Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/06/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, dott. Francesco
Aragona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1587 del R.G.A.C. per l'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito promossa da
C.F.: con l'avv. Giovanni Parisi;
Parte_1 C.F._1
opponente contro
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Silvia Parisi;
opposto
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.
33020220001586819000, asseritamente notificatogli da parte dell' in data CP_1
15.05.2024, recante l'intimazione di pagare la somma di euro 1.791,85, a titolo di contributi a percentuale IVS dovuti alla gestione commercianti per l'anno 2015, calcolati sui maggiori redditi d'impresa acclarati dall'Agenzia delle Entrate con accertamento unificato n. TDY01T300458 notificato il 19.04.2019, nonché a titolo di sanzioni civili, interessi di mora e compensi di riscossione. Ha eccepito la prescrizione del credito azionato dall' . CP_1
Osta però all'esame della doglianza attorea la tardività della proposta opposizione.
L'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46 del 1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito). L'inutile decorso di questo termine comporta
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l'inammissibilità dell'opposizione (cfr. Cass. Sez. L., sentenza n. 11274 del
16/05/2007).
Nella specie, l'avviso di addebito n. 33020220001586819000 risulta ritualmente notificato in data 02.01.2024 (cfr.: all. n. 2 e n.
2.1 fascicolo ), laddove il CP_1
contribuente ha proposto opposizione con ricorso depositato il 14.06.2024, sicché il titolo è divenuto definitivo ed irretrattabile per mancata impugnazione nel termine di giorni 40 decorrente dalla sua notificazione.
Vero è che l'opponente ha prodotto una ulteriore notifica dello stesso avviso di addebito eseguita nei suoi confronti in data 15.05.2024: ma, essendosi correttamente perfezionata la prima notifica di detto titolo in data 02.01.2024, la successiva notifica del 14.06.2024 non è idonea a rimetterlo in termini per l'opposizione.
Ne deriva che è precluso all'opponente eccepire nella odierna sede giudiziale fatti modificativi e/o estintivi del credito anteriori alla formazione del titolo, trattandosi di questioni superate dall'esistenza del giudicato che, a norma dell'art. 2909 c.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti. Infatti, l'opponente che adduca motivi di contestazione del credito consacrato in un titolo esecutivo non può proporre motivi che urtino con l'accertamento contenuto nel giudicato in quanto i motivi di opposizione non possono riguardare fatti che avrebbero potuto essere dedotti nelle opportune sedi, essendo possibile far valere solo fatti impeditivi, modificativi od estintivi del rapporto consacrato nel titolo che si siano verificati successivamente alla sua formazione. E tali principi valgono pacificamente anche per le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito non opposti in termini e, quindi, divenuti definitivi.
Può aggiungersi che l'avviso di addebito opposto trae origine dalle risultanze dell'accertamento unificato n. TDY01T300458 per l'anno 2015 che l'Agenzia delle
Entrate ha svolto a carico dell'opponente e che tale atto è stato impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, con giudizio definito con sentenza di inammissibilità passata in giudicato (cfr. all n. 5 fascicolo ). CP_1
Per i motivi esposti, l'opposizione va dunque dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
2 Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) condanna l'opponente a rifondere all' le spese del giudizio, che liquida in € CP_1
1.000,00, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 05.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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