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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/07/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1116/2018 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, in funzione di giudice d'appello, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1116 dell'anno 2018 avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 05/2018, pubblicata in data 02/01/2018 ad esito della causa contrassegnata dal NRG 488/2017
TRA
, Parte_1
(P.IVA. n. , in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Claudio
Mauriello, Paolo Mauriello e Adelina Cervino ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima sito in Sant'Arcangelo (PZ) Viale Isabella
Morra, n. 52;
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e CP_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Giorgia Fieramosca Gaetano Di
Fluri ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio Legale in Salerno,
Via del Carmine 93;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18/04/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
1 Proc. n. 1116/2018 R.G.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la società
[...]
(di seguito Parte_1
Part
) interponeva gravame avverso alla sentenza del Giudice di Pace di
Potenza n. 05/2018, pubblicata in data 02/01/2018 ad esito della causa contrassegnata dal NRG 488/2017, con la quale il primo giudice, accogliendo la domanda proposta da , la condannava al CP_1 rimborso delle commissioni, delle spese e del premio assicurativo non maturati in relazione al contratto di mutuo contro cessione del quinto n.
127965, stipulato tra le parti in data 10.05.2010 per € 24.912,00 da rimborsarsi in 120 rate mensili da Euro 346,00, anticipatamente estinto in data 28.02.2014, allorché residuavano 28 rate.
1.1. L'appellante affidava il gravame ai motivi come di seguito riassunti:
1) violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
2) violazione di legge per mancata dichiarazione di carenza di legittimazione passiva dell'istituto bancario in ordine alla domanda di restituzione dei costi assicurativi;
3) falsa applicazione dell'art. 125, co. 2, T.U.B.; 4) erronea applicazione dell'art. 33, co. 2 lett. b) del Codice del Consumo;
5) erronea applicazione del criterio discretivo tra costi “recurring” e “up front”; 6) erronea applicazione del criterio pro rata temporis; 7) erronea condanna alle spese e richiesta di restituzione delle somme versate ai procuratori antistatari.
1.2. In ragione di tanto, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: “
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, 1) in accoglimento del presente appello, dichiarare nulla e riformare o, in subordine, riformare la sentenza impugnata come sopra richiesto e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado, che si riproducono di seguito: a) in via preliminare, di dichiarare
l'improcedibilità del presente giudizio assegnando a parte attrice contestualmente il termine di legge per la presentazione della domanda di mediazione davanti agli organismi di conciliazione previsti dal d.lgs.
28/2010; b) In via assolutamente pregiudiziale e/o preliminare, ma subordinata, di dichiarare inammissibili le domande attoree, per carenza
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di legittimazione passiva e/o titolarità passiva di
[...]
; c) Nel merito, comunque di rigettare Parte_1 integralmente, per le eccezioni suesposte, ivi compresa quella di prescrizione, tutte le domande formulate da parte attrice, perché formulate genericamente e totalmente sfornite di prova ed infondate in fatto ed in diritto. d) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. 2) Per l'effetto dell'accoglimento totale o parziale dell'appello, condannare il Sig. alla restituzione in favore di CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, della somma complessiva di Euro 1.350,00 (oltre l'importo delle ritenute fiscali dovute come per legge), o, in subordine, di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in seguito alla riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata, oltre interessi come per legge,
a decorrere dal 29/01/2018, e maggior danno ex art. 1224 c.c. in caso di ingiustificato ritardo. 3) Sempre per l'effetto dell'accoglimento totale o parziale dell'appello, condannare l'Avv. Giorgia Fieramosca e/o l'Avv.
Gaetano Di Fluri a restituire (e, in subordine, il Sig. a CP_1 corrispondere) a in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, Euro 1.081,80 (oltre l'importo delle ritenute fiscali dovute come per legge), in tutto, o, in subordine, nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dal 05/02/2018. 4) Sempre per l'effetto dell'accoglimento totale
o parziale dell'appello, in subordine, accertare comunque il diritto di
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, ad ottenere dall'Avv. Giorgia Fieramosca e/o dall'Avv. Gaetano Di Fluri la restituzione (e, in subordine, dal Sig.
[...] la corresponsione) di Euro 1.081,80 (oltre l'importo delle CP_1 ritenute fiscali dovute come per legge), in tutto, o, in subordine, nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dal 05 febbraio 2018, con riserva di ogni azione di recupero.
5) Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
3 Proc. n. 1116/2018 R.G.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellato , deducendo l'inammissibilità dell'appello e, CP_1 comunque, avversandone il merito e, pertanto, chiedendone il rigetto.
3. In assenza di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 18/04/2025, veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, si ritiene che l'appello vada respinto per le ragioni che ci si appresta a chiarire.
5. Quanto al motivo d'appello relativo all'eccepita improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, si rileva che la controversia verte sull'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto della pensione, come tale disciplinato in via principale dal D.P.R. n. 180/1950 e rientrante nell'ambito delle operazioni di credito al consumo.
