Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/05/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 07.05.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 758 / 2024
promossa da
, C.F. rappresentata e difesa dagli avv. ti Parte_1 C.F._1
GIARDINA GIUSEPPE e SALVAGGIO GIOVANNI, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 Parte_2
difeso dall'avv. PALILLO SALVATORE, giusta procura in atti,
-resistente-
E nei confronti di
, C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_2
-controinteressati-
Oggetto: stabilizzazione precari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 13 marzo 2024, la ricorrente indicata in epigrafe rappresentava:
giusta contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 1/12/2020;
-di avere partecipato al bando di concorso indetto dall' n. 140 del Parte_3
24/01/2023 finalizzato al superamento del precariato del personale sanitario e operatore socio sanitario, in attuazione dell'art. 1, comma 268, della l. n. 234/2021;
-di non essere stata ammessa pur possedendo i requisiti richiesti.
Eccepiva, la violazione dell'atto deliberativo commissariale straordinario n.1227 del
29/06/2023, in relazione all'atto deliberativo n. 140 del 24/01/2023; eccesso di potere per difetto di motivazione ed arbitrarietà del provvedimento di individuazione degli candidati ammessi;
eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e/o motivazione apparente,
illogicità, arbitrarietà e travisamento;
sviamento.
Concludeva chiedendo “Ritenere e dichiarare l'illegittimità, la nullità ovvero l'annullabilità degli
atti impugnati e di tutti gli atti successivi e consequenziali. Indi e per l'effetto, sotto i dedotti profili
annullarli, statuendo in ordine all'ammissione della ricorrente nell'allegato “D”, in quanto
pienamente titolare ad essere inserita nel richiamato elenco dei candidati ammessi” con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'azienda sanitaria, argomentando variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Risulta dirimente l'eccezione sollevata da parte resistente nelle note del 23 aprile 2025
relativa alla sopravvenuta carenza di interesse ad agire di . Parte_1
Invero, è noto che, per agire in giudizio, occorre avervi interesse ex art. 100 c.p.c e, dunque,
è necessario che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, ovvero che sussista un interesse oggettivamente valutabile della parte ad ottenere tutela processuale con riguardo alla situazione dedotta in giudizio;
ed infatti, la parte che aziona una domanda giudiziale non solo deve essere effettivamente titolare di un interesse sostanziale, ma tale interesse deve anche avere subìto una lesione da parte dell'atto impugnato concreta ed attuale, che deve sussistere tanto al momento della proposizione del ricorso che in quello della decisione.
Orbene, parte resistente ha eccepito l'avvenuta stabilizzazione, in favore della ricorrente, a tempo indeterminato da parte dell'Ospedale Cannizzaro di Catania.
E' quindi evidente che ella non abbia più interesse ad una pronuncia in merito alla legittimità della sua esclusione dal bando di concorso indetto dall' n. 140 Parte_3
del 24/01/2023, finalizzato per l'appunto al superamento del precariato del personale sanitario e operatore socio sanitario, avendo ottenuto il bene della vita richiesto.
Non avendo parte ricorrente nulla replicato in merito, il ricorso va dichiarato inammissibile con compensazione delle spese di lite, stante che la stabilizzazione è sopravvenuta rispetto al momento di proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 07/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo