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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/09/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 538/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Maria Gigliola
Marino, per procura generale alle liti;
Appellante
CONTRO
(C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall' avv. Luca Nunzio Luggisi, giusta procura in atti;
Appellato
OGGETTO: rendita da malattie professionali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5252/2021, pubblicata il 16.12.2021, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania accoglieva il ricorso proposto da nei Controparte_1
confronti dell' , volto all'accertamento dell'origine professionale delle Pt_1 malattie dalle quali egli era affetto (tumore del rene e ipoacusia neurosensoriale bilaterale) e del diritto alla conseguente rendita prevista dalla legge.
Il primo giudice, aderendo alle conclusioni dell'espletata CTU medico legale - in difetto di contestazione da parte dell'ente delle circostanze allegate dal ricorrente in ordine all'attività lavorativa svolta, alle modalità e all'orario di lavoro, agli agenti patogeni presenti nelle lavorazioni, nonché in ordine alla documentazione probatoria versata in atti - riteneva sussistente il nesso di causalità tra le mansioni del ricorrente e le patologie denunciate.
Dichiarava quindi che l'odierno appellato, a causa delle malattie professionali denunciate, aveva subìto una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 16% e, conseguentemente, condannava l all'erogazione Pt_1
dell'indennizzo in rendita in misura corrispondente alla menomazione accertata, nonché alla rifusione delle spese di lite, ponendo definitivamente a carico dell'ente le spese di CTU.
L' impugnava la sentenza con ricorso depositato il 14 giugno 2022; Pt_1
l'appellato resisteva al gravame.
La causa era posta in decisione l'11 settembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' appellante con il primo motivo di gravame censura la sentenza Pt_1
nella parte in cui il giudice ha ritenuto comprovata la specifica pericolosità delle mansioni svolte dall'appellato sul presupposto della mancata proposizione al riguardo di alcuna contestazione.
Assume che le attività svolte dall'appellato, di natura amministrativa, non avevano esposto lo stesso allo specifico rischio di contrarre né il tumore al rene né l'ipoacusia, malattie infatti entrambe non tabellate.
Deduce che, pertanto, il lavoratore, avrebbe dovuto provare o quanto meno allegare la qualità, l'entità e l'intensità dell'esposizione a sostanze cancerogene e al rumore di origine lavorativa, egli invece era rimasto inadempiente rispetto a tale onere di allegazione e prova, così incorrendo nella decadenza di cui all'art. 415 c.p.c.
2. Con ulteriore doglianza contesta la sentenza nella parte in cui il giudice ha riconosciuto l'origine professionale delle patologie denunciate, aderendo acriticamente alle conclusioni del consulente medico legale.
Allega che, in ordine all'origine professionale del tumore al rene, il perito ha fondato le sue conclusioni su considerazioni astratte e che, in relazione all'ipoacusia, “la curva dell'esame audiometrico non è patognomonica di sordità professionale bensì di presbiacusia, ossia di una patologia legata all'invecchiamento del soggetto”.
Insiste pertanto nell'origine non professionale delle malattie denunciate dall'appellato e chiede, previo rinnovo delle operazioni peritali, di rigettare la domanda proposta da nel ricorso introduttivo del giudizio di Controparte_1
primo grado, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e di CTU.
2. L'appellato nella memoria difensiva eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex artt. 436 bis, 348 bis e 348 ter c.p.c. e ribadisce che l'ente nel giudizio di primo grado si è costituito tardivamente incorrendo nella decadenza ex art. 416 c.p.c. e non ha mai contestato quanto dedotto dal ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Eccepisce altresì che l' ha formulato in appello contestazioni nuove e dunque tardive, mentre Pt_1
non si era presentato all'udienza del 22.11.2021 davanti al tribunale, fissata proprio su richiesta della stessa parte per il richiamo del CTU.
3. Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'appello, che appare formulato nel rispetto delle norme di legge invocate dalla parte appellata, essendo fondato su motivi sufficientemente specifici e rispettosi dell'onere di indicare le parti della sentenza impugnata, le censure messe alla ricostruzione compiuta dal tribunale e le norme di legge violate. Va poi escluso che la costituzione dell' assicuratore nel primo grado di Pt_1
giudizio oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c. impedisse la contestazione della natura tecnopatica delle mansioni svolte dal lavoratore sotto il profilo dell'assenza di esposizione a rischio specifico di contrarre le patologie denunciate, attenendo tale contestazione a mera difesa e non a eccezione in senso stretto.
