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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/10/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 5597/2017
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa
MA CE CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
SS. (C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., con sede in Alimena (PA), Via Roma 39, e Parte_2 nato ad [...] il [...] (C.F. ), ivi residente in [...]
Sante n. 32, entrambi elettivamente domiciliati in Modica, via Spanzotti n. 3, presso lo studio dell'Avv. ZACCARIA GIANLUCA (C.F. ) che li rappresenta e difende, C.F._2 unitamente all'Avv. PIERLUCA VENDRAMINI (C.F. giusta procura in C.F._3 atti;
ATTORI
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_3 C.F._4 residente in [...], ivi elettivamente domiciliata in Corso Vittorio Emanuele n.
280, presso lo studio dell'Avv. SALA ANTONIO ( ), che la rappresenta e C.F._5 difende, giusta procura in atti;
CONVENUTA
, nato a [...] il [...] (C.F. , ivi Controparte_1 C.F._6 residente in [...];
CONVENUTO CONTUMACE
quale società incorporante Controparte_2 la già (C.F. Controparte_3 Controparte_4
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano, Viale Isonzo n. 25, P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Siracusa – Via della Maestranza, n.33, presso lo studio dell'Avv. LO GRECO, assistito e difeso dall'Avv. FELICE MARTINO (C.F. ), C.F._7 giusta procura in atti;
CONVENUTA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]CP_5 C.F._8
(CT) via Brenta n. 27;
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_6 P.IVA_3
p.t., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata in Siracusa, V.le Santa
Panagia n. 136/R, presso lo studio dell'Avv. ROBERTO LENARES (C.F. , C.F._9 che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
Con ordinanza del 18.04.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del Parte_4 legale rappresentante p.t., e convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Parte_2
Tribunale, , , la Parte_3 Controparte_1 Controparte_4
(oggi ,
[...] Controparte_2
e la per sentirli condannare in solido al risarcimento di CP_5 Controparte_6 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori a seguito del sinistro avvenuto il
03.01.2013 lungo la S.S. 114 Catania-Siracusa, all'altezza del Km 147+630. A sostegno della propria domanda, gli attori esponevano che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo,
l'autovettura Fiat Punto targata CN020JZ, di proprietà di e nell'occasione Controparte_1 condotta da , mentre transitava lungo la rampa di accesso alla carreggiata Parte_3
Nord della S.S. 114, nel tentativo di immettersi dalla corsia di accelerazione alla carreggiata con direzione Catania, perdeva il controllo del mezzo, sbandando ed invadendo la carreggiata Nord della S.S 114. In tale frangente, lungo la corsia di marcia centrale della S.S. 114 direzione Catania, sopraggiungeva l'autocarro Iveco targato BS018TW, di proprietà della società attrice e condotto dall'attore che veniva violentemente impattato dall'autovettura condotta dalla Parte_2 convenuta , ormai fuori controllo. Precisavano, inoltre, che nello stesso momento, lungo la Pt_3 stessa direzione di marcia, sopraggiungeva il furgone Mercedes targato CJ871YG, di proprietà e condotto da il quale tamponava da tergo l'autocarro di proprietà attorea, CP_5 provocandone lo scarrozzamento in avanti. Affermavano che tale ricostruzione della dinamica del sinistro trovava conferma nei rilievi effettuati dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul luogo dell'incidente, nonché nella relazione peritale redatta dal CT nominato dalla Procura delle
Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, nell'ambito del procedimento penale 1033/2013. Così compendiati i fatti, gli attori adivano l'intestato Tribunale, al fine di ottenere il risarcimento dei danni psichici e morali asseritamente patiti da al quale veniva diagnosticata Parte_2 una crisi ipertensiva causalmente collegata al sinistro, nonché il ristoro dei danni materiali subiti dall'autocarro Iveco targato BS018TW, per un importo di € 14.993,04, di cui € 13.131,89 per riparazioni alla carrozzeria ed € 1.861,15 per riparazioni meccaniche. Chiedevano, inoltre, il risarcimento per la perdita del carico di farina di soia tostata, andata perduta in conseguenza del sinistro, avente valore di € 2.744,28, nonché il ristoro per l'esborso pari ad e 6.327,47, che la società attorea ha dovuto affrontare a causa del fermo tecnico del veicolo, dovendosi affidare ad altre aziende per effettuare i trasporti.
Precisato, dunque, di aver ricevuto un'esigua offerta di ristoro dei danni lamentati da parte delle compagnie assicurative convenute, chiedevano, in via principale, dichiararsi la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro de quo, con condanna al Parte_3 risarcimento dei danni sopra descritti in solido con il proprietario dell'autovettura Fiat Punto,
, e la compagnia (oggi Controparte_1 Controparte_4
. Controparte_2
In subordine, domandavano dichiararsi la responsabilità di in concorso Parte_3 con , conducente e proprietario del furgone Mercedes targato CN020JZ, condannandoli CP_5 al risarcimento dei danni in solido con , la compagnia Controparte_1 [...]
(oggi Controparte_4 Controparte_2
) e la compagnia assicuratrice del su citato mezzo.
