Decreto cautelare 21 aprile 2023
Ordinanza cautelare 23 maggio 2023
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 30/04/2026, n. 7858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7858 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07858/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06471/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6471 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ilaria Guarciariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento,
della determina Dirigenziale numero repertorio -OMISSIS- del 17.04.2023 – numero di protocollo -OMISSIS- del 17.04.2023 di Roma Capitale - Municipio Roma I – U.O. Amministrativa Ufficio Pubblici Esercizi con Somministrazione di Alimenti e Bevande (Prati e Trevi), notificata in pari data, con la quale è stata disposta la sospensione per la durata di giorni 15 (quindici) dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nel locale sito in -OMISSIS- da -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. AN HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
La società-OMISSIS- ha impugnato la determina Dirigenziale (n. rep. -OMISSIS-) del 17 aprile 2023 di Roma Capitale con la quale è stata disposta la sospensione per la durata di 15 (quindici) giorni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nel locale sito in -OMISSIS- da -OMISSIS-
Il provvedimento trae origine da un Rapporto informativo redatto dalla Polizia di Roma Capitale per l’avvenuta violazione, accertata il 15 maggio 2022, degli art. 14 comma 1 e 33 per aver installato “ all’esterno di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dispositivi di amplificazione sonora ” e, ancora, dalla successiva nota (prot. -OMISSIS-) del 5 agosto 2022 con la quale è stata comunicata alla società ricorrente la diffida dal reiterare la violazione della normativa di cui all’art. 14 c. 1 D.A.C. 43/2019, intendendo per reiterazione “ la commissione della medesima violazione nell’arco di 180 giorni rispetto alla prima violazione ” (art. 33, c. 5 D.A.C. 43/2019).
In particolare alla ricorrente risulta contestata l’avvenuta violazione degli artt. 14 comma 1 e 33 c. 1 D.A.C. 43/2019, in quanto “… quale legale rappresentante della suindicata società, titolare di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, manteneva installato sulla soglia della porta di ingresso un impianto di amplificazione e riproduzione sonora orientato verso la pubblica via ed in funzione; effettuava riproduzioni musicali con le porte aperte e altoparlante rivolto verso la strada tanto che le riproduzioni musicali erano udibili nella pubblica via ”.
Nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dell’art. 14 della delibera n. 43/2019 comma 1 e dell’art. 33 comma 5 della stessa delibera, oltre all’emergere di vari profili di eccesso di potere per errore sui presupposti; si sostiene che la società ricorrente non avrebbe mai ricevuto il verbale riferito alla seconda violazione, né sarebbe stato possibile formalizzare un accesso agli atti, per verificarne la sussistenza, stante il lasso di tempo ridottissimo con la quale è stata comunicata l’imminente chiusura del locale;
2. la violazione del principio di proporzionalità, oltre l’eccesso di potere per carenza sui presupposti, del principio del giusto procedimento; stante il fatto che la prima violazione risale al mese di maggio 2022 e la seconda (mai notificata) al mese di novembre 2022, sussisterebbe la violazione del principio di proporzionalità, in quanto i dispositivi di amplificazione del suono sarebbero stati collocati sulla soglia dell’esercizio commerciale.
Si è costituito il Comune di Roma, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito della camera di consiglio del 23 maggio 2023 e con ordinanza n. 2588/2023 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
All’udienza straordinaria del 24 aprile 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DI
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 Sono da respingere entrambe le censure proposte con le quali si sostiene che il secondo accertamento non sarebbe stato contestato e che, ancora, i dispositivi di amplificazione del suono sarebbero stati collocati sulla soglia dell’esercizio commerciale, con conseguente violazione del principio di proporzionalità.
1.2 A tal fine è necessario premettere che l’art. 14 della delibera n. 43/201 del Comune di Roma, prevede al comma 1 che “ è vietato installare all’esterno dei locali commerciali dispositivi di amplificazione e riproduzione sonora che deve essere diffusa solo all’interno dei locali opportunamente insonorizzati e, comunque, non superare i limiti previsti dai regolamenti comunali ”.
1.3 A sua volta il successivo art. 33 al comma 5 prevede che in caso di reiterazione della violazione dell’art. 14 si applica la sospensione dell’esercizio dell’attività per quindici giorni, precisando che “ per reiterazione della violazione si intende la commissione di una seconda violazione della stessa fattispecie nell’arco temporale di 180 giorni rispetto alla prima violazione ”.
1.4 A seguito della costituzione del Comune di Roma è risultato accertato che la violazione delle disposizioni sopra citate nemmeno era stata contestata e, ciò, considerando che la società ricorrente si è limitata a ridimensionare la condotta, affermando che la violazione non sarebbe idonea a integrare il divieto, stante il fatto che la cassa sarebbe stata collocata sull’uscio del negozio.
1.5 Si consideri inoltre che l’Amministrazione ha evidenziato di aver notificato il verbale di contestazione della violazione del 4/11/2022, circostanza quest’ultima che non può che dimostrare l’avvenuto accertamento della violazione dell’art. 14, comma 1, DAC 43/2019, nonché la reiterazione della medesima condotta nelle date del 15 maggio 2022 e del 4 novembre 2022, con conseguente corretta applicazione della sanzione prevista dall’art. 33, comma 4, del medesimo regolamento.
1.6 Con la nota del 5 agosto 2022 l’Amministrazione ha comunicato alla società ricorrente la diffida a non reiterare la violazione della citata normativa, precisando che per reiterazione doveva intendersi la commissione della medesima violazione.
1.7 Malgrado ciò la stessa amministrazione aveva accertato il 4 novembre 2022 una seconda violazione, circostanza quest’ultima che aveva determinato l’adozione del provvedimento ora impugnato.
1.8 Ne consegue come non hanno rilievo le argomentazioni dirette a sostenere l’asserita mancanza della notificazione del verbale della seconda violazione, stante il fatto che i verbali, integrando l’istruttoria del procedimento di sospensione, costituiscono il presupposto fattuale del provvedimento definitivo poi emanato.
1.9 Analogamente non risultano condivisibili le argomentazioni dirette a sostenere la non sovrapponibilità delle condotte, stante quanto previsto dall’art. 14, comma 1, della DAC 43/2019, laddove si fa espresso divieto di posizionare i dispositivi di amplificazione sonora all’esterno dei locali, prescrivendo che la diffusione musicale avvenga esclusivamente all’interno di locali opportunamente insonorizzati.
2. Una disposizione analoga è contenuta all’interno della DCC n. 35/2010 all’articolo 3, comma 5, laddove si consente la diffusione di musica solo a condizione che, sia il locale che porte e finestre dello stesso, risultino insonorizzate, proprio per impedire la diffusione sonora all’esterno.
2.1 È allora evidente che la misura adottata si inserisce nell’ambito di una disciplina regolamentare posta a tutela della sicurezza urbana e di un interesse di rango collettivo che l’Amministrazione è chiamata a presidiare in modo effettivo.
2.2 La sospensione costituisce quindi una conseguenza automatica della reiterazione delle violazioni accertate, prevista peraltro per un periodo di tempo circoscritto e pari a quindici giorni, circostanza quest’ultima che esclude in radice ogni profilo di eccessività o afflittività sproporzionata rispetto alla natura e alla reiterazione dell’illecito accertato.
2.3 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN HI, Presidente FF, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
Manuela Bucca, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN HI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.