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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14606 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
XIII SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 57606/2019, promossa da:
Parte_1
[...]
in proprio ed in qualità di eredi di di Persona_1 Persona_2
Parte_2
[...]
in proprio in qualità di nipoti di Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Ferdinando Emilio Abbate e dall'Avv. Marco Alunni, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Orte (VT), Via dei Gladiatori n. 12, per delega in calce all'atto di citazione attori;
CONTRO
Controparte_1
con sede in Via della Pisana n. 235, in persona del legale rappresentante Dr. CP_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Marziale e dall'Avv. Daniele Grossi Gondi con Studio in
Viale Bruno Buozzi n. 49 - come da procura allegata alla comparsa di costituzione CP_1
1 convenuto;
OGGETTO: responsabilità professionale;
Conclusioni: come precisate nelle note per l'udienza del 28/4/2025, che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata, gli attori convenivano in giudizio Controparte_3
chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali, iure hereditatis e iure proprio,
[...]
derivanti dalla morte di deceduto in data 6 settembre 2009 presso l'ospedale S. Persona_1
LO di con riserva di quantificazione di tali danni “ad altra apposita sede”. CP_1
In sintesi, per quanto qui rileva al fine della decisione, premettevano che veniva Persona_1
ricoverato il giorno 13.05.2009 presso il reparto di cardiochirurgia del San LO di per CP_1
essere operato al cuore “con diagnosi di ingresso di coronaropatia ostruttiva critica” e il
21.05.2009 veniva quindi sottoposto ad intervento di “quadruplice bypass aortocoronarico … e valvuloplastica mitralica con impianto di anello Medtronic 26 mm”. Dopo un decorso post – operatorio regolare si verificava un peggioramento della sua condizione, tanto che veniva trasferito il 9 giugno 2009 di nuovo in terapia intensiva e sottoposto ad intervento di tracheostomia.
Il 4/08/2009 veniva dimesso dal S. LO e ricoverato nell'unità operativa di riabilitazione respiratoria dello di Il 5 settembre 2009 le condizioni del Controparte_3 CP_1
paziente peggioravano per presenza di febbre, tachicardia ed espettorazione di sangue dalla bocca, per cui il medico di guardia ne disponeva il trasferimento di nuovo al S. LO (cfr. pag.
82 cartella clinica – all. n.5) in quanto ritenuto affetto da polmonite. Giunto CP_3 CP_3
presso il San LO, il vi decedeva il mattino del 6 settembre 2009. Per_1
L'accertamento necroscopico effettuato evidenziava la presenza “di polmoni pesanti al taglio di aspetto epatizzato per focolai bromultipli confluenti nei lobi superiori (bilateralmente e nel lobo inferiore (a sx) ” (cfr. all.n.7 – dep. 8/7/2021).
Dall'autopsia, secondo parte attrice, emergeva dunque un “aspetto epatizzato” dei polmoni indicativo di un quadro infettivo insorto da alcuni giorni prima del decesso e che poteva pertanto
2 essere trattato con terapia farmacologica. A sostegno di tale tesi vi era anche il riscontro al momento della morte di elevati valori di globuli bianchi, nonché la presenza nei giorni precedenti al decesso di secrezioni giallastre e dense dai bronchi (che venivano aspirate quotidianamente), indice di infezione respiratoria già in atto e conclamata.
Inoltre, il mancato costante monitoraggio della temperatura corporea aveva determinato la perdita di un importante parametro, che avrebbe potuto indirizzare i sanitari verso un sospetto di iniziale interessamento infettivo del paziente, tanto più che egli era portatore di una tracheostomia, fattore di rischio per lo sviluppo di processi infettivi polmonari.
Per giunta, pur a fronte del rilievo di una temperatura febbrile in data 1 settembre, non era stato eseguito un controllo radiografico del torace, né esami ematochimici che avrebbero potuto fornire una indicazione di processo infettivo in atto.
In definitiva, al momento della morte il presentava un esteso processo infettivo Per_1
polmonare a focolai confluenti e con aspetto epatizzato, insorto in soggetto con secrezioni bronchiali aspirate quotidianamente e che aveva avuto un rialzo febbrile. Pertanto, la gestione delle cure presso l 'I.R.C.C.S. risultava aver determinato a carico del Controparte_3
medesimo danni biologici di rilevantissima entità, cagionando un pregiudizio irrimediabile alla salute con progressivo ed inarrestabile deterioramento delle sue condizioni fisiche sino al decesso.
Infine, si poteva anche presupporre che la polmonite fosse stata provocata da un batterio di origine nosocomiale e pertanto comunque ascrivibile a responsabilità della struttura del
[...]
. CP_3
---------------------
Con comparsa 23/10/2020, si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1
preliminarmente la sua carenza di legittimazione passiva.
Deduceva al riguardo la convenuta che la citazione introduttiva del giudizio era stata notificata all'indirizzo di posta elettronica di essa esponente, laddove invece nel periodo di degenza del de cuius (4 agosto – 5 settembre 2009) la struttura sanitaria era gestita da altro Controparte_3
soggetto, ovvero Controparte_4
3 Precisano nel merito, che l'intervento del 21 maggio di quadruplice by-pass aortocoronarico e valvuloplastica mitralica era complicato da episodio di insufficienza respiratoria acuta, per cui si era reso necessario sottoporre il paziente ad intubazione oro-tracheale e in seguito a tracheostomia e successiva ventilazione meccanica invasiva in data 19 giugno 2009.
All'ingresso in reparto, il i presentava in condizioni cliniche scadute trovandosi in una Per_1
marcata condizione di instabilità e fragilità clinica. Veniva sottoposto durante tutta la degenza a numerosi e continui accertamenti diagnostici, consulenze specialistiche (cardiologica, neurologica, urologica), 2 radiografie del torace e in nessuna di esse si notavano addensamenti polmonari di significato flogistico.
I numerosi esami ematochimici non evidenziano mai una leucocitosi neppure minima. Al contrario, gli esami del 31 agosto 2009 (cfr pagine 78 ss all.to n. 5) attestano una assoluta normalità degli indici di flogosi a dimostrazione della assoluta assenza di infezioni in atto.
Durante la degenza, ogni mattina viene misurata la temperatura al sig. senza Per_1
annotazione in cartella clinica di misurazioni prive di rilievo. Il paziente presenta per la prima volta temperatura febbrile in data 8 agosto 2009 ed è tempestivamente trattato con antibioticoterapia a base di Piperaciina e AZ fino al 20 agosto 2009, quando la temperatura torna a livelli non degni di attenzione.
Nei giorni prima del trasferimento presso il San LO il paziente presenta temperatura sub febbrile solo in data 1° settembre 2009, al mattino per essere poi apiretico la sera. Nei giorni 2, 3
e 4 non ha febbre ricomparsa il 5 settembre 2009 (data del trasferimento).
In pari data veniva impostata terapia antibiotica, effettuati immediatamente esami ematochimici
(cfr pag. 84-85 all.to n. 5) nonché emocoltura in caso di elevata temperatura febbrile.
Durante questi giorni non si verifica alterazione degli scambi gassosi, il paziente è regolarmente aspirato dalla cannula tracheostomica e le secrezioni non appaiono mai come purulente. In definitiva dagli esami obiettivi effettuati sul on emergeva alcuna infezione. Per_1
In ogni caso l' adottava, sin da giugno 2009, protocolli finalizzati alla Controparte_3
prevenzione delle infezioni ospedaliere (all.to n. 6 e 7).
4 Deduce pertanto che dalla corretta e fedele ricostruzione dei fatti nonché dalle evidenze documentali nessuna responsabilità può essere ascritta alla Società.
---------------------------
Assunte le prove testimoniali, depositata C.T.U. medico legale il 5/2/2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/4/2025 e quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da cui è stato notificato, il 6 settembre 2019 a mezzo p.e.c., l'atto Controparte_1
introduttivo del giudizio.
La convenuta ha dedotto al riguardo che nel periodo di degenza del paziente (4 agosto – 5 settembre 2009), il nosocomio era gestito da , soggetto diverso da Controparte_4 CP_1
sicché il contratto di spedalità era intervenuto con la prima società.
[...]
Più specificamente, la afferma di gestire la struttura di via della Pisana solo a Controparte_1
far data dal 1° gennaio 2014, in virtù di un contratto di affitto di ramo di azienda del 2.2.2010, la cui decorrenza è stata sospensivamente condizionata al rilascio dell'apposita autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria da parte della Regione Lazio.
In effetti, dall'esame del contratto di affitto di ramo di azienda del 2/2/2010 prodotto in atti, risulta che l' - comprensivo del presidio Ospedaliero di via della Controparte_3
Pisana 235 presso il quale veniva ricoverato il – è stato concesso in affitto dal Per_1 [...]
alla Controparte_4 Controparte_1
In base all'art. 4 della convenzione, l'efficacia del contratto è stata sospensivamente condizionata al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria da parte della
Regione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di notifica dell'autorizzazione. Secondo la odierna convenuta – come d'altro canto emerge dalla voltura dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria dalla alla Controparte_4 CP_1
e dall'accreditamento definitivo (cfr. decreto del Commissario ad acta del
[...]
5 23.12.2013) – l'affitto di ramo di azienda ha concretamente prodotto i propri effetti solo a partire dal 1° gennaio 2014.
A fronte di tale eccezione, parte attrice si è limitata a sostenere che la società costituita in giudizio è subentrata in ogni rapporto contrattuale facente capo all' , Controparte_3
senza in alcun modo argomentare tale sua tesi.
Nondimeno, tale assunto non appare condivisibile. Infatti, alla fattispecie in esame non si applica il disposto dell'art. 2558 c.c., secondo il quale, salvo patto contrario, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale, in quanto tale norma riguarda esclusivamente i contratti a prestazioni corrispettive ancora non completamente eseguiti da nessuna delle parti (cfr. Cass. Ord. n.
15/2020: “L'art. 2558 c.c., nel disciplinare tutti i casi di trasferimento di azienda, prevede, salvo patto contrario, una cessione automatica o "ipso iure" dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, che non abbiano carattere personale, che ineriscano all'esercizio dell'azienda e non siano ancora esauriti.”), mentre nel caso di specie la prestazione sanitaria è stata interamente eseguita dalla struttura.
Né per altro verso è applicabile l'art. 2560 c.c., che concerne i debiti dell'azienda ceduta, poiché tale norma non si applica, diversamente dall'art. 2558 c.c., anche alla ipotesi di affitto di azienda, ma solo alla cessione di azienda.
In definitiva, non risulta provato che dell'eventuale debito risarcitorio scaturito dal contratto di spedalità intervenuto tra il sig. e debba rispondere anche Persona_1 Controparte_4
l'affittuario Controparte_1
---------------
Osserva il Tribunale, ad abundantiam, che la domanda attorea risulta priva di fondamento anche nel merito.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione sollevata dagli istanti di nullità della consulenza tecnica d'Ufficio (cfr. note di trattazione ud. 19/2/2024), in quanto risulterebbe autonomamente invalidare il riscontro diagnostico autoptico (referto n. 07424/09 del Pronto Soccorso – Azienda
Ospedaliera San LO – Forlanini – all.n.6 – dep. 8/7/2021) eseguito dal Dott. il Per_3
6 07.09.2009, rivestito della natura di atto pubblico e assistito da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 del codice civile.
Sul punto si osserva in primo luogo che i CC.TT.UU. non hanno messo in dubbio la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, né i fatti che costui ha attestato essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (appunto esame diagnostico autoptico eseguito in data 7/9/2009).
La difformità concerne soltanto l'esito di una manifestazione di giudizio che però resta all'esterno del regime di pubblica fede perimetrato dal citato articolo (che riguarda i fatti direttamente constatati dal pubblico ufficiale), in quanto connotata da un elevato tasso di discrezionalità tecnica, avendo come oggetto valutazioni di carattere scientifico di natura comunque opinabile. Sicché la censura così mossa dagli attori alla relazione peritale appare del tutto priva di pregio, potendo le valutazioni medico-legali sempre essere messe in discussione.
