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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/12/2025, n. 2842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2842 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1715/2023
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1715/2023, assunta in decisione all'udienza del 27/11/2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
C.F. e P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela De Angelis, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma al viale Bruno
Buozzi n. 107;
- OPPONENTE -
E
, C.F. e P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Ranieri, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terzigno alla via C. Alberto n.
37;
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a precetto;
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1 - Con atto di citazione ex artt. 615 e 617 c.p.c. depositato in data 02/05/2023,
l'opponente ha convenuto in giudizio proponendo Controparte_1 opposizione all'atto di precetto con il quale quest'ultima ha chiesto il pagamento della somma di € 9.579,06 a in virtù della sentenza Parte_1
n. 199/2023 del 22/02/2023 emessa dal Tribunale di Potenza.
Nel presente giudizio l'opponente ha contestato l'erronea indicazione nell'atto di precetto del codice fiscale del creditore opposto rispetto a quello indicato nel titolo esecutivo azionato;
l'illegittima pretesa di pagamento in relazione all'IVA sulle spese legali;
l'illegittima richiesta delle spese legali per la redazione del precetto ed, in ogni caso, dell'IVA sulle spese legali;
l'illegittima richiesta delle spese relative ad “imposta di registro a liquidarsi spese necessarie successive ed occorrende”.
Con comparsa di costituzione depositata il 21/09/2023, si è costituita in giudizio l'odierna opposta , contestando la competenza per valore Controparte_1 dell'intestato Tribunale in favore di quella del Giudice di Pace di Potenza ed eccependo la tardività della proposta opposizione e comunque la sua infondatezza.
Il Giudice designato per la trattazione, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di procedere ad attività istruttoria alcuna, avendo la res controversa natura prettamente documentale, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 27/11/2025.
2 - L'opposizione è fondata e merita accoglimento in base alle considerazioni che seguono.
Preliminarmente, va dichiarata la competenza dell'intestato Tribunale sul presente giudizio.
Come sopra già accennato, infatti, l'odierna opponente ha proposto motivi di opposizione riconducibili sia al paradigma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che a quello dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Ne deriva, in base al disposto normativo degli artt. 9, 10, 104 e 480 c.p.c., che la competenza resta radicata in capo all'intestato Tribunale: come affermato, infatti, anche dal granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, “ai fini dell'individuazione della competenza, viene in considerazione il principio di diritto secondo cui: «Poiché la norma dell'art. 10 c.p.c., comma 2, e quella dell'art. 104 c.p.c., debbono essere intese anche nel senso che è consentito per ragioni di mera connessione soggettiva lo spostamento di una domanda di competenza per valore del giudice inferiore davanti a quello superiore, allorquando detta domanda sia proposta in cumulo con una domanda di competenza per valore del giudice superiore, deve ritenersi per implicazione che
2 analogo spostamento si possa verificare in caso di proposizione cumulativa della domanda di competenza per valore del giudice inferiore e di una domanda di competenza per materia del giudice superiore. Ne consegue che, allorché siano proposte davanti al tribunale giudice dell'esecuzione una domanda di opposizione agli atti esecutivi (quindi soggetta alla sua competenza per materia) ed una domanda di opposizione all'esecuzione, di competenza per valore - quanto al merito - di un giudice di pace dello stesso circondario del tribunale (in modo che la competenza per territorio inderogabile del giudice di pace sia comunque compresa nell'ambito del circondario del tribunale), la competenza del tribunale sul cumulo di controversie sussiste in applicazione delle norme sopra citate.» (così Cass. n. 16355 del 2010; nello stesso senso: Cass. (ord.) n. 9988 del
2011; (ord.) n. 17843 de 2014; (ord.) n. 22782 del 2015)” (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 1722 del 23/01/2017).
Chiarito quanto sopra, va, sempre preliminarmente, disattesa anche l'eccezione di tardività ex art. 617 c.p.c. della proposta opposizione avanzata dalla parte opposta.
Come risulta pacificamente dalla documentazione in atti, infatti, la presente opposizione
è stata introdotta con atto di citazione notificato in data 02/05/2023, nel rispetto del suddetto termine di 20 giorni decorrente dalla notifica dell'atto di precetto, avvenuta in data 11/04/2023.
Analizzate le suddette questioni preliminari, la presente opposizione deve essere accolta in quanto è fondato il motivo relativo all'erronea indicazione nell'atto di precetto del codice fiscale del creditore opposto rispetto a quello indicato nel titolo esecutivo azionato.
Nel titolo esecutivo giudiziale azionato con il precetto in questa sede opposto, il creditore viene indicato con la dicitura “ c.f. ”. CP_1 P.IVA_3
Nell'atto di precetto de quo il creditore opposto si identifica con la dicitura “
[...]
, c.f. ”. Parte_2 P.IVA_4
Nella visura della società opposta risulta, infine, il c.f. corretto, e ancora diverso dai primi due sopra indicati, 02776181212.
Pertanto, come correttamente evidenziato dalla parte opponente, l'errore nell'indicazione del codice fiscale non è contenuto unicamente nella sentenza ma anche nell'atto di precetto opposto, ove viene indicato un codice fiscale diverso sia da quello indicato nel titolo giudiziale sia da quello corretto come indicato in visura.
