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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 31/01/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3524/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3524/2022 promossa da:
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti MASSIMO Parte_1
BELELLI e CLAUDIO FREDDARA;
ricorrente
contro
nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
ELEONORA BOVE e ANNALISA MARINELLI;
resistente
e nei confronti di nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. IRENE CP
PASTORE;
terzo intervenuto
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: DIVORZIO – CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI: All'udienza del 29.01.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da seguente proposta conciliativa formulata dal giudice, rinunciando espressamente ai termini di cui
1 all'art. 190 c.p.c: “• la figlia minore sarà affidata a entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la IG.ra , cui resta assegnata l'abitazione familiare;
tenuto conto CP_1 dell'età della minore, il padre potrà vederla quando vorrà, compatibilmente con le eIGenze della minore e previo accordo con la IG.ra ; CP_1
• il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle Pt_1 CP_1 figlie e , la somma mensile di € 1.700,00 (euro 850,00 per figlia), rivalutabile CP Per_1
annualmente sulla base degli indici Istat;
• il IG. continuerà a versare alla IG.ra la somma già stabilita in sede di Pt_1 CP_1 separazione in merito al mutuo gravante sull'ex casa familiare sino al definitivo saldo;
• le spese straordinarie - così come disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale e con
l'ulteriore specificazione che tra le spese mediche rientrano anche i prodotti parafarmaceutici e omeopatici e che spese straordinarie devono considerarsi anche le spese per l'abbigliamento di CP
(da intendersi come capi d'abbigliamento che saranno a contatto con la pelle e quindi tutti i capi ad eccezione delle scarpe) - saranno ripartite nella misura del 70% in capo al IG. e del 30% in Pt_1
capo alla IG.ra ; le spese straordinarie saranno anticipate dalla IG.ra , la CP_1 CP_1 quale provvederà a richiederne il rimborso al IG. tramite un'unica richiesta da presentare Pt_1
entro il giorno 10 del mese successivo, avendo cura di specificare le singole voci di spesa e di allegare la documentazione a supporto;
il IG. provvederà a rimborsare la propria quota entro 10 Pt_1
giorni dalla richiesta;
• l'assegno unico sarà percepito per intero dalla IG.ra ; CP_1
• spese di lite compensate”.
Le parti hanno concordato altresì: che il IG. versi l'importo di € 700,00 a tacitazione di Pt_1
qualsiasi pregressa richiesta in ordine alle spese straordinarie, salva le spese sostenute nel mese di gennaio 2025 che non sono state ancora richieste;
che entro il mese di marzo 2025, con il consenso dell'istituto di credito, provvederanno alla chiusura del conto corrente cointestato a entrambi e alla contestuale apertura di un conto corrente intestato al IG. di modo tale che la IG.ra Pt_1
provvederà a versare mensilmente la quota parte del mutuo a lei spettante;
che le CP_1
condizioni oggi concordate lasciano ferme le previsioni contenute nel decreto di omologa della separazione limitatamente a quanto previsto in merito all'abitazione della ex casa familiare nonché quanto stabilito nella scrittura privata del 17.06.2021.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In data 28.07.2022, il IG. ha depositato ricorso per la cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio contratto con la IG.ra ad Ancona il 09.09.2001. Controparte_1
2 Con comparsa di costituzione depositata in data 09.10.2022, si è costituita in giudizio la
, non opponendosi al divorzio ma formulando condizioni difformi da quelle del ricorrente. CP_1
Con comparsa depositata in data 25.10.2022, è intervenuta nel giudizio la figlia maggiorenne al fine di aderire alle richieste formulate dalla IG.ra nonché per ottenere una CP CP_1 pronuncia ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.
All'esito dell'udienza del 2.11.2022, il Presidente della Prima Sezione non ha adottato provvedimenti provvisori e urgenti, confermando le condizioni di cui alla separazione, e ha fissato l'udienza dinanzi al giudice istruttore.
Alla prima udienza dinanzi al giudice istruttore le parti hanno chiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status, chiedendo altresì la rimessione della causa in istruttoria con concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con sentenza parziale n. 107/2023, il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo la rimessione della causa sul ruolo per la decisione in ordine alle condizioni di divorzio.
La causa è proseguita attraverso produzioni documentali, l'escussione dei testimoni e l'interrogatorio formale della , nonché tramite indagini di polizia tributaria. CP_1
All'udienza del 29.01.2025, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore, precisando congiuntamente le conclusioni e rinunciando espressamente ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Collegio, preso atto della volontà delle parti e rilevato che le condizioni concordate sono conformi agli interessi delle figlie, , maggiorenne non economicamente autosufficiente, e CP Per_1
minorenne, e che non si ravvisano profili di contrarietà alla legge ed all'ordine pubblico, dispone in conformità all'accordo raggiunto.
Le spese del presente procedimento, come concordato, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
DISPONE che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
, già dichiarato con sentenza parziale n. 107/2023, avvenga alle seguenti condizioni: CP_1
• la figlia minore sarà affidata a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 IG.ra , cui resta assegnata l'abitazione familiare;
tenuto conto dell'età della minore, il CP_1
padre potrà vederla quando vorrà, compatibilmente con le eIGenze della minore e previo accordo con la IG.ra ; CP_1
3 • il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle Pt_1 CP_1 figlie e la somma mensile di € 1.700,00 (euro 850,00 per figlia), rivalutabile annualmente CP Per_1
sulla base degli indici Istat;
• il IG. continuerà a versare alla IG.ra la somma già stabilita in sede di separazione Pt_1 CP_1 in merito al mutuo gravante sull'ex casa familiare sino al definitivo saldo;
• le spese straordinarie - così come disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale e con l'ulteriore specificazione che tra le spese mediche rientrano anche i prodotti parafarmaceutici e omeopatici e che spese straordinarie devono considerarsi anche le spese per l'abbigliamento di CP
(da intendersi come capi d'abbigliamento che saranno a contatto con la pelle e quindi tutti i capi ad eccezione delle scarpe) - saranno ripartite nella misura del 70% in capo al IG. e del 30% in Pt_1
capo alla IG.ra ; le spese straordinarie saranno anticipate dalla IG.ra , la quale CP_1 CP_1 provvederà a richiederne il rimborso al IG. tramite un'unica richiesta da presentare entro il Pt_1
giorno 10 del mese successivo, avendo cura di specificare le singole voci di spesa e di allegare la documentazione a supporto;
il IG. provvederà a rimborsare la propria quota entro 10 giorni Pt_1
dalla richiesta;
• l'assegno unico sarà percepito per intero dalla IG.ra ; CP_1
COMPENSA le spese.
Si comunichi.
Ancona, così deciso nella camera di conIGlio del 29 gennaio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3524/2022 promossa da:
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti MASSIMO Parte_1
BELELLI e CLAUDIO FREDDARA;
ricorrente
contro
nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
ELEONORA BOVE e ANNALISA MARINELLI;
resistente
e nei confronti di nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. IRENE CP
PASTORE;
terzo intervenuto
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: DIVORZIO – CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI: All'udienza del 29.01.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da seguente proposta conciliativa formulata dal giudice, rinunciando espressamente ai termini di cui
1 all'art. 190 c.p.c: “• la figlia minore sarà affidata a entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la IG.ra , cui resta assegnata l'abitazione familiare;
tenuto conto CP_1 dell'età della minore, il padre potrà vederla quando vorrà, compatibilmente con le eIGenze della minore e previo accordo con la IG.ra ; CP_1
• il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle Pt_1 CP_1 figlie e , la somma mensile di € 1.700,00 (euro 850,00 per figlia), rivalutabile CP Per_1
annualmente sulla base degli indici Istat;
• il IG. continuerà a versare alla IG.ra la somma già stabilita in sede di Pt_1 CP_1 separazione in merito al mutuo gravante sull'ex casa familiare sino al definitivo saldo;
• le spese straordinarie - così come disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale e con
l'ulteriore specificazione che tra le spese mediche rientrano anche i prodotti parafarmaceutici e omeopatici e che spese straordinarie devono considerarsi anche le spese per l'abbigliamento di CP
(da intendersi come capi d'abbigliamento che saranno a contatto con la pelle e quindi tutti i capi ad eccezione delle scarpe) - saranno ripartite nella misura del 70% in capo al IG. e del 30% in Pt_1
capo alla IG.ra ; le spese straordinarie saranno anticipate dalla IG.ra , la CP_1 CP_1 quale provvederà a richiederne il rimborso al IG. tramite un'unica richiesta da presentare Pt_1
entro il giorno 10 del mese successivo, avendo cura di specificare le singole voci di spesa e di allegare la documentazione a supporto;
il IG. provvederà a rimborsare la propria quota entro 10 Pt_1
giorni dalla richiesta;
• l'assegno unico sarà percepito per intero dalla IG.ra ; CP_1
• spese di lite compensate”.
Le parti hanno concordato altresì: che il IG. versi l'importo di € 700,00 a tacitazione di Pt_1
qualsiasi pregressa richiesta in ordine alle spese straordinarie, salva le spese sostenute nel mese di gennaio 2025 che non sono state ancora richieste;
che entro il mese di marzo 2025, con il consenso dell'istituto di credito, provvederanno alla chiusura del conto corrente cointestato a entrambi e alla contestuale apertura di un conto corrente intestato al IG. di modo tale che la IG.ra Pt_1
provvederà a versare mensilmente la quota parte del mutuo a lei spettante;
che le CP_1
condizioni oggi concordate lasciano ferme le previsioni contenute nel decreto di omologa della separazione limitatamente a quanto previsto in merito all'abitazione della ex casa familiare nonché quanto stabilito nella scrittura privata del 17.06.2021.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In data 28.07.2022, il IG. ha depositato ricorso per la cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio contratto con la IG.ra ad Ancona il 09.09.2001. Controparte_1
2 Con comparsa di costituzione depositata in data 09.10.2022, si è costituita in giudizio la
, non opponendosi al divorzio ma formulando condizioni difformi da quelle del ricorrente. CP_1
Con comparsa depositata in data 25.10.2022, è intervenuta nel giudizio la figlia maggiorenne al fine di aderire alle richieste formulate dalla IG.ra nonché per ottenere una CP CP_1 pronuncia ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.
All'esito dell'udienza del 2.11.2022, il Presidente della Prima Sezione non ha adottato provvedimenti provvisori e urgenti, confermando le condizioni di cui alla separazione, e ha fissato l'udienza dinanzi al giudice istruttore.
Alla prima udienza dinanzi al giudice istruttore le parti hanno chiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status, chiedendo altresì la rimessione della causa in istruttoria con concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con sentenza parziale n. 107/2023, il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo la rimessione della causa sul ruolo per la decisione in ordine alle condizioni di divorzio.
La causa è proseguita attraverso produzioni documentali, l'escussione dei testimoni e l'interrogatorio formale della , nonché tramite indagini di polizia tributaria. CP_1
All'udienza del 29.01.2025, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore, precisando congiuntamente le conclusioni e rinunciando espressamente ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Collegio, preso atto della volontà delle parti e rilevato che le condizioni concordate sono conformi agli interessi delle figlie, , maggiorenne non economicamente autosufficiente, e CP Per_1
minorenne, e che non si ravvisano profili di contrarietà alla legge ed all'ordine pubblico, dispone in conformità all'accordo raggiunto.
Le spese del presente procedimento, come concordato, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
DISPONE che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
, già dichiarato con sentenza parziale n. 107/2023, avvenga alle seguenti condizioni: CP_1
• la figlia minore sarà affidata a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 IG.ra , cui resta assegnata l'abitazione familiare;
tenuto conto dell'età della minore, il CP_1
padre potrà vederla quando vorrà, compatibilmente con le eIGenze della minore e previo accordo con la IG.ra ; CP_1
3 • il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle Pt_1 CP_1 figlie e la somma mensile di € 1.700,00 (euro 850,00 per figlia), rivalutabile annualmente CP Per_1
sulla base degli indici Istat;
• il IG. continuerà a versare alla IG.ra la somma già stabilita in sede di separazione Pt_1 CP_1 in merito al mutuo gravante sull'ex casa familiare sino al definitivo saldo;
• le spese straordinarie - così come disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale e con l'ulteriore specificazione che tra le spese mediche rientrano anche i prodotti parafarmaceutici e omeopatici e che spese straordinarie devono considerarsi anche le spese per l'abbigliamento di CP
(da intendersi come capi d'abbigliamento che saranno a contatto con la pelle e quindi tutti i capi ad eccezione delle scarpe) - saranno ripartite nella misura del 70% in capo al IG. e del 30% in Pt_1
capo alla IG.ra ; le spese straordinarie saranno anticipate dalla IG.ra , la quale CP_1 CP_1 provvederà a richiederne il rimborso al IG. tramite un'unica richiesta da presentare entro il Pt_1
giorno 10 del mese successivo, avendo cura di specificare le singole voci di spesa e di allegare la documentazione a supporto;
il IG. provvederà a rimborsare la propria quota entro 10 giorni Pt_1
dalla richiesta;
• l'assegno unico sarà percepito per intero dalla IG.ra ; CP_1
COMPENSA le spese.
Si comunichi.
Ancona, così deciso nella camera di conIGlio del 29 gennaio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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