Se così è, deve ritenersi che la presente fattispecie non rientri nell'ambito dei contratti “bancari e finanziari” cui fa cenno l'art. 5 del D.lgs. 28/2010
e, pertanto, non sia soggetta alla condizione di procedibilità di cui alla citata norma (in tal senso si è espressa consolidata giurisprudenza di merito, tra cui, a titolo esemplificativo, Tribunale di Milano, 10.02.2022, Tribunale di
Milano, ord. 7.06.2022, Tribunale di Roma, ord. 10.11.2021, Tribunale di
Roma, ord. 29.09.2021).
Ne deriva l'infondatezza del primo motivo d'appello.
6. Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva in ordine alla pretesa restitutoria relativa agli oneri assicurativi e di intermediazione, si ritiene che tale eccezione sia infondata.
La legittimazione passiva del finanziatore, invero, può desumersi dall'indubbio collegamento negoziale che si instaura (attesa la contestualità, o comunque immediata prossimità temporale, della stipula e l'interdipendenza funzionale) tra il.contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione stipulato a garanzia del rischio impiego, negoziato in fase precontrattuale dall'intermediario che opera quale mandatario per l'incasso del premio (cfr. TRIBUNALE DI NAPOLI, Sentenza n. 5015/2022 del 20-
05-2022), tale per cui la banca è legittimata passiva alla restituzione di tali
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voci di costo anche qualora la somma sia stata trasferita ad un soggetto terzo (si vedano anche Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 2148/2022 e
Tribunale di Napoli, 30 settembre 2022, n.8552).
Alla luce di tale collegamento, dunque, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere direttamente dal finanziatore la restituzione di tutti gli oneri e accessori proporzionalmente non dovuti, ivi compresi quelli inerenti l'intermediazione (o l'assicurazione), residuando all'istituto di credito solo il diritto di regresso nei confronti intermediario o dell'assicuratore (tra le altre, mutatis mutandis, Tribunale Monza, 04.01.2023, n. 20 e Tribunale
Ferrara, 02.02.2023, n. 81; di recente anche Tribunale Catania, Sez. IV,
Sent., 11/08/2024).
Infatti, la circostanza per cui la somma versata per l'intermediazione (così come quella versata a titolo di premio assicurativo) è stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dell'istituto mutuante, in quanto siffatta lettura lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte della somma anticipata o, comunque, lo costringerebbe ad esperire una pluralità di azioni nei confronti di soggetti diversi. Tale costruzione poggia sulla qualificazione del finanziatore come mero mandatario all'incasso rispetto agli oneri di intermediazione, nonché sulla riconduzione della domanda di restituzione dei costi alla categoria della ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., a fronte della quale ciò che rileva è solo il rapporto tra il solvens e l'accipiens, nonché la somma indebitamente percepita ed oggetto di domanda restitutoria, indipendentemente dalla successiva consegna a terzi (Tribunale Napoli,
06.07.2022 n. 6801 e 30.09.2022, n. 8552).
7. Superate le questioni di tipo pregiudiziale e preliminare, venendo allo stretto merito dell'impugnazione, deve anzitutto rilevarsi che, nella fattispecie in esame, risulta applicabile “ratione temporis” il disposto di cui all'articolo 125 del Testo Unico Bancario (D.lgs. n. 385/1993) nella formulazione antecedente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.
104 del 2010, che ha introdotto, per i contratti di credito al consumo,
l'articolo 125-sexies; è pacifico, infatti, che il contratto per cui è causa è
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stato concluso in data in data 10/05/2010 e anticipatamente estinto dal cliente in data 28/02/2014.
7.1. Ebbene, è noto che il Decreto Legislativo n. 141 del 2010, che ha introdotto la norma di cui all'articolo 125-sexies T.U.B., ha operato un intervento di rinnovazione della disciplina pregressa – contenuta nell'art. 125 TUB – nell'intendo di adeguare la legislazione nazionale al disposto dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, in materia di contratti di credito ai consumatori, ai sensi del quale il consumatore che rimborsa anticipatamente il finanziamento “ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”; per mezzo della novella del 2010, dunque, si è giunti alla formulazione dell'art. 125 sexies, il cui primo comma così prevedeva:
“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
7.2. Nel vigore della prefata disciplina si era ampiamente consolidato, in giurisprudenza, il convincimento per cui la riduzione dei costi connessi al credito, in caso di estinzione anticipata, fosse esclusivamente applicabile ai costi cc.dd. “recurring”, “periodici”, che cioè il cliente sostiene nel corso del rapporto di prestito ed in ragione della durata dello stesso (es. costi assicurativi) per i quali, dunque, l'estinzione anticipata implica la non debenza degli stessi per il periodo residuo di vita del finanziamento.
Di contro, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la giurisprudenza era altrettanto granitica nel ritenere che il cliente non avesse diritto al rimborso dei costi cc.dd. “up front”, vale a dire sostenuti “una tantum” nella fase prodromica alla stipulazione del contratto o genetica dello stesso e, dunque, indipendenti ed avulsi dalla sua effettiva durata nel tempo.
7.3. A fronte di questo quadro normativo e interpretativo, nelle more del giudizio di appello è intervenuta la nota sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11/9/2019, c.d. “LE” (C-383/18), la quale, in sede di rinvio pregiudiziale, ha sancito il principio per cui, a seguito
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dell'estinzione anticipata del contratto di prestito al consumo, il diritto alla riduzione del costo totale del credito (previsto dall' art 16 della direttiva
UE 2008/48, nonché dal Testo Unico Bancario) comprende tutti i costi posti a carico del consumatore, a prescindere dalla natura “up front” oppure
“recurring” degli stessi.
Secondo il ragionamento seguito dalla Corte di Lussemburgo, infatti, “Per quanto riguarda il contesto, occorre ricordare che l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito” e che “Dunque, occorre constatare che l'articolo 16, paragrafo
1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”.
Pertanto, dovendo interpretare la Direttiva n. 2008/48/CE nel senso di assicurare la realizzazione della sua funzione (e tenuto conto che tale funzione si risolve nella esigenza di “garantire un'elevata protezione del consumatore” in chiave di effettività, e ciò sull'assunto che il consumatore si trovi ontologicamente in una situazione di inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere di negoziazione, sia il livello di informazione) la Corte ha ritenuto che la tutela del consumatore risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi ai soli costi presentati - dal soggetto concedente il credito - come dipendenti dalla durata del contratto (i.e.: “recurring”), dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla Banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto.
Inoltre, evidenzia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto
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concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha quindi sancito il principio per cui “Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
In via di estrema sintesi, dunque, la Corte di Lussemburgo con la pronuncia nel caso ha superato la precedente distinzione, nell'ambito CP_3 dell'estinzione anticipata dei prestiti al consumo, tra costi “recurring”
(suscettibili di essere rimborsati) e costi “up front” (non rimborsabili), ritenendo che in caso di chiusura anticipata del rapporto di prestito al consumo al consumatore spetta il rimborso di tutti i costi da esso sostenuti,
e ciò a prescindere dal fatto che essi siano collegati oppure no alla durata ed allo sviluppo del contratto.
7.4. Ebbene, a seguito della sentenza la prevalente giurisprudenza CP_3 di merito (ex multis, Trib. Napoli, n. 4433/2020, Trib. Roma,
n.12470/2020, Trib. Milano, ordinanza del 03/11/2020, Trib. Torino, n.
4389/2020; Trib. Milano del 09/4/2021) ha ritenuto che la stessa produca i suoi effetti anche all'interno dell'ordinamento italiano e, segnatamente, sulla portata dell'articolo 125 T.U.B., a sua volta attuativo dell'articolo 16 della Direttiva n. 2008/48/CE.
Secondo la giurisprudenza nazionale più recente, infatti, è da ritenersi che già nella sua formulazione originaria l'art. 125 secondo comma TUB, riconoscesse al consumatore il diritto al rimborso dei costi collegati all'erogazione del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, in quanto statuiva: “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
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Tanto sulla scorta del principio di primazia del diritto unionale, che vincola il giudice nazionale anche ai dicta della Corte di Giustizia, ai quali soli è attribuito il compito (e il potere) di fornire la corretta ed uniforme interpretazione della normativa sovranazionale derivata. Laddove, poi, come nel caso che ci occupa, il pronunciamento della Corte lussemburghese rivesta i tratti di una pronuncia interpretativa, la stessa non può che avere efficacia immediatamente vincolante e direttamente applicabile nel nostro ordinamento, nel quale giunge a produrre effetti con riferimento a tutti i rapporti sorti – come qui accaduto – nella vigenza della norma unionale interpretata.
7.5. Non osta all'applicabilità dei principi espressi dalla pronuncia LE il rilievo per cui il contratto, stipulato nel 2010 ed estinto nel 2014, è assoggettato al regime di cui all'art. 125 T.U.B. nella formulazione anteriore al D.lgs. 141/2010, e ciò poiché, conformemente ai principi desumibili dall'ordinamento europeo, anche la citata norma (nella formulazione ante 2010) attribuiva al cliente il diritto al rimborso senza limitazioni.
7.5.1. A tal fine è opportuno operare una breve ricognizione della disciplina normativa rilevante:
- l'art. 8 della direttiva N. 87/102/CEE contiene norme di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
Membri in materia di credito al consumo, prevedendo che "il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito";
- la direttiva 90/88/CEE ha modificato la direttiva 87/102/CEE in relazione al metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale, "al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e garantire ai consumatori un elevato grado di tutela"; in particolare, l'art. 1 della direttiva 90/88/CEE ha introdotto il concetto di "costo totale del credito al consumatore", nel quale sono ricompresi tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento;
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- la L. n. 142 del 1992, art. 18, ratione temporis applicabile, ha recepito le direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE.
- infine, l'art. 125 del TUB, nel testo vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento, prevede che se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.
7.5.2. Ebbene, tale ricognizione mette conto di come, già anteriormente alla modifica interna (D.lgs. 141/2010) recettiva della Direttiva n. 2008/48/CE
(sulla cui interpretazione è intervenuta la pronuncia LE) l'ordinamento giuridico europeo prevedeva il diritto alla riduzione del costo totale del credito, in quanto diritto funzionale a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto. Tale finalità è evidente nella disposizione dell'art. 125 del TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad "un'equa riduzione del costo complessivo del credito", concetto che ricomprende "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito".
Con i successivi interventi normativi il legislatore europeo, lungi dal porsi in discontinuità con i principi pregressi, ha inteso soltanto operare una riedizione organica della disciplina del credito al consumo, al fine di favorire l'armonizzazione all'interno dei Paesi dell'Unione, specificando le varie forme di credito al consumo, le ipotesi di esclusione e la natura dei costi sostenuti per il finanziamento a cui il consumatore ha diritto in caso di adempimento anticipato: In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE, adotta una tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire "a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno" (considerando n. 9).
7.5.3. Del resto, tale conclusione è ricavabile dalla medesima sentenza
LE, nella cui motivazione la Corte di Giustizia ha rilevato che l'articolo
8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva
2008/48, già stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni
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degli Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito». Di conseguenza, afferma la Corte di
Lussemburgo “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e
i costi”.
Di tanto, peraltro, ha preso consapevolezza anche la giurisprudenza di legittimità nazionale, che non ha mancato di rilevare come “Dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art.125 sexies del TUB” (così, in motivazione, Cass. Sez.
2, Ordinanza n. 25977 del 06/09/2023, confermata dalla successiva Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 14836 del 28/05/2024).
7.5.4. Non osta a tali conclusioni neanche l'eventualità che, all'epoca del contratto per cui è causa, mancasse la norma attuativa del CICR, prevista dall'art. 125 T.U.B.: al riguardo, infatti, si è osservato che, “In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento” (così recita la massima della già citata
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25977 del 06/09/2023), e ciò in quanto
“nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva ..., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (così ex multis CGUE 10.4.1984, causa 14/83, e . Per_1 Per_2
7.6. Ne deriva che, riconosciuto il diritto del cliente a vedersi rimborsato, in caso di estinzione anticipata, il costo totale del credito anche a fronte dell'art. 125 T.U.B. applicabile al caso di specie, il secondo motivo d'appello si palesa infondato.
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8. Da ciò consegue, peraltro, l'infondatezza anche del motivo d'appello con cui si lamenta l'erronea qualificazione come vessatoria della clausola che esclude la rimborsabilità delle commissioni bancarie, delle spese e del premio non goduto (art. 2).
Una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è senz'altro nulla, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del D.
Lgs 206/2005: essa, infatti, determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore (Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, n.19565).
9. Residua, a questo punto, l'esame del motivo d'appello con cui si contesta l'applicazione del criterio di calcolo proporzionale (pro rata temporis) nella determinazione del quantum da rimborsare al cliente.
Ebbene, l'impostazione fatta propria dal G.d.P. si ritiene corretta in quanto confermata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 263 del 22 dicembre
2022) e dalla citata pronuncia LE.
Sul punto, se non è revocabile in dubbio che la sentenza non abbia CP_3
“imposto” il predetto criterio di calcolo come l'unico utilizzabile, è altrettanto vero – come del resto confermato anche da numerosi pronunciamenti dell'ABF succedutisi sul punto – che un eventuale criterio suppletivo, oltre a dover garantire una proporzionalità rispetto alla durata del finanziamento, dev'essere espressamente pattuito e reso noto nel contratto (in conformità all'obbligo di trasparenza vertente sugli intermediari) operando, in mancanza, il criterio di “default”, quale quello pro rata temporis, che andrà appunto applicato nel caso di specie in quanto, nel contratto, non emerge una espressa pattuizione di criteri di calcolo alternativi relativi al rimborso dei costi a fronte di un'estinzione anticipata del finanziamento, non avendo nemmeno l'intermediario offerto un conteggio alternativo a quello prospettato sulla base del criterio ordinario.
12 Proc. n. 1116/2018 R.G.
Nel senso dell'applicabilità del criterio pro rata temporis si è posta anche la consolidata giurisprudenza di merito (v., ex multis, Tribunale Napoli sez.
II, 26/05/2023, n.5470, Tribunale Torino, 20/03/2023).
10. Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, deve concludersi per il rigetto dell'appello e per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
11. Le spese di lite del presente grado vanno compensate in ragione del sopravvenuto mutamento degli orientamenti giurisprudenziali in ordine a profili dirimenti per la presente controversia.
12. Stante la reiezione dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, questo giudice deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice Dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel procedimento avente n. 1116/2018 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. compensa le spese di lite tra le parti;
3. dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Potenza, lì 15/07/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
13
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, in funzione di giudice d'appello, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1116 dell'anno 2018 avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 05/2018, pubblicata in data 02/01/2018 ad esito della causa contrassegnata dal NRG 488/2017
TRA
, Parte_1
(P.IVA. n. , in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Claudio
Mauriello, Paolo Mauriello e Adelina Cervino ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima sito in Sant'Arcangelo (PZ) Viale Isabella
Morra, n. 52;
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e CP_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Giorgia Fieramosca Gaetano Di
Fluri ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio Legale in Salerno,
Via del Carmine 93;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18/04/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
1 Proc. n. 1116/2018 R.G.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la società
[...]
(di seguito Parte_1
Part
) interponeva gravame avverso alla sentenza del Giudice di Pace di
Potenza n. 05/2018, pubblicata in data 02/01/2018 ad esito della causa contrassegnata dal NRG 488/2017, con la quale il primo giudice, accogliendo la domanda proposta da , la condannava al CP_1 rimborso delle commissioni, delle spese e del premio assicurativo non maturati in relazione al contratto di mutuo contro cessione del quinto n.
127965, stipulato tra le parti in data 10.05.2010 per € 24.912,00 da rimborsarsi in 120 rate mensili da Euro 346,00, anticipatamente estinto in data 28.02.2014, allorché residuavano 28 rate.
1.1. L'appellante affidava il gravame ai motivi come di seguito riassunti:
1) violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
2) violazione di legge per mancata dichiarazione di carenza di legittimazione passiva dell'istituto bancario in ordine alla domanda di restituzione dei costi assicurativi;
3) falsa applicazione dell'art. 125, co. 2, T.U.B.; 4) erronea applicazione dell'art. 33, co. 2 lett. b) del Codice del Consumo;
5) erronea applicazione del criterio discretivo tra costi “recurring” e “up front”; 6) erronea applicazione del criterio pro rata temporis; 7) erronea condanna alle spese e richiesta di restituzione delle somme versate ai procuratori antistatari.
1.2. In ragione di tanto, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: “
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, 1) in accoglimento del presente appello, dichiarare nulla e riformare o, in subordine, riformare la sentenza impugnata come sopra richiesto e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado, che si riproducono di seguito: a) in via preliminare, di dichiarare
l'improcedibilità del presente giudizio assegnando a parte attrice contestualmente il termine di legge per la presentazione della domanda di mediazione davanti agli organismi di conciliazione previsti dal d.lgs.
28/2010; b) In via assolutamente pregiudiziale e/o preliminare, ma subordinata, di dichiarare inammissibili le domande attoree, per carenza
2 Proc. n. 1116/2018 R.G.
di legittimazione passiva e/o titolarità passiva di
[...]
; c) Nel merito, comunque di rigettare Parte_1 integralmente, per le eccezioni suesposte, ivi compresa quella di prescrizione, tutte le domande formulate da parte attrice, perché formulate genericamente e totalmente sfornite di prova ed infondate in fatto ed in diritto. d) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. 2) Per l'effetto dell'accoglimento totale o parziale dell'appello, condannare il Sig. alla restituzione in favore di CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, della somma complessiva di Euro 1.350,00 (oltre l'importo delle ritenute fiscali dovute come per legge), o, in subordine, di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in seguito alla riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata, oltre interessi come per legge,
a decorrere dal 29/01/2018, e maggior danno ex art. 1224 c.c. in caso di ingiustificato ritardo. 3) Sempre per l'effetto dell'accoglimento totale o parziale dell'appello, condannare l'Avv. Giorgia Fieramosca e/o l'Avv.
Gaetano Di Fluri a restituire (e, in subordine, il Sig. a CP_1 corrispondere) a in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, Euro 1.081,80 (oltre l'importo delle ritenute fiscali dovute come per legge), in tutto, o, in subordine, nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dal 05/02/2018. 4) Sempre per l'effetto dell'accoglimento totale
o parziale dell'appello, in subordine, accertare comunque il diritto di
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, ad ottenere dall'Avv. Giorgia Fieramosca e/o dall'Avv. Gaetano Di Fluri la restituzione (e, in subordine, dal Sig.
[...] la corresponsione) di Euro 1.081,80 (oltre l'importo delle CP_1 ritenute fiscali dovute come per legge), in tutto, o, in subordine, nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dal 05 febbraio 2018, con riserva di ogni azione di recupero.
5) Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
3 Proc. n. 1116/2018 R.G.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellato , deducendo l'inammissibilità dell'appello e, CP_1 comunque, avversandone il merito e, pertanto, chiedendone il rigetto.
3. In assenza di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 18/04/2025, veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, si ritiene che l'appello vada respinto per le ragioni che ci si appresta a chiarire.
5. Quanto al motivo d'appello relativo all'eccepita improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, si rileva che la controversia verte sull'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto della pensione, come tale disciplinato in via principale dal D.P.R. n. 180/1950 e rientrante nell'ambito delle operazioni di credito al consumo.
Se così è, deve ritenersi che la presente fattispecie non rientri nell'ambito dei contratti “bancari e finanziari” cui fa cenno l'art. 5 del D.lgs. 28/2010
e, pertanto, non sia soggetta alla condizione di procedibilità di cui alla citata norma (in tal senso si è espressa consolidata giurisprudenza di merito, tra cui, a titolo esemplificativo, Tribunale di Milano, 10.02.2022, Tribunale di
Milano, ord. 7.06.2022, Tribunale di Roma, ord. 10.11.2021, Tribunale di
Roma, ord. 29.09.2021).
Ne deriva l'infondatezza del primo motivo d'appello.
6. Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva in ordine alla pretesa restitutoria relativa agli oneri assicurativi e di intermediazione, si ritiene che tale eccezione sia infondata.
La legittimazione passiva del finanziatore, invero, può desumersi dall'indubbio collegamento negoziale che si instaura (attesa la contestualità, o comunque immediata prossimità temporale, della stipula e l'interdipendenza funzionale) tra il.contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione stipulato a garanzia del rischio impiego, negoziato in fase precontrattuale dall'intermediario che opera quale mandatario per l'incasso del premio (cfr. TRIBUNALE DI NAPOLI, Sentenza n. 5015/2022 del 20-
05-2022), tale per cui la banca è legittimata passiva alla restituzione di tali
4 Proc. n. 1116/2018 R.G.
voci di costo anche qualora la somma sia stata trasferita ad un soggetto terzo (si vedano anche Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 2148/2022 e
Tribunale di Napoli, 30 settembre 2022, n.8552).
Alla luce di tale collegamento, dunque, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere direttamente dal finanziatore la restituzione di tutti gli oneri e accessori proporzionalmente non dovuti, ivi compresi quelli inerenti l'intermediazione (o l'assicurazione), residuando all'istituto di credito solo il diritto di regresso nei confronti intermediario o dell'assicuratore (tra le altre, mutatis mutandis, Tribunale Monza, 04.01.2023, n. 20 e Tribunale
Ferrara, 02.02.2023, n. 81; di recente anche Tribunale Catania, Sez. IV,
Sent., 11/08/2024).
Infatti, la circostanza per cui la somma versata per l'intermediazione (così come quella versata a titolo di premio assicurativo) è stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dell'istituto mutuante, in quanto siffatta lettura lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte della somma anticipata o, comunque, lo costringerebbe ad esperire una pluralità di azioni nei confronti di soggetti diversi. Tale costruzione poggia sulla qualificazione del finanziatore come mero mandatario all'incasso rispetto agli oneri di intermediazione, nonché sulla riconduzione della domanda di restituzione dei costi alla categoria della ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., a fronte della quale ciò che rileva è solo il rapporto tra il solvens e l'accipiens, nonché la somma indebitamente percepita ed oggetto di domanda restitutoria, indipendentemente dalla successiva consegna a terzi (Tribunale Napoli,
06.07.2022 n. 6801 e 30.09.2022, n. 8552).
7. Superate le questioni di tipo pregiudiziale e preliminare, venendo allo stretto merito dell'impugnazione, deve anzitutto rilevarsi che, nella fattispecie in esame, risulta applicabile “ratione temporis” il disposto di cui all'articolo 125 del Testo Unico Bancario (D.lgs. n. 385/1993) nella formulazione antecedente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.
104 del 2010, che ha introdotto, per i contratti di credito al consumo,
l'articolo 125-sexies; è pacifico, infatti, che il contratto per cui è causa è
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stato concluso in data in data 10/05/2010 e anticipatamente estinto dal cliente in data 28/02/2014.
7.1. Ebbene, è noto che il Decreto Legislativo n. 141 del 2010, che ha introdotto la norma di cui all'articolo 125-sexies T.U.B., ha operato un intervento di rinnovazione della disciplina pregressa – contenuta nell'art. 125 TUB – nell'intendo di adeguare la legislazione nazionale al disposto dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, in materia di contratti di credito ai consumatori, ai sensi del quale il consumatore che rimborsa anticipatamente il finanziamento “ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”; per mezzo della novella del 2010, dunque, si è giunti alla formulazione dell'art. 125 sexies, il cui primo comma così prevedeva:
“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
7.2. Nel vigore della prefata disciplina si era ampiamente consolidato, in giurisprudenza, il convincimento per cui la riduzione dei costi connessi al credito, in caso di estinzione anticipata, fosse esclusivamente applicabile ai costi cc.dd. “recurring”, “periodici”, che cioè il cliente sostiene nel corso del rapporto di prestito ed in ragione della durata dello stesso (es. costi assicurativi) per i quali, dunque, l'estinzione anticipata implica la non debenza degli stessi per il periodo residuo di vita del finanziamento.
Di contro, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la giurisprudenza era altrettanto granitica nel ritenere che il cliente non avesse diritto al rimborso dei costi cc.dd. “up front”, vale a dire sostenuti “una tantum” nella fase prodromica alla stipulazione del contratto o genetica dello stesso e, dunque, indipendenti ed avulsi dalla sua effettiva durata nel tempo.
7.3. A fronte di questo quadro normativo e interpretativo, nelle more del giudizio di appello è intervenuta la nota sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11/9/2019, c.d. “LE” (C-383/18), la quale, in sede di rinvio pregiudiziale, ha sancito il principio per cui, a seguito
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dell'estinzione anticipata del contratto di prestito al consumo, il diritto alla riduzione del costo totale del credito (previsto dall' art 16 della direttiva
UE 2008/48, nonché dal Testo Unico Bancario) comprende tutti i costi posti a carico del consumatore, a prescindere dalla natura “up front” oppure
“recurring” degli stessi.
Secondo il ragionamento seguito dalla Corte di Lussemburgo, infatti, “Per quanto riguarda il contesto, occorre ricordare che l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito” e che “Dunque, occorre constatare che l'articolo 16, paragrafo
1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”.
Pertanto, dovendo interpretare la Direttiva n. 2008/48/CE nel senso di assicurare la realizzazione della sua funzione (e tenuto conto che tale funzione si risolve nella esigenza di “garantire un'elevata protezione del consumatore” in chiave di effettività, e ciò sull'assunto che il consumatore si trovi ontologicamente in una situazione di inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere di negoziazione, sia il livello di informazione) la Corte ha ritenuto che la tutela del consumatore risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi ai soli costi presentati - dal soggetto concedente il credito - come dipendenti dalla durata del contratto (i.e.: “recurring”), dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla Banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto.
Inoltre, evidenzia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto
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concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha quindi sancito il principio per cui “Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
In via di estrema sintesi, dunque, la Corte di Lussemburgo con la pronuncia nel caso ha superato la precedente distinzione, nell'ambito CP_3 dell'estinzione anticipata dei prestiti al consumo, tra costi “recurring”
(suscettibili di essere rimborsati) e costi “up front” (non rimborsabili), ritenendo che in caso di chiusura anticipata del rapporto di prestito al consumo al consumatore spetta il rimborso di tutti i costi da esso sostenuti,
e ciò a prescindere dal fatto che essi siano collegati oppure no alla durata ed allo sviluppo del contratto.
7.4. Ebbene, a seguito della sentenza la prevalente giurisprudenza CP_3 di merito (ex multis, Trib. Napoli, n. 4433/2020, Trib. Roma,
n.12470/2020, Trib. Milano, ordinanza del 03/11/2020, Trib. Torino, n.
4389/2020; Trib. Milano del 09/4/2021) ha ritenuto che la stessa produca i suoi effetti anche all'interno dell'ordinamento italiano e, segnatamente, sulla portata dell'articolo 125 T.U.B., a sua volta attuativo dell'articolo 16 della Direttiva n. 2008/48/CE.
Secondo la giurisprudenza nazionale più recente, infatti, è da ritenersi che già nella sua formulazione originaria l'art. 125 secondo comma TUB, riconoscesse al consumatore il diritto al rimborso dei costi collegati all'erogazione del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, in quanto statuiva: “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
8 Proc. n. 1116/2018 R.G.
Tanto sulla scorta del principio di primazia del diritto unionale, che vincola il giudice nazionale anche ai dicta della Corte di Giustizia, ai quali soli è attribuito il compito (e il potere) di fornire la corretta ed uniforme interpretazione della normativa sovranazionale derivata. Laddove, poi, come nel caso che ci occupa, il pronunciamento della Corte lussemburghese rivesta i tratti di una pronuncia interpretativa, la stessa non può che avere efficacia immediatamente vincolante e direttamente applicabile nel nostro ordinamento, nel quale giunge a produrre effetti con riferimento a tutti i rapporti sorti – come qui accaduto – nella vigenza della norma unionale interpretata.
7.5. Non osta all'applicabilità dei principi espressi dalla pronuncia LE il rilievo per cui il contratto, stipulato nel 2010 ed estinto nel 2014, è assoggettato al regime di cui all'art. 125 T.U.B. nella formulazione anteriore al D.lgs. 141/2010, e ciò poiché, conformemente ai principi desumibili dall'ordinamento europeo, anche la citata norma (nella formulazione ante 2010) attribuiva al cliente il diritto al rimborso senza limitazioni.
7.5.1. A tal fine è opportuno operare una breve ricognizione della disciplina normativa rilevante:
- l'art. 8 della direttiva N. 87/102/CEE contiene norme di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
Membri in materia di credito al consumo, prevedendo che "il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito";
- la direttiva 90/88/CEE ha modificato la direttiva 87/102/CEE in relazione al metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale, "al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e garantire ai consumatori un elevato grado di tutela"; in particolare, l'art. 1 della direttiva 90/88/CEE ha introdotto il concetto di "costo totale del credito al consumatore", nel quale sono ricompresi tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento;
9 Proc. n. 1116/2018 R.G.
- la L. n. 142 del 1992, art. 18, ratione temporis applicabile, ha recepito le direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE.
- infine, l'art. 125 del TUB, nel testo vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento, prevede che se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.
7.5.2. Ebbene, tale ricognizione mette conto di come, già anteriormente alla modifica interna (D.lgs. 141/2010) recettiva della Direttiva n. 2008/48/CE
(sulla cui interpretazione è intervenuta la pronuncia LE) l'ordinamento giuridico europeo prevedeva il diritto alla riduzione del costo totale del credito, in quanto diritto funzionale a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto. Tale finalità è evidente nella disposizione dell'art. 125 del TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad "un'equa riduzione del costo complessivo del credito", concetto che ricomprende "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito".
Con i successivi interventi normativi il legislatore europeo, lungi dal porsi in discontinuità con i principi pregressi, ha inteso soltanto operare una riedizione organica della disciplina del credito al consumo, al fine di favorire l'armonizzazione all'interno dei Paesi dell'Unione, specificando le varie forme di credito al consumo, le ipotesi di esclusione e la natura dei costi sostenuti per il finanziamento a cui il consumatore ha diritto in caso di adempimento anticipato: In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE, adotta una tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire "a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno" (considerando n. 9).
7.5.3. Del resto, tale conclusione è ricavabile dalla medesima sentenza
LE, nella cui motivazione la Corte di Giustizia ha rilevato che l'articolo
8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva
2008/48, già stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni
10 Proc. n. 1116/2018 R.G.
degli Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito». Di conseguenza, afferma la Corte di
Lussemburgo “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e
i costi”.
Di tanto, peraltro, ha preso consapevolezza anche la giurisprudenza di legittimità nazionale, che non ha mancato di rilevare come “Dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art.125 sexies del TUB” (così, in motivazione, Cass. Sez.
2, Ordinanza n. 25977 del 06/09/2023, confermata dalla successiva Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 14836 del 28/05/2024).
7.5.4. Non osta a tali conclusioni neanche l'eventualità che, all'epoca del contratto per cui è causa, mancasse la norma attuativa del CICR, prevista dall'art. 125 T.U.B.: al riguardo, infatti, si è osservato che, “In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento” (così recita la massima della già citata
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25977 del 06/09/2023), e ciò in quanto
“nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva ..., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (così ex multis CGUE 10.4.1984, causa 14/83, e . Per_1 Per_2
7.6. Ne deriva che, riconosciuto il diritto del cliente a vedersi rimborsato, in caso di estinzione anticipata, il costo totale del credito anche a fronte dell'art. 125 T.U.B. applicabile al caso di specie, il secondo motivo d'appello si palesa infondato.
11 Proc. n. 1116/2018 R.G.
8. Da ciò consegue, peraltro, l'infondatezza anche del motivo d'appello con cui si lamenta l'erronea qualificazione come vessatoria della clausola che esclude la rimborsabilità delle commissioni bancarie, delle spese e del premio non goduto (art. 2).
Una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è senz'altro nulla, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del D.
Lgs 206/2005: essa, infatti, determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore (Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, n.19565).
9. Residua, a questo punto, l'esame del motivo d'appello con cui si contesta l'applicazione del criterio di calcolo proporzionale (pro rata temporis) nella determinazione del quantum da rimborsare al cliente.
Ebbene, l'impostazione fatta propria dal G.d.P. si ritiene corretta in quanto confermata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 263 del 22 dicembre
2022) e dalla citata pronuncia LE.
Sul punto, se non è revocabile in dubbio che la sentenza non abbia CP_3
“imposto” il predetto criterio di calcolo come l'unico utilizzabile, è altrettanto vero – come del resto confermato anche da numerosi pronunciamenti dell'ABF succedutisi sul punto – che un eventuale criterio suppletivo, oltre a dover garantire una proporzionalità rispetto alla durata del finanziamento, dev'essere espressamente pattuito e reso noto nel contratto (in conformità all'obbligo di trasparenza vertente sugli intermediari) operando, in mancanza, il criterio di “default”, quale quello pro rata temporis, che andrà appunto applicato nel caso di specie in quanto, nel contratto, non emerge una espressa pattuizione di criteri di calcolo alternativi relativi al rimborso dei costi a fronte di un'estinzione anticipata del finanziamento, non avendo nemmeno l'intermediario offerto un conteggio alternativo a quello prospettato sulla base del criterio ordinario.
12 Proc. n. 1116/2018 R.G.
Nel senso dell'applicabilità del criterio pro rata temporis si è posta anche la consolidata giurisprudenza di merito (v., ex multis, Tribunale Napoli sez.
II, 26/05/2023, n.5470, Tribunale Torino, 20/03/2023).
10. Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, deve concludersi per il rigetto dell'appello e per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
11. Le spese di lite del presente grado vanno compensate in ragione del sopravvenuto mutamento degli orientamenti giurisprudenziali in ordine a profili dirimenti per la presente controversia.
12. Stante la reiezione dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, questo giudice deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice Dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel procedimento avente n. 1116/2018 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. compensa le spese di lite tra le parti;
3. dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Potenza, lì 15/07/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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