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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/12/2024, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 2723/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
1) Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) -Giudice rel. Controparte_1 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2723 R.G.A.C. dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza del 26.11.2024, vertente
TRA
(nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Elena Nisi, giusta procura C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, presso il cui studio in Saline Joniche (R.C.), alla via
Nazionale, trav. I, n. 1, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(nata a Sant'Alessio in [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_2
) C.F._2
-resistente contumace-
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO
CALABRIA
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 26.11.2024 il ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi e chiedeva la decisione della causa, anche con rimessione al Collegio nella medesima data.
L'ufficio del P.M. in data 28.11.2023 “vistava” il ricorso. IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.10.2023 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di volere pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , assumendo che: Controparte_2
-il 26.09.1982 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con la resistente;
-con sentenza n. cron. 6637/10 del 21.10.2010, depositata il 22.10.2010, il Tribunale di
Torino aveva dichiarato la separazione personale tra i predetti coniugi;
- la separazione si era protratta ininterrottamente dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale e tuttora persiste, non essendoci mai stata alcuna riconciliazione né materiale, né spirituale;
- dall' unione coniugale sono nate due figlie, e , entrambe maggiorenni, Per_1 Per_2 con le quali egli non ha alcun tipo di comunicazione e/o contatto da ormai molti anni;
- rispetto all'epoca della separazione la figlia è divenuta economicamente Per_1 autosufficiente ed ha formato un proprio e autonomo nucleo familiare;
- l'odierno ricorrente ha costituito un nuovo nucleo familiare e da tale unione sono nate due bambine;
- egli è allo stato disoccupato da alcuni anni nonché affetto da delle patologie invalidanti che non gli consentono di poter svolgere attività lavorativa.
Sulla scorta di tali allegazioni, il ricorrente chiedeva di: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la resistente in Reggio Calabria il 26.09.1982, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione relativamente alla casa coniugale;
confermare che alcun contributo a titolo di mantenimento dovrà essere versato dal sig. alla sig.ra e alla figlia così Pt_1 Controparte_2 Persona_3 come era già statuito dal Tribunale di Torino con la sentenza n. 6637/10; al contempo, dichiarare che alcun contributo dovrà essere versato alla figlia in Parte_2 ragione dell'autonomia raggiunta dalla stessa. Con vittoria di spese competenze del giudizio.
Notificato ritualmente il ricorso con il decreto di fissazione udienza, all'udienza del
26.11.2024 era presente personalmente , mentre non compariva Parte_1 ; la parte ricorrente presente personalmente dichiarava: “ADR: io Controparte_2 voglio divorziare;
ADR: non ci sono possibilità di riconciliazione;
ADR: le mie figlie sono grandi, una è dell'83 e un dell'87, che non abitano più nella casa coniugale e sono autonome.
ADR: io non contribuivo al mantenimento di mia moglie ma solo della mia figlia minore;
ADR: non ho altro da aggiungere.”.
A questo punto il ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi e chiedeva la decisione della causa, anche con rimessione al Collegio nella medesima data;
il Giudice delegato, ritenuto preliminarmente di non dover adottare provvedimenti indifferibili ed urgenti né provvedimenti istruttori o provvisori a tutela di prole minorenne, rimetteva la decisione al Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da
è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo Parte_1 ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso del Collegio, sulla scorta delle seppur scarne emergenze processuali, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare, acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza n. cron. 6637/10 con la quale è intervenuta la separazione personale tra i coniugi ed essendo, d'altronde, trascorsi i termini di cui al disposto dell'art.3 n.2 lett. b) della legge n.898/70 dapprima come modificato dalla legge n.74/1987, e poi di recente ulteriormente modificato dall'art.1
Legge 06.05.2015 n.55, dalla comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del
Tribunale di Torino, né tantomeno è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Ed allora, nulla osta, giusto il combinato disposto delle disposizioni appena richiamate,
a che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 26.09.1982, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria Parte II, serie A, n.850, anno 1982.
Per quanto riguarda i provvedimenti conseguenziali, nessuna statuizione deve essere adottata, atteso che entrambe le figlie nate dal matrimonio sono oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla può essere disposto relativamente all'assegnazione della casa coniugale, e non sono state richieste altre pronunce.
Avuto riguardo alla natura della controversia, alle ragioni della decisione nonché alla sostanziale non opposizione della resistente rimasta peraltro contumace, si ritiene di giustizia compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da con ricorso Parte_1 depositato il 24.10.2023, nei confronti di , ogni altra istanza, eccezione Controparte_2
e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria il 26.09.1982, da e , il cui atto Parte_1 Controparte_2 risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria
Parte II, serie A, n.850, anno 1982;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-compensa interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 9.12.2024
Il Giudice rel. est.
Dott.ss CP_1
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
1) Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) -Giudice rel. Controparte_1 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2723 R.G.A.C. dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza del 26.11.2024, vertente
TRA
(nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Elena Nisi, giusta procura C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, presso il cui studio in Saline Joniche (R.C.), alla via
Nazionale, trav. I, n. 1, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(nata a Sant'Alessio in [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_2
) C.F._2
-resistente contumace-
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO
CALABRIA
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 26.11.2024 il ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi e chiedeva la decisione della causa, anche con rimessione al Collegio nella medesima data.
L'ufficio del P.M. in data 28.11.2023 “vistava” il ricorso. IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.10.2023 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di volere pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , assumendo che: Controparte_2
-il 26.09.1982 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con la resistente;
-con sentenza n. cron. 6637/10 del 21.10.2010, depositata il 22.10.2010, il Tribunale di
Torino aveva dichiarato la separazione personale tra i predetti coniugi;
- la separazione si era protratta ininterrottamente dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale e tuttora persiste, non essendoci mai stata alcuna riconciliazione né materiale, né spirituale;
- dall' unione coniugale sono nate due figlie, e , entrambe maggiorenni, Per_1 Per_2 con le quali egli non ha alcun tipo di comunicazione e/o contatto da ormai molti anni;
- rispetto all'epoca della separazione la figlia è divenuta economicamente Per_1 autosufficiente ed ha formato un proprio e autonomo nucleo familiare;
- l'odierno ricorrente ha costituito un nuovo nucleo familiare e da tale unione sono nate due bambine;
- egli è allo stato disoccupato da alcuni anni nonché affetto da delle patologie invalidanti che non gli consentono di poter svolgere attività lavorativa.
Sulla scorta di tali allegazioni, il ricorrente chiedeva di: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la resistente in Reggio Calabria il 26.09.1982, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione relativamente alla casa coniugale;
confermare che alcun contributo a titolo di mantenimento dovrà essere versato dal sig. alla sig.ra e alla figlia così Pt_1 Controparte_2 Persona_3 come era già statuito dal Tribunale di Torino con la sentenza n. 6637/10; al contempo, dichiarare che alcun contributo dovrà essere versato alla figlia in Parte_2 ragione dell'autonomia raggiunta dalla stessa. Con vittoria di spese competenze del giudizio.
Notificato ritualmente il ricorso con il decreto di fissazione udienza, all'udienza del
26.11.2024 era presente personalmente , mentre non compariva Parte_1 ; la parte ricorrente presente personalmente dichiarava: “ADR: io Controparte_2 voglio divorziare;
ADR: non ci sono possibilità di riconciliazione;
ADR: le mie figlie sono grandi, una è dell'83 e un dell'87, che non abitano più nella casa coniugale e sono autonome.
ADR: io non contribuivo al mantenimento di mia moglie ma solo della mia figlia minore;
ADR: non ho altro da aggiungere.”.
A questo punto il ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi e chiedeva la decisione della causa, anche con rimessione al Collegio nella medesima data;
il Giudice delegato, ritenuto preliminarmente di non dover adottare provvedimenti indifferibili ed urgenti né provvedimenti istruttori o provvisori a tutela di prole minorenne, rimetteva la decisione al Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da
è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo Parte_1 ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso del Collegio, sulla scorta delle seppur scarne emergenze processuali, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare, acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza n. cron. 6637/10 con la quale è intervenuta la separazione personale tra i coniugi ed essendo, d'altronde, trascorsi i termini di cui al disposto dell'art.3 n.2 lett. b) della legge n.898/70 dapprima come modificato dalla legge n.74/1987, e poi di recente ulteriormente modificato dall'art.1
Legge 06.05.2015 n.55, dalla comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del
Tribunale di Torino, né tantomeno è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Ed allora, nulla osta, giusto il combinato disposto delle disposizioni appena richiamate,
a che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 26.09.1982, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria Parte II, serie A, n.850, anno 1982.
Per quanto riguarda i provvedimenti conseguenziali, nessuna statuizione deve essere adottata, atteso che entrambe le figlie nate dal matrimonio sono oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla può essere disposto relativamente all'assegnazione della casa coniugale, e non sono state richieste altre pronunce.
Avuto riguardo alla natura della controversia, alle ragioni della decisione nonché alla sostanziale non opposizione della resistente rimasta peraltro contumace, si ritiene di giustizia compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da con ricorso Parte_1 depositato il 24.10.2023, nei confronti di , ogni altra istanza, eccezione Controparte_2
e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria il 26.09.1982, da e , il cui atto Parte_1 Controparte_2 risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria
Parte II, serie A, n.850, anno 1982;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-compensa interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 9.12.2024
Il Giudice rel. est.
Dott.ss CP_1
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna