singoli contratti annuali, e ciò in esecuzione di un Decreto assessoriale
(il n. 170/2013), dichiarato invalido dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4843/2021.
Pertanto, parte attrice ha chiesto al Tribunale di: “Ritenere e
dichiarare inesistenti le pretese creditorie vantate dalla CP_3
nei confronti della struttura attrice, per una somma
[...]
complessivamente ammontante ad € 145.856,10, in quanto infondate
per tutti i motivi già esposti;
- Per l'effetto, accogliere la domanda
attorea di accertamento negativo del credito arbitrariamente vantato
Tribunale di Trapani 3
Giudice dott. Gaetano Sole dall'Asp di ”. CP_1
Costituendosi in giudizio, l' ha avversato le deduzioni CP_3
poste a fondamento della domanda spiegata da parte attrice in riassunzione, evidenziando – in particolare – che la sentenza n. 4843
del 2021 emessa dal Consiglio di Stato non avrebbe effetti caducatori del D.A. 170/2013, che resterebbe – di contro – valido ed efficace, con conseguente infondatezza della domanda attorea.
Contr In via riconvenzionale, l' convenuta in riassunzione ha chiesto la corresponsione della somma di euro 125.047,06, asseritamente spettante in virtù di una rielaborazione delle tariffe occorsa per gli anni 2010, 2011 e 2012 (sempre ai sensi del D.A. n. 170/2013).
Contr Successivamente l' con nota del 15.4.2025, in ossequio ad una recente direttiva emessa dall'Assessorato Regionale, dichiarava di rinunciare alla domanda inerente alle annualità 2010-2012, limitando la propria richiesta di rimborso alla somma di € 67.188,07 inerente al triennio 2007-2009.
Pertanto, parte convenuta ha chiesto al Tribunale di: “Nel merito,
accertare e dichiarare dovuto il credito vantato dall'
[...]
nei confronti dello Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, rigettare le richieste di Parte_1
cui agli atti difensivi, reiterati ex adverso nella comparsa di
riassunzione ex art. 125 disp. att. cpc in quanto infondate in fatto ed
in diritto e destituite di fondamento per quanto ut supra rappresentato
e provato;
-In via riconvenzionale, accertare e dichiarare il credito
Tribunale di Trapani 4
Giudice dott. Gaetano Sole vantato dall' per una somma Controparte_1 Controparte_1
ascendente ad € 67.188,07 e per l'effetto condannare lo
[...]
al pagamento della Parte_1 Parte_1
somma di € 67.188,07 in favore dell' CP_1 Controparte_1
.
[...]
La causa, istruita documentalmente a seguito della concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, cpc, è stata rinviata per la discussione orale e la decisione ex art. 281-sexies cpc e viene ora in decisione.
***
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale
Contr spiegata dall' Ed invero, la S.C. ha chiarito che “L'unicità del
giudizio, dal quale discende la salvezza degli effetti della domanda
originaria, riconosciuta dall'art. 59 della l. n. 69 del 2009, sussiste
anche quando la domanda non venga "riassunta", bensì "riproposta",
con le modifiche rese necessarie dalla diversità di rito e di poteri
delle diverse giurisdizioni in rilievo, sicché al momento della
prosecuzione la parte può anche formulare una nuova e distinta
domanda, connessa con quella originariamente proposta, dovendosi
riconoscere all'atto di prosecuzione anche natura di atto introduttivo
di un nuovo giudizio limitatamente al diverso "petitum" ed alla
diversa "causa petendi", senza che, rispetto ad esso, operino gli effetti
che discendono dalla "translatio", ferma restando la maturazione
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Giudice dott. Gaetano Sole delle sole decadenze sostanziali e non anche di quelle
endoprocessuali, suscettibili di operare soltanto in relazione al rito
applicabile dinanzi al giudice "ad quem". (Cass. Sez. L., 22/07/2016,
n. 15223). Nel caso di specie, pertanto, essendo la domanda riconvenzionale del tutto coerente con le difese già manifestate nel corso del precedente giudizio, essa deve ritenersi pienamente ammissibile.
Ciò posto mette conto evidenziare che il sistema dell'accreditamento –
introdotto e disciplinato dagli artt. 8, 8 bis, 8 quater e 8 quinquies
D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” seguito dalle leggi di riordino della finanza pubblica degli anni 1994, 1995 e 1996, e perfezionato con l'art. 32 VIII comma L.
