Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/03/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6848 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: Somministrazione vertente
TRA
(P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla
Via Nicolardi n.110, presso lo studio dell'avv. Sonia Spalice, che la rappresenta e difende in virtù della procura in atti
Opponente
CONTRO
(P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla
Via Luca Giordano n. 142, presso lo studio dell'avv. Carla Ricciardi, unitamente agli avv.ti Gaetano D. Caprino e Giovanni F. Castorina che, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la rappresentano e difendono in virtù della procura in atti
Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti e dai verbali di causa, che si intendono qui
Rgn°6848 /2022 1
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1627/2022, emesso in data
05.05.2022 e pubblicato in data 09.05.2022 dal Tribunale di Napoli
Nord, nel procedimento recante RG n. 2743/2022, con il quale, su ricorso dell'odierna opposta, le era stato ingiunto il pagamento della somma di €.59.220,34, oltre interessi, spese e competenze della procedura monitoria, per il mancato pagamento di merci fornite ed in virtù di n. 9 fatture (n. 1003 del 11.09.18 di €.30.894,34; n. 1034 del
18.09.18 di €.8.659,93; n.1064 del 25.09.18 di €.5.218,55; n. 1069 del
26.09.18 di €.9.670,09; n. 1075 del 27.09.18 di €.12.406,17; n.1091 del
02.10.18 di €.1.857,82; n. 1117 del 08.10.18 di €.6.488,45; n. 1177 del
19.10.18 di €.1.661,58; n.1245 del 09.11.18 di €.1.201,21), nonché la nota di credito n.103 del 27.09.2018 di €.6.897,67, tutte risultanti dall'estratto autentico notarile del registro iva vendite di settembre 2018 ed ottobre 2018 a firma del notaio Persona_1
Quali motivi di opposizione, l'opponente deduceva: - l'infondatezza della domanda proposta da parte avversa, per errata applicazione dei calcoli, per l'eccessività della pretesa, nonché per la difettosità della merce fornita, che aveva causato richieste di risarcimento da parte dei clienti e la perdita definitiva degli stessi;
- la mancata prova
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dell'avvenuta consegna delle quantità di merci indicate in fatture essendo stati depositati documenti di trasporto (DdT) non sottoscritti da essa opponente, e di cui contestava il contenuto e la validità; - che, con riferimento all'erroneità dei calcoli effettuati dall'opposta, andava rilevato che quest'ultima, a seguito della lamentata difettosità della merce, aveva emesso tre note di credito (n. 103 del 27.09.18, n. 129 del
13.12.18 e n. 145 del 27.12.18) per un importo complessivo di
€.20.759,70; - che, tuttavia, la somma ingiunta in favore dell'opposta non era stata correttamente ridotta, in quanto dal presunto debito era stata decurtata solo la somma di €.6.987,67, relativa alla nota di credito n. 103 del 27.9.18 mentre non erano stati presi in considerazione i crediti derivanti dalle note di credito n. 129 e n. 145, per un totale di €
13.722,03; - che, quindi, la somma ingiunta pari ad €.59.220,34 non era stata innanzitutto depauperata dell'importo di €.13.722,03, relativo alla nota di credito n. 145 del 27.12.18 di €.13.200,00 e n. 129 del 13.12.18 di €.522,03, nonché dell'ulteriore somma di €.26.796,87 relativa alle fatture nn. 1254, n. 1069, n. 1075, n. 1091, n. 1177 e n. 1254, le cui merci in esse indicate non erano mai stata consegnate ad essa opponente;
- che la pandemia da Covid-19 e la guerra, con le conseguenti restrizioni governative su spostamenti e attività economiche, avevano avuto un impatto significativo sui contratti, incluso quello de quo, stipulato verbalmente poco prima della dichiarazione della pandemia, compromettendone l'adempimento; - che la domanda relativa agli interessi moratori, fosse infondata ed eccessiva, considerando le circostanze straordinarie derivanti dalla pandemia;
-che qualora gli interessi moratori fossero stati riconosciuti, questi avrebbero dovuto decorrere eventualmente dopo 60 giorni dalla consegna della merce, come concordato verbalmente dalle parti;
- l'insussistenza delle condizioni per la concessione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo.
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Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “a) Dichiarare in ogni caso infondata la domanda e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo di cui sopra o quanto meno dichiarare che le somme ingiunte vanno ridimensionate nella misura effettivamente dovuta, ovvero di
€.18701,44, ovvero nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
disponendo, altresì , il riconoscimento dei soli interessi legali, per i motivi esposti e documentati . b) Revocarsi in ogni caso la condanna alle spese giudiziali della procedura monitoria. c)
Condannarsi la Società opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di questo giudizio, maggiorati di spese generali, IVA e CCA come per Legge.” (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione in opposizione)
Si costituiva in giudizio tardivamente la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo: - la contraddittorietà della difesa di parte opponente la quale deduceva la difettosità delle merci di cui alle fatture azionate e al tempo stesso la mancata consegna delle stesse;
- che, in relazione alla merce fornita con le fatture indicate nel decreto ingiuntivo, non vi fosse alcuna prova della contestazione dei difetti o del riconoscimento degli stessi da parte del fornitore;
- che, inoltre, le note di credito emesse si riferivano a forniture precedenti (aprile/maggio 2018) e non alla merce indicata nelle fatture insolute, quindi non pertinenti;
- l'assenza di qualsiasi prova della difettosità della merce fornita;
- la mancata prova dei danni commerciali Parte subiti;
- che l'inadempimento della fosse avvenuto molto Parte_1
prima dell'insorgere della pandemia da Covid-19 e della guerra in
Ucraina, considerando che le fatture erano state emesse nel 2018, quindi ben prima degli eventi citati, che non avevano quindi influito sul mancato pagamento.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “1) Preliminarmente concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.1627/2022
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emesso il 09/05/2022 dal Tribunale di Napoli Nord, ovvero, in via subordinata, concederne la provvisoria esecutività parziale limitatamente alla non contestata somma di € 18.701,44; 2) Nel merito, dichiarare inammissibile, infondata o comunque rigettare l'opposizione proposta dalla per i motivi sopra esposti, confermando il Parte_1
decreto ingiuntivo n.1627/2022 emesso il 09/05/2022 dal Tribunale di
Napoli Nord, o comunque condannare la al pagamento Parte_1 della somma di € 59.220,34, oltre interessi di mora da calcolarsi ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto legislativo n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo;
3) In via subordinata confermare il decreto ingiuntivo n.1627/2022 emesso il 09/05/2022 dal Tribunale di
Napoli Nord, o comunque condannare la per la non Parte_1 contestata somma di € 18.701,44, o quell'altra maggiore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi di mora da calcolarsi ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto legislativo n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo;
4) In ogni caso dare vittoria di spese e compensi sia del procedimento monitorio che del presente giudizio, con rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.”(cfr. pag.
5-6 della comparsa di costituzione e risposta)
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c. e denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto richiesta dalla per la prima volta nella comparsa di costituzione – Controparte_1
tardiva - del 22.05.2023 in quanto formulata oltre la prima udienza, all'udienza del 26.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto della tempestività della opposizione stante l'avvenuta notifica della stessa nel rispetto del termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. e l'assenza di
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contestazioni a riguardo.
Va altresì dichiarata la validità dell'atto introduttivo atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda proposta dall'opponente nei confronti dell'opposta e che ha consentito alle parti di spiegare compiutamente tutte le loro difese.
Tanto premesso, in rito va rimarcato quanto segue.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr.
Cassazione nn. 7188/2003; 15702/2004; 13001/2006), con la conseguenza che se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr. Cassazione nn. 2573/2002;
419/2006). Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24815 del
24/11/2005). In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria del attore in senso sostanziale e convenuto in
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senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., letto congiuntamente alla pronunzia a
Sezioni Unite n.13533 del 30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento salvo il limite derivante di cui all' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento. Quanto sopra va altresì contemperato con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. secondo il quale il giudice
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deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Ne consegue che, a seguito della novella del suddetto articolo operata dalla legge n.69 del 2009 (in vigore dal
04.07.2009 ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data), la parte che ha allegato fatti non contestati dalla controparte è esonerata dal relativo onere della prova.
Sempre in via preliminare, va considerato che, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato
(Sez. 1, Sentenza n. 14980 del 28/06/2006) per cui, ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio (Sez. 2, Sentenza n. 9232 del 12/07/2000). Pertanto, costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, a norma degli artt. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, fermo restando che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (Sez. L, Sentenza n.
13429 del 09/10/2000).
Ciò precisato, passando al merito e considerando quanto sopra illustrato riguardo anche al riparto dell'onere probatorio, si osserva quanto segue.
Parte opposta ha posto a fondamento della propria pretesa
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creditoria n. 9 fatture, ovvero la fattura n. 1003 del 11.09.18 di
€.30.894,34, la fattura n. 1034 del 18.09.18 di €.8.659,93, la fattura n.1064 del 25.09.18 di €.5.218,55 la fattura n. 1069 del 26.09.18 di
€.9.670,09, la fattura n. 1075 del 27.09.18 di €.12.406,17, la fattura n.
1091 del 02.10.18 di €.1.857,82, la fattura n. 1117 del 08.10.18 di
€.6.488,45, la fattura n. 1177 del 19.10.18 di €.1.661,58 e la fattura n.1245 del 09.11.18 di €.1.201,21, nonchè nota di credito n.103 del
27.09.2018 di €.6.897,67, tutte risultanti dall'estratto autentico notarile del registro iva vendite di settembre 2018 ed ottobre 2018 a firma del notaio Persona_1
A fronte di ciò, l'opponente, pur non contestando l'esistenza di un rapporto contrattuale con l'opposta, ha eccepito l'inadempimento di quest'ultima ai sensi dell'art. 1460 c.c., sostenendo che le merci oggetto delle fatture azionate non sarebbero mai state consegnate, che le stesse presentavano difetti tali da determinare la richiesta di risarcimento danni da parte dei clienti a seguito della vendita dei capi, con conseguente perdita degli stessi e che, inoltre, dall'importo richiesto non era stata operata la necessaria decurtazione di €.13.722,03, relativo alle note di credito n. 145 del 27.12.18 (per un importo di € 13.200,00) e n. 129 del
13.12.18 (per € 522,03), nonché dell'ulteriore somma di €.26.796,87, corrispondente alle fatture n. 1254, n. 1069, n. 1075, n. 1091, n. 1177 e n. 1254, per la quale la merce indicata nelle stesse non sarebbe mai stata consegnata all'opponente.
Tali eccezioni risultano infondate e vanno rigettate.
Invero, l'opponente non ha debitamente contestato le fatture nn. 1003,
1034, 1064 e 1117, per cui le prestazioni e i crediti rappresentati in tali fatture devono intendersi accertate e dovuti.
Con riferimento, invece, alle ulteriori fatture e note di credito sopra indicate, si rappresenta l'assoluta contraddittorietà della difesa di parte
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opponente, la quale ha eccepito di non aver mai ricevuto le merci di cui alle fatture azionate per poi dedurre la difettosità delle stesse, tanto da articolare una prova testimoniale incentrata esclusivamente sulla difettosità delle merci stesse (“1) Vero che la merce fornita dalla soc. alla soc. nel periodo compreso tra il mese di CP_1 Pt_1
settembre 2018 ed il mese di novembre 2018, non corrispondeva a quella rammostrata come campione all'atto dell'ordinazione, ovvero il pellame perdeva colore al solo strofinamento”. 2) “Vero che il pellame fornito dalla soc. durante il periodo compreso tra il mese di CP_1
settembre 2018 ed il mese di novembre 2018, ha manifestato la perdita di colore, durante la lavorazione dei capi”). Ciò consente di ritenere che l'opponente abbia ammesso di aver ricevuto la merce. A favore di tale tesi depone anche la circostanza che l'opponente ha depositato i
DDT relativi alle merci indicate nelle fatture azionate, documenti che, invece, non sono mai stati depositati dalla parte opposta. Ebbene, appare del tutto inverosimile che l'opponente possa essere in possesso di tali
DDT senza aver ricevuto la merce, considerato che tali documenti costituiscono prova della consegna delle stesse.
A ciò si aggiunga, poi, che l'opponente non ha fornito alcuna prova concreta di aver mai denunciato i presunti difetti della merce. Agli atti non v'è prova che la parte opponente abbia mai formalmente sollevato obiezioni in merito ai difetti della merce fornita né durante il periodo di consegna né successivamente.
Relativamente, poi, alle note di credito n. 129 e n. 145 per un ulteriore importo di €.13.722,03, si osserva che tali note di credito riportano espressamente le fatture cui si riferiscono (nn. 487, 541 e 579 del 2018), che sono completamente diverse e antecedenti rispetto a quelle azionate con il decreto ingiuntivo, e pertanto non riguardano in alcun modo i crediti oggetto del provvedimento monitorio. In
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particolare, la nota di credito n. 129 del 31.12.2018 si riferisce alla fattura n. 487 del 24.04.2018, mentre la nota di credito n. 145 del
27.12.2018 si riferisce alle fatture n. 487 del 24.04.2018, n. 541 del
09.05.2018 e n. 579 del 17.05.2018, tutte fatture precedenti rispetto a quelle oggetto di causa.
Infine, con riguardo alle argomentazioni relative alla pandemia da Covid-19 e alla “guerra”, l'opponente sostiene di non poter essere considerata inadempiente, e che gli interessi moratori dovrebbero essere ridotti a quelli legali. Tuttavia, si rileva che le fatture per cui è causa sono state emesse tra il 11/09/2018 e il 09/11/2018, e quindi avrebbero dovuto essere saldate ben prima che si diffondesse il Covid-
19 in Italia, il cui primo focolaio è stato rilevato il 21/02/2020.
L'inadempimento dell'opponente si è quindi verificato molto prima della pandemia e, a maggior ragione, della guerra in corso in Ucraina, che non hanno avuto alcuna influenza sul mancato pagamento. La relativa eccezione, poiché del tutto generica ed inconsistente, va rigettata.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, può dirsi che, mentre la creditrice in senso sostanziale ha soddisfatto l'onere probatorio di cui era gravata e come sopra rappresentato, la debitrice in senso sostanziale non ha fornito la prova liberatoria spettantele, limitandosi a delle contestazioni del tutto inconsistenti a fronte della avversa posizione e della documentazione prodotta.
Da ciò consegue il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo qui opposto n. 1627/2022, il quale va altresì dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi e per gli effetti degli artt. 653 e 654 c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore della domanda nello
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scaglione ricompreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.00,00, secondo i criteri ed i valori medi di cui al D.M. 10.03.2014 n.55, recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
Ogni ulteriore questione sollevata dalle parti in causa rimane assorbita dalla presente pronuncia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in persona del giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 1627/2022;
2) CONDANNA la in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento, nei confronti della in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €.5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti
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aliquote.
Così deciso in Aversa il 20/03/2025
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L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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