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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 302/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1554/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5842/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 3 e pubblicata il 15/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3031100876 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 207/2026 depositato il 16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 SRL ha impugnato l'avviso di accertamento n. TD3031100876-2021, emesso a seguito di un'attività di controllo effettuata dall'Agenzia delle
Entrate, Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Cosenza per l'anno di imposta 2016. Tale atto scaturiva dai rilievi contenuti nel Processo Verbale di
Constatazione redatto, in data 06/08/2021, dalla Guardia di Finanza - Nucleo di
Polizia Economica-Finanziaria di Cosenza, nei confronti della "
Ricorrente_1 srl", debitamente notificato in pari data al rappresentante legale ed amministratore unico, Nominativo_1 (cfr. pvc allegato al ricorso di parte).
I Giudici di prime cure rigettavano il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva appello la società denunciando il difetto di motivazione e censurando la condanna alle spese.
Si costituiva l'Agenzia.
L'appello non è fondato.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'Appellante, non ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza in quanto i Primi Giudici hanno pienamente illustrato l'iter logico seguito per giungere alla decisione assunta, hanno chiarito su quali prove hanno fondato il loro convincimento e sulla base di quali argomentazioni sono pervenuti alla loro determinazione finale, in conformità al principio di carattere generale diramato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
16958/2023.
Parimenti è da condividere la condanna alle spese fondata sulla soccombenza come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e pertanto conferma la sentenza impugnata dell'Agenzia, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 7.500,00 oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1554/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5842/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 3 e pubblicata il 15/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3031100876 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 207/2026 depositato il 16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 SRL ha impugnato l'avviso di accertamento n. TD3031100876-2021, emesso a seguito di un'attività di controllo effettuata dall'Agenzia delle
Entrate, Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Cosenza per l'anno di imposta 2016. Tale atto scaturiva dai rilievi contenuti nel Processo Verbale di
Constatazione redatto, in data 06/08/2021, dalla Guardia di Finanza - Nucleo di
Polizia Economica-Finanziaria di Cosenza, nei confronti della "
Ricorrente_1 srl", debitamente notificato in pari data al rappresentante legale ed amministratore unico, Nominativo_1 (cfr. pvc allegato al ricorso di parte).
I Giudici di prime cure rigettavano il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva appello la società denunciando il difetto di motivazione e censurando la condanna alle spese.
Si costituiva l'Agenzia.
L'appello non è fondato.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'Appellante, non ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza in quanto i Primi Giudici hanno pienamente illustrato l'iter logico seguito per giungere alla decisione assunta, hanno chiarito su quali prove hanno fondato il loro convincimento e sulla base di quali argomentazioni sono pervenuti alla loro determinazione finale, in conformità al principio di carattere generale diramato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
16958/2023.
Parimenti è da condividere la condanna alle spese fondata sulla soccombenza come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e pertanto conferma la sentenza impugnata dell'Agenzia, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 7.500,00 oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta.