Art. 7. Funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri 1. Il comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 , e' sostituito dal seguente:
«1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo, per i quali e' deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. In tale ambito la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato di tutti i soggetti istituzionali competenti per gli interventi di ripristino, di riparazione e di ricostruzione, ivi compresi i Commissari straordinari alla ricostruzione».
2. Presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la coordina, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione, composta da tutti i Commissari straordinari nominati per le attivita' di ricostruzione di rilievo nazionale, la quale opera come struttura permanente di coordinamento, al fine di incentivare la condivisione di dati, informazioni e buone pratiche, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Cabina di regia istituita dall' articolo 221 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 . Per la partecipazione alla Conferenza ai Commissari straordinari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. All' articolo 221, comma 4, del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) in relazione alle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, dettare indicazioni, approvare buone pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle informazioni nell'ambito della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione».
4. In sede di prima applicazione del comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e' attribuito un contingente di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da destinare al Dipartimento Casa Italia, in numero non superiore a venticinque unita' individuate, a domanda, in funzione della specificita' delle professionalita' e dell'esperienza maturata in materia di ricostruzione, tra il personale di cui all' articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012 , e presso le altre amministrazioni di cui all'articolo 67-ter, comma 6, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012 , nonche' tra quello in servizio a tempo indeterminato di cui all' articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 1, comma 5 , del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e all'articolo 50, comma 3, lettera a) , del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 . E' conseguentemente ridotta la dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e corrispondentemente incrementata la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con contestuale trasferimento delle relative risorse. Gli oneri del differenziale retributivo derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri sono posti a valere sulle facolta' assunzionali della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 giugno 2025, n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118 ha disposto (con l'art. 4, comma 1-ter) che "Le disposizioni di cui all' articolo 7, comma 4, della legge 18 marzo 2025, n. 40 , si interpretano nel senso che, per l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri del contingente di personale ivi previsto, non e' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di provenienza".
«1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo, per i quali e' deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. In tale ambito la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato di tutti i soggetti istituzionali competenti per gli interventi di ripristino, di riparazione e di ricostruzione, ivi compresi i Commissari straordinari alla ricostruzione».
2. Presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la coordina, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione, composta da tutti i Commissari straordinari nominati per le attivita' di ricostruzione di rilievo nazionale, la quale opera come struttura permanente di coordinamento, al fine di incentivare la condivisione di dati, informazioni e buone pratiche, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Cabina di regia istituita dall' articolo 221 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 . Per la partecipazione alla Conferenza ai Commissari straordinari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. All' articolo 221, comma 4, del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) in relazione alle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, dettare indicazioni, approvare buone pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle informazioni nell'ambito della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione».
4. In sede di prima applicazione del comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e' attribuito un contingente di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da destinare al Dipartimento Casa Italia, in numero non superiore a venticinque unita' individuate, a domanda, in funzione della specificita' delle professionalita' e dell'esperienza maturata in materia di ricostruzione, tra il personale di cui all' articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012 , e presso le altre amministrazioni di cui all'articolo 67-ter, comma 6, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012 , nonche' tra quello in servizio a tempo indeterminato di cui all' articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 1, comma 5 , del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e all'articolo 50, comma 3, lettera a) , del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 . E' conseguentemente ridotta la dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e corrispondentemente incrementata la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con contestuale trasferimento delle relative risorse. Gli oneri del differenziale retributivo derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri sono posti a valere sulle facolta' assunzionali della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 giugno 2025, n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118 ha disposto (con l'art. 4, comma 1-ter) che "Le disposizioni di cui all' articolo 7, comma 4, della legge 18 marzo 2025, n. 40 , si interpretano nel senso che, per l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri del contingente di personale ivi previsto, non e' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di provenienza".