Tanto premesso, giova rilevare che la giurisprudenza ha precisato, riguardo all'onere probatorio, che in tema di risarcimento del danno in materia sanitaria, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle prestazioni sanitarie con la dovuta diligenza professionale e con la conseguente lesione del diritto alla salute, costituisce onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l'insorgenza della nuova patologia o l'aggravamento della patologia preesistente e la condotta dei sanitari, il che comporta quantomeno l'allegazione della colpa medica, mentre spetterà alla parte supposta danneggiante dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere di allegazione e probatorio, l'esatta esecuzione della prestazione ovvero la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione (cfr. ex multis Cass. 26.5.2021,n.14702,
Cass.30.02.2021,n.4864, Cass.11.11.2019,n.28991, Ord. 27142 21.10.24).
Nella specie i Consulenti, con relazione approfondita ed esente da vizi logici, tenuto conto della documentazione medica esaminata, sono giunti alla conclusione che il sig. deceduto Per_1
a causa di insufficienza respiratoria ad eziopatogenesi incerta, non risultando pertanto dimostrato che la morte del paziente sia causalmente derivata da comportamenti del personale sanitario della struttura . Controparte_3
7 Senza ora ripercorrere analiticamente la relazione, stante anche l'assorbente questione del difetto di legittimazione passiva della società convenuta, si può qui individuarne il nucleo argomentativo fondamentale nella sottolineatura della particolare repentinità ed imprevedibilità del quadro clinico che ha condotto il paziente al decesso. Infatti il che fino al giorno Per_1
prima presentava una condizione di discreta stabilità (tanto da aver praticato fisioterapia nei giorni precedenti, senza peraltro mostrare variazioni nella saturazione dell'ossigeno), peggiorò improvvisamente la mattina del 5 settembre per venire a mancare 24 ore dopo, mostrando prevalenti segni di interesse cardiologico come tachicardia sinusale e peggioramento della funzione sistolica globale con frazione di eiezione del 30% e sottoslivellamento del tratto ST nelle precordiali. Peraltro, l'insufficienza respiratoria acuta si sviluppò in assenza di segni di infezioni polmonari nei giorni precedenti, la qual circostanza induce a ritenere che essa sia stata dovuta a shock cardiogeno da nuova ischemia miocardica in soggetto cardiopatico e non già ad un processo settico mal curato dai sanitari della struttura, come invece ipotizzato da parte attrice. Di contro, i consulenti hanno evidenziato l'insufficiente attendibilità del riscontro autoptico (che ha individuato le probabili cause del decesso nella “insufficienza respiratoria in soggetto con broncopolmonite bilaterale” sia per la mancata esecuzione di prelievi istologici sul tessuto del cadavere (unico strumento di possibile conferma della diagnosi della morte), sia per la presenza di elementi di incongruenza tra la cartella di ricovero e le evidenze radiografiche, da una parte, e le risultanze dell'autopsia dall'altra, avuto riguardo alla sede delle lesioni polmonari
(che le radiografie individuano nel campo polmonare medio e l'autopsia nei lobi superiori ed inferiore sn).
In buona sostanza, sembra più probabile che la causa del decesso del sig. - paziente Per_1
ad elevato rischio cardiovascolare, già pluri-infartuato, con arteriosclerosi diffusa e con BPCO, sottoposto ad intervento di quadruplice by-pass aorto-coronarico e sostituzione valvolare proprio a causa della sua insufficiente vascolarizzazione miocardica – sia stata dovuta ad insufficienza cardio-respiratoria da ischemia miocardica acuta, piuttosto che ad un processo settico malcurato dai sanitari dell'ospedale S. Raffaele come ipotizzato dalla parte attrice.
La complessità della questione, anche sotto il profilo medico-legale, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
Le spese di consulenza tecnica restano a carico degli attori.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e conclusione, così provvede:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva della società convenuta;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di consulenza tecnica.
Roma li, 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
9 10
XIII SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 57606/2019, promossa da:
Parte_1
[...]
in proprio ed in qualità di eredi di di Persona_1 Persona_2
Parte_2
[...]
in proprio in qualità di nipoti di Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Ferdinando Emilio Abbate e dall'Avv. Marco Alunni, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Orte (VT), Via dei Gladiatori n. 12, per delega in calce all'atto di citazione attori;
CONTRO
Controparte_1
con sede in Via della Pisana n. 235, in persona del legale rappresentante Dr. CP_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Marziale e dall'Avv. Daniele Grossi Gondi con Studio in
Viale Bruno Buozzi n. 49 - come da procura allegata alla comparsa di costituzione CP_1
1 convenuto;
OGGETTO: responsabilità professionale;
Conclusioni: come precisate nelle note per l'udienza del 28/4/2025, che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata, gli attori convenivano in giudizio Controparte_3
chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali, iure hereditatis e iure proprio,
[...]
derivanti dalla morte di deceduto in data 6 settembre 2009 presso l'ospedale S. Persona_1
LO di con riserva di quantificazione di tali danni “ad altra apposita sede”. CP_1
In sintesi, per quanto qui rileva al fine della decisione, premettevano che veniva Persona_1
ricoverato il giorno 13.05.2009 presso il reparto di cardiochirurgia del San LO di per CP_1
essere operato al cuore “con diagnosi di ingresso di coronaropatia ostruttiva critica” e il
21.05.2009 veniva quindi sottoposto ad intervento di “quadruplice bypass aortocoronarico … e valvuloplastica mitralica con impianto di anello Medtronic 26 mm”. Dopo un decorso post – operatorio regolare si verificava un peggioramento della sua condizione, tanto che veniva trasferito il 9 giugno 2009 di nuovo in terapia intensiva e sottoposto ad intervento di tracheostomia.
Il 4/08/2009 veniva dimesso dal S. LO e ricoverato nell'unità operativa di riabilitazione respiratoria dello di Il 5 settembre 2009 le condizioni del Controparte_3 CP_1
paziente peggioravano per presenza di febbre, tachicardia ed espettorazione di sangue dalla bocca, per cui il medico di guardia ne disponeva il trasferimento di nuovo al S. LO (cfr. pag.
82 cartella clinica – all. n.5) in quanto ritenuto affetto da polmonite. Giunto CP_3 CP_3
presso il San LO, il vi decedeva il mattino del 6 settembre 2009. Per_1
L'accertamento necroscopico effettuato evidenziava la presenza “di polmoni pesanti al taglio di aspetto epatizzato per focolai bromultipli confluenti nei lobi superiori (bilateralmente e nel lobo inferiore (a sx) ” (cfr. all.n.7 – dep. 8/7/2021).
Dall'autopsia, secondo parte attrice, emergeva dunque un “aspetto epatizzato” dei polmoni indicativo di un quadro infettivo insorto da alcuni giorni prima del decesso e che poteva pertanto
2 essere trattato con terapia farmacologica. A sostegno di tale tesi vi era anche il riscontro al momento della morte di elevati valori di globuli bianchi, nonché la presenza nei giorni precedenti al decesso di secrezioni giallastre e dense dai bronchi (che venivano aspirate quotidianamente), indice di infezione respiratoria già in atto e conclamata.
Inoltre, il mancato costante monitoraggio della temperatura corporea aveva determinato la perdita di un importante parametro, che avrebbe potuto indirizzare i sanitari verso un sospetto di iniziale interessamento infettivo del paziente, tanto più che egli era portatore di una tracheostomia, fattore di rischio per lo sviluppo di processi infettivi polmonari.
Per giunta, pur a fronte del rilievo di una temperatura febbrile in data 1 settembre, non era stato eseguito un controllo radiografico del torace, né esami ematochimici che avrebbero potuto fornire una indicazione di processo infettivo in atto.
