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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/09/2025, n. 3350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3350 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 24/09/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 14315 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. LAMURAGLIA ENZO GASPARE;
Ricorrente
E
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. TIBERINO CARLA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/12/202 - operaio agricolo a tempo determinato, iscritto Parte_1 negli elenchi anagrafici del proprio comune di residenza – deduceva: di avere prestato nell'anno 2022 attività lavorativa per complessive 41 giornate di lavoro;
di avere superato il limite di 102 contributi giornalieri nel biennio, necessari per il godimento della trattamento ordinario di disoccupazione e, pertanto, in data
20.02.2023 proponeva, con esito negativo, domanda amministrativa all' . CP_1
Tanto premesso l'odierno ricorrente ha adito questo Tribunale per sentire: “- dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il trattamento di disoccupazione agricola, per i periodi di inoccupazione dell'anno 2022, previsto per i lavoratori agricoli che hanno prestato 41 giornate di lavoro e, per l'effetto, condannare l' al CP_2 pagamento in favore del ricorrente del predetto trattamento il cui importo sarà determinato con successivo ed autonomo giudizio in caso di mancato adempimento spontaneo della resistente, oltre interessi come per legge”; il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione.
Resisteva l' . CP_1
Alla odierna udienza, senza necessità di attività istruttoria, la causa è stata discussa e decisa.
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Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'articolo 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel senso che viene di seguito riportato il precedente della locale Corte di appello (sent. n. 2434/2023), che questo giudice condivide e che si riferisce a fattispecie del tutto sovrapponibile. 1 -------------
La domanda è infondata e pertanto non merita di essere accolta.
Ed, invero, sulla questione in diritto si è già pronunciato il Collegio, affermando i seguenti principi: << …4.1.
Sulla questione relativa alle modalità di calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola in caso di cumulo dell'attività dipendente agricola e di quella non agricola questa Corte d'appello si è già pronunciata in altri precedenti arresti (v. App. Bari sent. 932/2020 del 6 luglio 2020, pubblicata il 21 luglio, est. Tarantino;
sent.
n. 61/2021 del 14 gennaio 2021, pubblicata il 19 gennaio, est. Ariola), le cui considerazioni vanno in questa sede ribadite in quanto pienamente condivise dal Collegio.
La legge 24 dicembre 2007, n. 247, è intervenuta ad innovare la normativa relativa all'indennità di disoccupazione spettante ai lavoratori agricoli. Ed infatti, oltre a prevedere che l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione agricola, per gli operai a tempo determinato e figure equiparate,
è fissato nella misura del 40% della retribuzione di riferimento, e che l'importo viene corrisposto con riferimento alle giornate di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato
(cfr. art 1, comma 55), la legge in parola disciplina anche l'ipotesi in cui debbano cumularsi attività dipendente agricola e attività dipendente non agricola.
A questo fine rileva, in particolare, il comma 56 dell'art. 1 cit., il quale così recita: «Ai fini dell'indennità di cui al comma 55, sono valutati i periodi di lavoro dipendente svolti nel settore agricolo ovvero in altri setto- ri, purché in tal caso l'attività agricola sia prevalente nell'anno ovvero nel biennio cui si riferisce la domanda».
A seguito di tale innovazione legislativa l'Istituto previdenziale è intervenuto, con la circolare n. 24 del 20 febbraio 2009, a dettare chiarimenti applicativi proprio a proposito del cumulo dell'attività dipendente agricola e di quella non agricola.
Nella menzionata circolare si legge: «Ulteriore innovazione della legge di riforma è quella fissata dall'art 1 comma 56 che, ai fini della valutazione delle giornate di disoccupazione agricola da indennizzare, prende in considerazione, oltre alle giornate svolte nel settore agricolo, anche quelle dipendenti svolte nel settore non agricolo purché, nell'anno o nel biennio cui si riferisce la domanda, sia prevalente l'attività svolta nel setto- re agricolo. A partire dalle prestazioni relative al 2008, va quindi, in primo luogo appurata la prevalente attività agricola nell'anno di riferimento della prestazione:
- in caso di prevalenza, la prestazione va liquidata nel settore agricolo, cumulando l'attività agricola con quella non agricola;
- in caso contrario, occorre accertare la prevalenza dell'attività agricola nel biennio: in caso positivo, la prestazione va liquidata cumulando l'attività agricola con quella non agricola;
in caso negativo, la domanda deve essere gestita dal settore non agricolo…>>.
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Nel caso di specie, dall'estratto conto previdenziale del ricorrente risulta che, in riferimento all'anno 2021, sono stati accreditati 65 contributi giornalieri per lavoro agricolo, mentre sono state svolte due settimane di
2 lavoro dipendente;
in riferimento, invece, all'anno 2022, sono stati accreditati 41 contributi giornalieri per lavoro agricolo e 136 contributi settimanali per lavoro dipendente non agricolo.
In considerazione della contribuzione “mista” relativa all'anno 2022, dunque, per poter ottenere l'indennità di disoccupazione agricola il lavoratore avrebbe dovuto dimostrare la prevalenza dell'attività agricola nell'anno di riferimento (2022) oppure nel biennio (2021 e 2022).
Orbene, le giornate in agricoltura espletate dal ricorrente nel 2022 sono certamente in numero più esiguo rispetto a quelle svolte nel settore non agricolo: 41 giornate di lavoro in agricoltura, a fronte di 136 giornate, come dedotto dall' e non contestato dal ricorrente, svolte in un settore diverso. CP_1
Ne consegue, dunque, che l'attività agricola espletata da non possa essere considerata CP_3
“prevalente” rispetto a quella non agricola, con l'ovvia conseguenza che non può essere riconosciuto, in suo favore, il diritto alla liquidazione del trattamento di disoccupazione agricola per l'anno 2022.
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Alla luce dei su esposti condivisi principi la domanda va respinta.
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Quanto alle spese di lite, la natura interpretativa delle questioni trattate ne giustifica la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti dell' , con Parte_1 CP_1 ricorso depositato il 19/12/2023, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Bari, in data 24/09/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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