Sentenza 28 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 28/03/2022, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/03/2022
N. 00510/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01540/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1540 del 2021, proposto da
ER UC, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Falconieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- ASL di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Selleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- INPS di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 2452 del 4.7.2018 emessa dal Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ASL Lecce;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Andrea Vitucci nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022, svoltasi nelle modalità di cui al Decreto del Presidente T.A.R. Lecce n. 8 del 15 marzo 2022, e uditi per le parti i difensori avv. S. Falconieri per la parte ricorrente e avv. G. Selleri per l’ASL;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Dagli atti di causa emerge quanto segue.
1.1) Con sentenza n. 2452 del 4.7.2018 (siccome emendata da errore materiale, giusta relativo provvedimento di correzione del 19 settembre 2018), ormai definitiva, il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto in quella sede dalla dott.ssa UC, così provvedeva: « dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini previdenziali, del periodo di servizio prestato in convenzione presso il SERT per un periodo di dieci anni, ventidue mesi e quarantacinque giorni dedotto in ricorso per le ore settimanali indicate in ricorso e, per l’effetto, condanna l’INPS e la ASL alla conseguente regolarizzazione della posizione assicurativa della lavoratrice per il periodo di servizio prestato in regime convenzionale dal 18/4/1983 al 31/12/1996 e alle differenze contributive dovute in eccedenza rispetto a quelle versate nella Gestione Separata prima della immissione in ruolo per il periodo dall’1/1/1997 al 30/04/2002 ».
1.2) La sentenza veniva notificata con formula esecutiva all’ASL di Lecce e all’INPS di Lecce in data 5 marzo 2021. Decorso quindi il termine di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996, conv. in L. n. 30/1997, la ricorrente presentava il gravame in esame, notificato a mani all’ASL di Lecce il 2 novembre 2021 e all’INPS di Lecce l’8 novembre 2021, con cui chiede l’ottemperanza al giudicato.
1.3) Si è costituita in giudizio l’ASL di Lecce, la quale, con memoria difensiva del 27 febbraio 2022, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione, in quanto la suddetta sentenza recherebbe una condanna generica, per il che, non essendosi formato un comando giudiziale da ottemperare circa l’esatta quantificazione monetaria delle differenze contributive, si dovrebbe incardinare un nuovo giudizio innanzi al G.O. a tale ultimo riguardo.
1.4) Con replica del 3 marzo 2022, la ricorrente ha dedotto che gli elementi di concreta determinazione sono contenuti nella determina ASL n. 3039 del 6 agosto 2007, richiamata nella sentenza da ottemperare e allegata al gravame odierno, nella quale sono indicati i periodi da riconoscere alla ricorrente.
1.5) Quanto al merito dell’ottemperanza, l’ASL, sempre nella suddetta memoria difensiva del 27 febbraio 2022, ha eccepito che:
- a) è vero che dovrà essere l’ASL Lecce a versare le somme necessarie alla regolarizzazione della posizione contributiva dalla ricorrente;
- b) tuttavia, trattandosi di contribuzione che l’ASL dovrà effettivamente versare all’INPS, è altrettanto certo che dovrà essere detto istituto a procedere al preliminare riconoscimento della iscrizione della ricorrente presso la Cassa previdenziale con decorrenza dall’inizio del rapporto convenzionale con l’ASL Lecce e di seguito a procedere alla esatta determinazione (ovvero alla “ monetizzazione ”) dei contributi a cui ha diritto la ricorrente (al netto di quelli già versati nella Gestione separata) e quindi a riceverne il pagamento dall’ASL;
- c) nel caso di specie, invece, l’INPS non ha mai provveduto al compimento di tali propedeutiche attività;
- d) d’altro canto è lo stesso Giudice del Lavoro con la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza a dare atto che l’ASL Lecce, con la trasmissione all’INPS della delibera n. 3039/2007, aveva proceduto ad attivare presso l’ente previdenziale la procedura di accreditamento dei contributi in favore della ricorrente al fine di poter procedere al versamento dei medesimi e che, tuttavia, in conseguenza della condotta dell’INPS – che aveva disconosciuto il diritto della ricorrente e non aveva proceduto alla regolarizzazione e determinazione della posizione contributiva di costei – non era stato possibile procedere alla effettiva regolarizzazione;
- e) ora come allora, quindi, perché l’ASL di Lecce possa procedere alla regolarizzazione contributiva della ricorrente è comunque necessario che l’Ente previdenziale ottemperi ai propedeutici adempienti di propria spettanza;
- f) ne consegue che ove mai dovesse reputarsi la sentenza suscettibile di ottemperanza, comunque non vi è stata, nel caso di specie, inottemperanza da parte della ASL di Lecce, la quale potrà dare esecuzione al comando giudiziale solo dopo che l’INPS avrà dato seguito agli adempimenti di propria spettanza.
