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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/04/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 959/2023
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 959/2023 R.G.
Tra
[...]
[...]
Parte_1
All'udienza del 08/04/2025 alle ore 9:00 e ss., avanti al Giudice dott.ssa Giovanna
Pedalino, sono presenti
Per la parte ricorrente l'avv. Glenda Rinaldi in sostituzione Parte_1 dell'Avv. CULTRERA GIUSEPPE , la quale insiste in atti,
Per l' l'avv. Rina Rossitto In sostituzione dell'avv. NUCCIARONE UGO e Pt_1 dell'avv. MARCEDONE IVANO, la quale insiste in atti.
Le parti discutono la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti verbali di causa e note conclusive
.Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 18:00 rientrata in aula decide ex art. 429
c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 08/04/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 959/2023 R.G. vertente
TRA
, (codice fiscale ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Cultrera Giuseppe, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nucciarone Ugo
Marcedone Ivano e Galeano Manlio, giusta procura generale alle liti in atti,
- resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
Si dà atto che con provvedimento del 12/04/2023 sono state delegate allo scrivente magistrato onorario tutte le attività processuali relative al presente fascicolo (in materia di previdenza e assistenza obbligatoria), ivi compresa l'emissione della sentenza e l'adozione dei provvedimenti provvisori.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29/03/2023 , titolare della pensione cat. Parte_1
INVCIV n. 07681276, deduceva di avere ricevuto in data 13/02/2023 un raccomandata con cui l' gli comunicava la revoca della pensione erogata in esito al verbale sanitario del Pt_1
21/12/2022 e richiedeva la restituzione della somma di € 648,48=, quali ratei di pensione indebitamente erogati per i mesi di Gennaio e Febbraio 2023. Eccepiva l'illegittimità della
2 richiesta di restituzione dell'indebito per violazione del principio dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in applicazione dell'art. 52, comma 2, della L. 88/1986 ai sensi del quale in caso di riscossione di rate di pensione (prestazione previdenziale e/o assistenziale) risultanti successivamente non dovute, non è ammesso il recupero delle relative somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo del beneficiario.
Costituitosi ritualmente l' deduceva che alla visita di revisione del 21/12/2022 non è Pt_1
stata confermata al ricorrente la prestazione assistenziale (assegno mensile di invalidità civile) sino a quel momento goduta. Conseguentemente, l' ha notificato al ricorrente il Pt_1
verbale sanitario e il provvedimento di sospensione della prestazione e a mezzo racc.t a
A.R. inviata all'indirizzo del ricorrente e non ritirata dal destinatario nei termini di giacenza
(all.ta con attestazione di compiuta giacenza) e, successivamente, ha comunicato la revoca della prestazione con raccomandata del 13/02/2023. Calcolato l'ammontare delle prestazioni indebitamente erogate per i mesi di gennaio e febbraio ( per complessivi euro
648,48) l' ne ha richiesto la restituzione. L' sosteneva la legittimità della richiesta Pt_1 Pt_1
restitutoria e la ripetibilità di quanto indebitamente erogato evidenziando che l'indebito assistenziale formatosi per motivi sanitari è sempre ripetibile a norma dell'art. 37, comma
8, della L. n.448/98 e che l'artt. 52 della L. n.88/89 e 13 della L. n.412/91 sono norme espressamente dettate per l'indebito previdenziale e non estensibili all'indebito assistenziale quale quello oggetto di causa.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Con sentenza 4 agosto 2010 n. 18046, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno composto il contrasto, sorto nella Sezione Lavoro, circa la distribuzione dell'onere probatorio nella controversia promossa dal privato al fine di ottenere la dichiarazione di irripetibilità dell'indebito contestatogli dall'Ente previdenziale. Le Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui «in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta,
3 ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto».
Nel presente giudizio il ricorrente non ha contestato l'avvenuta erogazione e percezione della prestazione nel periodo in considerazione né ha provato che la somma richiesta in restituzione fosse stata legittimamente percepita, né ha contestato i documenti depositati dall' Pt_1
Dall'istruttoria e segnatamente dai documenti prodotti dalle parti risulta provato che alla programmata visita di revisione del 21/12/2022 non è stata confermata la permanenza dei requisiti sanitari per la prestazione prima in godimento. Conseguentemente, il ricorrente da tale data ha perso il diritto a percepire la pensione di invalidità, per il venir meno del requisito sanitario.
Il comma 8 dell'art. 37 della legge 448/1998 rubricato “Verifiche in materia di invalidità civile”, prevede che: “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi ) dispone Pt_1
l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
Pertanto, ai sensi dell'art. 37, comma 8, della legge 448/1998 l' a seguito della visita di Pt_1 revisione che non ha confermato la sussistenza del requisito sanitario per l'erogazione della prestazione, avrebbe dovuto immediatamente sospendere l'erogazione del beneficio in godimento e provvedere, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica. Invece l' ha notificato il Pt_1
verbale che non ha confermato il diritto a percepire la prestazione ma non ha
“immediatamente sospeso” l'erogazione del beneficio in godimento ed ha continuato ad erogare a nei mesi di Gennaio e Febbraio 2023 la prestazione non Parte_1 spettante che ha causato l'indebito per cui è causa.
In caso di mancata sospensione dell'erogazione si pone il problema della ripetibilità delle somme indebitamente erogate.
Oggetto del presente giudizio è pertanto l'accertamento della ripetibilità dell'indebito assistenziale per revoca sanitaria e, nello specifico, l'accertamento della ripetibilità delle somme indebitamente percepite dal ricorrente e richieste in restituzione dall' . Pt_1
Sull'interpretazione della ratio legis dell'art. 37 citato è intervenuta più volte anche la
Suprema Corte di Cassazione che, in un caso analogo a quello che ci occupa anch'esso caratterizzato dal venir meno del requisito sanitario in seguito ad una visita di verifica, ha
4 statuito: “In termini generali, questa Corte ha infatti sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. Picone, sentenza n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". (Cassazione, Sez. Lav, sentenza del
15.11.2018, n. 29419).
Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale la disciplina dell'indebito assistenziale è derogatoria al principio civilistico di ripetibilità dell'indebito ex art. 2033
c.c. in quanto si presume che i pensionati abbiano utilizzato gli importi “indebitamente” percepiti a soddisfare esigenze primarie di vita.
Pertanto, alla luce dei principi ermeneutici enucleati dalla Corte costituzionale e dalla
Suprema Corte di Cassazione, affinché possa pronunciarsi l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite dal beneficiario è necessario accertare: la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento e la prova dell'utilizzo da parte del beneficiario delle somme percepite al fine di soddisfare le proprie primarie esigenze di vita.
Infine, secondo la soluzione affermatasi in giurisprudenza “l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far data dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistono le condizioni di un legittimo affidamento” (Corte di Cass. VI sez. civ.
Ordinanza 24180 del 4 agosto 2022)
Alla luce del delineato quadro normativo e giurisprudenziale deriva che la tesi sostenuta dall'istituto dell'inapplicabilità all'indebito assistenziale della deroga all'art. 2033 c.c. non può condividersi.
5 Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie bisogna dunque valutare, per capire se gli importi devono essere restituiti o no, se l'errore sia imputabile all' o sia dovuto a Pt_1 dolo dell'interessato e se vengono in considerazione i principi dell'affidamento.
Nel caso in esame deve escludersi che l'errore dell'ente sia in qualche modo riconducibile ad un comportamento o ad una omissione del ricorrente e pur tuttavia non possono venire in considerazione i principi dell'affidamento.
L' ha prodotto la prova della notifica perfezionata per compiuta giacenza del verbale Pt_1
sanitario e la prova della notifica con raccomandata consegnata in data 1.03.2023 .della comunicazione di revoca della prestazione INV CIV 07681276 per mancata conferma dei requisiti in esito al verbale sanitario del giorno 21 dicembre 2022 relativo alla visita del
21.12.2023.
Dai documenti prodotti dall' resistente e non contestati dal ricorrente risulta provato Pt_1
che il ricorrente era a conoscenza, o poteva essere a conoscenza, sin dalla notifica del verbale della visita di revisione del venir meno del requisito sanitario per la percezione della prestazione e da tale data egli era ( o avrebbe potuto essere) , pertanto, consapevole di avere continuato a percepire prestazioni non spettanti.
Il verbale della visita di revisione non è stato impugnato e nel ricorso , così come nel giudizio, il ricorrente non ha mai affermato di non essere stato a conoscenza dell'esito della visita medica riportato nel verbale. Si deve concludere che non può nel caso di specie applicarsi alcuna tutela della percipiente il quale, per come pacifico e non contestato in giudizio, era perfettamente consapevole di percepire nei mesi di gennaio e febbraio 2023 le somme indebitamente e non può avere fatto alcun affidamento sulla spettanza delle somme dato il breve lasso di tempo intercorso tra la visita di revisione e la comunicazione della revoca.
Ne deriva la non invocabilità dei principi in materia di affidamento incolpevole e buona fede e la legittimità del provvedimento di comunicazione di indebito e del recupero delle somme. Inoltre, nel giudizio il ricorrente non ha fornito alcun elemento atto a provare l'utilizzo da parte del beneficiario delle somme percepite al fine di soddisfare le proprie primarie esigenze di vita.
Alla luce delle considerazioni e dei principi giurisprudenziali sopra esposti il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza esse sono tuttavia irripetibili ex art. 152 disp. att.
c.p.c. stante la dichiarazione di cui all'art. 42 comma 11 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 , convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 resa dalla parte ricorrente.
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P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- Rigetta il ricorso.
- dichiara irripetibili le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 08/04/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Giovanna Pedalino
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