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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 882/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 882/2021
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Ruggieri, presso il cui studio in Parte_1
Salice Salentino alla via Mascagni è elettivamente domiciliato parte attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Magni, presso il cui studio in Pistoia alla via Corso Fedi è elettivamente domiciliato parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 13.11.2024
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto la domanda di natura reale presentata con atto di citazione notificato via pec il 24.02.2021 con cui ha chiesto: Parte_1
a) accertarsi la proprietà dell'immobile sito in Lendinuso, frazione di Torchiarolo (Br) alla via dell'Ostrica, primo piano, distinto in catasto al foglio 7, particella 508 sub. 6, cat. A/3, classe 5;
b) accertarsi l'inesistenza della servitù di appoggio asseritamente vantata sul proprio immobile da proprietaria dell'appartamento sito al piano terra dello stesso Controparte_1 fabbricato e distinto in catasto fabbricati al fg. 7, particella 508, sub 3, per effetto della realizzazione, nel 2018, di due tettoie appoggiate al muro di parte attrice;
Pag. 1 a 7 c) accertarsi la violazione da parte di della normativa concernente vuoi le Controparte_1 distanze legali tra immobili per le costruzioni in aderenza, di cui all'art. 877 c.c., vuoi le distanze per l'apertura di vedute e quelle delle costruzioni dalle vedute, di cui agli artt. 905 e 907 c.c., con alterazione del prospetto dell'immobile e con lesione del diritto di proprietà e del diritto di veduta in “appiombo”;
d) ordinarsi la rimozione delle due tettoie illegittimamente realizzate nel 2018 da
[...]
una sul prospetto principale e una sul prospetto retrostante, con ripristino dello CP_1 stato dei luoghi:
e) condannarsi al risarcimento del danno quantificato in € 5.600,00, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratisi antistatario.
Nella specie, ha allegato documentazione fotografica e relazione di parte, Parte_1 redatta dall'Ing. Dott. , a riprova del fatto che i manufatti per cui è causa sono Persona_1 stati realizzati da parte convenuta in violazione di legge, causando l'alterazione del prospetto sia principale che retrostante, il pregiudizio del diritto di veduta in “appiombo”, la riduzione di luce dalle proprie finestre e l'immissione di odori dalla guaina posta sui giunti della tettoia.
L'attrice ha evidenziato, peraltro, la pendenza di un procedimento penale per abuso edilizio incardinato a seguito della denuncia sporta in data 17.07.2018 dal di lei coniuge presso gli Uffici
Del Comando di Polizia Locale del Comune di Torchiarolo (all. 4), conclusosi con sentenza di assoluzione del 20.01.2021 per non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131bis c.p.
2. si è costituita tardivamente in giudizio con comparsa Controparte_1 depositata in data 26.10.2022, chiedendo il rigetto della domanda attrice.
Preliminarmente, la convenuta ha rilevato che il procedimento penale è stato definito con sentenza assolutoria pronunciata ex art. 131-bis c.p. per tenuità del fatto.
Nel merito, ha rilevato che dal punto di vista tecnico i manufatti oggetto del giudizio non possono classificarsi come tettoie bensì come pergolati, essendo strutture aperte su tre lati e caratterizzate da una situazione di precarietà. Ha evidenziato, poi, l'inconsistenza dell'eccezione relativa alla lesione del diritto di veduta in appiombo. Al riguardo, ha osservato che il diritto di veduta è comunque garantito, non essendoci una copertura al di sopra delle pergole. Ha rilevato parimenti l'inconsistenza dell'eccezione relativa alla generazione di odori e sostanze nocive per assenza di prova. Ha allegato, infine, con riferimento alla domanda risarcitoria, la carenza di modalità o di indicazione dei criteri per la quantificazione.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., parte attrice ha depositato solo le memorie concernenti le prove dirette e contrarie, mentre la convenuta, costituitasi in data
Pag. 2 a 7 26.12.2022 successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c., non ha depositato alcuna memoria.
4. La causa è stata istruita in via documentale, con l'assunzione delle prove richieste da parte attrice e ammesse nonché a mezzo CTU svolta dall' Ing. atta a stabilire se le Persona_2 opere siano state realizzate dalla società convenuta in conformità alla normativa prevista in tema di distanze tra costruzioni, luci e vedute.
Esaurita l'istruttoria, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni in cui le parti hanno precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento di quelle già rassegnate nei propri scritti. La causa è stata trattenuta, quindi, in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Nei propri scritti conclusivi, ha contestato la relazione peritale Controparte_1 versata in atti, mentre ha ribadito il proprio diritto a ottenere la rimozione Parte_1 della struttura abusiva, oltre al risarcimento del danno, con condanna alle spese anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Sul punto, ha addotto che la convenuta, nel tentativo di confondere la realtà, ha allegato uno stato dei luoghi differente da quello presentato da parte attrice e dallo stesso CTU
Dott. , in quanto, nelle more del procedimento penale, a seguito della rimozione di Persona_2 parte della copertura, ha cristallizzato una condizione differente da quella esistente.
***
6. Preliminarmente, va precisato, alla luce delle conclusioni e delle motivazioni difensive delle parti, che il thema disputandum del presente giudizio non è la proprietà di parte attrice e di parte convenuta ma esclusivamente il rispetto o meno delle distanze previste dalla legge per la costruzione di nuovi corpi fabbrica e per l'apertura delle vedute.
Conseguentemente, il Tribunale è chiamato a decidere non sull'azione di rivendica della proprietà ma sull'actio negatoria servitutis presentata da . Parte_1
La violazione delle distanze legali per le nuove costruzioni e per l'apertura di vedute di cui agli artt. 873 e ss c.c. nonché degli artt. 905 e ss c.c. integra, infatti, lo schema rimediale dell'azione negatoria di natura reale delineata dall'art. 949 c.c. (v. da ultimo Cass. Sez. 3, 29/12/2023, n.
36511).
7. Ciò premesso, la domanda attrice deve dirsi fondata e, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
8. Anzitutto, deve affermarsi che le tettoie realizzate da 3 Controparte_1 costituiscono una vera e propria nuova costruzione ai sensi degli artt. 873 e ss c.c.
Per pacifica giurisprudenza nel concetto di 'nuova costruzione', di competenza esclusivamente statale in quanto rientrante nel codice civile, suole ricomprendersi, infatti, qualsiasi opera
Pag. 3 a 7 stabilmente infissa al suolo caratterizzata da solidità, struttura e sporgenza dal terreno nonché qualsiasi modifica della volumetria di un fabbricato, derivante sia dall'aumento della sagoma di ingombro sia da qualsiasi sopraelevazione, ancorché di dimensioni ridotte. (v., tra le altre, Cass.
13 marzo 2014, n. 5753).
Così, ad esempio, sono nuove costruzioni scale, terrazze e corpi avanzati (c.d. "aggettanti") che, seppure non corrispondono a volumi abitativi coperti, sono destinate a estendere e ampliare la consistenza del fabbricato oppure pianerottoli di prolungamento dei balconi e "setti" in cemento armato;
viceversa, non sono nuove costruzioni le sporgenze estreme del fabbricato aventi funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità, come mensole, lesene, cornicioni, grondaie e simili.
Dunque, mentre le prime vanno computate ai fini delle distanze fissate dall'art. 873 e ss c.c. o dalle norme regolamentari integrative, le seconde vanno escluse (v. Cass. 19 gennaio 2016, n.
859).
8.1 D'altronde, va precisato che le opere realizzate da 3, visibili nelle Controparte_1 figure da 2 a 7 della CTU, rappresentano tecnicamente delle tettoie e non dei pergolati.
Mentre il pergolato ha mera funzione di adorno e ombreggio ed è costituito da montanti verticali ed elementi orizzontali non coprenti, sui quali eventualmente possono crescere piante rampicanti, la tettoia si caratterizza proprio per il fatto che la parte superiore è costituita da elementi coprenti.
La distinzione rileva, invero, non solo ai fini urbanistici, atteso che, mentre il pergolato rientra nell'edilizia libera, la tettoia stabile richiede il possesso di un titolo edilizio, ma anche ai fini civilistici, dal momento che la tettoia, se è realizzata in modo stabile e non precario, costituisce una nuova costruzione in relazione alla quale deve applicarsi la normativa sulle distanze minime di legge.
8.3 Che si tratta di nuove costruzioni, immobilizzate al suolo, solidi, non precarie, di dimensioni non modeste, dotate di copertura stabile e appoggiate alla proprietà dell'attrice risulta Persona_ in tutta evidenza dalla CTU svolta dall'ing. .
Al riguardo, il CTU ha rappresentato che “Al momento del sopralluogo la struttura presente sul prospetto anteriore si presentava poggiata a due pilastrini in legno posti a ridosso dell'ingresso della proprietà e ancorata tramite staffe e viti nei travetti in legno e nella muratura di prospetto. La struttura si presentava priva di copertura ad eccezione dei teli in PVC e di n. 3 file di tegole canadesi in polipropilene nella parte iniziale. La struttura presente nel prospetto retrostante presenta le medesime caratteristiche della precedente con pilastrini ancorati direttamente al muretto di recinzione e travetti innestati nel prospetto del fabbricato. Anch'essa risultava priva di copertura ad eccezione del telo in PVC e di una parte fissa ed impermeabilizzata nella parte iniziale e finale più a ridosso del confine” e che la struttura per cui è causa “ricopre la quasi interezza dei cortili di pertinenza
Pag. 4 a 7 (anteriore e posteriore) ed in alcune sue parti risulta coperta in modo permanente (parte iniziale e terminale). La struttura non può essere annoverata come struttura facilmente amovibile e/o temporanea e la stessa, quantomeno nella porzione posteriore dell'immobile, risulta avere una superficie in pianta superiore ai 20mq stabiliti dalla
Deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2022, n. 1663”.
9. Una volta qualificate come nuove costruzioni assoggettate alla disciplina sulle distanze legali, il CTU ha evidenziato, poi, con conclusioni adeguatamente motivate, che queste sono state realizzate in violazione sia dell'art. 877 c.c. sia dell'art. 907 c.c.
9.1 Con riferimento al primo aspetto, il CTU ha osservato che i manufatti sono ancorati
“alla superfice marcapiano del terrazzo a livello del piano superiore (per il prospetto anteriore) e alla muratura di prospetto (per il prospetto posteriore)”. A seguito delle osservazioni di parte convenuta, il CTU ha condivisibilmente precisato poi che, pur aderendo alla prospettazione della convenuta secondo cui le strutture poggiano sul solaio del proprio immobile, che “un solaio, che divide un immobile da un paio ad un altro, non può stabilirsi di proprietà esclusiva di uno dei due”.
9.2 Con riferimento al secondo aspetto, il CTU ha rilevato che le tettoie si trovano distanza minore di tre metri dalla veduta esercitata dall'attrice dal sovrastante ballatoio (pag. 15 consulenza tecnica), in aperta violazione del dettato previsto dall'art. 907 c.c.
Le tettoie devono ritenersi, quindi, illegittime anche per violazione del diritto di veduta in appiombo riconosciuto alla proprietaria del piano sovrastante . Parte_1
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, "il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino (nella specie, un pergolato realizzato a copertura del terrazzo del rispettivo appartamento), che, direttamente o indirettamente, pregiudichi l'esercizio di tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 cod. civ. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, in quanto luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita" (Cass. civ., Sez. II, 16 gennaio 2013, n. 955).
9.3 Peraltro, l'esame dei testi escussi ha evidenziato la presenza “delle opere per cui è causa che intaccano la proprietà di , come riferito dall'ing. di parte attrice , e ha Parte_1 Persona_1 confermato sia la perdita di godimento di aria e luce sia l'esalazione di cattivi odori specialmente durante l'estate che costringono l'attrice a tenere gli infissi chiusi, come riferito dal teste
[...]
. Tes_1
10. Alla stregua di tali considerazioni va accolta, quindi, l'actio negatoria servitutis proposta dall'attrice con condanna della convenuta alla rimozione delle tettoie per cui è causa e al ripristino dello status quo ante dei luoghi di causa.
Pag. 5 a 7 11. Merita accoglimento, altresì, la richiesta risarcitoria atteso che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, "in caso di violazione delle distanze tra costruzioni determinante l'asservimento di fatto del fondo del vicino o la limitazione di una servitù a suo favore, il danno deve ritenersi "in re ipsa", senza necessità di una specifica attività probatoria (Cass. civ., Sez. II, 27 marzo
2008, n. 7972).
Il danno va liquidato in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nella misura di € 500,00, comprensivi di rivalutazione e interessi.
Ad analoga conclusione è pervenuta, infatti, Cass. civ., Sez. II, 27 marzo 2008, n. 7972 su richiamata: nella fattispecie concreta, relativa alla violazione della servitù di veduta esercitata dal balcone dell'appartamento sito al primo piano sopraelevato, poiché il proprietario terreno aveva innalzato una tettoia in canne a meno di tre metri, la S.C. ha ritenuto corretta, infatti, la liquidazione del danno in via equitativa da parte del giudice di merito, in mancanza di effettive prove fornite dal deducente, tenuto conto della modesta limitazione del diritto di prospetto e del modesto vantaggio derivato dall'ampliamento.
12. All'accoglimento delle domande attoree segue la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.001, in considerazione del valore della causa individuato a norma dell'art. 15, comma 3, c.p.c. (rendita catastale di € 274, 76 * 50 = € 13.738).
12.1 Non sussiste, invece, una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. della convenuta in assenza di prova del comportamento doloso, gravemente colposo o quantomeno scorretto della
. Controparte_1
12.2 Da ultimo, vanno poste definitivamente a carico della convenuta soccombente le Pe spese della CTU svolta dal Dott. , già liquidate in corso di causa. Persona_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'actio negatoria servitutis proposta da condanna Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 rimuovere le due tettoie presenti sul prospetto principale e su quello retrostante dell'immobile sito in Lendinuso, frazione di Torchiarolo (BR) alla via dell'Ostrica, foglio 7, particella 508, sub 3, piano terra, realizzate in violazione degli artt. 877 e 907
c.c., e a rispristinare lo status quo ante del fabbricato;
Pag. 6 a 7
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di € 500,00, comprensiva Parte_1 di rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento del danno;
3. condanna, altresì, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in Parte_1
€ 5.077,00, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Alessandro Ruggeri dichiaratosi antistatario;
4. pone definitivamente a carico di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, le spese della CTU svolta dal Dott. già Persona_2 liquidate in corso di causa.
Brindisi, 18.02.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'ufficio per il processo, dott.ssa
Laura Sammarco.
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 882/2021
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Ruggieri, presso il cui studio in Parte_1
Salice Salentino alla via Mascagni è elettivamente domiciliato parte attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Magni, presso il cui studio in Pistoia alla via Corso Fedi è elettivamente domiciliato parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 13.11.2024
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto la domanda di natura reale presentata con atto di citazione notificato via pec il 24.02.2021 con cui ha chiesto: Parte_1
a) accertarsi la proprietà dell'immobile sito in Lendinuso, frazione di Torchiarolo (Br) alla via dell'Ostrica, primo piano, distinto in catasto al foglio 7, particella 508 sub. 6, cat. A/3, classe 5;
b) accertarsi l'inesistenza della servitù di appoggio asseritamente vantata sul proprio immobile da proprietaria dell'appartamento sito al piano terra dello stesso Controparte_1 fabbricato e distinto in catasto fabbricati al fg. 7, particella 508, sub 3, per effetto della realizzazione, nel 2018, di due tettoie appoggiate al muro di parte attrice;
Pag. 1 a 7 c) accertarsi la violazione da parte di della normativa concernente vuoi le Controparte_1 distanze legali tra immobili per le costruzioni in aderenza, di cui all'art. 877 c.c., vuoi le distanze per l'apertura di vedute e quelle delle costruzioni dalle vedute, di cui agli artt. 905 e 907 c.c., con alterazione del prospetto dell'immobile e con lesione del diritto di proprietà e del diritto di veduta in “appiombo”;
d) ordinarsi la rimozione delle due tettoie illegittimamente realizzate nel 2018 da
[...]
una sul prospetto principale e una sul prospetto retrostante, con ripristino dello CP_1 stato dei luoghi:
e) condannarsi al risarcimento del danno quantificato in € 5.600,00, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratisi antistatario.
Nella specie, ha allegato documentazione fotografica e relazione di parte, Parte_1 redatta dall'Ing. Dott. , a riprova del fatto che i manufatti per cui è causa sono Persona_1 stati realizzati da parte convenuta in violazione di legge, causando l'alterazione del prospetto sia principale che retrostante, il pregiudizio del diritto di veduta in “appiombo”, la riduzione di luce dalle proprie finestre e l'immissione di odori dalla guaina posta sui giunti della tettoia.
L'attrice ha evidenziato, peraltro, la pendenza di un procedimento penale per abuso edilizio incardinato a seguito della denuncia sporta in data 17.07.2018 dal di lei coniuge presso gli Uffici
Del Comando di Polizia Locale del Comune di Torchiarolo (all. 4), conclusosi con sentenza di assoluzione del 20.01.2021 per non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131bis c.p.
2. si è costituita tardivamente in giudizio con comparsa Controparte_1 depositata in data 26.10.2022, chiedendo il rigetto della domanda attrice.
Preliminarmente, la convenuta ha rilevato che il procedimento penale è stato definito con sentenza assolutoria pronunciata ex art. 131-bis c.p. per tenuità del fatto.
Nel merito, ha rilevato che dal punto di vista tecnico i manufatti oggetto del giudizio non possono classificarsi come tettoie bensì come pergolati, essendo strutture aperte su tre lati e caratterizzate da una situazione di precarietà. Ha evidenziato, poi, l'inconsistenza dell'eccezione relativa alla lesione del diritto di veduta in appiombo. Al riguardo, ha osservato che il diritto di veduta è comunque garantito, non essendoci una copertura al di sopra delle pergole. Ha rilevato parimenti l'inconsistenza dell'eccezione relativa alla generazione di odori e sostanze nocive per assenza di prova. Ha allegato, infine, con riferimento alla domanda risarcitoria, la carenza di modalità o di indicazione dei criteri per la quantificazione.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., parte attrice ha depositato solo le memorie concernenti le prove dirette e contrarie, mentre la convenuta, costituitasi in data
Pag. 2 a 7 26.12.2022 successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c., non ha depositato alcuna memoria.
4. La causa è stata istruita in via documentale, con l'assunzione delle prove richieste da parte attrice e ammesse nonché a mezzo CTU svolta dall' Ing. atta a stabilire se le Persona_2 opere siano state realizzate dalla società convenuta in conformità alla normativa prevista in tema di distanze tra costruzioni, luci e vedute.
Esaurita l'istruttoria, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni in cui le parti hanno precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento di quelle già rassegnate nei propri scritti. La causa è stata trattenuta, quindi, in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Nei propri scritti conclusivi, ha contestato la relazione peritale Controparte_1 versata in atti, mentre ha ribadito il proprio diritto a ottenere la rimozione Parte_1 della struttura abusiva, oltre al risarcimento del danno, con condanna alle spese anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Sul punto, ha addotto che la convenuta, nel tentativo di confondere la realtà, ha allegato uno stato dei luoghi differente da quello presentato da parte attrice e dallo stesso CTU
Dott. , in quanto, nelle more del procedimento penale, a seguito della rimozione di Persona_2 parte della copertura, ha cristallizzato una condizione differente da quella esistente.
***
6. Preliminarmente, va precisato, alla luce delle conclusioni e delle motivazioni difensive delle parti, che il thema disputandum del presente giudizio non è la proprietà di parte attrice e di parte convenuta ma esclusivamente il rispetto o meno delle distanze previste dalla legge per la costruzione di nuovi corpi fabbrica e per l'apertura delle vedute.
Conseguentemente, il Tribunale è chiamato a decidere non sull'azione di rivendica della proprietà ma sull'actio negatoria servitutis presentata da . Parte_1
La violazione delle distanze legali per le nuove costruzioni e per l'apertura di vedute di cui agli artt. 873 e ss c.c. nonché degli artt. 905 e ss c.c. integra, infatti, lo schema rimediale dell'azione negatoria di natura reale delineata dall'art. 949 c.c. (v. da ultimo Cass. Sez. 3, 29/12/2023, n.
36511).
7. Ciò premesso, la domanda attrice deve dirsi fondata e, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
8. Anzitutto, deve affermarsi che le tettoie realizzate da 3 Controparte_1 costituiscono una vera e propria nuova costruzione ai sensi degli artt. 873 e ss c.c.
Per pacifica giurisprudenza nel concetto di 'nuova costruzione', di competenza esclusivamente statale in quanto rientrante nel codice civile, suole ricomprendersi, infatti, qualsiasi opera
Pag. 3 a 7 stabilmente infissa al suolo caratterizzata da solidità, struttura e sporgenza dal terreno nonché qualsiasi modifica della volumetria di un fabbricato, derivante sia dall'aumento della sagoma di ingombro sia da qualsiasi sopraelevazione, ancorché di dimensioni ridotte. (v., tra le altre, Cass.
13 marzo 2014, n. 5753).
Così, ad esempio, sono nuove costruzioni scale, terrazze e corpi avanzati (c.d. "aggettanti") che, seppure non corrispondono a volumi abitativi coperti, sono destinate a estendere e ampliare la consistenza del fabbricato oppure pianerottoli di prolungamento dei balconi e "setti" in cemento armato;
viceversa, non sono nuove costruzioni le sporgenze estreme del fabbricato aventi funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità, come mensole, lesene, cornicioni, grondaie e simili.
Dunque, mentre le prime vanno computate ai fini delle distanze fissate dall'art. 873 e ss c.c. o dalle norme regolamentari integrative, le seconde vanno escluse (v. Cass. 19 gennaio 2016, n.
859).
8.1 D'altronde, va precisato che le opere realizzate da 3, visibili nelle Controparte_1 figure da 2 a 7 della CTU, rappresentano tecnicamente delle tettoie e non dei pergolati.
Mentre il pergolato ha mera funzione di adorno e ombreggio ed è costituito da montanti verticali ed elementi orizzontali non coprenti, sui quali eventualmente possono crescere piante rampicanti, la tettoia si caratterizza proprio per il fatto che la parte superiore è costituita da elementi coprenti.
La distinzione rileva, invero, non solo ai fini urbanistici, atteso che, mentre il pergolato rientra nell'edilizia libera, la tettoia stabile richiede il possesso di un titolo edilizio, ma anche ai fini civilistici, dal momento che la tettoia, se è realizzata in modo stabile e non precario, costituisce una nuova costruzione in relazione alla quale deve applicarsi la normativa sulle distanze minime di legge.
8.3 Che si tratta di nuove costruzioni, immobilizzate al suolo, solidi, non precarie, di dimensioni non modeste, dotate di copertura stabile e appoggiate alla proprietà dell'attrice risulta Persona_ in tutta evidenza dalla CTU svolta dall'ing. .
Al riguardo, il CTU ha rappresentato che “Al momento del sopralluogo la struttura presente sul prospetto anteriore si presentava poggiata a due pilastrini in legno posti a ridosso dell'ingresso della proprietà e ancorata tramite staffe e viti nei travetti in legno e nella muratura di prospetto. La struttura si presentava priva di copertura ad eccezione dei teli in PVC e di n. 3 file di tegole canadesi in polipropilene nella parte iniziale. La struttura presente nel prospetto retrostante presenta le medesime caratteristiche della precedente con pilastrini ancorati direttamente al muretto di recinzione e travetti innestati nel prospetto del fabbricato. Anch'essa risultava priva di copertura ad eccezione del telo in PVC e di una parte fissa ed impermeabilizzata nella parte iniziale e finale più a ridosso del confine” e che la struttura per cui è causa “ricopre la quasi interezza dei cortili di pertinenza
Pag. 4 a 7 (anteriore e posteriore) ed in alcune sue parti risulta coperta in modo permanente (parte iniziale e terminale). La struttura non può essere annoverata come struttura facilmente amovibile e/o temporanea e la stessa, quantomeno nella porzione posteriore dell'immobile, risulta avere una superficie in pianta superiore ai 20mq stabiliti dalla
Deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2022, n. 1663”.
9. Una volta qualificate come nuove costruzioni assoggettate alla disciplina sulle distanze legali, il CTU ha evidenziato, poi, con conclusioni adeguatamente motivate, che queste sono state realizzate in violazione sia dell'art. 877 c.c. sia dell'art. 907 c.c.
9.1 Con riferimento al primo aspetto, il CTU ha osservato che i manufatti sono ancorati
“alla superfice marcapiano del terrazzo a livello del piano superiore (per il prospetto anteriore) e alla muratura di prospetto (per il prospetto posteriore)”. A seguito delle osservazioni di parte convenuta, il CTU ha condivisibilmente precisato poi che, pur aderendo alla prospettazione della convenuta secondo cui le strutture poggiano sul solaio del proprio immobile, che “un solaio, che divide un immobile da un paio ad un altro, non può stabilirsi di proprietà esclusiva di uno dei due”.
9.2 Con riferimento al secondo aspetto, il CTU ha rilevato che le tettoie si trovano distanza minore di tre metri dalla veduta esercitata dall'attrice dal sovrastante ballatoio (pag. 15 consulenza tecnica), in aperta violazione del dettato previsto dall'art. 907 c.c.
Le tettoie devono ritenersi, quindi, illegittime anche per violazione del diritto di veduta in appiombo riconosciuto alla proprietaria del piano sovrastante . Parte_1
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, "il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino (nella specie, un pergolato realizzato a copertura del terrazzo del rispettivo appartamento), che, direttamente o indirettamente, pregiudichi l'esercizio di tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 cod. civ. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, in quanto luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita" (Cass. civ., Sez. II, 16 gennaio 2013, n. 955).
9.3 Peraltro, l'esame dei testi escussi ha evidenziato la presenza “delle opere per cui è causa che intaccano la proprietà di , come riferito dall'ing. di parte attrice , e ha Parte_1 Persona_1 confermato sia la perdita di godimento di aria e luce sia l'esalazione di cattivi odori specialmente durante l'estate che costringono l'attrice a tenere gli infissi chiusi, come riferito dal teste
[...]
. Tes_1
10. Alla stregua di tali considerazioni va accolta, quindi, l'actio negatoria servitutis proposta dall'attrice con condanna della convenuta alla rimozione delle tettoie per cui è causa e al ripristino dello status quo ante dei luoghi di causa.
Pag. 5 a 7 11. Merita accoglimento, altresì, la richiesta risarcitoria atteso che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, "in caso di violazione delle distanze tra costruzioni determinante l'asservimento di fatto del fondo del vicino o la limitazione di una servitù a suo favore, il danno deve ritenersi "in re ipsa", senza necessità di una specifica attività probatoria (Cass. civ., Sez. II, 27 marzo
2008, n. 7972).
Il danno va liquidato in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nella misura di € 500,00, comprensivi di rivalutazione e interessi.
Ad analoga conclusione è pervenuta, infatti, Cass. civ., Sez. II, 27 marzo 2008, n. 7972 su richiamata: nella fattispecie concreta, relativa alla violazione della servitù di veduta esercitata dal balcone dell'appartamento sito al primo piano sopraelevato, poiché il proprietario terreno aveva innalzato una tettoia in canne a meno di tre metri, la S.C. ha ritenuto corretta, infatti, la liquidazione del danno in via equitativa da parte del giudice di merito, in mancanza di effettive prove fornite dal deducente, tenuto conto della modesta limitazione del diritto di prospetto e del modesto vantaggio derivato dall'ampliamento.
12. All'accoglimento delle domande attoree segue la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.001, in considerazione del valore della causa individuato a norma dell'art. 15, comma 3, c.p.c. (rendita catastale di € 274, 76 * 50 = € 13.738).
12.1 Non sussiste, invece, una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. della convenuta in assenza di prova del comportamento doloso, gravemente colposo o quantomeno scorretto della
. Controparte_1
12.2 Da ultimo, vanno poste definitivamente a carico della convenuta soccombente le Pe spese della CTU svolta dal Dott. , già liquidate in corso di causa. Persona_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'actio negatoria servitutis proposta da condanna Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 rimuovere le due tettoie presenti sul prospetto principale e su quello retrostante dell'immobile sito in Lendinuso, frazione di Torchiarolo (BR) alla via dell'Ostrica, foglio 7, particella 508, sub 3, piano terra, realizzate in violazione degli artt. 877 e 907
c.c., e a rispristinare lo status quo ante del fabbricato;
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2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di € 500,00, comprensiva Parte_1 di rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento del danno;
3. condanna, altresì, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in Parte_1
€ 5.077,00, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Alessandro Ruggeri dichiaratosi antistatario;
4. pone definitivamente a carico di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, le spese della CTU svolta dal Dott. già Persona_2 liquidate in corso di causa.
Brindisi, 18.02.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'ufficio per il processo, dott.ssa
Laura Sammarco.
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