TRIB
Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/07/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6552/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia VITALI ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a San Benedetto del Tronto (AP), via Nazareno Strampelli, n. 18, e
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall' Avv. Simona BELLAGAMBA, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a San Benedetto del Tronto (AP), via Nazareno Strampelli, n. 18,
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza dell'8 luglio 2025. Il P.M. ha concluso “per l'accoglimento della domanda, con ogni giuridica conseguenza”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 9 maggio 2025.
pagina 1 di 5 Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione dell'8 luglio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio Campofilone (FM) il 15 giugno 2013. Dall'unione è nato , il [...]. Per_1
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dal deposito delle note in sostituzione di udienza di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale del 9 ottobre 2024 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con sentenza n. 532/2024 del 10 ottobre 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere poste in capo alla signora Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_2 nato a [...] il [...] e nata a [...] l'11 luglio Parte_1
1981, uniti in matrimonio celebrato a Campofilone (FM) il 15 giugno 2013 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 2 parte II serie A anno 2013; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca il minore presso la madre;
3) tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi dispone che i genitori, salvo diversi accordi, possano vedere il figlio:
pagina 2 di 5 - durante la settimana il padre il lunedì e il martedì e la madre il mercoledì e giovedì; ciascuno dovrà provvedere direttamente a organizzare le esigenze del figlio a seconda del periodo scolastico o estivo;
- a weekend alternati dal venerdì al lunedì mattina, quando verrà accompagnato a scuola dal genitore presso il quale il minore ha pernottato;
- nelle vacanze natalizie una settimana ciascuno alternando ogni anno il giorno di Natale e il Capodanno;
- nelle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- in estate due settimane anche non consecutive da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
- in occasione delle ulteriori festività e per il giorno di compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale o previo accordo tra i coniugi;
4) prende atto che le parti, rispetto all'anzidetto calendario hanno concordato:
- di poter modificare i giorni qualora ne sorga la necessità;
- che vista la giovane età del figlio, sarà soggetto a variazione secondo gli impegni scolastici e/o sociali dello stesso e il padre, quando avrà con sè il minore, si impegnerà ad accompagnarlo per far fronte agli impegni sociali e/o scolastici di;
Per_1
5) a decorrere dal deposito della domanda dispone che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento del figlio per il tempo in cui lo avrà con sé; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) a far data dalla domanda dispone che le spese straordinarie per siano poste Per_1
a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
pagina 3 di 5 e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che i ricorrenti hanno concordato di suddividere l'assegno unico al 50% ciascuno, come di legge;
8) prende atto che ciascun genitore si impegna a comunicare:
- il luogo dove il bambino si trova in caso di assenza del genitore in quel momento collocatario;
- a tenere il cellulare acceso con suoneria o comunque a rispondere, diversamente preavvisando l'altro, nonché comunicando il nominativo della persona presso la quale è situato;
- a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio, a curare ed educare il figlio con regole il più possibile condivise;
9) prende atto che le parti hanno concordato che ciascuno terrà la propria autovettura e provvederanno interamente alle connesse e relative spese;
10) prende atto che i coniugi, cointestatari del finanziamento n. PRT 812523 del 27 maggio 2021 con per l'acquisto della vettura TG. Controparte_1
GB335WH e per l'acquisto di parte del mobilio presente nell'abitazione familiare, ad oggi venduta, hanno concordato che la signora si accolla l'integrale Parte_1 pagamento dell'intera rata mensile sino all'estinzione prevista per il 1° ottobre 2029 e il provvederà a rimborsare 61,00 euro mensili, quale quota parte relativa Pt_2 all'acquisto dei mobili;
pagina 4 di 5 11) prende atto che il signor si impegna a rimborsare alla signora Pt_2 entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di 101.00 euro di cui 61.00 Parte_1 euro quale reintegro per la rate del finanziamento per il mobilio fino al 1° ottobre 2029 e 40 euro da corrispondere dal momento della sottoscrizione del ricorso al 31 dicembre 2029, quale contributo alle spese legali già anticipate dalla signora al Parte_1 momento del pagamento dell'ultima rata ciascuna parte non avrà null'altro a pretendere rispetto al presente punto e a quello precedente;
12) prende atto che le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e che, pertanto, rinunciano reciprocamente alla richiesta di mantenimento;
13) prende atto che i ricorrenti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio e nell'interesse dello stesso;
D) come da concorde richiesta delle parti, pone le spese di lite in capo alla signora Parte_1
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 luglio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr. Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia VITALI ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a San Benedetto del Tronto (AP), via Nazareno Strampelli, n. 18, e
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall' Avv. Simona BELLAGAMBA, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a San Benedetto del Tronto (AP), via Nazareno Strampelli, n. 18,
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza dell'8 luglio 2025. Il P.M. ha concluso “per l'accoglimento della domanda, con ogni giuridica conseguenza”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 9 maggio 2025.