[...] Controparte_6
Con comparsa di costituzione e risposta del 05.01.2018, si costituiva in giudizio la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo il rigetto della domanda Controparte_6 attorea nei confronti della stessa compagnia, ritenendo e dichiarando la responsabilità esclusiva del conducente l'autovettura Fiat Punto targata CN020JZ, . In subordine, Parte_3 instava per il riconoscimento di un concorso di colpa, nella causazione del sinistro, dei soggetti coinvolti nella misura dell'80% a carico della e del 20% a carico del nonché di Pt_3 CP_5 dichiarare che l'importo corrisposto dalla Compagnia in favore dell'attrice è satisfattivo di ogni e qualsiasi pretesa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.01.2018, si costituiva in giudizio la
[...]
(oggi Controparte_4 [...]
), in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo, in via Controparte_2 preliminare, dichiarare la responsabilità concorsuale di nella causazione del sinistro, CP_5 essendo stato il convenuto sanzionato per aver perso il controllo del proprio mezzo, in seguito all'eccessiva velocità tenuta dal medesimo e tale da non consentirgli di frenare per tempo ed evitare il sinistro, e rigettare, per l'effetto, la domanda attrice nei confronti della e di CP_4 Parte_3
. Chiedeva, inoltre, prendersi atto che la aveva già versato in favore dell'attrice
[...] CP_4
la somma complessiva di € 2.500,00 per il risarcimento del danno al Parte_5 mezzo in ragione di una percentuale del 70% di responsabilità, senza ammissione di responsabilità ed al sol fine di evitare il contenzioso, e, per l'effetto, rigettare la domanda attrice per essere stata integralmente soddisfatta delle pretese risarcitorie. In subordine, nel caso di dimostrazione di responsabilità della convenuta , chiedeva di dichiarare preponderante e/o comunque Pt_3 concorsuale la responsabilità di e limitarsi il risarcimento del danno al mezzo a quanto CP_5 provato in corso di causa. Chiedeva, inoltre, rigettare le ulteriori richieste di risarcimento relative al carico presuntivamente perduto ed ai conseguenziali trasporti, in quanto il carico poteva essere recuperato, nonché, infine, il rigetto della richiesta di risarcimento del danno da lesioni formulata da per la mancanza di nesso eziologico tra sinistro e danno da lesione, destituito di Parte_2 prova alcuna.
Con comparsa di costituzione e risposta del 31.01.2018, si costituiva in giudizio Parte_3
, la quale chiedeva in via preliminare, il rigetto delle domande attrici perché infondate e
[...] sfornite di prova, assumendo che non corrispondesse a verità quanto dedotto dagli attori circa la perdita di controllo del mezzo condotto dalla stessa, la quale sarebbe stata, invece, travolta dall'autocarro Fiat Iveco targato BS018TW e dall'autocarro targato CJ871YC. In via subordinata, nell'ipotesi di accertamento della piena o concorsuale responsabilità della convenuta nella Pt_3 causazione del sinistro per cui è causa, chiedeva dichiararsi la Controparte_7
tenuta a manlevare la conducente, in forza del contratto di assicurazione relativo
[...] all'autovettura Fiat Punto targata CN020JZ, da ogni onere e spesa relativa al sinistro in oggetto.
e non si costituivano in giudizio, seppur ritualmente convenuti. CP_5 Controparte_1
La causa è stata istruita come in atti, mediante le prove documentali offerte dalle parti, le prove testimoniali e la CT cinematica a firma dell'Ing. . Persona_1
Indi, con ordinanza del 18.04.2025, sulle conclusioni come precisate all'udienza cartolare del
21.03.2024, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, occorre dichiarare la contumacia di e , in CP_5 Controparte_1 quanto non costituitisi in giudizio, sebbene regolarmente citati.
Nel merito, la domanda è risultata parzialmente provata e va, pertanto, accolta nei seguenti termini. Invero, osserva questo giudicante che dalle complessive risultanze istruttorie risulta dimostrata la complessa dinamica del sinistro per cui è causa, la quale è stata oggetto di diverse perizie (una nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 1033/2013 Tribunale di Siracusa, una nell'ambito del presente procedimento).
Dalla relazione di servizio redatta dagli agenti della Polizia di Stato, intervenuti sul luogo del sinistro per i primi rilievi, si rilevano dati obiettivi (come, ad esempio, segni di frenata o scarrocciamento) utili ai fini dell'elaborazione di una ricostruzione attendibile della dinamica del sinistro.
Inoltre, la C.T.U. a firma dell'Ing. , che questo decidente condivide pienamente, in Persona_1 quanto esente da vizi di natura logico-giuridica che possano inficiarne il risultato, ha fornito una ricostruzione dell'accadimento precisa e dettagliata, da cui si evince non solo la dinamica esatta del sinistro, ma anche la ripartizione delle rispettive responsabilità.
Va preliminarmente rilevato che il C.T.U. ha fondato la propria indagine sull'esame degli atti delle parti, dei luoghi del sinistro, ove si è recato personalmente, nonché della relazione di consulenza tecnica per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa redatta dall'Ing. Per_2
, del prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali,
[...] redatto dagli agenti dalla Polizia di Stato, sezione Polizia stradale di Siracusa, distaccamento di
Lentini, intervenuti sui luoghi del sinistro, dei rilievi fotografici allegati alle suddette relazioni.
