Sentenza 27 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2004, n. 6150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6150 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE italiane SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FIORILLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR AN, elettivamente domiciliata in ROMA PLE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VALLEBONA, che la rappresenta e difende, giusta procura notarile DR. Antonio Novembre di Lecce Rep. 17115 del 16/10/2001;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 910/01 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 15/06/01 - R.G.N. 548/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/03 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato GENTILE per delega PESSI;
udito l'Avvocato VALLEBONA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Lecce AN RT, sostenendo di essere stata illegittimamente penalizzata nella graduatoria per l'assegnazione dell'unico posto di Area "Q 2" con l'attribuzione di 12 punti (in luogo dei 15 spettantile) a causa di assenze per malattia, chiese che si dichiarasse l'illegittimità della graduatoria e della conseguente assegnazione del posto al dipendente RO TA, e si dichiarasse il suo diritto all'assegnazione del posto stesso.
Il Pretore accolse la domanda. Il Tribunale ha respinto l'appello, Premette il giudicante che, in base alla Direttiva 15 luglio 1998 n. 3, le assenze comportano la penalizzazione d'un punto, "salve motivate eccezioni contrattualmente tutelate ed i ricoveri ospedalieri"; e per l'art. 18 del c.c.n.l. sono tutelate le patologie particolarmente gravi, quali quelle oncologiche.
E l'eccezione ipotizzata dalla norma ricorreva nel caso in esame: la RT, che nel 1992 aveva subito intervento chirurgico a livello cardiaco, il 10 febbraio 1998 era stata poi ricoverata presso la Divisione di Senologia dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano e sottoposta ad intervento chirurgico, con conseguente, intuibile, iter terapeutico, comunicato all'Ente con certificato del 3 agosto 1998. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la POSTE ITALIANE S.p.a., percorrendo le linee di due motivi, coltivati con memoria;
AN RT resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata, non disegnando il quadro della materia controversa, costituito non dal fatto storico delle assenze ne' dall'esistenza delle relative certificazioni e dalla relativa riconducibilità alla malattia lamentata bensì dalla tardività della certificazione in quanto prodotta solo a procedura concorsuale avviata, era nulla.
Il motivo è infondato. È da premettere che la concisa ed esauriente esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non è prescritta dalla legge (art. 132 secondo comma n. 4 cod. proc. civ. ed art. 118 disp. att. cod. proc. civ.) a pena di nullità della sentenza;
ne consegue che la carenza di questa esposizione determina la nullità della sentenza solo quando, impedendo di individuare con sufficiente certezza gli elementi di fatto considerati ed i presupposti della decisione delle questioni, renda l'atto (per l'art. 156 secondo comma cod. proc. civ.) inidoneo al raggiungimento dello scopo cui è destinato (Cass. 22 gennaio 1982 n. 426); a tali fini, scopo della sentenza è fornire la decisione su tutta la domanda e sulle relative eccezioni (ex art 112 cod. proc. civ.) di ciò dando adeguata motivazione (ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.).
Nel caso in esame la sentenza impugnata espone fra i motivi dell'appello il fatto che "i tre punti di penalizzazione erano stati comminati alla RT per l'assenza nell'ultimo anno, non riconducibili a patologie tutelate", nonché la contestazione, da parte dell'Ente, delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Questa affermazione, in alcun modo censurata, da conto che la materia controversa, dedotta in secondo grado, era più ampia di quanto sostenuto nell'attuale ricorso.
La pur attenta integrazione di questi motivi, formulata dalla ricorrente con la precisazione ivi indicata ("precisando che solo dopo l'inizio della procedura di selezione la RT aveva fatto pervenire una dichiarazione medica tendente a ricondurre a patologia oncologica assenze che, sulla base dei certificati tempestivamente presentati all'Azienda, non indicavano in alcun modo tale causa"), da un canto appare mera "precisazione" del motivo esposto dalla sentenza;
d'altro canto entra egualmente nella materia in controversia attraverso la valutazione della tempestività che la sentenza stessa fornisce (pag. 6).
Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 5 omessa od insufficiente motivazione, la ricorrente sostiene che, come segnalato in appello, solo dopo la Direttiva 15 luglio 1998 n. 3 la ricorrente fece pervenire certificazione medica datata 3 agosto 1998, con la quale si precisava che i periodi di malattia, certificati il 6 febbraio 1998 e l'8 marzo 1998 senza alcun riferimento e collegamento a patologie tutelate, erano da riferirsi alla patologia carcinoma mammario. E,in ordine a questa comunicazione, deduce che:
1. la sentenza avrebbe dovuto specificare "se colui che, avendo indicato determinate patologie nei certificati medici prodotti per giustificare l'assenza, possa, successivamente, per ragioni contingenti, variarne il titolo e collegarle a patologie con le quali non era stato posto prima in correlazione";
2. la sentenza avrebbe dovuto inoltre specificare "se i requisiti per la selezione debbano essere non solo posseduti bensì fatti valere al momento iniziale della selezione ovvero possano sopravvenire nel corso della stessa";
3. in riferimento alla causa delle patologie, poi, il consulente tecnico d'ufficio aveva formulato conclusioni non certe, poiché aveva delineato la connessione (dell'infermità denunciata alla malattia oncologica) sulla base d'una semplice possibilità. Anche questo motivo è infondato. È da premettere che, per l'art. 2 secondo comma del decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito nella legge 29 febbraio 1980 n. 33), il lavoratore è obbligato ad inviare al datore solo "l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia" (non la certificazione della diagnosi). Nel caso in esame, in base alla stessa doglianza formulata dalla Società appellante (ricorso, p. 4), la comunicazione del 3 agosto 1998 non costituiva, di per sè, formale variazione della natura o della causa dell'infermità, ed ancor meno integrava un "requisito sopraggiunto", bensì mera specificazione dell'infermità stessa attraverso l'indicazione della relativa causa.
E pertanto la prima censura (precedentemente indicata sub "1.") è priva di rilevanza.
Considerando gli indicati limiti dell'obbligo del lavoratore, la specificazione della più generale causa patologica di un'infermità precedentemente segnalata, ben può essere effettuata in un momento (anche largamente) successivo all'iniziale attestazione (che ha per oggetto solo l'inizio e la durata dell'infermità), con il sorgere del relativo interesse (nel caso in esame, la connessione di alcune infermità alla patologia oncologica acquista - per la RT - rilevanza solo con la "Direttiva" del 15 luglio 1998, quale mezzo per evitare la penalizzazione ivi prevista, attraverso la segnalazione d'un fatto rientrante nell'eccezione ivi ipotizzata). Limiti al giuridico rilievo di questa specificazione sono la tempestività dell'atto (in relazione ad esterni termini per farlo valere) e l'esistenza stessa della specificazione (quale connessione causale della contingente infermità ad una particolare patologia). In ordine alla tempestività, l'affermazione della sentenza, per cui "la procedura selettiva si era esaurita solo nel febbraio 1999", non è in alcun modo censurata;
ne' la ricorrente Società indica la ragione (anche temporale) per cui la predetta certificazione (del 3 agosto 1998), inviata solo pochi giorni dopo la Direttiva (del 15 luglio 1998, che costituiva il "bando della selezione" ed aveva "attivato la procedura provvisoria per l'inquadramento nell'Area Q2") fosse, in relazione ai termini fissati nella Direttiva (ed alla relativa formale conoscenza che gli interessati avevano avuto), tardiva.
Per questa carenza, la seconda censura (precedentemente indicata sub "2.") è priva di decisività.
Priva di decisività è anche la terza censura. In ordine alla contestata esistenza della connessione, l'unico riferimento esposto in modo autosufficiente dalla ricorrente Società attiene alla segnalata "cefalea": alcuna indicazione la ricorrente fornisce in ordine ad infermità eventualmente segnalate in altre attestazioni. Nè la ricorrente Società fornisce elementi per escludere la certificata connessione di questa infermità alla preesistente ed incontroversa patologia.
Anche su un piano generale, poi, le espressioni utilizzate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio (in quanto riportate dalla ricorrente Società: "è evidente", "sia più frequente") danno conto che il parere sulla connessione della contingente infermità alla più grave preesistente patologia non è fondato su una mera possibilità, bensì su una manifesta probabilità.
Il ricorso deve essere respinto. E la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in EURO 19,00 oltre ad EURO 2.500 per onorario.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2004