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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/09/2025, n. 3668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3668 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8643/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.8643 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 07/05/2025
TRA
(P.IVA: ) con Parte_1 P.IVA_1
sede in Altavilla LE (SA), Via Falagato n°61, 84045, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in calce al presente atto, dall'avv. Rodolfo Tullio Parrella, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Battipaglia (SA), alla via Roma, n°11 pec: Email_1
ATTRICE
CONTRO
(CF ) nato a [...] il [...], P_ C.F._1
pagina 1 di 8 (CF ) nato a [...] il [...], P_ C.F._2
(CF ) nata a [...] il Controparte_3 C.F._3
03.09.1987, (CF ) nata ad [...] Controparte_4 CodiceFiscale_4
il 02.11.1979, tutti residenti a [...]loc Aversana snc, rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti sul foglio separato, dall'avv. Gerardo Coralluzzo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio
Pec: .salerno.it Email_2 CP_5
CONVENUTI
AVENTE AD OGGETTO
Appalto – richiesta di pagamento per lavori edili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 04/11/2021, la società Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno
[...] P_
, e per sentirli condannare al
[...] P_ Parte_2 Controparte_4
pagamento, in suo favore, di quanto ad essa spettante a titolo di saldo per i lavori eseguiti sull'immobile sito in Battipaglia (SA), alla via Aversana n. 2, pagati solo parzialmente.
Nello specifico, chiedeva la condanna di e al pagamento P_ P_
rispettivamente della somma di euro 19.811,02 e della somma di euro 52.731,46 ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia ed accertato in corso di causa. Chiedeva inoltre la condanna di e , quali proprietari P_ Parte_2 Controparte_4
dell'immobile interessato dai lavori, ex art. 2041 c.c., al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 72.542,48, (euro 52.731,46 +19.811,02) ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia, previa CTU, a titolo di arricchimento senza causa per tutti i vantaggi ottenuti in conseguenza dei lavori eseguiti dalla società attrice sul fabbricato di pagina 2 di 8 loro proprietà. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
In data 18/12/2021 si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e risposta i convenuti, che non contestavano l'esecuzione dei lavori da parte dell'attrice ma ne lamentavano la realizzazione a regola d'arte, producevano consulenze tecniche di parte
(CTP) a sostegno delle loro eccezioni, evidenziando vizi e difetti. Spiegavano inoltre domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro
20.000,00 o per il diverso ammontare accertato in corso di causa.
Il giudicante concedeva i termini di cui all'art 183, VI comma c.p.c. e in data
10/10/2022 ammetteva le prove orali come richieste da parte attrice. Escussi i testi, all'esito dell'istruttoria il giudicante formulava proposta conciliativa, integralmente accettata da parte attrice, tuttavia rifiutata da parte convenuta.
Ritenuto non necessario l'espletamento di ulteriore attività istruttoria, il giudice fissava l'udienza del 06/05/2025 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Il rapporto negoziale instaurato tra la società Parte_1
in qualità di appaltatrice, e i convenuti e in qualità di P_ P_
committenti, trova la sua disciplina nel contratto di appalto ex art. 1655 c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito la ripartizione dell'onere della prova, secondo il principio generale espresso dall'art 2697 c.c., in virtù del quale all'appaltatore spetta l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale e l'avvenuta completa esecuzione della prestazione pattuita, che fonda il suo diritto al corrispettivo;
al committente che eccepisca vizi o difformità dell'opera, incombe l'onere di provare che l'opera non sia stata eseguita a regola d'arte o che presenti vizi tali da renderla inadatta all'uso o da diminuirne il valore, così come di dimostrare il conseguente danno.
pagina 3 di 8 Nel caso di specie, l'attrice ha pienamente adempiuto al proprio onere probatorio.
L'esecuzione dei lavori sull'immobile di proprietà dei convenuti è stata accertata non solo per la sua pacifica ammissione da parte dei convenuti stessi, ma anche e soprattutto in virtù dell'istruttoria orale svolta.
In particolare, il teste escusso su richiesta di parte attrice ha confermato la corretta esecuzione delle opere e la successiva presa in consegna dell'immobile da parte dei convenuti, dimostrando la completa e diligente esecuzione delle obbligazioni assunte dall'impresa.
A fronte di ciò, la difesa dei convenuti, pur lamentando presunti vizi e difetti, non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a sostenere le proprie eccezioni. Le
Consulenze Tecniche di Parte (CTP) prodotte dai convenuti, pur potendo fornire al giudice un'indicazione, non hanno valore di prova legale, ma si configurano come mere allegazioni difensive, e in assenza di un accertamento tecnico oggettivo in contraddittorio, come una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) che i convenuti hanno rifiutato, non possono fondare una decisione. Pertanto, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non può essere accolta. L'assenza di prova dei difetti lamentati comporta che la domanda dell'attrice, basata sull'avvenuta esecuzione della propria prestazione, deve essere accolta nella sua interezza.
In secondo luogo, va rilevato che la difesa dei convenuti, pur ammettendo l'esistenza del rapporto e l'esecuzione delle opere, ha cercato di elidere o quantomeno ridurre la pretesa creditoria dell'attrice, eccependo l'inadempimento della stessa per la presenza di vizi e difetti. A supporto di ciò, sono state prodotte le CTP redatte dal geom. e Persona_1
dall'arch. Persona_2
In diritto, tuttavia, è fondamentale distinguere il valore probatorio di una CTP rispetto a quello di una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU).
La CTP non è una prova, bensì una mera allegazione difensiva. Essa esprime un parere tecnico di parte, ma non ha la capacità di sostituirsi al contraddittorio processuale. La sua funzione è quella di supportare le tesi difensive, offrendo al giudice pagina 4 di 8 un'interpretazione tecnica della questione, ma non può, da sola, fornire la prova dei fatti che si intendono dimostrare.
La CTU, al contrario, è un mezzo istruttorio che il giudice può disporre per acquisire cognizioni tecniche specifiche, necessarie per la decisione della causa. L'accertamento del CTU si svolge nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti e ha, per il giudice, un elevato valore probatorio, sebbene non vincolante.
Nel caso in esame, i convenuti hanno scelto di affidare la propria difesa esclusivamente alle CTP, rifiutando di richiedere l'espletamento di una CTU che avrebbe potuto accertare, in modo oggettivo, la sussistenza e l'entità dei vizi lamentati. Tale scelta difensiva, in un contesto in cui la prova testimoniale ha confermato l'esecuzione delle opere, ha privato le loro eccezioni di un necessario riscontro oggettivo.
A tal riguardo, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte ribadito che non si può ritenere provato un fatto, e quindi accogliere una domanda o un'eccezione, sulla base esclusiva di una CTP, in assenza di altri elementi probatori che ne confermino le risultanze. Pertanto, la mancanza di un adeguato supporto probatorio in merito all'inadempimento dell'attrice rende infondata l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art 1460 c.c. e non consente di accogliere la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
La domanda riconvenzionale dei convenuti, volta a ottenere il risarcimento del danno quantificato in €20.000,00, è strettamente correlata all'eccezione di inadempimento e, per le ragioni già esposte, non può essere accolta. In diritto, l'onere di provare il danno incombe sul soggetto che lo lamenta.
Nel caso specifico, i convenuti non sono riusciti a dimostrare l'esistenza dei vizi e delle difformità che avrebbero causato il danno. Come già sottolineato, le mere allegazioni difensive contenute nelle CTP non sono sufficienti a integrare la prova di un fatto.
L'assenza di un riscontro istruttorio oggettivo, come avrebbe potuto essere una CTU, comporta la carenza di prova sia del danno che del nesso di causalità tra l'azione pagina 5 di 8 dell'appaltatrice e il pregiudizio subito. Di conseguenza, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata in quanto infondata.