pagina 1 di 5 Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione dell'8 luglio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio Campofilone (FM) il 15 giugno 2013. Dall'unione è nato , il [...]. Per_1
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dal deposito delle note in sostituzione di udienza di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale del 9 ottobre 2024 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con sentenza n. 532/2024 del 10 ottobre 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere poste in capo alla signora Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_2 nato a [...] il [...] e nata a [...] l'11 luglio Parte_1
1981, uniti in matrimonio celebrato a Campofilone (FM) il 15 giugno 2013 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 2 parte II serie A anno 2013; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca il minore presso la madre;
3) tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi dispone che i genitori, salvo diversi accordi, possano vedere il figlio:
pagina 2 di 5 - durante la settimana il padre il lunedì e il martedì e la madre il mercoledì e giovedì; ciascuno dovrà provvedere direttamente a organizzare le esigenze del figlio a seconda del periodo scolastico o estivo;
- a weekend alternati dal venerdì al lunedì mattina, quando verrà accompagnato a scuola dal genitore presso il quale il minore ha pernottato;
- nelle vacanze natalizie una settimana ciascuno alternando ogni anno il giorno di Natale e il Capodanno;
- nelle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- in estate due settimane anche non consecutive da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
- in occasione delle ulteriori festività e per il giorno di compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale o previo accordo tra i coniugi;
4) prende atto che le parti, rispetto all'anzidetto calendario hanno concordato:
- di poter modificare i giorni qualora ne sorga la necessità;
- che vista la giovane età del figlio, sarà soggetto a variazione secondo gli impegni scolastici e/o sociali dello stesso e il padre, quando avrà con sè il minore, si impegnerà ad accompagnarlo per far fronte agli impegni sociali e/o scolastici di;
Per_1
5) a decorrere dal deposito della domanda dispone che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento del figlio per il tempo in cui lo avrà con sé; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) a far data dalla domanda dispone che le spese straordinarie per siano poste Per_1
a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
pagina 3 di 5 e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che i ricorrenti hanno concordato di suddividere l'assegno unico al 50% ciascuno, come di legge;
8) prende atto che ciascun genitore si impegna a comunicare:
- il luogo dove il bambino si trova in caso di assenza del genitore in quel momento collocatario;
- a tenere il cellulare acceso con suoneria o comunque a rispondere, diversamente preavvisando l'altro, nonché comunicando il nominativo della persona presso la quale è situato;
- a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio, a curare ed educare il figlio con regole il più possibile condivise;
9) prende atto che le parti hanno concordato che ciascuno terrà la propria autovettura e provvederanno interamente alle connesse e relative spese;
10) prende atto che i coniugi, cointestatari del finanziamento n. PRT 812523 del 27 maggio 2021 con per l'acquisto della vettura TG. Controparte_1
GB335WH e per l'acquisto di parte del mobilio presente nell'abitazione familiare, ad oggi venduta, hanno concordato che la signora si accolla l'integrale Parte_1 pagamento dell'intera rata mensile sino all'estinzione prevista per il 1° ottobre 2029 e il provvederà a rimborsare 61,00 euro mensili, quale quota parte relativa Pt_2 all'acquisto dei mobili;
pagina 4 di 5 11) prende atto che il signor si impegna a rimborsare alla signora Pt_2 entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di 101.00 euro di cui 61.00 Parte_1 euro quale reintegro per la rate del finanziamento per il mobilio fino al 1° ottobre 2029 e 40 euro da corrispondere dal momento della sottoscrizione del ricorso al 31 dicembre 2029, quale contributo alle spese legali già anticipate dalla signora al Parte_1 momento del pagamento dell'ultima rata ciascuna parte non avrà null'altro a pretendere rispetto al presente punto e a quello precedente;
12) prende atto che le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e che, pertanto, rinunciano reciprocamente alla richiesta di mantenimento;
13) prende atto che i ricorrenti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio e nell'interesse dello stesso;
D) come da concorde richiesta delle parti, pone le spese di lite in capo alla signora Parte_1
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 luglio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr. Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5