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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/06/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. N. 788/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 10/02/2025, da:
(C.F ) nata in Thailandia in [...] Parte_1 C.F._1
01/01/1963, e
(C.F. ) nato a Parte_2 C.F._2
Rho (MI) il 24/03/1964, entrambi con il proc. dom. avv. BONOMO JACOPO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 08/07/1995 a Cornaredo (MI), dalla cui unione sono nati i figli
(n. a Milano il 28/09/1996), (n. a Ponte san Persona_1 Persona_2
Pietro il 26/05/1999) e (n. Bergamo il 08/12/2001), oggi tutti Persona_3
1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
13/05/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 12/05/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti con norme di legge imperative.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L.
898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi
[...]
e alle condizioni enunciate Pt_1 Pt_2 Parte_2
in ricorso;
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
2 Cornaredo (MI), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 1995, atto n.8, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 10/02/2025, da:
(C.F ) nata in Thailandia in [...] Parte_1 C.F._1
01/01/1963, e
(C.F. ) nato a Parte_2 C.F._2
Rho (MI) il 24/03/1964, entrambi con il proc. dom. avv. BONOMO JACOPO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 08/07/1995 a Cornaredo (MI), dalla cui unione sono nati i figli
(n. a Milano il 28/09/1996), (n. a Ponte san Persona_1 Persona_2
Pietro il 26/05/1999) e (n. Bergamo il 08/12/2001), oggi tutti Persona_3
1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
13/05/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 12/05/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti con norme di legge imperative.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L.
898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi
[...]
e alle condizioni enunciate Pt_1 Pt_2 Parte_2
in ricorso;
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
2 Cornaredo (MI), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 1995, atto n.8, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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