4. Oltre che ammissibile l'appello è poi fondato.
4.1. Quanto al primo motivo, va premesso in diritto che
“L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l avesse l'obbligo di contestare i fatti posti alla base della Pt_1
domanda giudiziale di indennità temporanea da infortunio sul lavoro, perché il fatto costitutivo della prestazione trae origine dal rapporto di lavoro cui l'ente è estraneo, restando irrilevante, ai fini della non contestazione, quanto dedotto dal lavoratore in sede amministrativa con la denuncia d'infortunio)” (Cass. L.
2174/2021).
L' poi, anche se sinteticamente e con rinvio per relazionem alle Pt_1
considerazioni medico legali allegate alla relazione amministrativa (prodotta), ha contestato l'origine professionale delle malattie denunciate dal ricorrente, negando che le sostanze chimiche a cui il ricorrente allega di essere stato esposto, pur essendo agenti cancerogeni, abbiano tra gli organi bersaglio anche i reni e rilevando l'omessa produzione di documenti idonei a supportare la prova anche della patologia uditiva.
Deve escludersi pertanto che il lavoratore abbia fornito la prova, a suo carico, che le mansioni lavorative, per le concrete modalità di espletamento, lo abbiano esposto al rischio di contrarre le specifiche patologie da lui sofferte.
4.2. Proprio sulla scorta dei superiori rilievi sono fondate anche le contestazioni mosse alla CTU, di cui è stata disposta la rinnovazione nel presente grado.
All'esito del nuovo esame peritale, le cui conclusioni sono condivise dal collegio, deve ritenersi esclusa per entrambe le patologie denunciate l'origine professionale, tenuto conto della natura delle stesse e dell'attività lavorativa svolta dall'appellato, in relazione alle condizioni ambientali e operative nelle quali egli si è trovato a rendere la sua prestazione dapprima presso l'Ufficio Tecnico
Imposte di Fabbricazione e poi presso l'Agenzia delle dogane. Va premesso infatti che, per entrambi i casi, si tratta di malattie 'non tabellate', non rientrando esse nell'elenco della nuova tabella delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del D.P.R. 1124/65 e s.m.i. (allegato 4 allo stesso DPR), emanata in data
10/10/2023 con Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute, per cui non può applicarsi il principio della presunzione di eziologia professionale e che il consulente tecnico ha accertato l'insussistenza di correlazione causale o concausale tra la pregressa attività lavorativa e le patologie contratte, sia sotto il profilo della plausibilità medico-scientifica sia sulla base del criterio del “più probabile che non”.
Il perito ha richiamato la storia lavorativa dell'appellato - impiegato dell poi incorporato Controparte_2
nell'ambito dell odierna Controparte_3 Controparte_4
il quale ha operato a partire dal 1985 presso raffinerie petrolchimiche e
[...]
altri impianti e depositi di oli greggi della Sicilia orientale e dall'agosto 2007 presso l' di Catania) – e ha ricostruito la natura e le mansioni CP_5
riconducibili al suo profilo professionale, quale si evince dalla determinazione direttoriale dell del 03/05/2021, in atti, Parte_2
chiarendo che lo stesso “ha svolto, sostanzialmente, la mansione di funzionario amministrativo, effettuando le funzioni di competenza del proprio ufficio ed eseguendo anche attività ispettive di supervisione e controllo finalizzate al contrasto di illeciti di natura tributaria ed extra tributaria”, rivestendo un ruolo che “anche per l'elevata professionalità dell'appellato (pluri-laureato) …di carattere impiegatizio e non di una mansione assimilabile a quella di operaio generico o specializzato, manutentore, analista chimico o analoghi”…“Il suo ruolo, cruciale all'interno della raffineria o dei successivi impianti presso i quali era stato destinato, riguardava il controllo fiscale e la supervisione delle operazioni legate alla produzione, allo stoccaggio e alla movimentazione dei prodotti petroliferi soggetti ad accise. In particolare (elenco non esaustivo):
1. verifica della contabilità dei prodotti soggetti ad accise: a) controllo dei registri di carico e scarico dei prodotti petroliferi;
b) ispezione della documentazione contabile per garantire la conformità alle normative fiscali;
c) supervisione dei processi di denaturazione e marcatura dei carburanti;
d) Monitoraggio degli impianti di produzione;
e) ispezione periodica degli impianti per verificare che le quantità dichiarate corrispondano ai volumi effettivi;
f) controllo del rispetto delle procedure di sicurezza e ambientali;
g) collaborazione con i tecnici per
l'analisi delle perdite di prodotto e delle eventuali irregolarità operative.
2. gestione delle autorizzazioni e delle comunicazioni con le autorità: a) rilascio e verifica delle licenze per lo stoccaggio e la movimentazione di prodotti petroliferi;
b) interfaccia con l' per la comunicazione dei dati relativi Controparte_3
alla produzione e alla distribuzione;
c) redazione di report e verbali ispettivi per le verifiche fiscali.
3. Controllo delle operazioni di carico e scarico: a) supervisione delle procedure di movimentazione dei carburanti;
b) verifica delle dichiarazioni di esportazione e importazione;
c) monitoraggio del corretto pagamento delle accise e delle eventuali esenzioni. Si tratta, in tutta evidenza, di una funzione che richiede competenze sia amministrative sia tecniche, nonché una conoscenza approfondita della vigente normativa doganale e fiscale e che comporta prevalentemente lavoro di ufficio ma con verifiche e controlli 'sul campo', laddove necessari”. D'altro canto, il lavoratore, come già rilevato, non ha dimostrato che le concrete modalità esplicative delle mansioni svolte erano tali da esporlo al rischio di contrarre le patologie denunciate, non potendo farsi ricorso, per le ragioni chiarite al superiore n.
4.1. al principio di non contestazione.
Nelle produzioni delle parti non si rinviene, come accertato dal CTU, alcuna prova “di una esposizione sistematica e abituale, di natura occupazionale, a sostanze chimiche individuate dannose per la salute e/o “cancerogene”, né è mai stato prodotto alcun Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), previsto dalle normative comunitarie CE recepite dallo Stato italiano sin dal 1994 attestante
l'esposizione quotidiana o settimanale a sostanze chimiche del dr. CP_1
.
[...]
Il consulente tecnico ha escluso l'esposizione continua e protratta agli agenti chimici presenti nei vari reparti delle raffinerie, o degli altri impianti e depositi ove l'appellato ha prestato servizio e in particolare ha escluso l'esposizione occupazionale al tricloroetilene – sostanza chimica sulla quale l'appellato, ancora nelle ultime note, ha posto l'accento – “poiché tale sostanza chimica poteva essere presente in quantità rilevanti solo in determinati reparti (ad esempio il reparto clorosoda dell' ), allocati ben all'interno del polo petrolchimico Parte_3
ma quasi sempre circolante in impianti a circuito chiuso, con nullo o minimo spandimento nell'ambiente di lavoro”. Sulla base della propria consolidata esperienza nelle discipline Medicina del Lavoro e Igiene industriale il CTU ha sottolineato “la differenza tra esposizione occupazionale continua a sostanze chimiche ed esposizione occasionale ambientale (o di altra natura)…
L'esposizione professionale si verifica quando un soggetto è regolarmente, sistematicamente e abitualmente esposto, in ambito lavorativo, a una o più determinate sostanze chimiche. Tipici esempi includono gli operai delle industrie chimiche, farmaceutiche o petrolchimiche, il personale ospedaliero che gestisce farmaci citotossici, gli addetti alla produzione di vernici, solventi e altri materiali etc. Le caratteristiche principali di questo tipo di esposizione includono la significativa quantità della sostanza con cui si è a contatto, la durata prolungata, la conseguente necessità di adeguate protezioni (dispositivi di protezione collettivi o individuali), le normative correlate quali regolamenti e procedure per la tutela della salute dei lavoratori. L'esposizione occasionale, invece, riguarda tutte quelle situazioni in cui il soggetto viene a contatto con una – o più - sostanza chimiche in modo occasionale, episodico, sporadico e comunque non sistematico, anche sul posto di lavoro. Tali condizioni espositive sono caratterizzate dalla bassa frequenza, dalla breve o brevissima durata, dalla minore necessità (talora assenza) di protezioni specifiche per il tempo limitato e dalla variabilità del rischio in relazione alle sostanze implicate, che possono essere tra loro differenti
e con concentrazione e tossicità assai diverse”. Il consulente ha infine rilevato che “il sig. è affetto da ipertensione arteriosa, da epoca non precisata, in CP_1
trattamento farmacologico (con un non ottimale controllo dei valori di PA, come accertato in occasione della visita della presente CTU) e che tale patologia viene considerata tra i fattori di rischio del tumore del rene, assieme alla inevitabile predisposizione genetica ancora purtroppo sconosciuta”.
Analogamente, l'indagine tecnica medicolegale ha escluso l'esposizione dell'appellato a rumore ambientale elevato per il periodo in cui ha reso la Contro prestazione lavorativa negli uffici della sezione operativa territoriale dell presso l'aeroporto di Catania-Fontanarossa, dall'ottobre 2012 e fino al dicembre
2017, in prossimità del settore airside, complessivamente per poco più di 5 anni, rilevando preliminarmente l'omessa produzione di relazioni fonometriche o risultati di altre indagini analoghe condotte presso gli uffici di pertinenza, nonché di alcun DVR inerente al periodo interessato. Ha poi precisato che “gli uffici, anche se adiacenti a impianti o aree con elevata rumorosità, per le rispettive caratteristiche tecniche e costruttive rientrano generalmente nelle fasce di esposizione a rumore inferiori agli 80 dB(A) di Lep,d (in genere intorno a 55-60
a seconda dei casi), livelli considerati sicuri per l'assenza di ripercussioni sull'organo dell'udito”. Ha aggiunto, inoltre, che “nel caso di specie, le curve audiometriche degli esami esibiti da parte ricorrente (esame del 05/09/2017 acquisito in atti ed esame del 30/01/2025, esibito nel corso delle operazioni) non sono caratteristiche della curva tipica di ipoacusia da rumore. Pur trattandosi di ipoacusia neurosensoriale si è in presenza di tracciati in discesa sulle alte frequenze, asimmetrici (cioè differenti tra un orecchio e l'altro), che depongono quindi per altra natura di deficit uditivo, presumibilmente di tipo presbiacusico.
In altri termini deve ritenersi che l'ipoacusia bilaterale documentata, aggravatasi nel corso del tempo, non sia compatibile con un trauma acustico cronico dovuto
a esposizione a rumore di origine occupazionale, peraltro mai debitamente attestato, che non risulta neanche sostenibile per la relativamente breve durata della riferita esposizione. A titolo indicativo infatti, va rammentato che la norma
ISO 1999/90 indica che una esposizione giornaliera a un Lep,d di 90 dB per 8 ore al giorno per la durata di almeno 10 anni può causare in soggetti otolabili un danno uditivo corrispondente a un deficit di circa il 7%, grado appena apprezzabile all'esame audiometrico. Per completezza di esposizione, infine, si precisa che il predetto deficit uditivo non può configurarsi come 'malattia tabellata', contemplata alla voce 71) ipoacusia da rumore della tabella delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del D.P.R. 1124/1965 e s.m.i.
(allegato 4), come recentemente aggiornata con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministero della Salute del 10/10/2023. Infatti alla lettera w) della citata voce tabellare, in quanto tra le lavorazioni che espongono a rumore in assenza di efficace isolamento acustico vengono esplicitamente incluse “altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano una esposizione personale, giornaliera o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80 dB(A)”.
Pertanto, anche sulla scorta delle richiamate conclusioni tecniche, l'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e rigetto della domanda attorea.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014
(aggiornati al DM 147/2022) tenuto conto del valore della controversia individuato ai sensi dell'art. 13 co. 2 c.p.c. (scaglione da 26.001,00 a 52.000,00)
e dell'attività svolta.
Anche le spese di CTU di entrambi i gradi di giudizio, come separatamente liquidate, devono essere poste definitivamente a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta da e condanna quest'ultimo al pagamento delle spese Controparte_1
processuali dei due gradi di giudizio, che liquida in € 4.638,00 per il primo grado e in € 4.996,00 per il presente, oltre spese generali (15%).
Pone definitivamente a carico dell'appellato le spese relative alle consulenze tecniche disposte nei due gradi di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Graziella Parisi