Per quanto concerne la dinamica del sinistro, il consulente del giudice ha osservato che: “Per quanto descritto in precedenza e sulla base delle risultanze innanzi accertate, se ne riepilogano per maggiore comodità e facilità di lettura i risultati salienti nelle righe seguenti. Il giorno 3 del mese di Gennaio dell'anno 2013, alle ore 15,15 circa, sulla SS114 direzione Catania, in prossimità della progressiva chilometrica 147+630, si verificava un sinistro stradale con esito lesivo, che vedeva coinvolti il veicolo “FIAT PUNTO”, targata CN020JZ, condotto dalla sig.ra Parte_3
, il veicolo “IVECO 135.17“, targato BS018TW, condotto dal sig. ed
[...] Parte_2 il veicolo “MERCEDES SPRINTER” targato CJ871YG, condotto dal sig. . L'evento CP_5 sinistroso si verificava allorquando la conducente del veicolo “FIAT PUNTO”, percorrendo la rampa di accesso alla SS114 direzione Catania, nel tratto finale che si innesta alla carreggiata della suddetta, perdeva il controllo del proprio veicolo a causa del manto stradale reso bagnato dalla pioggia e per la velocità di percorrenza, valutata in 73 km/h (20,2 m/s) non adeguata alle condizioni stradali. A causa di ciò e del conseguente “sbandamento”, l'autovettura suddetta iniziava a percorrere una traiettoria tangente al tratto curvilineo della rampa di accesso, dirigendosi verso il margine sinistro della carreggiata direzione Catania, con un moto di rototraslazione. Giunta in prossimità della barriera di contenimento posta nel suddetto margine, impattava dapprima con la parte posteriore destra sul nastro tri-onda della barriera per poi collocarsi, a conclusione del suo moto di avanzamento nella corsia sinistra di sorpasso con la parte anteriore rivolta in direzione Ragusa. Nel contempo il conducente dell'autocarro “IVECO 135.17“, il quale procedeva alla velocità di 80 km/h (22,2 m/s), avendo scorto l'autovettura “FIAT PUNTO” che, provenendo dalla sua destra si stava dirigendo verso la corsia di sorpasso, in quell'istante da lui impegnata, attuava una manovra di evitamento sterzando verso il margine sinistro e rallentando la sua corsa agendo sull'impianto frenante. Tali azioni però non consentivano all'autocarro “IVECO 135.17“ di arrestarsi per tempo e pertanto il moto dei due veicoli culminava nell'urto tra gli stessi, verificatosi quindi nella corsia sinistra di sorpasso. L'urto si concretizzava tra la parte anteriore destra dell'autocarro ed il terzo anteriore, parte destra e laterale destra dell'autovettura. Nel contempo però l'autocarro “IVECO 135.17” era seguito, nella medesima corsia di sorpasso, dell'autocarro " ", il quale Controparte_8 procedeva alla velocità di circa 112 km/h (31,25 m/s). Il suo conducente, avendo scorto l'autocarro che lo precedeva compiere la repentina manovra di evitamento a sinistra e l'improvviso rallentamento, onde evitare il possibile urto con quest'ultimo, poneva in essere un'azione frenante di emergenza con conseguente rilascio di due tracce di pneumatico sul manto stradale. Tale azione frenante non consentiva all'autocarro " " di arrestarsi per tempo e pertanto Controparte_8 il suo moto di avanzamento culminava nell'urto con l'autocarro “IVECO 135.17”. L'urto si concretizzava tra la parte posteriore destra di quest'ultimo e la parte anteriore, lato sinistro, dell'autocarro " ". A seguito dell'urto, dopo una limitata traslazione in Controparte_8 direzione Catania e senza alcune significative rotazioni, i veicoli si posizionavano nelle rispettive posizioni di quiete ed in contatto tra loro”.
Il CT ha, inoltre, fornito adeguata prospettazione del grado di corresponsabilità di ciascun soggetto coinvolto nella causazione del sinistro: “In merito ai profili di responsabilità in capo ai soggetti coinvolti, si ritiene non opinabile l'attribuzione dei suddetti, per quanto accaduto, alla sig.ra , la quale, con la propria condotta di guida non uniformata alle Parte_3 regole di diligenza e prudenza che presidiano la disciplina della circolazione stradale, ha innescato il sinistro stradale per cui è causa.
Ulteriori profili di responsabilità, per gli esiti dell'evento sinistroso verificatosi, vanno attribuiti al sig. , il quale, percorrendo la SS114 direzione Catania, all'interno della corsia di CP_5 sorpasso, ad una velocità di molto superiore a quella limite imposta da segnaletica verticale, non commisurata alle condizioni del manto stradale reso bagnato dalla pioggia, non riusciva ad arrestarsi per tempo ed evitare l'urto con l'autocarro “IVECO 135.17”, procurandosi quindi le gravi lesioni. Per quanto accertato, il sig. conducente dell'autocarro “IVECO Parte_2
135.17”, procedeva nella corsia di sorpasso con un'andatura di marcia di 10 km/h superiore al limite di velocità consentito per la categoria. Pertanto se avesse tenuto la velocità imposta dal
C.d.S. di 70 km/h, l'urto con l'autovettura “FIAT PUNTO” non si sarebbe verificato. Tuttavia è stato appurato che gli ingenti danni riportati alla parte anteriore destra del medesimo, non erano riconducibili alla sola differenza di velocità di 10 km/h oltre il limite imposto. Piuttosto i suddetti sono anche da attribuire all'urto subito da tergo dall'autocarro " " che sospingeva in avanti l'autocarro Controparte_8
“IVECO 135.17” contro la “ ”. CP_9
In definitiva, alla luce delle superiori argomentazioni, può ragionevolmente ritenersi che il sinistro per cui è causa sia stato provocato principalmente dalla condotta negligente, imprudente e imperita di , la quale, non moderando la velocità di guida adeguandola alle Parte_3 condizioni della strada, resa scivolosa dalla pioggia, ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava, impattando contro il nastro tri-onda della barriera per poi collocarsi nella corsia sinistra di sorpasso. Pertanto, alla stessa può essere attribuita una percentuale di responsabilità pari al 70%.
Va, inoltre riconosciuto un concorso di colpa in capo al conducente dell'autocarro CP_8
”, in quanto, procedendo ad una velocità di molto superiore a quella imposta da
[...] segnaletica verticale e non adeguata alle condizioni stradali, provocava l'urto contro l'autocarro attoreo, aggravando le conseguenze dannose. Allo stesso, pertanto, può essere riconosciuto un grado di responsabilità pari al 30%.
Nessuna concorsuale corresponsabilità va, invece, attribuita a conducente Parte_2 dell'autocarro “IVECO 135.17” in quanto, seppur sia stato accertato che procedeva nella corsia di sorpasso con un'andatura di marcia di 10 km/h superiore al limite di velocità consentito per la categoria, tuttavia è stato appurato dal C.T.U. che gli ingenti danni riportati alla parte anteriore destra non erano riconducibili alla sola differenza di velocità di 10 km/h oltre il limite imposto, ma, piuttosto, sono da attribuire all'urto subito da tergo dall'autocarro " " che Controparte_8 sospingeva in avanti l'autocarro “IVECO 135.17” contro la “ ”. CP_9
La società attrice, pertanto, ha diritto al risarcimento proporzionale dei danni materiali al proprio autocarro, la cui prova si trae dalla quantificazione effettuata dal C.T.U, sulla base dei preventivi in atti. Considerato, pertanto, che è stato stimato un costo per le riparazioni pari ad € 10.296,66 e che il valore ante sinistro del veicolo era pari ad € 5.000,00, la ha Parte_4 diritto al risarcimento per equivalente di tale somma. La più recente giurisprudenza di legittimità è infatti incline a riconoscere al danneggiato il diritto al risarcimento del danno in forma specifica, ma soltanto ove non via sia una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria e rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 10686 del 20/04/2023).
Va, inoltre, riconosciuto, siccome provato dai documenti in atti e dalle testimonianze rese nel corso del giudizio, il danno da fermo tecnico, in quanto è stato dimostrato che l'indisponibilità del veicolo a seguito del sinistro ha comportato, per la società attrice, un esborso pari ad € 6.327,47. Parimenti, nel corso dell'istruttoria è emerso che il carico di soia tostata, trasportata dall'autocarro attoreo in occasione del sinistro, è andato distrutto. Ne consegue che quest'ultima ha diritto al risarcimento dell'ulteriore somma di € 2.744,28.
La richiesta di risarcimento del danno biologico, avanzata da va, invece, Parte_2 rigettata per carenza di prova del nesso eziologico tra il sinistro e il danno prospettato dell'attore.
In definitiva, la società attrice ha diritto di essere risarcita della somma complessiva di € 14.071,75, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dalla data del sinistro, computando gli interessi anno per anno sulla somma via via rivalutata. Tale somma va posta per il 70% a carico di
, e la Parte_3 Controparte_1 [...]
, in solido tra di loro, detratta la somma di € 2.500,00 già Controparte_2 corrisposta e per il restante 30% a carico di e la in CP_5 Controparte_6 solido tra di loro.
Nella stessa percentuale vanno ripartite le spese di lite e di CT.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di e;
Controparte_1 CP_5
2. Accerta e dichiara la concorsuale responsabilità di e nella Parte_3 CP_5 causazione del sinistro per cui è causa, nella misura espressa in parte motiva;
3. NN, per l'effetto, , e la Parte_3 Controparte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento della Controparte_2 complessiva somma di € 9.850,22, (pari al 70% di € 14.071,75) oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
4. NN e la in solido tra loro, al pagamento della CP_5 Controparte_6 complessiva somma di € 4.221,52 (pari al 30% di € 14.071,75), oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
5. Rigetta la domanda di risarcimento del danno biologico di Parte_2
6. NN , e la Parte_3 Controparte_1 [...]
, in solido tra loro al pagamento, in favore della parte attrice del Controparte_2
70% percento delle spese di lite, e e la in solido tra CP_5 Controparte_6 loro al pagamento del 30% delle spese di lite che si liquidano complessivamente € 5.077,00, oltre al 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
7. NN nella medesima percentuale i convenuti , e Parte_3 Controparte_1 la e la Controparte_2 CP_5 al pagamento in favore degli attori delle spese di CT . Controparte_6
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 22/10/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa MA CE CO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 5597/2017
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa
MA CE CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
SS. (C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., con sede in Alimena (PA), Via Roma 39, e Parte_2 nato ad [...] il [...] (C.F. ), ivi residente in [...]
Sante n. 32, entrambi elettivamente domiciliati in Modica, via Spanzotti n. 3, presso lo studio dell'Avv. ZACCARIA GIANLUCA (C.F. ) che li rappresenta e difende, C.F._2 unitamente all'Avv. PIERLUCA VENDRAMINI (C.F. giusta procura in C.F._3 atti;
ATTORI
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_3 C.F._4 residente in [...], ivi elettivamente domiciliata in Corso Vittorio Emanuele n.
280, presso lo studio dell'Avv. SALA ANTONIO ( ), che la rappresenta e C.F._5 difende, giusta procura in atti;
CONVENUTA
, nato a [...] il [...] (C.F. , ivi Controparte_1 C.F._6 residente in [...];
CONVENUTO CONTUMACE
quale società incorporante Controparte_2 la già (C.F. Controparte_3 Controparte_4
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano, Viale Isonzo n. 25, P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Siracusa – Via della Maestranza, n.33, presso lo studio dell'Avv. LO GRECO, assistito e difeso dall'Avv. FELICE MARTINO (C.F. ), C.F._7 giusta procura in atti;
CONVENUTA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]CP_5 C.F._8
(CT) via Brenta n. 27;
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_6 P.IVA_3
p.t., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata in Siracusa, V.le Santa
Panagia n. 136/R, presso lo studio dell'Avv. ROBERTO LENARES (C.F. , C.F._9 che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
Con ordinanza del 18.04.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del Parte_4 legale rappresentante p.t., e convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Parte_2
Tribunale, , , la Parte_3 Controparte_1 Controparte_4
(oggi ,
[...] Controparte_2
e la per sentirli condannare in solido al risarcimento di CP_5 Controparte_6 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori a seguito del sinistro avvenuto il
03.01.2013 lungo la S.S. 114 Catania-Siracusa, all'altezza del Km 147+630. A sostegno della propria domanda, gli attori esponevano che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo,
l'autovettura Fiat Punto targata CN020JZ, di proprietà di e nell'occasione Controparte_1 condotta da , mentre transitava lungo la rampa di accesso alla carreggiata Parte_3
Nord della S.S. 114, nel tentativo di immettersi dalla corsia di accelerazione alla carreggiata con direzione Catania, perdeva il controllo del mezzo, sbandando ed invadendo la carreggiata Nord della S.S 114. In tale frangente, lungo la corsia di marcia centrale della S.S. 114 direzione Catania, sopraggiungeva l'autocarro Iveco targato BS018TW, di proprietà della società attrice e condotto dall'attore che veniva violentemente impattato dall'autovettura condotta dalla Parte_2 convenuta , ormai fuori controllo. Precisavano, inoltre, che nello stesso momento, lungo la Pt_3 stessa direzione di marcia, sopraggiungeva il furgone Mercedes targato CJ871YG, di proprietà e condotto da il quale tamponava da tergo l'autocarro di proprietà attorea, CP_5 provocandone lo scarrozzamento in avanti. Affermavano che tale ricostruzione della dinamica del sinistro trovava conferma nei rilievi effettuati dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul luogo dell'incidente, nonché nella relazione peritale redatta dal CT nominato dalla Procura delle
Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, nell'ambito del procedimento penale 1033/2013. Così compendiati i fatti, gli attori adivano l'intestato Tribunale, al fine di ottenere il risarcimento dei danni psichici e morali asseritamente patiti da al quale veniva diagnosticata Parte_2 una crisi ipertensiva causalmente collegata al sinistro, nonché il ristoro dei danni materiali subiti dall'autocarro Iveco targato BS018TW, per un importo di € 14.993,04, di cui € 13.131,89 per riparazioni alla carrozzeria ed € 1.861,15 per riparazioni meccaniche. Chiedevano, inoltre, il risarcimento per la perdita del carico di farina di soia tostata, andata perduta in conseguenza del sinistro, avente valore di € 2.744,28, nonché il ristoro per l'esborso pari ad e 6.327,47, che la società attorea ha dovuto affrontare a causa del fermo tecnico del veicolo, dovendosi affidare ad altre aziende per effettuare i trasporti.
Precisato, dunque, di aver ricevuto un'esigua offerta di ristoro dei danni lamentati da parte delle compagnie assicurative convenute, chiedevano, in via principale, dichiararsi la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro de quo, con condanna al Parte_3 risarcimento dei danni sopra descritti in solido con il proprietario dell'autovettura Fiat Punto,
, e la compagnia (oggi Controparte_1 Controparte_4
. Controparte_2
In subordine, domandavano dichiararsi la responsabilità di in concorso Parte_3 con , conducente e proprietario del furgone Mercedes targato CN020JZ, condannandoli CP_5 al risarcimento dei danni in solido con , la compagnia Controparte_1 [...]
(oggi Controparte_4 Controparte_2
) e la compagnia assicuratrice del su citato mezzo.
[...] Controparte_6
Con comparsa di costituzione e risposta del 05.01.2018, si costituiva in giudizio la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo il rigetto della domanda Controparte_6 attorea nei confronti della stessa compagnia, ritenendo e dichiarando la responsabilità esclusiva del conducente l'autovettura Fiat Punto targata CN020JZ, . In subordine, Parte_3 instava per il riconoscimento di un concorso di colpa, nella causazione del sinistro, dei soggetti coinvolti nella misura dell'80% a carico della e del 20% a carico del nonché di Pt_3 CP_5 dichiarare che l'importo corrisposto dalla Compagnia in favore dell'attrice è satisfattivo di ogni e qualsiasi pretesa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.01.2018, si costituiva in giudizio la
[...]
(oggi Controparte_4 [...]
), in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo, in via Controparte_2 preliminare, dichiarare la responsabilità concorsuale di nella causazione del sinistro, CP_5 essendo stato il convenuto sanzionato per aver perso il controllo del proprio mezzo, in seguito all'eccessiva velocità tenuta dal medesimo e tale da non consentirgli di frenare per tempo ed evitare il sinistro, e rigettare, per l'effetto, la domanda attrice nei confronti della e di CP_4 Parte_3
. Chiedeva, inoltre, prendersi atto che la aveva già versato in favore dell'attrice
[...] CP_4
la somma complessiva di € 2.500,00 per il risarcimento del danno al Parte_5 mezzo in ragione di una percentuale del 70% di responsabilità, senza ammissione di responsabilità ed al sol fine di evitare il contenzioso, e, per l'effetto, rigettare la domanda attrice per essere stata integralmente soddisfatta delle pretese risarcitorie. In subordine, nel caso di dimostrazione di responsabilità della convenuta , chiedeva di dichiarare preponderante e/o comunque Pt_3 concorsuale la responsabilità di e limitarsi il risarcimento del danno al mezzo a quanto CP_5 provato in corso di causa. Chiedeva, inoltre, rigettare le ulteriori richieste di risarcimento relative al carico presuntivamente perduto ed ai conseguenziali trasporti, in quanto il carico poteva essere recuperato, nonché, infine, il rigetto della richiesta di risarcimento del danno da lesioni formulata da per la mancanza di nesso eziologico tra sinistro e danno da lesione, destituito di Parte_2 prova alcuna.
Con comparsa di costituzione e risposta del 31.01.2018, si costituiva in giudizio Parte_3
, la quale chiedeva in via preliminare, il rigetto delle domande attrici perché infondate e
[...] sfornite di prova, assumendo che non corrispondesse a verità quanto dedotto dagli attori circa la perdita di controllo del mezzo condotto dalla stessa, la quale sarebbe stata, invece, travolta dall'autocarro Fiat Iveco targato BS018TW e dall'autocarro targato CJ871YC. In via subordinata, nell'ipotesi di accertamento della piena o concorsuale responsabilità della convenuta nella Pt_3 causazione del sinistro per cui è causa, chiedeva dichiararsi la Controparte_7
tenuta a manlevare la conducente, in forza del contratto di assicurazione relativo
[...] all'autovettura Fiat Punto targata CN020JZ, da ogni onere e spesa relativa al sinistro in oggetto.
e non si costituivano in giudizio, seppur ritualmente convenuti. CP_5 Controparte_1
La causa è stata istruita come in atti, mediante le prove documentali offerte dalle parti, le prove testimoniali e la CT cinematica a firma dell'Ing. . Persona_1
Indi, con ordinanza del 18.04.2025, sulle conclusioni come precisate all'udienza cartolare del
21.03.2024, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, occorre dichiarare la contumacia di e , in CP_5 Controparte_1 quanto non costituitisi in giudizio, sebbene regolarmente citati.
Nel merito, la domanda è risultata parzialmente provata e va, pertanto, accolta nei seguenti termini. Invero, osserva questo giudicante che dalle complessive risultanze istruttorie risulta dimostrata la complessa dinamica del sinistro per cui è causa, la quale è stata oggetto di diverse perizie (una nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 1033/2013 Tribunale di Siracusa, una nell'ambito del presente procedimento).
Dalla relazione di servizio redatta dagli agenti della Polizia di Stato, intervenuti sul luogo del sinistro per i primi rilievi, si rilevano dati obiettivi (come, ad esempio, segni di frenata o scarrocciamento) utili ai fini dell'elaborazione di una ricostruzione attendibile della dinamica del sinistro.
Inoltre, la C.T.U. a firma dell'Ing. , che questo decidente condivide pienamente, in Persona_1 quanto esente da vizi di natura logico-giuridica che possano inficiarne il risultato, ha fornito una ricostruzione dell'accadimento precisa e dettagliata, da cui si evince non solo la dinamica esatta del sinistro, ma anche la ripartizione delle rispettive responsabilità.
Va preliminarmente rilevato che il C.T.U. ha fondato la propria indagine sull'esame degli atti delle parti, dei luoghi del sinistro, ove si è recato personalmente, nonché della relazione di consulenza tecnica per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa redatta dall'Ing. Per_2
, del prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali,
[...] redatto dagli agenti dalla Polizia di Stato, sezione Polizia stradale di Siracusa, distaccamento di
Lentini, intervenuti sui luoghi del sinistro, dei rilievi fotografici allegati alle suddette relazioni.
