Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2024, n. 12036
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Sentenza 3 maggio 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 5 marzo 2024, con numero di registro generale 7254/2019. I ricorrenti, dipendenti della Tivan S.r.l., hanno contestato la decisione della Corte d'Appello di Salerno, che aveva respinto la loro richiesta di inquadramento nella posizione economica superiore D1 del CCNL per il personale delle Strutture Sanitarie Associate. Le pretese giuridiche dei lavoratori si fondavano sull'errata applicazione degli articoli 47 e 51 del CCNL, sostenendo che l'anzianità di servizio dovesse essere considerata per la progressione di carriera.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi presentati dai lavoratori. Ha argomentato che il sistema di progressione orizzontale previsto dal CCNL consente l'accesso alla posizione D1 sia attraverso l'anzianità di servizio che tramite percorsi formativi. La Corte ha chiarito che, alla data di stipulazione del CCNL, era richiesta un'anzianità di 25 anni, mentre successivamente sarebbe bastato un periodo di 20 anni. Inoltre, ha sottolineato che l'interpretazione delle norme contrattuali deve tener conto della valorizzazione dell'esperienza professionale. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata e il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello di Salerno per un nuovo esame.

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Massime1

Il personale della riabilitazione a cui si applica ratione temporis la disciplina contenuta nel c.c.n.l. 2002-2005 per i dipendenti delle Strutture Associate AIOP, ARIS e Fondazione Gnocchi può conseguire la progressione orizzontale dalla posizione economica D a quella D1 in diverse modalità: alla data di stipulazione di detto c.c.n.l. (24.11.2004), per avere maturato 25 anni di anzianità di servizio nella stessa qualifica e nella stessa struttura sanitaria; successivamente e a regime, per avere maturato 20 anni di anzianità di servizio nella stessa qualifica e nella stessa struttura sanitaria, ovvero - a prescindere dall'anzianità - sulla base dei percorsi lavorativi, formativi o di tutoraggio di cui all'art. 47 del medesimo c.c.n.l.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2024, n. 12036
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12036
    Data del deposito : 3 maggio 2024

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