27.12.1997 n. 449 – si fonda sul continuativo inserimento all'interno del SSR delle strutture accreditate che lo espandono, fornendo prestazioni identiche a quelle erogate dalle strutture pubbliche e consentendo agli assistiti di scegliere liberamente il soggetto al quale rivolgersi. Mentre, il rimborso delle prestazioni rese avviene sulla base di accordi contrattuali (art. 8 quinquies già cit.) intercorsi tra
Regioni e soggetti accreditati che, tra l'altro, definiscono con riferimento alle diverse prestazioni l'ammontare delle tariffe dovute.
In punto di fatto va evidenziato che la Regione Sicilia con D.A. n.
1977/2007, in attuazione del Piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il triennio 2007/2009, stabiliva che a far data dal 1° ottobre 2007, a modifica dei valori tariffari
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Giudice dott. Gaetano Sole precedentemente determinati con il decreto n. 24059/1997 e con il decreto n. 7104/2005, le tariffe massime applicabili in Sicilia per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale sarebbero state quelle previste dal D.M. 12 settembre
2006, così recependo anche l'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n.
296/2006 che prescriveva uno sconto tariffario da operarsi dalle strutture sanitarie accreditate sul tariffario dei cui al D.M. 22/7/1996,
cd. decreto Bindi
A seguito della contestazione in sede giurisdizionale del detto decreto assessoriale, e della disposta sospensione in sede cautelare dell'efficacia di tale atto da parte del TAR Sicilia, l'
[...]
- effettuata una rinnovata valutazione in merito Controparte_4
alla precedente statuizione sul medesimo oggetto effettuata con il D.A.
n. 1977/2007 - con D.A. n. 336 del 27 febbraio 2008 ripristinava le precedenti tariffe, sospendendo in modo generalizzato l'efficacia delle tariffe determinate con il D.A. n. 1977/2007, nelle more della definizione delle controversie nelle quali erano state adottate le ordinanze cautelari di sospensione dell'efficacia di tale ultimo decreto. I giudizi amministrativi si concludevano con la sentenza del
C.G.A. n. 521/2012, di rigetto dell'appello promosso avverso le pronunce di primo grado, le quali avevano respinto i ricorsi.
Indi, con il D.A. n. 170/2013 cd. Borsellino l'Assessorato
l'Assessorato stabiliva il venire meno dei presupposti ai quali erano collegati gli effetti sospensivi disposti con il D.A. n. 336/2008, con
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Giudice dott. Gaetano Sole conseguente ripristino dei valori tariffari di cui al D.A. n. 1977/2007,
con la decorrenza stabilita in quest'ultimo decreto e con lo stesso D.A.
invitava le a procedere al recupero di quanto indebitamente corrisposto.
In punto di diritto, si osserva che il regime dell'accreditamento,
attualmente vigente, è stato introdotto in sostituzione del precedente regime di convenzionamento esterno, dall'art. 8 del d.lgs. 502/92,
come integrato dall'art. 6 della l. 724/94 e successive modifiche ed ha come obiettivo il contenimento della spesa sanitaria e la qualità delle prestazioni, cedendo solamente di fronte alla necessità di erogazione di prestazioni indifferibili, che non consentano, a tutela della salute del cittadino, dilazioni di sorta: ne consegue che il vincolo della necessitata programmazione delle attività sanitarie, legata anche alle disponibilità economiche stanziate per singole annualità nei bilanci degli Enti pubblici, comporta che, ai sensi dell'art. 8 quater d. lgs. n.
502/1992, introdotto dal d. lgs. n. 229/1999, al di fuori degli accordi di cui all'art. 8 quinquies, non sussiste alcun vincolo per le di corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate, posto che al cittadino richiedente la prestazione sanitaria la struttura privata ben può e deve opporre il superamento della propria capacità prestazionale, nel cui ambito prefissato legittimamente vige e si spiega il rapporto di accreditamento.
Con il d.lgs. n. 502 del 1992 e successive integrazioni e modifiche si è
determinato un assetto caratterizzato, per quanto qui rileva, dalla
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Giudice dott. Gaetano Sole remunerazione in base al sistema a tariffa;
la remunerazione delle prestazioni rese dai soggetti previamente accreditati non è oggetto di pattuizione in seno ai contratti stipulati tra l'e le singole strutture ma,
ex art. 1339 c.c., è uniformemente e previamente determinata mediante tariffe determinate in base a specifiche regole dalle regioni con propri provvedimenti autoritativi. Ne consegue che la verifica di legittimità del provvedimento autoritativo che tali tariffe prevede -
nella specie il D.A. n. 1977 del 2007 ed il D.A. n. 170/2013 che le ha ripristinate - comporterebbe nell'ambito di questo giudizio un esame diretto della legittimità dell'atto amministrativo da parte del giudice ordinario che, pertanto, non può disapplicarlo.
Secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa del
Consiglio di Stato (sentenza n. 1832 del 10.4.2015 che richiama le precedenti sentenze n. 6090 e n. 6091 del 29 novembre 2012 e n. 2865
del 4 giugno 2014), dopo l'emanazione della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, dovevano considerarsi ancora vigenti le tariffe determinate con il D.M. del 22 luglio 1996 (cd. decreto Bi.), pur dopo l'annullamento in sede giurisdizionale, con sentenza dal Consiglio di Stato, Sez. IV, n.
1839 del 29 marzo 2001, del citato decreto ministeriale.
L'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria per il 2007) aveva, infatti, previsto che, “per
garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, a partire dalla
data di entrata in vigore della presente legge le strutture private
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Giudice dott. Gaetano Sole accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per
conto del Se. sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per
cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal
decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14
settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le
prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto”. La
Corte Costituzionale, con sentenza n. 94 del 2 aprile 2009, ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità
costituzionale della indicata disposizione (sollevata, in riferimento agli artt. 24,103 e 113 Cost., anche in relazione all'avvenuto annullamento in sede giurisdizionale del richiamato decreto ministeriale), riconoscendo, per un verso, che sono ammissibili le leggi-provvedimento, “poiché non è vietata l'attrazione alla legge,
anche regionale, della disciplina di oggetti o materie normalmente
affidati all'autorità amministrativa, purché siano osservati i principi
di ragionevolezza e non arbitrarietà e dell'intangibilità del giudicato
e non sia vulnerata la funzione giurisdizionale in ordine alla decisione
delle cause in corso”, e, per altro verso, che, nella specie, non
risultavano “vulnerati tali principi né quello secondo cui sono
censurabili le norme il cui intento non sia quello di stabilire una
regola astratta, ma di incidere su di un giudicato, in quanto la norma
denunciata, priva di efficacia retroattiva, ha stabilito soltanto la
disciplina applicabile per il futuro, prevedendo una regolamentazione
Tribunale di Trapani 10
Giudice dott. Gaetano Sole della remunerazione delle prestazioni che il legislatore ordinario ha
ritenuto di attrarre, temporaneamente, alla sfera legislativa, in virtù
di una scelta che neppure può ritenersi irragionevole e
manifestamente arbitraria, benché sia stato fatto riferimento a tariffe
pregresse”. La Consulta, con successiva decisione n. 243 del 7 luglio
2010, ha ribadito la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lett. o), della legge
27 dicembre 2006 n. 296, nella parte in cui impone alle strutture private accreditate con il Se. sanitario nazionale una decurtazione sulle tariffe concernenti la remunerazione delle prestazioni rese per conto del Se. sanitario.
Il Consiglio di Stato ha, altresì, ribadito che non si possa ritenere che le tariffe stabilite con il cd. decreto Bi. e gli sconti imposti dalla legge n. 296 del 2006 sarebbero risultati inapplicabili “per essere stata
espunta dall'ordinamento la base di calcolo della percentuale di
sconto”, in quanto, anche se annullato in sede giurisdizionale, il predetto decreto del Ministero della Salute ha continuato a produrre i suoi effetti per volontà del legislatore ed a nulla rilevando che anche il successivo decreto del Ministro della Salute del 12 settembre 2006
(cd. decreto Tu.) fosse stato poi annullato in sede giurisdizionale,
avendo la norma statale disposto la reviviscenza delle tariffe stabilite con il primo di detti decreti, e previsto quindi normativamente una riduzione delle stesse.
Non ha fondamento, poi, la dedotta retroattività del D.A. n. 170/2013
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Giudice dott. Gaetano Sole a fronte dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni sanitarie.
Ed invero, il D.A. del 2013, lungi dall'aver stabilito con effetto retroattivo le tariffe da corrispondere per le prestazioni rese negli anni
2008-2012, si è limitato ad una mera ricognizione del venir meno del presupposto che aveva indotto l'Amministrazione Regionale a sospendere in via generale, col D.A. n. 336 del 2008, l'applicazione delle tariffe (prevedenti i contestati sconti tariffari) introdotte in
Sicilia col D.A. n. 1977 del 2007.
L'Assessorato aveva preso atto che talune strutture sanitarie avevano impugnato dinanzi al TAR siciliano il D.A. n. 1977 del 2007 e che il giudice amministrativo, in quei giudizi, l'aveva, in via cautelare,
sospeso in attesa della piena cognizione di merito. In tale decreto n.
336/2008 l'amministrazione regionale ha precisato di disporre la sospensione degli effetti del decreto n. 1977/2007 - nelle more della definizione del giudizio di merito dei ricorsi, proposti avverso tale decreto, nei quali il giudice amministrativo aveva accolto le istanze cautelari avanzate - con espressa riserva di ripetizione di quanto sarebbe stato corrisposto in misura maggiore, in applicazione dei valori tariffari previgenti.
Al verificarsi della condizione risolutiva prevista nel decreto n.
336/2008, in conseguenza della reiezione dei ricorsi proposti avverso il decreto n. 1977/2007, e quindi del venir meno degli effetti delle sospensive ivi adottate, ha perduto effetto la sospensione disposta con il decreto n. 336 ed ha preso vigore la riserva di ripetizione in esso
Tribunale di Trapani 12
Giudice dott. Gaetano Sole contenuta.
Il D.A. del 2013 ha dunque preso atto che la domanda di annullamento
è stata in via definitiva disattesa dalla magistratura amministrativa adita in quei procedimenti e quindi l'Assessorato ha posto termine alla provvisoria inoperatività del D.A. n. 1977 che aveva comportato la temporanea reviviscenza della tariffazione precedente (e ciò, peraltro,
analogamente a quanto è implicito in ogni sospensione dovuta all'attesa del pronunciamento del giudice) (v., in tal senso, TAR
Palermo n. 83/2020).
Quindi è sempre il D.A. del 2007 ad esplicare (ora pienamente) i suoi effetti fin dalla sua originaria vigenza, ovvero dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale regionale del 9/11/2007, e non certo il D.A.
del 2013 a determinare l'efficacia retroattiva del tariffario scontato.
Ove pure si espungesse o si ritenesse disapplicabile il D.A. del 2013,
l'esaurimento degli effetti sospensivi del D.A. del 2007, disposta col
D.A. n. 336 del 2008, si determinerebbe ugualmente una volta che, in quest'ultimo, le ragioni che, provvisoriamente, ne avevano sorretto l'adozione (esigenza di sospensione erga omnes del D.A. n. 1977 del
2007) - ragioni di per sè temporanee e riferibili alla ivi analiticamente specificata ed esplicitata pendenza dei procedimenti dinanzi al giudice amministrativo siciliano che, in seno ad essi, ne aveva cautelarmente sospeso l'efficacia - erano venute meno essendosi definiti quei giudizi con esito favorevole all'Amministrazione.
Deve osservarsi che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4843/2021
Tribunale di Trapani 13
Giudice dott. Gaetano Sole ha annullato il decreto assessoriale 270/2013 nella parte in cui presuppone la perdurante vigenza del regime tariffario previsto dalla
L. n. 796/2006 e dal Piano di Rientro per la valido per il triennio
2007-2009 oltre il detto periodo, così argomentando: “Anche la
richiamata sentenza della Cassazione civile, Sez. III, n. 10582 del 4
maggio 2018, si esprime in termini analoghi: "La L. 27 dicembre
2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. o), (legge finanziaria per il
2007), espressamente disciplina "la realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2007-2009", conseguendone che le
misure disposte dal legislatore con la legge finanziaria per il 2007
non possono trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009. Si
consideri peraltro che il D.L. n. 248 del 2007, convertito in L. 28
febbraio 2008, n. 31, ha disciplinato la "Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria",
senza prorogare la disposizione sullo sconto forfettario previsto con la
legge finanziaria del 2006. Infine, per completare il quadro, con il
D.L. n. 112 del 2008, art. 79, convertito in L. n. 133 del 2008, il
legislatore ha voluto garantire l'efficienza, l'economicità e
l'appropriatezza del Sistema sanitario nazionale, disponendo
l'obbligo di adeguamento delle tariffe "nel rispetto del principio di
efficienza ed economicità nell'uso delle risorse, secondo i costi
standard delle prestazioni", confermando così, come rilevato di
recente anche dal giudice amministrativo (Cons. Stato, sez. 3, 1
febbraio 2017, n. 439), la volontà di superare definitivamente la
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Giudice dott. Gaetano Sole disciplina transitoria e sommaria della tariffazione forfetaria, in
quanto inadeguata a garantire una efficiente ed imparziale
allocazione delle risorse ai sensi dell'art. 97 Cost., a tutela del diritto
alla salute sancito dall'art. 32 Cost., ed ha quindi previsto che "la
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009 -
2011" debba necessariamente avvenire "nel rispetto dei principi di
efficienza e di economicità nell'uso delle risorse", definiti secondo: a)
i costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture
preventivamente selezionate secondi criteri di efficienza,
appropriatezza, e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in
possesso del sistema informativo sanitario;
b) i costi standard delle
prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome;
c)
le tariffe regionali e le differenti modalità di remunerazione delle
funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.
