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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 08/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1038/2024 promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
(C.F. ), nata in Parte_1 C.F._1
Brasile il 2.10.1952;
(C.F. ), nato in [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
(C.F. ), nata in Parte_3 C.F._3
Brasile il 1^.10.1956;
(C.F. ), nato in [...] il Parte_4 C.F._4
10.01.1958;
(C.F. ), nata in Parte_5 C.F._5
Brasile il 9.12.1958;
(C.F. , nata in [...] Parte_6 C.F._6
l'8.03.1965;
(C.F. ), nato in [...] Parte_7 C.F._7
l'8.09.1977, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata in [...] il [...]; Persona_1
(C.F. , nata in Parte_8 C.F._8
Brasile il 25.07.1978, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata Persona_2 in Brasile il 20.01.2014;
AU (C.F. , nata in [...] Parte_8 C.F._9 il 21.08.1981;
(C.F. ), nato in [...] Parte_9 C.F._10 il 1^.08.1982, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori nato in [...] il Persona_3
3.10.2013 e , nata in [...] il [...];Persona_4
(C.F. ), nato in [...] il Parte_10 C.F._11
15.11.1982, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata in [...] il [...]; Persona_5
(C.F. ), nato in [...] il Parte_11 C.F._12
7.04.1984, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori , nato in [...] Persona_6
l'8.07.2013 e , nata in [...] il [...]; Parte_12
(C.F. ), nato in Parte_13 C.F._13
Brasile il 29.10.1987;
(C.F. , nata in [...] Parte_14 C.F._14 il 28.04.1988;
(C.F. , nato Controparte_1 C.F._15 in Brasile il 7.12.1988;
(C.F. ), nato in Parte_15 C.F._16
Brasile il 14.05.1993,
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alfiero Costantini e Ana Paula Bezerra
Santos, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Velletri, via V. Marandola n. 5;
Ricorrenti
contro Controparte_2
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Sulla posizione di Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_6 Parte_7
, ,
[...] Persona_1 Parte_8
,
[...] Persona_2 [...]
, Controparte_3 Parte_9 Persona_3
, , ,
[...] Persona_4 Parte_10
, , Persona_5 Parte_11 Persona_6
, ,
[...] Parte_12 Parte_13
, ,
[...] Parte_14 Controparte_1
e .
[...] Parte_15
I ricorrenti, di nazionalità brasiliana, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da , nato Persona_7
a IA (IS), il 23.03.1863, successivamente emigrato in Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese.
Il convenuto, sebbene ritualmente evocato in giudizio, come da notifiche CP_2 in atti, non si è costituito.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 25 marzo
2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
La domanda è fondata e va accolta.
La linea di discendenza risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato di non naturalizzazione brasiliana del sig. , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei Persona_7 discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
La parte convenuta è venuta meno all'onere probatorio non avendo depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano.
I ricorrenti hanno, inoltre, allegato copia dei tentativi di invio delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana inviate al Consolato Generale d'Italia a
San Paolo, Brasile - territorialmente competente per la rispettiva residenza - mediante procedura online dai quali è possibile evincere l'impossibilità, per le parti ricorrenti, di addivenire ad un incontro con l'autorità consolare.
Dall'esame della documentazione prodotta emerge che non vi sono stati casi di interruzione della trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Senonché i ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo, Brasile - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
2) Sulla posizione di . Parte_5
La ricorrente agisce per il riconoscimento Parte_5 della cittadinanza italiana iure matrimonii.
La domanda è inammissibile, alla luce di quanto segue.
L'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 prevede che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano, può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1 (decreto del Ministro dell'interno che dispone l'acquisto della cittadinanza italiana) non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e non sussista la separazione personale dei coniugi. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
L'art. 7 citato è stato modificato dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, che all'art. 1 prevede ora che “l'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare”.
L'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 specifica, poi, che con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6, e che ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. Quanto alle cause ostative previste dall'art. 6, trattasi della a) condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
c) sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Orbene, dalle norme richiamate emerge un dato fondamentale: quanto sinora esposto in merito all'acquisto della cittadinanza iure sanguinis, sulla base anche dell'interpretazione fornita dalla Suprema Corte, che ha significativamente affermato che “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022), non vale per l'acquisto della cittadinanza iure matrimonii.
Il matrimonio con un cittadino italiano non comporta, infatti, l'automatica acquisizione della cittadinanza, essendo invece rimessa all'autorità amministrativa la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge n.
91 del 1992, così come richiamate. È dunque necessaria una domanda da parte dell'interessato, alla quale seguirà una valutazione demandata all'autorità amministrativa, senza possibilità che la stessa possa essere sostituita, in prima battuta, dall'autorità giudiziaria.
