Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/06/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Sara Marino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 951 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Partinico (PA) in data 14/07/1968 Parte_1
E
, nato/a a Bruchsal-Germania in data 30/05/1972 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Partinico Via Vittorio Emanuele Orlando n. 52, presso lo studio dell'avv. Taormina Lidia che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 24/02/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 20 maggio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e, pertanto, ciascuno di essi sarà libero di fissare il proprio domicilio e/o residenza ove lo riterrà opportuno.
2) CASA CONIUGALE: La casa coniugale, sita Partinico, Via Genova n.21 rimane assegnata al sig. La sig.ra fisserà la sua dimora altrove;
Parte_1 CP_1
3) AFFIDAMENTO FIGLI MINORI: la figlia minore viene affidata congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la casa del padre;
In merito al diritto di visita, considerata l'età della ragazza, ed atteso che la stessa ha un ottimo rapporto con entrambi i genitori i quali hanno deciso di separarsi senza che ciò abbia creato conflittualità, la madre quindi avrà diritto di vedere e sentire la figlia tutte le volte che vorrà previo accordo la stessa figlia e/o con il sig. e ciò in considerazione degli impegni della figlia la Pt_1 quale sta effettuando un corso di formazione per parrucchieri;
Si ritiene dunque che non sia necessario stabilire alcun calendario di visita, fermo restando che in caso di disaccordo la madre ha il diritto di incontrare la figlia almeno due volte a settimana e alternativamente nei fine settimana. I due genitori potranno comunque accordarsi liberamente per modulare il diritto di visita tenuto conto degli impegni e della volontà della figlia.
4) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI:
La sig.ra si impegna a versare al sig. a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Pt_1 per la figlia , un assegno mensile di euro 150,00 da rivalutarsi annualmente. Per_1
Inoltre, i coniugi concordano la contribuzione, a carico di entrambi e nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse del figlio minore e, in particolare, concordano l'adozione e l'applicazione del “Protocollo su spese extra-assegno per mantenimento dei figli”, emanato il 02.07.2019 dall'Osservatorio per la Giustizia Civile Distretto di Palermo – “Sottogruppo Famiglia”, protocollato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo al n. 23059 del 04.07.2019;
Per quanto sopra concordato e stabilito i coniugi si dichiarano così perfettamente soddisfatti e di non avere l'un l'altro nulla più da pretendere, compensando, in parti uguali anche le spese del presente giudizio. I ricorrenti dichiarano e riconoscono di aver regolato a mezzo del presente atto ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 24/02/2025, riportate in parte motiva.
2 Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 09/02/1991 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Partinico al n.
4 - P. II – serie A- Anno 1991).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 28/05/2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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