In definitiva, al momento della morte il presentava un esteso processo infettivo Per_1
polmonare a focolai confluenti e con aspetto epatizzato, insorto in soggetto con secrezioni bronchiali aspirate quotidianamente e che aveva avuto un rialzo febbrile. Pertanto, la gestione delle cure presso l 'I.R.C.C.S. risultava aver determinato a carico del Controparte_3
medesimo danni biologici di rilevantissima entità, cagionando un pregiudizio irrimediabile alla salute con progressivo ed inarrestabile deterioramento delle sue condizioni fisiche sino al decesso.
Infine, si poteva anche presupporre che la polmonite fosse stata provocata da un batterio di origine nosocomiale e pertanto comunque ascrivibile a responsabilità della struttura del
[...]
. CP_3
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Con comparsa 23/10/2020, si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1
preliminarmente la sua carenza di legittimazione passiva.
Deduceva al riguardo la convenuta che la citazione introduttiva del giudizio era stata notificata all'indirizzo di posta elettronica di essa esponente, laddove invece nel periodo di degenza del de cuius (4 agosto – 5 settembre 2009) la struttura sanitaria era gestita da altro Controparte_3
soggetto, ovvero Controparte_4
3 Precisano nel merito, che l'intervento del 21 maggio di quadruplice by-pass aortocoronarico e valvuloplastica mitralica era complicato da episodio di insufficienza respiratoria acuta, per cui si era reso necessario sottoporre il paziente ad intubazione oro-tracheale e in seguito a tracheostomia e successiva ventilazione meccanica invasiva in data 19 giugno 2009.
All'ingresso in reparto, il i presentava in condizioni cliniche scadute trovandosi in una Per_1
marcata condizione di instabilità e fragilità clinica. Veniva sottoposto durante tutta la degenza a numerosi e continui accertamenti diagnostici, consulenze specialistiche (cardiologica, neurologica, urologica), 2 radiografie del torace e in nessuna di esse si notavano addensamenti polmonari di significato flogistico.
I numerosi esami ematochimici non evidenziano mai una leucocitosi neppure minima. Al contrario, gli esami del 31 agosto 2009 (cfr pagine 78 ss all.to n. 5) attestano una assoluta normalità degli indici di flogosi a dimostrazione della assoluta assenza di infezioni in atto.
Durante la degenza, ogni mattina viene misurata la temperatura al sig. senza Per_1
annotazione in cartella clinica di misurazioni prive di rilievo. Il paziente presenta per la prima volta temperatura febbrile in data 8 agosto 2009 ed è tempestivamente trattato con antibioticoterapia a base di Piperaciina e AZ fino al 20 agosto 2009, quando la temperatura torna a livelli non degni di attenzione.
Nei giorni prima del trasferimento presso il San LO il paziente presenta temperatura sub febbrile solo in data 1° settembre 2009, al mattino per essere poi apiretico la sera. Nei giorni 2, 3
e 4 non ha febbre ricomparsa il 5 settembre 2009 (data del trasferimento).
In pari data veniva impostata terapia antibiotica, effettuati immediatamente esami ematochimici
(cfr pag. 84-85 all.to n. 5) nonché emocoltura in caso di elevata temperatura febbrile.
Durante questi giorni non si verifica alterazione degli scambi gassosi, il paziente è regolarmente aspirato dalla cannula tracheostomica e le secrezioni non appaiono mai come purulente. In definitiva dagli esami obiettivi effettuati sul on emergeva alcuna infezione. Per_1
In ogni caso l' adottava, sin da giugno 2009, protocolli finalizzati alla Controparte_3
prevenzione delle infezioni ospedaliere (all.to n. 6 e 7).
4 Deduce pertanto che dalla corretta e fedele ricostruzione dei fatti nonché dalle evidenze documentali nessuna responsabilità può essere ascritta alla Società.
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Assunte le prove testimoniali, depositata C.T.U. medico legale il 5/2/2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/4/2025 e quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da cui è stato notificato, il 6 settembre 2019 a mezzo p.e.c., l'atto Controparte_1
introduttivo del giudizio.
La convenuta ha dedotto al riguardo che nel periodo di degenza del paziente (4 agosto – 5 settembre 2009), il nosocomio era gestito da , soggetto diverso da Controparte_4 CP_1
sicché il contratto di spedalità era intervenuto con la prima società.
[...]
Più specificamente, la afferma di gestire la struttura di via della Pisana solo a Controparte_1
far data dal 1° gennaio 2014, in virtù di un contratto di affitto di ramo di azienda del 2.2.2010, la cui decorrenza è stata sospensivamente condizionata al rilascio dell'apposita autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria da parte della Regione Lazio.
In effetti, dall'esame del contratto di affitto di ramo di azienda del 2/2/2010 prodotto in atti, risulta che l' - comprensivo del presidio Ospedaliero di via della Controparte_3
Pisana 235 presso il quale veniva ricoverato il – è stato concesso in affitto dal Per_1 [...]
alla Controparte_4 Controparte_1
In base all'art. 4 della convenzione, l'efficacia del contratto è stata sospensivamente condizionata al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria da parte della
Regione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di notifica dell'autorizzazione. Secondo la odierna convenuta – come d'altro canto emerge dalla voltura dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria dalla alla Controparte_4 CP_1
e dall'accreditamento definitivo (cfr. decreto del Commissario ad acta del
[...]
5 23.12.2013) – l'affitto di ramo di azienda ha concretamente prodotto i propri effetti solo a partire dal 1° gennaio 2014.
A fronte di tale eccezione, parte attrice si è limitata a sostenere che la società costituita in giudizio è subentrata in ogni rapporto contrattuale facente capo all' , Controparte_3
senza in alcun modo argomentare tale sua tesi.
Nondimeno, tale assunto non appare condivisibile. Infatti, alla fattispecie in esame non si applica il disposto dell'art. 2558 c.c., secondo il quale, salvo patto contrario, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale, in quanto tale norma riguarda esclusivamente i contratti a prestazioni corrispettive ancora non completamente eseguiti da nessuna delle parti (cfr. Cass. Ord. n.
15/2020: “L'art. 2558 c.c., nel disciplinare tutti i casi di trasferimento di azienda, prevede, salvo patto contrario, una cessione automatica o "ipso iure" dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, che non abbiano carattere personale, che ineriscano all'esercizio dell'azienda e non siano ancora esauriti.”), mentre nel caso di specie la prestazione sanitaria è stata interamente eseguita dalla struttura.
Né per altro verso è applicabile l'art. 2560 c.c., che concerne i debiti dell'azienda ceduta, poiché tale norma non si applica, diversamente dall'art. 2558 c.c., anche alla ipotesi di affitto di azienda, ma solo alla cessione di azienda.
In definitiva, non risulta provato che dell'eventuale debito risarcitorio scaturito dal contratto di spedalità intervenuto tra il sig. e debba rispondere anche Persona_1 Controparte_4
l'affittuario Controparte_1
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Osserva il Tribunale, ad abundantiam, che la domanda attorea risulta priva di fondamento anche nel merito.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione sollevata dagli istanti di nullità della consulenza tecnica d'Ufficio (cfr. note di trattazione ud. 19/2/2024), in quanto risulterebbe autonomamente invalidare il riscontro diagnostico autoptico (referto n. 07424/09 del Pronto Soccorso – Azienda
Ospedaliera San LO – Forlanini – all.n.6 – dep. 8/7/2021) eseguito dal Dott. il Per_3
6 07.09.2009, rivestito della natura di atto pubblico e assistito da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 del codice civile.
Sul punto si osserva in primo luogo che i CC.TT.UU. non hanno messo in dubbio la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, né i fatti che costui ha attestato essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (appunto esame diagnostico autoptico eseguito in data 7/9/2009).
La difformità concerne soltanto l'esito di una manifestazione di giudizio che però resta all'esterno del regime di pubblica fede perimetrato dal citato articolo (che riguarda i fatti direttamente constatati dal pubblico ufficiale), in quanto connotata da un elevato tasso di discrezionalità tecnica, avendo come oggetto valutazioni di carattere scientifico di natura comunque opinabile. Sicché la censura così mossa dagli attori alla relazione peritale appare del tutto priva di pregio, potendo le valutazioni medico-legali sempre essere messe in discussione.