Quanto detto è stato chiaramente esplicitato anche dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite, secondo cui “in tema di acquisto della cittadinanza italiana "iuris communicatione", il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, con la conseguenza che, una volta precluso l'esercizio di tale potere - a seguito dell'inutile decorso del termine previsto (un anno dalla presentazione dell'istanza, in base all'art. 4 secondo comma, legge n. 123 del 1983, elevato a due anni, per il primo triennio di applicazione di detta legge, in forza dell'art. 6 legge citata, e definitivamente, in forza dell'art. 8, comma secondo, legge n. 91 del 1992) -, in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza, come di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste il diritto soggettivo, all'emanazione dello stesso, per il richiedente, che può adire il giudice ordinario per far dichiarare, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino” (cfr. Cassazione Civile, Sez.
U, Sentenza n. 7441 del 07/07/1993; Sez. U, Sentenza n. 1000 del 27/01/1995).
Anche la recente giurisprudenza di merito ha condiviso tale impostazione, richiamando il potere discrezionale dell'autorità amministrativa di valutare l'insussistenza di condanne penali in capo al richiedente e l'eventuale esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, che ostino all'acquisto della cittadinanza, ed il sorgere del diritto soggettivo dell'interessato di adire il giudice ordinario per far dichiarare, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino italiano, solo dopo l'esercizio di tale potere, ove si contesti la sussistenza degli altri presupposti previsti dalla legge per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge, o quando l'esercizio del potere discrezionale sia precluso all'autorità amministrativa per l'inutile decorso del termine fissato dalla legge (cfr.
Corte appello L'Aquila sez. I, 26/05/2022, n.772; Corte appello L'Aquila sez. I,
19/05/2021, (ud. 17/05/2021, dep. 19/05/2021), n.766).
Nel caso in esame, nulla di specifico ha Parte_5 dedotto e prodotto, con riferimento alla sua posizione, che si differenzia dalle altre alla luce di quanto sopra evidenziato, circa eventuali istanze presentate al
Consolato italiano per il riconoscimento della cittadinanza italiana, e dunque alcuna valutazione può essere compiuta a tal proposito: il potere amministrativo, che presenta, come visto, connotati di discrezionalità, non può infatti ritenersi consumato.
La possibilità di valutare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii in commento deve essere quindi dichiarata inammissibile.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- dichiara che i ricorrenti Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_6 Parte_7 , ,
[...] Persona_1 Parte_8
,
[...] Persona_2 [...]
, Controparte_3 Parte_9 Persona_3
,
[...] Persona_4 Parte_10
, , ,
[...] Persona_5 Parte_11 [...]
, , Persona_6 Parte_12 Parte_13
, ,
[...] Parte_14 [...]
e sono Controparte_1 Parte_15 cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara inammissibile la domanda di;
Parte_5
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, 8 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1038/2024 promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
(C.F. ), nata in Parte_1 C.F._1
Brasile il 2.10.1952;
(C.F. ), nato in [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
(C.F. ), nata in Parte_3 C.F._3
Brasile il 1^.10.1956;
(C.F. ), nato in [...] il Parte_4 C.F._4
10.01.1958;
(C.F. ), nata in Parte_5 C.F._5
Brasile il 9.12.1958;
(C.F. , nata in [...] Parte_6 C.F._6
l'8.03.1965;
(C.F. ), nato in [...] Parte_7 C.F._7
l'8.09.1977, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata in [...] il [...]; Persona_1
(C.F. , nata in Parte_8 C.F._8
Brasile il 25.07.1978, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata Persona_2 in Brasile il 20.01.2014;
AU (C.F. , nata in [...] Parte_8 C.F._9 il 21.08.1981;
(C.F. ), nato in [...] Parte_9 C.F._10 il 1^.08.1982, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori nato in [...] il Persona_3
3.10.2013 e , nata in [...] il [...];Persona_4
(C.F. ), nato in [...] il Parte_10 C.F._11
15.11.1982, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata in [...] il [...]; Persona_5
(C.F. ), nato in [...] il Parte_11 C.F._12
7.04.1984, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori , nato in [...] Persona_6
l'8.07.2013 e , nata in [...] il [...]; Parte_12
(C.F. ), nato in Parte_13 C.F._13
Brasile il 29.10.1987;
(C.F. , nata in [...] Parte_14 C.F._14 il 28.04.1988;
(C.F. , nato Controparte_1 C.F._15 in Brasile il 7.12.1988;
(C.F. ), nato in Parte_15 C.F._16
Brasile il 14.05.1993,
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alfiero Costantini e Ana Paula Bezerra
Santos, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Velletri, via V. Marandola n. 5;
Ricorrenti
contro Controparte_2
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Sulla posizione di Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_6 Parte_7
, ,
[...] Persona_1 Parte_8
,
[...] Persona_2 [...]
, Controparte_3 Parte_9 Persona_3
, , ,
[...] Persona_4 Parte_10
, , Persona_5 Parte_11 Persona_6
, ,
[...] Parte_12 Parte_13
, ,
[...] Parte_14 Controparte_1
e .
[...] Parte_15
I ricorrenti, di nazionalità brasiliana, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da , nato Persona_7
a IA (IS), il 23.03.1863, successivamente emigrato in Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese.