Per quanto concerne la dinamica del sinistro, il consulente del giudice ha osservato che: “Per quanto descritto in precedenza e sulla base delle risultanze innanzi accertate, se ne riepilogano per maggiore comodità e facilità di lettura i risultati salienti nelle righe seguenti. Il giorno 3 del mese di Gennaio dell'anno 2013, alle ore 15,15 circa, sulla SS114 direzione Catania, in prossimità della progressiva chilometrica 147+630, si verificava un sinistro stradale con esito lesivo, che vedeva coinvolti il veicolo “FIAT PUNTO”, targata CN020JZ, condotto dalla sig.ra Parte_3
, il veicolo “IVECO 135.17“, targato BS018TW, condotto dal sig. ed
[...] Parte_2 il veicolo “MERCEDES SPRINTER” targato CJ871YG, condotto dal sig. . L'evento CP_5 sinistroso si verificava allorquando la conducente del veicolo “FIAT PUNTO”, percorrendo la rampa di accesso alla SS114 direzione Catania, nel tratto finale che si innesta alla carreggiata della suddetta, perdeva il controllo del proprio veicolo a causa del manto stradale reso bagnato dalla pioggia e per la velocità di percorrenza, valutata in 73 km/h (20,2 m/s) non adeguata alle condizioni stradali. A causa di ciò e del conseguente “sbandamento”, l'autovettura suddetta iniziava a percorrere una traiettoria tangente al tratto curvilineo della rampa di accesso, dirigendosi verso il margine sinistro della carreggiata direzione Catania, con un moto di rototraslazione. Giunta in prossimità della barriera di contenimento posta nel suddetto margine, impattava dapprima con la parte posteriore destra sul nastro tri-onda della barriera per poi collocarsi, a conclusione del suo moto di avanzamento nella corsia sinistra di sorpasso con la parte anteriore rivolta in direzione Ragusa. Nel contempo il conducente dell'autocarro “IVECO 135.17“, il quale procedeva alla velocità di 80 km/h (22,2 m/s), avendo scorto l'autovettura “FIAT PUNTO” che, provenendo dalla sua destra si stava dirigendo verso la corsia di sorpasso, in quell'istante da lui impegnata, attuava una manovra di evitamento sterzando verso il margine sinistro e rallentando la sua corsa agendo sull'impianto frenante. Tali azioni però non consentivano all'autocarro “IVECO 135.17“ di arrestarsi per tempo e pertanto il moto dei due veicoli culminava nell'urto tra gli stessi, verificatosi quindi nella corsia sinistra di sorpasso. L'urto si concretizzava tra la parte anteriore destra dell'autocarro ed il terzo anteriore, parte destra e laterale destra dell'autovettura. Nel contempo però l'autocarro “IVECO 135.17” era seguito, nella medesima corsia di sorpasso, dell'autocarro " ", il quale Controparte_8 procedeva alla velocità di circa 112 km/h (31,25 m/s). Il suo conducente, avendo scorto l'autocarro che lo precedeva compiere la repentina manovra di evitamento a sinistra e l'improvviso rallentamento, onde evitare il possibile urto con quest'ultimo, poneva in essere un'azione frenante di emergenza con conseguente rilascio di due tracce di pneumatico sul manto stradale. Tale azione frenante non consentiva all'autocarro " " di arrestarsi per tempo e pertanto Controparte_8 il suo moto di avanzamento culminava nell'urto con l'autocarro “IVECO 135.17”. L'urto si concretizzava tra la parte posteriore destra di quest'ultimo e la parte anteriore, lato sinistro, dell'autocarro " ". A seguito dell'urto, dopo una limitata traslazione in Controparte_8 direzione Catania e senza alcune significative rotazioni, i veicoli si posizionavano nelle rispettive posizioni di quiete ed in contatto tra loro”.
Il CT ha, inoltre, fornito adeguata prospettazione del grado di corresponsabilità di ciascun soggetto coinvolto nella causazione del sinistro: “In merito ai profili di responsabilità in capo ai soggetti coinvolti, si ritiene non opinabile l'attribuzione dei suddetti, per quanto accaduto, alla sig.ra , la quale, con la propria condotta di guida non uniformata alle Parte_3 regole di diligenza e prudenza che presidiano la disciplina della circolazione stradale, ha innescato il sinistro stradale per cui è causa.
Ulteriori profili di responsabilità, per gli esiti dell'evento sinistroso verificatosi, vanno attribuiti al sig. , il quale, percorrendo la SS114 direzione Catania, all'interno della corsia di CP_5 sorpasso, ad una velocità di molto superiore a quella limite imposta da segnaletica verticale, non commisurata alle condizioni del manto stradale reso bagnato dalla pioggia, non riusciva ad arrestarsi per tempo ed evitare l'urto con l'autocarro “IVECO 135.17”, procurandosi quindi le gravi lesioni. Per quanto accertato, il sig. conducente dell'autocarro “IVECO Parte_2
135.17”, procedeva nella corsia di sorpasso con un'andatura di marcia di 10 km/h superiore al limite di velocità consentito per la categoria. Pertanto se avesse tenuto la velocità imposta dal
C.d.S. di 70 km/h, l'urto con l'autovettura “FIAT PUNTO” non si sarebbe verificato. Tuttavia è stato appurato che gli ingenti danni riportati alla parte anteriore destra del medesimo, non erano riconducibili alla sola differenza di velocità di 10 km/h oltre il limite imposto. Piuttosto i suddetti sono anche da attribuire all'urto subito da tergo dall'autocarro " " che sospingeva in avanti l'autocarro Controparte_8
“IVECO 135.17” contro la “ ”. CP_9
In definitiva, alla luce delle superiori argomentazioni, può ragionevolmente ritenersi che il sinistro per cui è causa sia stato provocato principalmente dalla condotta negligente, imprudente e imperita di , la quale, non moderando la velocità di guida adeguandola alle Parte_3 condizioni della strada, resa scivolosa dalla pioggia, ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava, impattando contro il nastro tri-onda della barriera per poi collocarsi nella corsia sinistra di sorpasso. Pertanto, alla stessa può essere attribuita una percentuale di responsabilità pari al 70%.
Va, inoltre riconosciuto un concorso di colpa in capo al conducente dell'autocarro CP_8
”, in quanto, procedendo ad una velocità di molto superiore a quella imposta da
[...] segnaletica verticale e non adeguata alle condizioni stradali, provocava l'urto contro l'autocarro attoreo, aggravando le conseguenze dannose. Allo stesso, pertanto, può essere riconosciuto un grado di responsabilità pari al 30%.
Nessuna concorsuale corresponsabilità va, invece, attribuita a conducente Parte_2 dell'autocarro “IVECO 135.17” in quanto, seppur sia stato accertato che procedeva nella corsia di sorpasso con un'andatura di marcia di 10 km/h superiore al limite di velocità consentito per la categoria, tuttavia è stato appurato dal C.T.U. che gli ingenti danni riportati alla parte anteriore destra non erano riconducibili alla sola differenza di velocità di 10 km/h oltre il limite imposto, ma, piuttosto, sono da attribuire all'urto subito da tergo dall'autocarro " " che Controparte_8 sospingeva in avanti l'autocarro “IVECO 135.17” contro la “ ”. CP_9
La società attrice, pertanto, ha diritto al risarcimento proporzionale dei danni materiali al proprio autocarro, la cui prova si trae dalla quantificazione effettuata dal C.T.U, sulla base dei preventivi in atti. Considerato, pertanto, che è stato stimato un costo per le riparazioni pari ad € 10.296,66 e che il valore ante sinistro del veicolo era pari ad € 5.000,00, la ha Parte_4 diritto al risarcimento per equivalente di tale somma. La più recente giurisprudenza di legittimità è infatti incline a riconoscere al danneggiato il diritto al risarcimento del danno in forma specifica, ma soltanto ove non via sia una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria e rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 10686 del 20/04/2023).
Va, inoltre, riconosciuto, siccome provato dai documenti in atti e dalle testimonianze rese nel corso del giudizio, il danno da fermo tecnico, in quanto è stato dimostrato che l'indisponibilità del veicolo a seguito del sinistro ha comportato, per la società attrice, un esborso pari ad € 6.327,47. Parimenti, nel corso dell'istruttoria è emerso che il carico di soia tostata, trasportata dall'autocarro attoreo in occasione del sinistro, è andato distrutto. Ne consegue che quest'ultima ha diritto al risarcimento dell'ulteriore somma di € 2.744,28.
La richiesta di risarcimento del danno biologico, avanzata da va, invece, Parte_2 rigettata per carenza di prova del nesso eziologico tra il sinistro e il danno prospettato dell'attore.
In definitiva, la società attrice ha diritto di essere risarcita della somma complessiva di € 14.071,75, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dalla data del sinistro, computando gli interessi anno per anno sulla somma via via rivalutata. Tale somma va posta per il 70% a carico di
, e la Parte_3 Controparte_1 [...]
, in solido tra di loro, detratta la somma di € 2.500,00 già Controparte_2 corrisposta e per il restante 30% a carico di e la in CP_5 Controparte_6 solido tra di loro.
Nella stessa percentuale vanno ripartite le spese di lite e di CT.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di e;
Controparte_1 CP_5
2. Accerta e dichiara la concorsuale responsabilità di e nella Parte_3 CP_5 causazione del sinistro per cui è causa, nella misura espressa in parte motiva;
3. NN, per l'effetto, , e la Parte_3 Controparte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento della Controparte_2 complessiva somma di € 9.850,22, (pari al 70% di € 14.071,75) oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
4. NN e la in solido tra loro, al pagamento della CP_5 Controparte_6 complessiva somma di € 4.221,52 (pari al 30% di € 14.071,75), oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
5. Rigetta la domanda di risarcimento del danno biologico di Parte_2
6. NN , e la Parte_3 Controparte_1 [...]
, in solido tra loro al pagamento, in favore della parte attrice del Controparte_2
70% percento delle spese di lite, e e la in solido tra CP_5 Controparte_6 loro al pagamento del 30% delle spese di lite che si liquidano complessivamente € 5.077,00, oltre al 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
7. NN nella medesima percentuale i convenuti , e Parte_3 Controparte_1 la e la Controparte_2 CP_5 al pagamento in favore degli attori delle spese di CT . Controparte_6
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 22/10/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa MA CE CO