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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 136/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1499/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020259023002684000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 126/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso inviato il 3.11.2025, la ricorrente ha impugnato intimazione di pagamento notificata il
30.8.2025, relativamente a cartella di pagamento IRPEF, emessa a seguito di controllo ex art. 36 bis
DPR 600/1973, per euro 3.3.43,00, eccependo mancata notifica della cartella esattoriale e dell'atto impositivo posto a base della presuppost acartella esattoriale, nonchè prescrizione del dirtto all'esazione.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossioni per eccepire che la cartella venne notificata il
7.6.12018, con deposito dell'atto nella casa comunale ed invio di raccomandata, che venne ritirata personalmente dall'interessata. La conoscenza della debenza è poi comprovata dal fatto che la contribuente ebbe a presentare il 29.1.2023 istanza di definizione agevolata, fu ammessa alla procedura , ma fece soltanto due pagamenti.
All'odierna udienza fissata per la decisione sull'istanza cautelare, appare manifesta l'inammisibilità del ricorso che verte non sui vizi propri dell'atto impositivo, ma su vizi dell'atto presupposto , mai impugnato nei termini di legge ormai decorsi. La prevenuta era perfettamente a giorno della debenza, fin dal
7.6.2018, tanto che intraprese la strada della definizione agevolata, senza poi perseguirla. Il termine di prescrizione è decennale e non è affatto spirato.
Il ricorso va quindi dichiarato manifestamente inammissibile puntando le doglianze su atto impositivo definitivo, in quanto mai impugnato. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano, attesa la definizione anticipata del processo, in soli euro 500,00
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso. Condanna la soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,00.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1499/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020259023002684000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 126/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso inviato il 3.11.2025, la ricorrente ha impugnato intimazione di pagamento notificata il
30.8.2025, relativamente a cartella di pagamento IRPEF, emessa a seguito di controllo ex art. 36 bis
DPR 600/1973, per euro 3.3.43,00, eccependo mancata notifica della cartella esattoriale e dell'atto impositivo posto a base della presuppost acartella esattoriale, nonchè prescrizione del dirtto all'esazione.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossioni per eccepire che la cartella venne notificata il
7.6.12018, con deposito dell'atto nella casa comunale ed invio di raccomandata, che venne ritirata personalmente dall'interessata. La conoscenza della debenza è poi comprovata dal fatto che la contribuente ebbe a presentare il 29.1.2023 istanza di definizione agevolata, fu ammessa alla procedura , ma fece soltanto due pagamenti.
All'odierna udienza fissata per la decisione sull'istanza cautelare, appare manifesta l'inammisibilità del ricorso che verte non sui vizi propri dell'atto impositivo, ma su vizi dell'atto presupposto , mai impugnato nei termini di legge ormai decorsi. La prevenuta era perfettamente a giorno della debenza, fin dal
7.6.2018, tanto che intraprese la strada della definizione agevolata, senza poi perseguirla. Il termine di prescrizione è decennale e non è affatto spirato.
Il ricorso va quindi dichiarato manifestamente inammissibile puntando le doglianze su atto impositivo definitivo, in quanto mai impugnato. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano, attesa la definizione anticipata del processo, in soli euro 500,00
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso. Condanna la soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,00.