Tanto premesso, giova rilevare che la giurisprudenza ha precisato, riguardo all'onere probatorio, che in tema di risarcimento del danno in materia sanitaria, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle prestazioni sanitarie con la dovuta diligenza professionale e con la conseguente lesione del diritto alla salute, costituisce onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l'insorgenza della nuova patologia o l'aggravamento della patologia preesistente e la condotta dei sanitari, il che comporta quantomeno l'allegazione della colpa medica, mentre spetterà alla parte supposta danneggiante dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere di allegazione e probatorio, l'esatta esecuzione della prestazione ovvero la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione (cfr. ex multis Cass. 26.5.2021,n.14702,
Cass.30.02.2021,n.4864, Cass.11.11.2019,n.28991, Ord. 27142 21.10.24).
Nella specie i Consulenti, con relazione approfondita ed esente da vizi logici, tenuto conto della documentazione medica esaminata, sono giunti alla conclusione che il sig. deceduto Per_1
a causa di insufficienza respiratoria ad eziopatogenesi incerta, non risultando pertanto dimostrato che la morte del paziente sia causalmente derivata da comportamenti del personale sanitario della struttura . Controparte_3
7 Senza ora ripercorrere analiticamente la relazione, stante anche l'assorbente questione del difetto di legittimazione passiva della società convenuta, si può qui individuarne il nucleo argomentativo fondamentale nella sottolineatura della particolare repentinità ed imprevedibilità del quadro clinico che ha condotto il paziente al decesso. Infatti il che fino al giorno Per_1
prima presentava una condizione di discreta stabilità (tanto da aver praticato fisioterapia nei giorni precedenti, senza peraltro mostrare variazioni nella saturazione dell'ossigeno), peggiorò improvvisamente la mattina del 5 settembre per venire a mancare 24 ore dopo, mostrando prevalenti segni di interesse cardiologico come tachicardia sinusale e peggioramento della funzione sistolica globale con frazione di eiezione del 30% e sottoslivellamento del tratto ST nelle precordiali. Peraltro, l'insufficienza respiratoria acuta si sviluppò in assenza di segni di infezioni polmonari nei giorni precedenti, la qual circostanza induce a ritenere che essa sia stata dovuta a shock cardiogeno da nuova ischemia miocardica in soggetto cardiopatico e non già ad un processo settico mal curato dai sanitari della struttura, come invece ipotizzato da parte attrice. Di contro, i consulenti hanno evidenziato l'insufficiente attendibilità del riscontro autoptico (che ha individuato le probabili cause del decesso nella “insufficienza respiratoria in soggetto con broncopolmonite bilaterale” sia per la mancata esecuzione di prelievi istologici sul tessuto del cadavere (unico strumento di possibile conferma della diagnosi della morte), sia per la presenza di elementi di incongruenza tra la cartella di ricovero e le evidenze radiografiche, da una parte, e le risultanze dell'autopsia dall'altra, avuto riguardo alla sede delle lesioni polmonari
(che le radiografie individuano nel campo polmonare medio e l'autopsia nei lobi superiori ed inferiore sn).
In buona sostanza, sembra più probabile che la causa del decesso del sig. - paziente Per_1
ad elevato rischio cardiovascolare, già pluri-infartuato, con arteriosclerosi diffusa e con BPCO, sottoposto ad intervento di quadruplice by-pass aorto-coronarico e sostituzione valvolare proprio a causa della sua insufficiente vascolarizzazione miocardica – sia stata dovuta ad insufficienza cardio-respiratoria da ischemia miocardica acuta, piuttosto che ad un processo settico malcurato dai sanitari dell'ospedale S. Raffaele come ipotizzato dalla parte attrice.
La complessità della questione, anche sotto il profilo medico-legale, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
Le spese di consulenza tecnica restano a carico degli attori.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e conclusione, così provvede:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva della società convenuta;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di consulenza tecnica.
Roma li, 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
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