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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/05/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N. 368 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 23.04.2025
TRA
), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Taranto alla Via Mezzetti 31, presso e nello studio dell'Avv.
Stefania Cazzato, che lo rappresenta e difende con mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado iscritto al n° 3751/2019;
-APPELLANTE-
E
C.F. Controparte_1
)- in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonio Andriulli, Francesco
Certomà e Rita Battiato in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024, ed Persona_1 elettivamente domiciliati presso la sede della Direzione Provinciale
dell' in Via Golfo di Taranto, n. 7/D, 74100, TARANTO;
CP_1
- APPELLATO-
All'udienza del 23.04.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.974 /2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava la domanda proposta da nei Parte_1
confronti dell' ,diretta ad ottenere la reiscrizione negli elenchi CP_1
anagrafici degli operai agricoli OTD del Comune di Sava, relativamente all'anno 2016, per n. 103 giornate alle dipendenze dell'azienda agricola
S.Marzano, nonchè la declaratoria di nulla dover restituire all' a titolo CP_1
di prestazioni di disoccupazione agricola riferite all'anno 2016 ed il riconoscimento alla predetta indennità per il 2017.
Spese di causa ex art.152 disp.att.cpc.
Avverso tale decisione proponeva appello ,lamentandone la Parte_1
erroneità e chiedendone la riforma.
Resisteva l' , in persona del legale rappresentante, concludendo per il CP_1
rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata per avere il
Giudice di prime cure rigettato la domanda del ricorrente,mal interpretando il materiale probatorio acquisito agli atti.
L'appello è infondato.
Ebbene, l'odierno appellante esponeva: che in qualità di bracciante agricolo OTD, aveva lavorato alle dipendenze dell' Controparte_2
, di San Marzano di San Giuseppe (TA), nell'anno 2016, per n. 103 giornate,
[...]
nel periodo di ingaggio dal 30.4.2016 al 15.9.2016; b) di essere stato cancellato con il 3° elenco trimestrale di variazione degli operai agricoli OTD del Comune di Sava,
pubblicato telematicamente sul sito internet dell'Istituto dal 15 al 31 dicembre 2018;
c) che con note datate 1.2.2019, l' gli aveva chiesto la restituzione delle somme CP_1
liquidate a titolo di disoccupazione agricola relativa all'anno 2016 ed, inoltre, gli aveva negato la liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2017; d) che avverso i suddetti provvedimenti, proponeva separati ricorsi al
Comitato Provinciale dell'Istituto, a mezzo del RO , cui conferiva CP_3
mandato di assistenza, cui facevano seguito provvedimenti di reiezione in data
5.4.2019.
Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza della domanda, sulla CP_1
scorta delle risultanze degli accertamenti ispettivi compiuti a carico dell'
[...]
, sfociati nel verbale unico di accertamento e notificazione del Controparte_2
27.7.2018, in occasione dei quali erano state riscontrate irregolarità di varia natura, la limitata disponibilità di terreni rispetto al dichiarato, la sproporzione in eccesso delle giornate bracciantili rispetto al fabbisogno occupazione aziendale computato in base alle tabelle ettaro colturali di riferimento della regione Puglia ed, in definitiva, l'anti- economicità dell'attività imprenditoriale.
3 Invero,con riferimento alle deposizioni testimoniali rese in giudizio, contrariamente a quanto esposto nell'atto d'appello il Tribunale ha compiutamente esposto e motivato le ragioni per cui ha ritenuto del tutto inverosimili le dichiarazioni raccolte dai testi indotti da parte ricorrente.
E' noto che : “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto conseguenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”).
(Cass. 26.7.2017, n. 18605).
Ciò posto, anche ad avviso della Corte, le emergenze istruttorie del primo grado di giudizio non hanno dimostrato con tranquillante certezza l'effettivo svolgimento di tutte le giornate lavorative rivendicate.
Giustamente il Tribunale ha ritenuto non completamente affidabili le dichiarazioni dei testi escussi,poiché le loro dichiarazioni influenzate, sia dal palese interesse di cui essi erano portatori all'interno dell'odierno giudizio, sia dagli incontrovertibili dati di fatto e documentali emersi nel corso del giudizio.
Invero,sono emerse contraddizioni della prova testimoniale espletata. Infatti, i testimoni, peraltro tutti i colleghi del ricorrente, hanno affermato che questi avrebbe svolto il lavoro in agro di Oria. Invece, è un fatto accertato dagli ispettori, che il suddetto campo fosse di piccole dimensioni ed in stato di abbandono, circostanza anche confermata dai proprietari e dal custode giudiziario del terreno.
Lo stesso ricorrente, ha mostrato molta incertezza quando ha dovuto descrivere le modalità con cui era stato assunto.
4 Presenti delle contraddizioni anche all'interno della dichiarazione rilasciata dal
Questi, aveva indicato alcuni colleghi di lavoro, tra i quali Parte_1 Persona_2
il quale però, a sua volta, aveva riferito di aver lavorato in un periodo non coincidente con quello che lo stesso assume come proprio periodo di lavoro. Parte_1
Allo stesso modo, le dichiarazioni rese da e sono Testimone_1 Testimone_2
risultate incompatibili con quanto riferito agli ispettori dal sia con Parte_1
riferimento ai periodi di lavoro svolti sia ai luoghi di lavoro.
Sulla base di tale prova testimoniale, pertanto, il rapporto di lavoro dedotto in giudizio, non può ritenersi utilmente provato.
La decisione appellata, si pone in linea con i principi elaborati in tema di valutazione della prova dalla giurisprudenza di legittimità: “Il giudice del merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati,
purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito,
a quelli utilizzati”( Cassazione civile, sez. lav., 10 maggio 2002, n. 6765).
La sentenza appellata merita di essere confermata,
Nulla per le spese di lite del presente grado ex art.152 disp.att.cpc.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) Nulla per le spese di lite ex art.152 disp.att.cpc.
Taranto, 23.04.2025
Il Consigliere Ausiliario Rel. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
5 6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N. 368 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 23.04.2025
TRA
), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Taranto alla Via Mezzetti 31, presso e nello studio dell'Avv.
Stefania Cazzato, che lo rappresenta e difende con mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado iscritto al n° 3751/2019;
-APPELLANTE-
E
C.F. Controparte_1
)- in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonio Andriulli, Francesco
Certomà e Rita Battiato in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024, ed Persona_1 elettivamente domiciliati presso la sede della Direzione Provinciale
dell' in Via Golfo di Taranto, n. 7/D, 74100, TARANTO;
CP_1
- APPELLATO-
All'udienza del 23.04.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.974 /2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava la domanda proposta da nei Parte_1
confronti dell' ,diretta ad ottenere la reiscrizione negli elenchi CP_1
anagrafici degli operai agricoli OTD del Comune di Sava, relativamente all'anno 2016, per n. 103 giornate alle dipendenze dell'azienda agricola
S.Marzano, nonchè la declaratoria di nulla dover restituire all' a titolo CP_1
di prestazioni di disoccupazione agricola riferite all'anno 2016 ed il riconoscimento alla predetta indennità per il 2017.
Spese di causa ex art.152 disp.att.cpc.
Avverso tale decisione proponeva appello ,lamentandone la Parte_1
erroneità e chiedendone la riforma.
Resisteva l' , in persona del legale rappresentante, concludendo per il CP_1
rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata per avere il
Giudice di prime cure rigettato la domanda del ricorrente,mal interpretando il materiale probatorio acquisito agli atti.
L'appello è infondato.
Ebbene, l'odierno appellante esponeva: che in qualità di bracciante agricolo OTD, aveva lavorato alle dipendenze dell' Controparte_2
, di San Marzano di San Giuseppe (TA), nell'anno 2016, per n. 103 giornate,
[...]
nel periodo di ingaggio dal 30.4.2016 al 15.9.2016; b) di essere stato cancellato con il 3° elenco trimestrale di variazione degli operai agricoli OTD del Comune di Sava,
pubblicato telematicamente sul sito internet dell'Istituto dal 15 al 31 dicembre 2018;
c) che con note datate 1.2.2019, l' gli aveva chiesto la restituzione delle somme CP_1
liquidate a titolo di disoccupazione agricola relativa all'anno 2016 ed, inoltre, gli aveva negato la liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2017; d) che avverso i suddetti provvedimenti, proponeva separati ricorsi al
Comitato Provinciale dell'Istituto, a mezzo del RO , cui conferiva CP_3
mandato di assistenza, cui facevano seguito provvedimenti di reiezione in data
5.4.2019.
Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza della domanda, sulla CP_1
scorta delle risultanze degli accertamenti ispettivi compiuti a carico dell'
[...]
, sfociati nel verbale unico di accertamento e notificazione del Controparte_2
27.7.2018, in occasione dei quali erano state riscontrate irregolarità di varia natura, la limitata disponibilità di terreni rispetto al dichiarato, la sproporzione in eccesso delle giornate bracciantili rispetto al fabbisogno occupazione aziendale computato in base alle tabelle ettaro colturali di riferimento della regione Puglia ed, in definitiva, l'anti- economicità dell'attività imprenditoriale.
3 Invero,con riferimento alle deposizioni testimoniali rese in giudizio, contrariamente a quanto esposto nell'atto d'appello il Tribunale ha compiutamente esposto e motivato le ragioni per cui ha ritenuto del tutto inverosimili le dichiarazioni raccolte dai testi indotti da parte ricorrente.
E' noto che : “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto conseguenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”).
(Cass. 26.7.2017, n. 18605).
Ciò posto, anche ad avviso della Corte, le emergenze istruttorie del primo grado di giudizio non hanno dimostrato con tranquillante certezza l'effettivo svolgimento di tutte le giornate lavorative rivendicate.
Giustamente il Tribunale ha ritenuto non completamente affidabili le dichiarazioni dei testi escussi,poiché le loro dichiarazioni influenzate, sia dal palese interesse di cui essi erano portatori all'interno dell'odierno giudizio, sia dagli incontrovertibili dati di fatto e documentali emersi nel corso del giudizio.
Invero,sono emerse contraddizioni della prova testimoniale espletata. Infatti, i testimoni, peraltro tutti i colleghi del ricorrente, hanno affermato che questi avrebbe svolto il lavoro in agro di Oria. Invece, è un fatto accertato dagli ispettori, che il suddetto campo fosse di piccole dimensioni ed in stato di abbandono, circostanza anche confermata dai proprietari e dal custode giudiziario del terreno.
Lo stesso ricorrente, ha mostrato molta incertezza quando ha dovuto descrivere le modalità con cui era stato assunto.
4 Presenti delle contraddizioni anche all'interno della dichiarazione rilasciata dal
Questi, aveva indicato alcuni colleghi di lavoro, tra i quali Parte_1 Persona_2
il quale però, a sua volta, aveva riferito di aver lavorato in un periodo non coincidente con quello che lo stesso assume come proprio periodo di lavoro. Parte_1
Allo stesso modo, le dichiarazioni rese da e sono Testimone_1 Testimone_2
risultate incompatibili con quanto riferito agli ispettori dal sia con Parte_1
riferimento ai periodi di lavoro svolti sia ai luoghi di lavoro.
Sulla base di tale prova testimoniale, pertanto, il rapporto di lavoro dedotto in giudizio, non può ritenersi utilmente provato.
La decisione appellata, si pone in linea con i principi elaborati in tema di valutazione della prova dalla giurisprudenza di legittimità: “Il giudice del merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati,
purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito,
a quelli utilizzati”( Cassazione civile, sez. lav., 10 maggio 2002, n. 6765).
La sentenza appellata merita di essere confermata,
Nulla per le spese di lite del presente grado ex art.152 disp.att.cpc.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) Nulla per le spese di lite ex art.152 disp.att.cpc.
Taranto, 23.04.2025
Il Consigliere Ausiliario Rel. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
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