Art. 11.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli numeri 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli numeri 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.