2) Alla camera di consiglio del 16 marzo 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
3) Il Collegio ritiene che vada disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso, per le ragioni che seguono.
3.1) La sentenza del G.O. rinvia:
- a) nella parte motiva, alla deliberazione n. 3039 del 6 agosto 2007, con la quale l’ASL di Lecce aveva riconosciuto alla ricorrente il pregresso periodo di servizio prestato in regime convenzionale, tanto che in quella sentenza si afferma chiaramente che sussiste « il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini previdenziali, del periodo di servizio prestato in regime di convenzione presso il SERT dell’ASL di Lecce per dieci anni, ventidue mesi e quarantacinque giorni, come da deliberazione dell’ASL n. 3039/2007, con conseguente diritto alla regolarizzazione della sua posizione assicurativa e con condanna dell’INPS e della ASL ai dovuti adempimenti » (v. ultima pagina sentenza e relativo provvedimento di correzione di errore materiale);
- b) nel dispositivo, al ricorso e alle ore settimanali ivi indicate.
3.2) Più nello specifico, nella cit. delibera ASL n. 3039 del 6 agosto 2007, risulta per « UC ER, assistente sociale, inquadrata nei ruoli del S.S.N. dal 01/05/2002 », la corrispondenza tra i seguenti servizi prestati pre-ruolo e i seguenti periodi di anzianità riconosciuti:
«- dal 18.04.1983 al 12.06.1987 per 12 ore settimanali (33,33%) = anni 01, mesi 04, giorni 18;
- dal 13.06.1987 al 06.04.1989 per 12 ore settimanali (33,33%) = anni 00, mesi 07, giorni 07;
- dal 07.04.1989 al 01.01.1992 per 18 ore settimanali (50%) = anni 01, mesi 04, giorni 12;
- dal 02.01.1992 al 30.04.2002 per 30 ore settimanali (83,33%) = anni 08, mesi 07, giorni 08 ».
3.3) Nel ricorso presentato davanti al G.O. (e allegato al gravame in esame) veniva riportato il predetto conteggio, con l’aggiunta del totale di 10 anni, 22 mesi e 45 giorni.
3.4) La sentenza del G.O. recepisce, nella motivazione e nel dispositivo, il suddetto conteggio, per cui non vi è dubbio che il comando giudiziale da ottemperare si sia formato anche sugli specifici criteri di conteggio, dai quali derivano mere operazioni aritmetiche.
4) Tanto precisato, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va ordinato all’ASL di Lecce e all’INPS di Lecce di procedere all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 2452 del 4.7.2018 (siccome emendata da errore materiale, giusta relativo provvedimento di correzione del 19 settembre 2018), provvedendo all’adozione di tutti gli atti a ciò necessari e secondo quanto di rispettiva competenza.
5) La suddetta attività esecutiva e gli eventuali conseguenti versamenti dovranno essere effettuati se e nella misura in cui siano ancora dovuti, anche, eventualmente, mediante ordine di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.L. 669/1996 cit.
6) Ai fini dell’ottemperanza si assegna alle due Amministrazioni intimate il termine complessivo di 90 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza.
7) Nel caso di inadempimento entro il suddetto termine, si nomina quale commissario ad acta il Direttore generale p.t. dell’ASL di Brindisi, con assegnazione dell’ulteriore termine di 90 giorni, senza maturare alcun diritto al compenso e con facoltà di delega a soggetto munito di adeguata professionalità.
8) Le spese di lite, nella misura di cui in dispositivo, vanno liquidate secondo soccombenza e in solido a carico dell’INPS di Lecce e dell’ASL di Lecce.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’INPS di Lecce e l’ASL di Lecce, in solido fra loro, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell’avv. Salvatore Falconieri.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022, tenutasi con le modalità di cui al Decreto del Presidente T.A.R. Lecce n. 8 del 15 marzo 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO