Sentenza 29 maggio 2008
Massime • 1
La rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, secondo comma, cod. proc. civ., ha carattere eccezionale e non può essere disposta oltre i casi espressamente previsti, né è estensibile a fattispecie simili o analoghe, essendo essa limitata all'ipotesi di riforma della sentenza con cui il tribunale, in base all'art.308, secondo comma, cod. proc. civ., abbia respinto il reclamo al collegio, proposto contro l'ordinanza del giudice istruttore che aveva dichiarato l'estinzione del processo, cui va equiparato il caso in cui il giudice monocratico di primo grado ossia dichiarato l'estinzione del giudizio negli stessi modi; ne consegue che quando, il tribunale, in composizione collegiale o monocratica, ha bensì dichiarato l'estinzione ma ai sensi dell'art.307, ultimo comma, cod. proc. civ., cioè con sentenza resa dopo che la causa era stata rimessa per la decisione ex art.189 cod. proc. civ., il giudice d'appello che riformi la sentenza di estinzione del processo deve trattenere la causa e decidere nel merito la controversia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/2008, n. 14343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14343 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato - Presidente -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere -
Dott. SALVATO Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CURATELA FALLIMENTO PRO.CO.M. PROGETTAZIONI COSTRUZIONI MANUTENZIONI S.P.A., in persona del Curatore AVV. TORRISI GIUSEPPE V., elettivamente domiciliata in ROMA VIA LOMBARDIA 30, presso lo STUDIO LEGALE LOCATELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLOSI SALVATORE, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCO DI SICILIA SOCIETÀ PER AZIONI, in persona del responsabile della Funzione Affari Legali avv. GIUDICE MARIO (a ciò abilitato giusta procura conferita dal dott. ANSELMI BENIAMINO, Amministratore Delegato e legale rappresentante), elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONDOTTI 91, presso l'avvocato CAPPIELLO RAFFAELE (STUDIO LEGALE LIBONATI-JAEGER), rappresentato e difeso dagli avvocati SORRENTINO GIANCARLO, GIUDICE MARIO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
CAPITALIA S.P.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 88/03 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 30/01/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2008 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato NICOLOSI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel marzo 1996 il curatore del fallimento della Pro.Co.M. (Progettazioni Costruzioni Manutenzioni) s.p.a. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Catania la Sicilcassa s.p.a. chiedendo che, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, fossero dichiarati inefficaci nei confronti della massa i versamenti, per il complessivo importo di L. 2.767.213.931, effettuati dalla società predetta nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, su conti correnti scoperti intrattenuti presso la banca.
Resistette alla domanda la Sicilcassa s.p.a. che, in seguito, fu posta in liquidazione coatta amministrativa. Il giudizio venne interrotto e poi riassunto dalla curatela nei confronti del Banco di Sicilia s.p.a., cessionario delle passività della Sicilcassa, il quale, costituitosi, eccepì preliminarmente l'estinzione del giudizio in quanto non riassunto nei confronti della dante causa, unica legittimata passivamente.
Il tribunale adito dichiarò l'estinzione del giudizio. Il gravame proposto dalla curatela venne dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Catania poiché diretto a censurare l'estinzione del giudizio dichiarata ex art. 307 c.p.c. e a ottenere la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comma 2, senza richiesta di pronuncia sul merito della controversia, invece necessaria riguardando la rimessione prevista nell'ultima delle disposizioni normative citate l'ipotesi di riforma della sentenza di rigetto, ex art. 308 c.p.c., del reclamo proposto avverso l'ordinanza di estinzione emanata dal giudice istruttore. Per mero scrupolo motivazionale, la corte catanese ritenne condivisibile la pronuncia di prime cure per essere il Banco di Sicilia s.p.a. successore a titolo particolare della Sicilcassa in l.c.a.. Di tale sentenza il fallimento della s.p.a. Pro.Co.M. ha chiesto la cassazione con ricorso sostenuto da due motivi, in seguito illustrati con memoria.
Resiste con controricorso il Banco di Sicilia Società per Azioni s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di verifica del contraddittorio, si osserva che il ricorso è stato proposto nei confronti di Capitalia s.p.a., incorporante il Banco di Sicilia s.p.a. con atto di fusione successivo all'udienza di discussione, e del neocostituito Banco di Sicilia Società per Azioni s.p.a., cui Capitalia s.p.a. ha in seguito ceduto il ramo d'azienda relativo all'incorporato Banco di Sicilia s.p.a. In pratica, per come è incontestato tra le parti, il ricorso è stato proposto nei confronti del soggetto giuridico subentrato in universum ius all'appellato Banco di Sicilia s.p.a. e del successore a titolo particolare di Capitalia s.p.a., sicuramente legittimato, quindi, a controricorrere.
Può passarsi all'esame del ricorso.
Con il primo motivo, l'amministrazione fallimentare denunzia:
violazione e falsa applicazione dell'art. 354 c.p.c., comma 2, artt.307, 308 c.p.c., in relazione all'art. 190 bis c.p.c., nel testo vigente prima della sua abrogazione in forza del D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 63 e ai vigenti artt. 50 bis e 50 ter c.p.c.; omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Poiché - sostiene - la norma processuale dell'art. 354 c.p.c., comma 2 è applicabile anche in caso di giudizio monocratico in primo grado, in cui non sussiste la reclamabilità al collegio dei provvedimenti del giudice istruttore, dichiarativi dell'estinzione del giudizio, nella specie la causa doveva essere rimessa al primo giudice.
Con il secondo motivo, il fallimento ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 307, 111, 102 e 103 c.p.c., D.Lgs. n.385 del 1993, art. 90 nonché omessa e insufficiente motivazione,
censurando la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto corretta la statuizione di estinzione del giudizio emessa dal giudice di prime cure. La Corte d'appello - rileva - ha esattamente affermato che la cessione delle attività e passività prevista dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 90 da luogo a una successione a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 c.p.c., ma ha poi errato nel valutare le conseguenze giuridiche derivatene, posto che la notificazione dell'atto di riassunzione al cessionario Banco di Sicilia s.p.a. era sufficiente a evitare l'estinzione del giudizio.
Il primo motivo è infondato.
I richiami operati dall'amministrazione fallimentare ad arresti di questa Corte non sono pertinenti, riguardando la diversa ipotesi in cui sia stato il giudice monocratico di primo grado a dichiarare l'estinzione del giudizio a norma e nelle forme dell'art. 308 c.p.c. Non essendo prevista la reclamabilità al collegio avverso questi provvedimenti del giudice monocratico, si era posta la questione se era in proposito applicabile ugualmente la norma di cui all'art. 354 c.p.c., comma 2, dettata per l'ipotesi in cui viene riformata la sentenza che respinge, con sentenza in camera di consiglio, il reclamo proposto avverso l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione del giudizio, pronunziata dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 308 c.p.c.. Questa Corte ha dato risposta positiva alla questione, che però esula totalmente dal caso di specie in cui il tribunale, in composizione monocratica, ha dichiarato l'estinzione ai sensi dell'art. 307 c.p.c., u.c., ovverosia con sentenza emanata dopo che la causa gli era stata rimessa per la decisione ai sensi dell'art.189 c.p.c.. Ipotesi in cui, attesa la tassati-vita dei casi, previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., di rimessione della causa al primo giudice per motivi diversi dalla giurisdizione e dalla competenza, il giudice d'appello che riformi la sentenza di estinzione del processo deve trattenere la causa e decidere nel merito la controversia. In altri termini, la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comma 2 ha carattere eccezionale e non può essere disposta oltre i casi espressamente previsti ne' è estensibile a fattispecie simili o analoghe, dovendosi intendere strettamente limitata all'ipotesi ivi prevista, ossia quella di riforma della sentenza, con la quale il tribunale, in base all'art.308 c.p.c., comma 2, abbia respinto il reclamo al collegio, proposto contro l'ordinanza del giudice istruttore che aveva dichiarato l'estinzione del processo. Invece, in tutti gli altri casi in cui l'estinzione sia stata dichiarata con sentenza dal tribunale, in composizione monocratica o collegiale, la rimessione non deve essere disposta e il giudice di appello, investito dell'impugnazione avverso tale sentenza, qualora ritenga illegittima la pronunzia dichiarativa dell'estinzione, deve trattenere la causa per la trattazione del merito.
Riadattandolo al nuovo quadro normativo (artt. 50 bis e 50 ter c.p.c.), deve dunque ribadirsi il principio per cui "l'art 354 c.p.c., comma 2, a tenore del quale il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice allorquando riforma la sentenza che ha pronunciato l'estinzione del processo a norma dell'art. 308 c.p.c. (respingendo, cioè, il reclamo proposto avverso la ordinanza di estinzione del giudice istruttore), mentre si applica in via di analogia anche nell'ipotesi di giudizio monocratico in primo grado, in cui pur non sussiste la reclamabilità al collegio del provvedimento del giudice istruttore dichiarativo dell'estinzione del giudizio, non può invece trovare applicazione nel caso di estinzione dichiarata con sentenza dal primo giudice, in composizione collegiale o monocratica, a norma dell'art. 307 c.p.c., u.c. quando, cioè, la causa gli sia stata rimessa per la decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.: in tale ipotesi, attesa la tassatività dei casi di rimessione della causa al primo giudice per motivi diversi dalla giurisdizione e dalla competenza, il giudice d'appello che riformi la sentenza di estinzione del processo deve trattenere la causa e decidere nel merito la controversia".
In base alle esposte considerazioni, si rivela esatta la decisione adottata dalla Corte etnea. Rilevato che l'eventuale annullamento della sentenza di primo grado non determinava la rimessione della causa al primo giudice, non vertendosi nella tassativa ipotesi prevista dall'art. 354 c.p.c., comma 2, correttamente detta Corte ha affermato la inammissibilità del proposto gravame, il cui unico motivo di censura concerneva la declaratoria di estinzione del giudizio senza alcuna doglianza o richiesta riguardante il merito della causa.
Come noto, l'appello costituisce un giudizio a contenuto complesso che - secondo il principio dell'assorbimento dei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161 c.p.c.) - cumula di regola, innanzi allo stesso giudice, la fase rescindente e quella rescissoria, salvo che non ricorra alcuna delle ipotesi eccezionali, dalla legge tassativamente elencate, di prevista limitazione dei poteri del giudice del secondo grado al solo iudicium rescindens, in conseguenza di un prefigurato motivo di rimessione della causa al primo giudice. Nelle ipotesi di appello avente contenuto esclusivamente rescindente - in cui il riscontro del motivo di invalidità esaurisce l'oggetto della cognizione riservata al giudice di secondo grado - la parte soccombente ha interesse a dedurre un mero vizio del giudizio di primo grado, dovendo la causa essere rimessa al primo giudice, affinché il relativo procedimento sia rinnovato. Viceversa, nelle altre ipotesi in cui l'appello cumula in sè iudicium rescindens e iudicium rescissorium (per essere diretto non alla eliminazione di un atto illegittimo, ma alla rinnovazione del giudizio di merito), le censure con le quali si deducono vizi di mera attività del primo giudice - e non rientranti nelle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. - hanno carattere strumentale e subordinato, in quanto non intrinsecamente intese ad assicurare alla parte appellante la tutela sostanziale invocata, che è connessa non alla mera rimozione della sentenza di primo grado, ma al riesame delle questioni di merito già dibattute in prime cure;
ne consegue che, in quest'ultima ipotesi, l'appello è inammissibile per difetto d'interesse, ove non vengano, altresì, prospettati vizi di merito della sentenza impugnata (Cass. nn. 1199/2007, 27296/2005, 19159/2005, 8033/2004, 1831/2003, 3424/2003, 12541/1998, 4545/1980, 2792/1973). In sintesi, è ammissibile l'impugnazione con la quale l'appellante si limiti a dedurre soltanto i vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole solo qualora i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.. Nella ipotesi, ricorrente nella specie, in cui, invece, il vizio denunciato non rientra in uno dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che l'appello fondato esclusivamente su vizi di rito, senza contestuale gravame contro l'ingiustizia della sentenza di primo grado, dovrà ritenersi inammissibile, oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione.
Esulando l'ipotesi atta a consentire la rimessione della causa al primo giudice, la Corte d'appello catanese, riformata in thesi la decisione di primo grado in ordine alla dichiarata estinzione del processo, avrebbe dovuto trattenere e decidere la controversia nel merito;
sicché, in assenza di qualsivoglia deduzione al riguardo, detto giudice, puntualmente attenendosi ai principi sopra richiamati, ha dichiarato inammissibile l'appello del fallimento Pro.Co.M. con cui gli veniva chiesta esclusivamente una pronuncia rescindens su dedotti vizi di rito.
Il secondo motivo è inammissibile.
Dopo aver dichiarato inammissibile l'appello, la Corte siciliana, "per scrupolo motivazionale" ha, peraltro sbrigativamente, risolto nel merito la questione relativa alla correttezza della decisione di estinzione del giudizio emessa in prime cure.
Ora, a partire da Sez. Un. n. 2078 /1990 e fino alla più recente Sez. Un. n. 3840/2007 (con l'eccezione di Cass. n. 10134/2004) si è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità del gravame o della domanda (o una pronuncia declinatoria della giurisdizione o della competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito della controversia, la parte soccombente non ha l'onere ne' l'interesse ad impugnare, sicché è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (tra le innumerevoli altre, vedi Cass. nn. 9973/1998, 5714/1999, 13898/1999, 11160/2004, 24591/2005, 10420/2005, 18170/2006, 8087/2007, 13068/2007, 15234/2007, 16982/2007). In altre parole, la declaratoria di inammissibilità o improponibilità della domanda o del gravame (o la statuizione declinatoria della giurisdizione o della competenza) preclude al giudice l'esame nel merito sicché la motivazione che egli svolga ad abundantiam su tale profilo della causa è priva di ogni effetto giuridico, risultando le considerazioni all'uopo svolte insuscettibili di arrecare alcun nocumento alla parte che abbia proposto la domanda o l'impugnazione, e ciò indipendentemente dal segno della valutazione di merito irritualmente compiuta: sia, cioè, che il giudice si dolga di non poter dare ragione all'attore per ragioni processuali, esponendo argomentazioni a suffragio del suo "buon diritto"; sia che in un certo senso voglia rasserenarlo per l'infortunio processuale, precisando, come è avvenuto nella specie, che anche se l'impugnazione (o la domanda) fosse stata esaminata nel merito non sarebbe stata accolta. Si tratta invero, nell'uno come nell'altro caso, di attività giurisdizionale espressamente svolta, per riconoscimento della stessa autorità che l'ha compiuta, in carenza di potere e quindi insuscettibile di spiegare una qualsivoglia efficacia giuridica.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del suo proponente alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.600,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari d'avvocato, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2008