A ulteriore riprova della mancanza di fondamento delle eccezioni sollevate dai convenuti, questo Giudice non può esimersi dal valutare il loro comportamento processuale, in particolare il rifiuto della proposta conciliativa. L'art 185-bis c.p.c. riconosce al giudice la facoltà di formulare una proposta di conciliazione, il cui rifiuto ingiustificato può essere valutato ai fini delle spese di lite. Nel caso in esame, la proposta è stata integralmente accettata dall'attrice, il che denota la sua disponibilità a comporre la lite su basi ragionevoli, al contrario, il rifiuto dei convenuti, in un quadro probatorio in cui le loro eccezioni non avevano trovato adeguato riscontro, appare ingiustificato.
Tale circostanza, sebbene non possa influire direttamente sulla decisione di merito, costituisce un elemento che il giudice può e deve considerare nella valutazione complessiva della condotta delle parti.
La domanda subordinata avanzata dall'attrice, formulata ai sensi dell'art 2041 c.c. è da considerarsi assorbita.
Il principio giuridico che regola questa materia è la sussidiarietà dell'azione di arricchimento. Tale azione ha natura residuale e può essere esercitata solo quando il danneggiato non ha a disposizione nessun'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito. La giurisprudenza costante della Corte di Cassazione ha da sempre chiarito che l'azione ex art. 2041 c.c. non può essere proposta quando la domanda è proponibile, anche se non accolta, in base ad un diverso titolo contrattuale, extracontrattuale o di altra natura.
Nel caso di specie, l'attrice ha promosso l'azione principale sulla base del contratto di appalto, chiedendo il pagamento del corrispettivo pattuito. Tale domanda, come ampiamente motivato in precedenza, è stata ritenuta fondata e meritevole di accoglimento, in quanto l'attrice ha pienamente provato l'avvenuta esecuzione della prestazione e il conseguente diritto al pagamento del saldo.
pagina 6 di 8 Poiché la pretesa creditoria dell'attrice è stata riconosciuta e tutelata attraverso l'azione contrattuale, che rappresenta la via ordinaria per la richiesta di pagamento, viene meno la necessità di esaminare la domanda subordinata. L'azione di arricchimento senza causa
è pertanto assorbita dalla decisione sulla domanda principale, e non deve essere esaminata nel merito.
La regolamentazione delle spese processuali segue il principio della soccombenza, art 91
c.p.c. Poiché la società attrice è risultata integralmente vittoriosa e i convenuti
[...]
e sono stati riconosciuti come parte soccombente, le spese di lite P_ P_
del presente giudizio devono essere poste interamente a carico di questi ultimi. Tale principio trova ulteriore rafforzamento nel comportamento processuale dei convenuti, i quali hanno rifiutato la proposta conciliativa formulata da questo Giudice, nonostante fosse stata integralmente accettata dalla società attrice. Tale ingiustificato rifiuto, in un contesto in cui le eccezioni e la domanda riconvenzionale da loro proposte sono risultate prive di fondamento probatorio, giustifica la piena condanna alle spese, che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, dispone:
- Accoglie la domanda principale formulata dalla società attrice e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore de P_ Parte_1
della somma di € 52.731,46, oltre interessi legali dalla data della
[...]
domanda giudiziale al saldo effettivo.
- Condanna al pagamento in favore de P_ Parte_1
della somma di € 19.811,02, oltre interessi legali dalla data della
[...]
domanda giudiziale al saldo effettivo.
- Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda subordinata, con compensazione delle spese di lite nei confronti delle convenute Parte_2
e , con compensazione delle spese di lite. Controparte_4
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti.
pagina 7 di 8 - Condanna i convenuti e in solido tra loro, al P_ P_
pagamento in favore della società attrice delle spese di lite, che si liquidano in euro 786,00 per esborsi e euro 14.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.
Rodolfo Tullio Parrella per dichiarazione di antistatarietà.
Così deciso in Salerno, lì 17 settembre 2025
Il giudice dott.ssa Maria Stefania Picece
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.8643 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 07/05/2025
TRA
(P.IVA: ) con Parte_1 P.IVA_1
sede in Altavilla LE (SA), Via Falagato n°61, 84045, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in calce al presente atto, dall'avv. Rodolfo Tullio Parrella, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Battipaglia (SA), alla via Roma, n°11 pec: Email_1
ATTRICE
CONTRO
(CF ) nato a [...] il [...], P_ C.F._1
pagina 1 di 8 (CF ) nato a [...] il [...], P_ C.F._2
(CF ) nata a [...] il Controparte_3 C.F._3
03.09.1987, (CF ) nata ad [...] Controparte_4 CodiceFiscale_4
il 02.11.1979, tutti residenti a [...]loc Aversana snc, rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti sul foglio separato, dall'avv. Gerardo Coralluzzo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio
Pec: .salerno.it Email_2 CP_5
CONVENUTI
AVENTE AD OGGETTO
Appalto – richiesta di pagamento per lavori edili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 04/11/2021, la società Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno
[...] P_
, e per sentirli condannare al
[...] P_ Parte_2 Controparte_4
pagamento, in suo favore, di quanto ad essa spettante a titolo di saldo per i lavori eseguiti sull'immobile sito in Battipaglia (SA), alla via Aversana n. 2, pagati solo parzialmente.
Nello specifico, chiedeva la condanna di e al pagamento P_ P_
rispettivamente della somma di euro 19.811,02 e della somma di euro 52.731,46 ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia ed accertato in corso di causa. Chiedeva inoltre la condanna di e , quali proprietari P_ Parte_2 Controparte_4
dell'immobile interessato dai lavori, ex art. 2041 c.c., al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 72.542,48, (euro 52.731,46 +19.811,02) ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia, previa CTU, a titolo di arricchimento senza causa per tutti i vantaggi ottenuti in conseguenza dei lavori eseguiti dalla società attrice sul fabbricato di pagina 2 di 8 loro proprietà. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
In data 18/12/2021 si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e risposta i convenuti, che non contestavano l'esecuzione dei lavori da parte dell'attrice ma ne lamentavano la realizzazione a regola d'arte, producevano consulenze tecniche di parte
(CTP) a sostegno delle loro eccezioni, evidenziando vizi e difetti. Spiegavano inoltre domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro
20.000,00 o per il diverso ammontare accertato in corso di causa.
Il giudicante concedeva i termini di cui all'art 183, VI comma c.p.c. e in data
10/10/2022 ammetteva le prove orali come richieste da parte attrice. Escussi i testi, all'esito dell'istruttoria il giudicante formulava proposta conciliativa, integralmente accettata da parte attrice, tuttavia rifiutata da parte convenuta.
Ritenuto non necessario l'espletamento di ulteriore attività istruttoria, il giudice fissava l'udienza del 06/05/2025 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Il rapporto negoziale instaurato tra la società Parte_1
in qualità di appaltatrice, e i convenuti e in qualità di P_ P_
committenti, trova la sua disciplina nel contratto di appalto ex art. 1655 c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito la ripartizione dell'onere della prova, secondo il principio generale espresso dall'art 2697 c.c., in virtù del quale all'appaltatore spetta l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale e l'avvenuta completa esecuzione della prestazione pattuita, che fonda il suo diritto al corrispettivo;
al committente che eccepisca vizi o difformità dell'opera, incombe l'onere di provare che l'opera non sia stata eseguita a regola d'arte o che presenti vizi tali da renderla inadatta all'uso o da diminuirne il valore, così come di dimostrare il conseguente danno.
pagina 3 di 8 Nel caso di specie, l'attrice ha pienamente adempiuto al proprio onere probatorio.
L'esecuzione dei lavori sull'immobile di proprietà dei convenuti è stata accertata non solo per la sua pacifica ammissione da parte dei convenuti stessi, ma anche e soprattutto in virtù dell'istruttoria orale svolta.
In particolare, il teste escusso su richiesta di parte attrice ha confermato la corretta esecuzione delle opere e la successiva presa in consegna dell'immobile da parte dei convenuti, dimostrando la completa e diligente esecuzione delle obbligazioni assunte dall'impresa.
A fronte di ciò, la difesa dei convenuti, pur lamentando presunti vizi e difetti, non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a sostenere le proprie eccezioni. Le
Consulenze Tecniche di Parte (CTP) prodotte dai convenuti, pur potendo fornire al giudice un'indicazione, non hanno valore di prova legale, ma si configurano come mere allegazioni difensive, e in assenza di un accertamento tecnico oggettivo in contraddittorio, come una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) che i convenuti hanno rifiutato, non possono fondare una decisione. Pertanto, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non può essere accolta. L'assenza di prova dei difetti lamentati comporta che la domanda dell'attrice, basata sull'avvenuta esecuzione della propria prestazione, deve essere accolta nella sua interezza.
In secondo luogo, va rilevato che la difesa dei convenuti, pur ammettendo l'esistenza del rapporto e l'esecuzione delle opere, ha cercato di elidere o quantomeno ridurre la pretesa creditoria dell'attrice, eccependo l'inadempimento della stessa per la presenza di vizi e difetti. A supporto di ciò, sono state prodotte le CTP redatte dal geom. e Persona_1
dall'arch. Persona_2
In diritto, tuttavia, è fondamentale distinguere il valore probatorio di una CTP rispetto a quello di una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU).
La CTP non è una prova, bensì una mera allegazione difensiva. Essa esprime un parere tecnico di parte, ma non ha la capacità di sostituirsi al contraddittorio processuale. La sua funzione è quella di supportare le tesi difensive, offrendo al giudice pagina 4 di 8 un'interpretazione tecnica della questione, ma non può, da sola, fornire la prova dei fatti che si intendono dimostrare.
La CTU, al contrario, è un mezzo istruttorio che il giudice può disporre per acquisire cognizioni tecniche specifiche, necessarie per la decisione della causa. L'accertamento del CTU si svolge nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti e ha, per il giudice, un elevato valore probatorio, sebbene non vincolante.
Nel caso in esame, i convenuti hanno scelto di affidare la propria difesa esclusivamente alle CTP, rifiutando di richiedere l'espletamento di una CTU che avrebbe potuto accertare, in modo oggettivo, la sussistenza e l'entità dei vizi lamentati. Tale scelta difensiva, in un contesto in cui la prova testimoniale ha confermato l'esecuzione delle opere, ha privato le loro eccezioni di un necessario riscontro oggettivo.
A tal riguardo, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte ribadito che non si può ritenere provato un fatto, e quindi accogliere una domanda o un'eccezione, sulla base esclusiva di una CTP, in assenza di altri elementi probatori che ne confermino le risultanze. Pertanto, la mancanza di un adeguato supporto probatorio in merito all'inadempimento dell'attrice rende infondata l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art 1460 c.c. e non consente di accogliere la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
La domanda riconvenzionale dei convenuti, volta a ottenere il risarcimento del danno quantificato in €20.000,00, è strettamente correlata all'eccezione di inadempimento e, per le ragioni già esposte, non può essere accolta. In diritto, l'onere di provare il danno incombe sul soggetto che lo lamenta.
Nel caso specifico, i convenuti non sono riusciti a dimostrare l'esistenza dei vizi e delle difformità che avrebbero causato il danno. Come già sottolineato, le mere allegazioni difensive contenute nelle CTP non sono sufficienti a integrare la prova di un fatto.
L'assenza di un riscontro istruttorio oggettivo, come avrebbe potuto essere una CTU, comporta la carenza di prova sia del danno che del nesso di causalità tra l'azione pagina 5 di 8 dell'appaltatrice e il pregiudizio subito. Di conseguenza, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata in quanto infondata.
A ulteriore riprova della mancanza di fondamento delle eccezioni sollevate dai convenuti, questo Giudice non può esimersi dal valutare il loro comportamento processuale, in particolare il rifiuto della proposta conciliativa. L'art 185-bis c.p.c. riconosce al giudice la facoltà di formulare una proposta di conciliazione, il cui rifiuto ingiustificato può essere valutato ai fini delle spese di lite. Nel caso in esame, la proposta è stata integralmente accettata dall'attrice, il che denota la sua disponibilità a comporre la lite su basi ragionevoli, al contrario, il rifiuto dei convenuti, in un quadro probatorio in cui le loro eccezioni non avevano trovato adeguato riscontro, appare ingiustificato.
Tale circostanza, sebbene non possa influire direttamente sulla decisione di merito, costituisce un elemento che il giudice può e deve considerare nella valutazione complessiva della condotta delle parti.
La domanda subordinata avanzata dall'attrice, formulata ai sensi dell'art 2041 c.c. è da considerarsi assorbita.
Il principio giuridico che regola questa materia è la sussidiarietà dell'azione di arricchimento. Tale azione ha natura residuale e può essere esercitata solo quando il danneggiato non ha a disposizione nessun'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito. La giurisprudenza costante della Corte di Cassazione ha da sempre chiarito che l'azione ex art. 2041 c.c. non può essere proposta quando la domanda è proponibile, anche se non accolta, in base ad un diverso titolo contrattuale, extracontrattuale o di altra natura.
Nel caso di specie, l'attrice ha promosso l'azione principale sulla base del contratto di appalto, chiedendo il pagamento del corrispettivo pattuito. Tale domanda, come ampiamente motivato in precedenza, è stata ritenuta fondata e meritevole di accoglimento, in quanto l'attrice ha pienamente provato l'avvenuta esecuzione della prestazione e il conseguente diritto al pagamento del saldo.
pagina 6 di 8 Poiché la pretesa creditoria dell'attrice è stata riconosciuta e tutelata attraverso l'azione contrattuale, che rappresenta la via ordinaria per la richiesta di pagamento, viene meno la necessità di esaminare la domanda subordinata. L'azione di arricchimento senza causa
è pertanto assorbita dalla decisione sulla domanda principale, e non deve essere esaminata nel merito.
La regolamentazione delle spese processuali segue il principio della soccombenza, art 91
c.p.c. Poiché la società attrice è risultata integralmente vittoriosa e i convenuti
[...]
e sono stati riconosciuti come parte soccombente, le spese di lite P_ P_
del presente giudizio devono essere poste interamente a carico di questi ultimi. Tale principio trova ulteriore rafforzamento nel comportamento processuale dei convenuti, i quali hanno rifiutato la proposta conciliativa formulata da questo Giudice, nonostante fosse stata integralmente accettata dalla società attrice. Tale ingiustificato rifiuto, in un contesto in cui le eccezioni e la domanda riconvenzionale da loro proposte sono risultate prive di fondamento probatorio, giustifica la piena condanna alle spese, che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, dispone:
- Accoglie la domanda principale formulata dalla società attrice e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore de P_ Parte_1
della somma di € 52.731,46, oltre interessi legali dalla data della
[...]
domanda giudiziale al saldo effettivo.
- Condanna al pagamento in favore de P_ Parte_1
della somma di € 19.811,02, oltre interessi legali dalla data della
[...]
domanda giudiziale al saldo effettivo.
- Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda subordinata, con compensazione delle spese di lite nei confronti delle convenute Parte_2
e , con compensazione delle spese di lite. Controparte_4
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti.
pagina 7 di 8 - Condanna i convenuti e in solido tra loro, al P_ P_
pagamento in favore della società attrice delle spese di lite, che si liquidano in euro 786,00 per esborsi e euro 14.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.
Rodolfo Tullio Parrella per dichiarazione di antistatarietà.
Così deciso in Salerno, lì 17 settembre 2025
Il giudice dott.ssa Maria Stefania Picece
pagina 8 di 8