Il convenuto, sebbene ritualmente evocato in giudizio, come da notifiche CP_2 in atti, non si è costituito.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 25 marzo
2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
La domanda è fondata e va accolta.
La linea di discendenza risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato di non naturalizzazione brasiliana del sig. , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei Persona_7 discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
La parte convenuta è venuta meno all'onere probatorio non avendo depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano.
I ricorrenti hanno, inoltre, allegato copia dei tentativi di invio delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana inviate al Consolato Generale d'Italia a
San Paolo, Brasile - territorialmente competente per la rispettiva residenza - mediante procedura online dai quali è possibile evincere l'impossibilità, per le parti ricorrenti, di addivenire ad un incontro con l'autorità consolare.
Dall'esame della documentazione prodotta emerge che non vi sono stati casi di interruzione della trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Senonché i ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo, Brasile - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
2) Sulla posizione di . Parte_5
La ricorrente agisce per il riconoscimento Parte_5 della cittadinanza italiana iure matrimonii.
La domanda è inammissibile, alla luce di quanto segue.
L'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 prevede che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano, può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1 (decreto del Ministro dell'interno che dispone l'acquisto della cittadinanza italiana) non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e non sussista la separazione personale dei coniugi. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
L'art. 7 citato è stato modificato dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, che all'art. 1 prevede ora che “l'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare”.
L'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 specifica, poi, che con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6, e che ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. Quanto alle cause ostative previste dall'art. 6, trattasi della a) condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
c) sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Orbene, dalle norme richiamate emerge un dato fondamentale: quanto sinora esposto in merito all'acquisto della cittadinanza iure sanguinis, sulla base anche dell'interpretazione fornita dalla Suprema Corte, che ha significativamente affermato che “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022), non vale per l'acquisto della cittadinanza iure matrimonii.
Il matrimonio con un cittadino italiano non comporta, infatti, l'automatica acquisizione della cittadinanza, essendo invece rimessa all'autorità amministrativa la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge n.
91 del 1992, così come richiamate. È dunque necessaria una domanda da parte dell'interessato, alla quale seguirà una valutazione demandata all'autorità amministrativa, senza possibilità che la stessa possa essere sostituita, in prima battuta, dall'autorità giudiziaria.
Quanto detto è stato chiaramente esplicitato anche dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite, secondo cui “in tema di acquisto della cittadinanza italiana "iuris communicatione", il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, con la conseguenza che, una volta precluso l'esercizio di tale potere - a seguito dell'inutile decorso del termine previsto (un anno dalla presentazione dell'istanza, in base all'art. 4 secondo comma, legge n. 123 del 1983, elevato a due anni, per il primo triennio di applicazione di detta legge, in forza dell'art. 6 legge citata, e definitivamente, in forza dell'art. 8, comma secondo, legge n. 91 del 1992) -, in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza, come di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste il diritto soggettivo, all'emanazione dello stesso, per il richiedente, che può adire il giudice ordinario per far dichiarare, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino” (cfr. Cassazione Civile, Sez.
U, Sentenza n. 7441 del 07/07/1993; Sez. U, Sentenza n. 1000 del 27/01/1995).
Anche la recente giurisprudenza di merito ha condiviso tale impostazione, richiamando il potere discrezionale dell'autorità amministrativa di valutare l'insussistenza di condanne penali in capo al richiedente e l'eventuale esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, che ostino all'acquisto della cittadinanza, ed il sorgere del diritto soggettivo dell'interessato di adire il giudice ordinario per far dichiarare, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino italiano, solo dopo l'esercizio di tale potere, ove si contesti la sussistenza degli altri presupposti previsti dalla legge per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge, o quando l'esercizio del potere discrezionale sia precluso all'autorità amministrativa per l'inutile decorso del termine fissato dalla legge (cfr.
Corte appello L'Aquila sez. I, 26/05/2022, n.772; Corte appello L'Aquila sez. I,
19/05/2021, (ud. 17/05/2021, dep. 19/05/2021), n.766).
Nel caso in esame, nulla di specifico ha Parte_5 dedotto e prodotto, con riferimento alla sua posizione, che si differenzia dalle altre alla luce di quanto sopra evidenziato, circa eventuali istanze presentate al
Consolato italiano per il riconoscimento della cittadinanza italiana, e dunque alcuna valutazione può essere compiuta a tal proposito: il potere amministrativo, che presenta, come visto, connotati di discrezionalità, non può infatti ritenersi consumato.
La possibilità di valutare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii in commento deve essere quindi dichiarata inammissibile.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- dichiara che i ricorrenti Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_6 Parte_7 , ,
[...] Persona_1 Parte_8
,
[...] Persona_2 [...]
, Controparte_3 Parte_9 Persona_3
,
[...] Persona_4 Parte_10
, , ,
[...] Persona_5 Parte_11 [...]
, , Persona_6 Parte_12 Parte_13
, ,
[...] Parte_14 [...]
e sono Controparte_1 Parte_15 cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara inammissibile la domanda di;
Parte_5
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, 8 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi