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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 8777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8777 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 8288/2025
Il Giudice Rossella Masi all'udienza 10.09.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SERGIO MASSIMO MANCUSI
ricorrente contro
Controparte_1
(P. IVA ), rappresentato e
[...] P.IVA_1
difeso dall'Avv. SALVATORE PELLEGRINO resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro-inabilità
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “accertare e dichiarare, sulla base della diagnosi medico-legale, che il ricorrente è affetto da inabilità al lavoro a causa ed in conseguenza dell'infortunio per cui è causa nella misura di 7% ovvero in quella diversa che risulterà di giustizia;
- accertare e dichiarare, nei confronti dell' Controparte_2
, la condizione di invalidità del ricorrente in misura di
[...] 7%, ovvero nella misura che risulterà meglio provata e comunque di giustizia, in ogni caso superiore alla riduttiva valutazione effettuata dall' , e conseguentemente dichiarare il diritto del ricorrente alla CP_1
relativa indennizzabilità nella forma e misura di legge (art. 13 D. Lsg.
38/2000) con decorrenza dalla data di infortunio o da altra data;
- condannare l' Controparte_3
in favore del ricorrente delle
[...]
indennità riconosciute nella forma e misura di legge a far data dall'infortunio ovvero da altra data, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 429 comma 3 c.p.c.; Con vittoria di spese da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Per : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis CP_2
respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Spese come per legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'accertamento dei requisiti sanitari e la condotta del ricorrente
La domanda si prospetta insuscettibile di accoglimento.
Nonostante fosse stata disposta consulenza medico legale al fine dell'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento richiesto, il consulente non ha potuto espletare la perizia poiché la parte ricorrente non si è presentata per la necessaria visita medico legale.
Peraltro, la difesa del ricorrente non ha effettuato alcuna deduzione né ha offerto elementi probatori al fine di verificare le ragioni dell'assenza, né ha depositato le note scritte come previsto con l'ordinanza del 19.6.2025.
Pag. 2 di 5 L'accertamento dei requisiti sanitari costituisce del resto presupposto essenziale per l'attribuzione alla parte del beneficio richiesto e, quindi, la condotta del ricorrente ha di fatto precluso la possibilità di un accertamento ad esso eventualmente favorevole .
Deve evidenziarsi che, come più volte affermato dalla Suprema Corte in relazione a fattispecie analoghe, costituisce onere della parte ricorrente provare la sussistenza dei requisiti a fondamento della richiesta, ovvero, come in tal caso, consentire che ciò avvenga attraverso l'accertamento operato dal consulente nominato dal giudice: la mancata collaborazione non può non incidere negativamente sul corretto adempimento di tale onere probatorio : “per l'accertamento della sussistenza dei requisiti condizionanti l'attribuzione del diritto all'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18 del 1980, è necessario che l'interessato, al fine di un adeguato soddisfacimento dell'onere probatorio a suo carico, non soltanto produca una documentazione rilevante, ma offra la sua piena collaborazione con gli specialisti medico - legali ai fini di una diagnosi completa” (Cass. 19 novembre 1998, n. 11688: in base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il diritto alla prestazione assistenziale in argomento rilevando che l'interessata si era sottratta alle conclusive indagini di completamento dell'approfondimento richiesto al C.T.U. nominato in appello, sicché la sua ingiustificata condotta, correlata con l'irrilevanza della documentazione prodotta, comportava il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio a suo carico circa la ricorrenza dei requisiti di legge necessari per il riconoscimento del diritto vantato;
v. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 19577 del 26/08/2013 e Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2361 del 29/01/2019 ).
Pag. 3 di 5 Nel caso in esame, come detto, la parte ricorrente non ha offerto tale collaborazione, così impedendo l'accertamento giudiziale, in assenza di elementi probatori relativi ad una eventuale impedimento della stessa parte.
Del resto, l'esame della documentazione allegata – costituita da una sintetica relazione del consulente di parte del 2022 e da alcune certificazioni mediche sempre risalenti al 2022 che offrono dati parziali e risalenti relativi alle condizioni di salute del ricorrente – evidenzia chiaramente la sua insufficienza a fondare la valutazione del giudice.
2. Le spese processuali
Con riguardo alle spese di lite, si osserva che l'art. 152 disp. att. prevede l'irripetibilità delle spese di lite in favore di quanti versino in determinate condizioni di reddito (con riferimento al reddito imponibile ai fini IRPEF relativo all'anno precedente quello della pronuncia) in relazione alle quali l'interessato “…con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente…” (art. 42 co.11 legge 269/2003). Nella fattispecie, tuttavia, la parte ricorrente non ha adempiuto a tale onere, sicchè, in assenza delle condizioni prescritte dal richiamato art. 42 co. 11 l. 269/2003, va condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell' che si liquidano in complessivi CP_2
€1.305,00, cui si aggiungono il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% dei compensi, visto quanto disposto dal decreto 10.3.2014 n.
55, come modificato dal decreto 8.3.2018 n. 37, tenuto conto della natura
Pag. 4 di 5 della controversia, comportante la valutazione di questioni fattuali e giuridiche di limitata complessità.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1305,00, oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Il Giudice
Pag. 5 di 5
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 8288/2025
Il Giudice Rossella Masi all'udienza 10.09.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SERGIO MASSIMO MANCUSI
ricorrente contro
Controparte_1
(P. IVA ), rappresentato e
[...] P.IVA_1
difeso dall'Avv. SALVATORE PELLEGRINO resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro-inabilità
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “accertare e dichiarare, sulla base della diagnosi medico-legale, che il ricorrente è affetto da inabilità al lavoro a causa ed in conseguenza dell'infortunio per cui è causa nella misura di 7% ovvero in quella diversa che risulterà di giustizia;
- accertare e dichiarare, nei confronti dell' Controparte_2
, la condizione di invalidità del ricorrente in misura di
[...] 7%, ovvero nella misura che risulterà meglio provata e comunque di giustizia, in ogni caso superiore alla riduttiva valutazione effettuata dall' , e conseguentemente dichiarare il diritto del ricorrente alla CP_1
relativa indennizzabilità nella forma e misura di legge (art. 13 D. Lsg.
38/2000) con decorrenza dalla data di infortunio o da altra data;
- condannare l' Controparte_3
in favore del ricorrente delle
[...]
indennità riconosciute nella forma e misura di legge a far data dall'infortunio ovvero da altra data, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 429 comma 3 c.p.c.; Con vittoria di spese da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Per : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis CP_2
respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Spese come per legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'accertamento dei requisiti sanitari e la condotta del ricorrente
La domanda si prospetta insuscettibile di accoglimento.
Nonostante fosse stata disposta consulenza medico legale al fine dell'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento richiesto, il consulente non ha potuto espletare la perizia poiché la parte ricorrente non si è presentata per la necessaria visita medico legale.
Peraltro, la difesa del ricorrente non ha effettuato alcuna deduzione né ha offerto elementi probatori al fine di verificare le ragioni dell'assenza, né ha depositato le note scritte come previsto con l'ordinanza del 19.6.2025.
Pag. 2 di 5 L'accertamento dei requisiti sanitari costituisce del resto presupposto essenziale per l'attribuzione alla parte del beneficio richiesto e, quindi, la condotta del ricorrente ha di fatto precluso la possibilità di un accertamento ad esso eventualmente favorevole .
Deve evidenziarsi che, come più volte affermato dalla Suprema Corte in relazione a fattispecie analoghe, costituisce onere della parte ricorrente provare la sussistenza dei requisiti a fondamento della richiesta, ovvero, come in tal caso, consentire che ciò avvenga attraverso l'accertamento operato dal consulente nominato dal giudice: la mancata collaborazione non può non incidere negativamente sul corretto adempimento di tale onere probatorio : “per l'accertamento della sussistenza dei requisiti condizionanti l'attribuzione del diritto all'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18 del 1980, è necessario che l'interessato, al fine di un adeguato soddisfacimento dell'onere probatorio a suo carico, non soltanto produca una documentazione rilevante, ma offra la sua piena collaborazione con gli specialisti medico - legali ai fini di una diagnosi completa” (Cass. 19 novembre 1998, n. 11688: in base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il diritto alla prestazione assistenziale in argomento rilevando che l'interessata si era sottratta alle conclusive indagini di completamento dell'approfondimento richiesto al C.T.U. nominato in appello, sicché la sua ingiustificata condotta, correlata con l'irrilevanza della documentazione prodotta, comportava il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio a suo carico circa la ricorrenza dei requisiti di legge necessari per il riconoscimento del diritto vantato;
v. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 19577 del 26/08/2013 e Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2361 del 29/01/2019 ).
Pag. 3 di 5 Nel caso in esame, come detto, la parte ricorrente non ha offerto tale collaborazione, così impedendo l'accertamento giudiziale, in assenza di elementi probatori relativi ad una eventuale impedimento della stessa parte.
Del resto, l'esame della documentazione allegata – costituita da una sintetica relazione del consulente di parte del 2022 e da alcune certificazioni mediche sempre risalenti al 2022 che offrono dati parziali e risalenti relativi alle condizioni di salute del ricorrente – evidenzia chiaramente la sua insufficienza a fondare la valutazione del giudice.
2. Le spese processuali
Con riguardo alle spese di lite, si osserva che l'art. 152 disp. att. prevede l'irripetibilità delle spese di lite in favore di quanti versino in determinate condizioni di reddito (con riferimento al reddito imponibile ai fini IRPEF relativo all'anno precedente quello della pronuncia) in relazione alle quali l'interessato “…con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente…” (art. 42 co.11 legge 269/2003). Nella fattispecie, tuttavia, la parte ricorrente non ha adempiuto a tale onere, sicchè, in assenza delle condizioni prescritte dal richiamato art. 42 co. 11 l. 269/2003, va condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell' che si liquidano in complessivi CP_2
€1.305,00, cui si aggiungono il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% dei compensi, visto quanto disposto dal decreto 10.3.2014 n.
55, come modificato dal decreto 8.3.2018 n. 37, tenuto conto della natura
Pag. 4 di 5 della controversia, comportante la valutazione di questioni fattuali e giuridiche di limitata complessità.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1305,00, oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Il Giudice
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