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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 16/02/2026, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2658/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MIRANDA TOMMASO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11936/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250022636406000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il 12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente depositato Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento in epigrafe indicata scaturente da due sottesi avvisi di accertamento per asserito mancato pagamento della tassa auto anno 2029 per complessivi €. 529,41 chiedendone l'annullamento, vinte le spese. Ha dedotto, in breve, il, l'omessa notifica degli atti prodromici, il difetto di motivazione e l'intervenuta prescrizione delle pretese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione.
Si è costituita, altresì, la Regione Campania che ha comunicato l'intervenuto annullamento, in autotuela, delle pretese.
Il ricorrente depositava memorie in cui insisteva nella condanna alle spese
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, all'esito della camera di Consiglio provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si impone la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessata materia del contendere.
Ed invero emerge in primo luogo dalla documentazione versata in atti dalla Regione Campania che gli avvisi di accertamento sottesi alla cartella impugnata sono stati annullati in autotutela dall'ente impositore.
Sussistono, inoltre, le gravi ed eccezionali ragioni ex art 15 D.Lgs n. 546/92 che legittimano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese di giudizio
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MIRANDA TOMMASO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11936/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250022636406000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il 12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente depositato Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento in epigrafe indicata scaturente da due sottesi avvisi di accertamento per asserito mancato pagamento della tassa auto anno 2029 per complessivi €. 529,41 chiedendone l'annullamento, vinte le spese. Ha dedotto, in breve, il, l'omessa notifica degli atti prodromici, il difetto di motivazione e l'intervenuta prescrizione delle pretese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione.
Si è costituita, altresì, la Regione Campania che ha comunicato l'intervenuto annullamento, in autotuela, delle pretese.
Il ricorrente depositava memorie in cui insisteva nella condanna alle spese
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, all'esito della camera di Consiglio provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si impone la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessata materia del contendere.
Ed invero emerge in primo luogo dalla documentazione versata in atti dalla Regione Campania che gli avvisi di accertamento sottesi alla cartella impugnata sono stati annullati in autotutela dall'ente impositore.
Sussistono, inoltre, le gravi ed eccezionali ragioni ex art 15 D.Lgs n. 546/92 che legittimano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese di giudizio