Articolo 11 della Legge 30 aprile 1980, n. 149
Articolo 10Articolo 12
Versione
15 maggio 1980
Art. 11.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli numeri 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.
Entrata in vigore il 15 maggio 1980