Tale conclusione è coerente a quanto rilevato da Corte cost. 2 aprile
2009, n. 94, dichiarando infondata la relativa questione di
costituzionalità, a proposito del carattere temporalmente limitato
della disciplina di cui la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett.
o). Con riferimento all'anno 2010 non ricorrono pertanto i
presupposti per l'applicazione dello sconto forfettario. Va in
conclusione affermato che "lo sconto che le strutture private
accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per
conto del Servizio sanitario nazionale, devono praticare ai sensi della
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), è limitato al triennio
Tribunale di Trapani 15
Giudice dott. Gaetano Sole 2007-2009"". L'invalidità, sotto il profilo esaminato, del D.A. n.
170/2013 assume rilievo nonostante il - ma meglio dovrebbe dirsi
proprio in virtù del - carattere sostanzialmente ricognitivo del
provvedimento, fondandosi esso sul presupposto - erroneo, come si è
detto - della perdurante vigenza del regime tariffario previsto dalla l.
n. 796/2006 e dal Piano di rientro per la valido per il triennio 2007 -
2009 oltre il periodo di efficacia delle misure di risparmio, finalizzate,
appunto a garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il (solo) triennio
suindicato”.
L'annullamento di un atto amministrativo generale a contenuto normativo, qual è il predetto decreto assessoriale, ha una efficacia che oltrepassa i soggetti che sono stati parti del giudizio, in quanto impedisce all'amministrazione di continuare ad applicare la norma non solo tra le parti del giudizio, ma in una serie indeterminata di casi,
a far data dal passaggio in giudicato della pronuncia di annullamento
(v. Cass. nn. 13389/2019, 17914/2003).
Orbene, nel caso di specie la pretesa restitutoria concernente le fatture dell'anno 2010 dell'anno 2011 e dell'anno 2012 (per l'ammontare di
€. 24.803,02 per l'anno 2010, di € 27.480,95 per l'anno 2011 e di €.
21.118,44 per l'anno 2012 e quindi per complessivi € 73.402,41, come
Contr si evince dal doc. n. 11 prodotto da è stata espressamente rinunciata, dovendosi quindi ritenere la fondatezza della domanda di accertamento negativo limitatamente a tali somme.
Tribunale di Trapani 16
Giudice dott. Gaetano Sole Nondimeno essendo state altresì richiesta la corresponsione delle somme inerenti alla annualità sino al 2009, in parziale accoglimento
Contr della domanda riconvenzionale spiegata dall' lo
[...]
va condannato al pagamento in favore dell' Parte_1 [...]
della somma di € 67.188,07 (somma non specificamente CP_3
contestata da parte attrice) oltre interessi dalla data della presente decisione e sino al soddisfo.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale che l'obiettiva controvertibilità delle questioni oggetto di causa, la natura di essa e la reciproca soccombenza delle parti giustificano - nel caso in esame - la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione respinta:
- in parziale accoglimento della domanda proposta da
[...]
accerta Parte_1 Parte_1
l'insussistenza del credito limitatamente all'importo richiesto per le annualità successive al 2010;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall' Controparte_1
condanna Parte_1
al pagamento, in favore dell'
[...] [...]
della somma di € 67.188,07, oltre Controparte_1
interessi dalla data della presente decisione e sino al soddisfo;
Tribunale di Trapani 17
Giudice dott. Gaetano Sole - compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Trapani, 28.4.2025
Il Giudice
Gaetano Sole
Tribunale di Trapani 18
Giudice dott. Gaetano Sole