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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/06/2025, n. 3079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3079 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4982/2024 R.G., promossa
, nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Di C.F._1
Stefano, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] l'[...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe C.F._2
Vassallo, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Precisate le conclusioni come da note in sostituzione dell'udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.05.2024 ha adito Parte_1
questo Tribunale chiedendo la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catania il 02.10.1999 con
[...]
, trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di CP_1
Catania, Anno 1999, Atto n. 917, Parte II, Serie A, Uff. 1, nonché
l'affido condiviso del figlio e di disporre, a carico di Parte_2
, quale contributo per il mantenimento del figlio Controparte_1
minorenne, un assegno mensile di euro 200,00.
Ha dedotto, a fondamento della domanda, di essersi separata dal marito giusto decreto di omologa n. 1127/2023 del 23/05/2023 di questo Tribunale e che dalla data di comparizione personale davanti al
Presidente i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma, nel contestare le avverse richieste e deduzioni, ha chiesto di ridurre il contributo per il mantenimento del figlio minore per mutamento in
peius delle condizioni economiche del resistente.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e merita Parte_1 Controparte_1
accoglimento, in quanto ricorrono le condizioni previste dagli artt.
2 e 3 n 2 lett. B l n 898/1970.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando,
esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […]
2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in
2 giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi
protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di
separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in
consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione
raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi (decreto di omologa n. 1127/2023 del 23.05.2023 di questo Tribunale).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio, si dà atto che le parti, nelle more del giudizio, hanno raggiunto un accordo, chiedendo congiuntamente quanto segue:
“- Disporre che ciascuna delle parti provveda al proprio mantenimento.
- Disporre a carico del sig. , quale contributo Controparte_1
per il mantenimento del figlio, un assegno mensile complessivo di €
100,00 (centoeuro/00) da corrispondere entro il 10 di ogni mese a
mezzo bonifico sulla carta prepagata intestata alla sig.ra Parte_1
e /o a mezzo denaro contante oltre al 50% delle spese straordinarie
documentate.
- Disporre che l'assegno unico venga corrisposto per intero
3 (100%) alla sig.ra , con cui il figlio vive”. Parte_1
Dato atto della maggiore età del figlio e delle precarie condizioni patrimoniali delle parti, ritiene il Collegio che le superiori pattuizioni siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario sussistendone i presupposti di legge, alle condizioni indicate dalle parti.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 4982/2024 RG;
Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
in Catania in data 02/10/1999, trascritto nel Registro di Stato Civile del
Comune di Catania al N. 917, Parte 2, Serie A, Uff. 1, Anno 1999, alle condizioni specificate in motivazione;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16/5/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4982/2024 R.G., promossa
, nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Di C.F._1
Stefano, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] l'[...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe C.F._2
Vassallo, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Precisate le conclusioni come da note in sostituzione dell'udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.05.2024 ha adito Parte_1
questo Tribunale chiedendo la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catania il 02.10.1999 con
[...]
, trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di CP_1
Catania, Anno 1999, Atto n. 917, Parte II, Serie A, Uff. 1, nonché
l'affido condiviso del figlio e di disporre, a carico di Parte_2
, quale contributo per il mantenimento del figlio Controparte_1
minorenne, un assegno mensile di euro 200,00.
Ha dedotto, a fondamento della domanda, di essersi separata dal marito giusto decreto di omologa n. 1127/2023 del 23/05/2023 di questo Tribunale e che dalla data di comparizione personale davanti al
Presidente i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma, nel contestare le avverse richieste e deduzioni, ha chiesto di ridurre il contributo per il mantenimento del figlio minore per mutamento in
peius delle condizioni economiche del resistente.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e merita Parte_1 Controparte_1
accoglimento, in quanto ricorrono le condizioni previste dagli artt.
2 e 3 n 2 lett. B l n 898/1970.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando,
esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […]
2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in
2 giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi
protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di
separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in
consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione
raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi (decreto di omologa n. 1127/2023 del 23.05.2023 di questo Tribunale).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio, si dà atto che le parti, nelle more del giudizio, hanno raggiunto un accordo, chiedendo congiuntamente quanto segue:
“- Disporre che ciascuna delle parti provveda al proprio mantenimento.
- Disporre a carico del sig. , quale contributo Controparte_1
per il mantenimento del figlio, un assegno mensile complessivo di €
100,00 (centoeuro/00) da corrispondere entro il 10 di ogni mese a
mezzo bonifico sulla carta prepagata intestata alla sig.ra Parte_1
e /o a mezzo denaro contante oltre al 50% delle spese straordinarie
documentate.
- Disporre che l'assegno unico venga corrisposto per intero
3 (100%) alla sig.ra , con cui il figlio vive”. Parte_1
Dato atto della maggiore età del figlio e delle precarie condizioni patrimoniali delle parti, ritiene il Collegio che le superiori pattuizioni siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario sussistendone i presupposti di legge, alle condizioni indicate dalle parti.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 4982/2024 RG;
Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
in Catania in data 02/10/1999, trascritto nel Registro di Stato Civile del
Comune di Catania al N. 917, Parte 2, Serie A, Uff. 1, Anno 1999, alle condizioni specificate in motivazione;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16/5/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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