A quanto sin qui già sottolineato, si aggiunga che la dicitura “società CP_1
”, utilizzata nell'atto di precetto, seppur giustificata dalla modifica del
[...] socio accomandatario desumibile dalla suddetta visura, non trova riscontro né nella
3 sentenza azionata né nel precedente giudizio da cui il titolo giudiziale deriva, nel quale la società opposta si è qualificata come avente quale legale rappresentante il sig. CP_1
Persona_1
Ne deriva una situazione di incertezza che giustifica la dichiarazione di nullità ex art. 480
c.p.c. del precetto in questa sede opposto: è pacifico, infatti, l'orientamento giurisprudenziale in base al quale gli errori nell'indicazione delle parti possono ritenersi irrilevanti solo nella misura in cui non determinino, a differenza di quanto verificatosi, come sopra evidenziato, nella presente fattispecie, una situazione di assoluta incertezza.
Restano, di conseguenza, assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione proposti da parte opponente.
In definitiva, per le ragioni sopra esposte, l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
3. – Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice Dott. Davide Visconti, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione a precetto proposta da Parte_1
e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto nei suoi confronti notificato
[...] dall'opposta ; Controparte_1
2) Condanna parte opposta a pagare in favore di Controparte_1 [...] le competenze di lite liquidate in € 264,00 per Parte_1 esborsi ed € 3.808,50 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge se dovute e rimborso forfetario al 15%.
Potenza, 16/12/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
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TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1715/2023, assunta in decisione all'udienza del 27/11/2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
C.F. e P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela De Angelis, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma al viale Bruno
Buozzi n. 107;
- OPPONENTE -
E
, C.F. e P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Ranieri, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terzigno alla via C. Alberto n.
37;
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a precetto;
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1 - Con atto di citazione ex artt. 615 e 617 c.p.c. depositato in data 02/05/2023,
l'opponente ha convenuto in giudizio proponendo Controparte_1 opposizione all'atto di precetto con il quale quest'ultima ha chiesto il pagamento della somma di € 9.579,06 a in virtù della sentenza Parte_1
n. 199/2023 del 22/02/2023 emessa dal Tribunale di Potenza.
Nel presente giudizio l'opponente ha contestato l'erronea indicazione nell'atto di precetto del codice fiscale del creditore opposto rispetto a quello indicato nel titolo esecutivo azionato;
l'illegittima pretesa di pagamento in relazione all'IVA sulle spese legali;
l'illegittima richiesta delle spese legali per la redazione del precetto ed, in ogni caso, dell'IVA sulle spese legali;
l'illegittima richiesta delle spese relative ad “imposta di registro a liquidarsi spese necessarie successive ed occorrende”.
Con comparsa di costituzione depositata il 21/09/2023, si è costituita in giudizio l'odierna opposta , contestando la competenza per valore Controparte_1 dell'intestato Tribunale in favore di quella del Giudice di Pace di Potenza ed eccependo la tardività della proposta opposizione e comunque la sua infondatezza.
Il Giudice designato per la trattazione, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di procedere ad attività istruttoria alcuna, avendo la res controversa natura prettamente documentale, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 27/11/2025.
2 - L'opposizione è fondata e merita accoglimento in base alle considerazioni che seguono.
Preliminarmente, va dichiarata la competenza dell'intestato Tribunale sul presente giudizio.
Come sopra già accennato, infatti, l'odierna opponente ha proposto motivi di opposizione riconducibili sia al paradigma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che a quello dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Ne deriva, in base al disposto normativo degli artt. 9, 10, 104 e 480 c.p.c., che la competenza resta radicata in capo all'intestato Tribunale: come affermato, infatti, anche dal granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, “ai fini dell'individuazione della competenza, viene in considerazione il principio di diritto secondo cui: «Poiché la norma dell'art. 10 c.p.c., comma 2, e quella dell'art. 104 c.p.c., debbono essere intese anche nel senso che è consentito per ragioni di mera connessione soggettiva lo spostamento di una domanda di competenza per valore del giudice inferiore davanti a quello superiore, allorquando detta domanda sia proposta in cumulo con una domanda di competenza per valore del giudice superiore, deve ritenersi per implicazione che
2 analogo spostamento si possa verificare in caso di proposizione cumulativa della domanda di competenza per valore del giudice inferiore e di una domanda di competenza per materia del giudice superiore. Ne consegue che, allorché siano proposte davanti al tribunale giudice dell'esecuzione una domanda di opposizione agli atti esecutivi (quindi soggetta alla sua competenza per materia) ed una domanda di opposizione all'esecuzione, di competenza per valore - quanto al merito - di un giudice di pace dello stesso circondario del tribunale (in modo che la competenza per territorio inderogabile del giudice di pace sia comunque compresa nell'ambito del circondario del tribunale), la competenza del tribunale sul cumulo di controversie sussiste in applicazione delle norme sopra citate.» (così Cass. n. 16355 del 2010; nello stesso senso: Cass. (ord.) n. 9988 del
2011; (ord.) n. 17843 de 2014; (ord.) n. 22782 del 2015)” (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 1722 del 23/01/2017).
Chiarito quanto sopra, va, sempre preliminarmente, disattesa anche l'eccezione di tardività ex art. 617 c.p.c. della proposta opposizione avanzata dalla parte opposta.
Come risulta pacificamente dalla documentazione in atti, infatti, la presente opposizione
è stata introdotta con atto di citazione notificato in data 02/05/2023, nel rispetto del suddetto termine di 20 giorni decorrente dalla notifica dell'atto di precetto, avvenuta in data 11/04/2023.
Analizzate le suddette questioni preliminari, la presente opposizione deve essere accolta in quanto è fondato il motivo relativo all'erronea indicazione nell'atto di precetto del codice fiscale del creditore opposto rispetto a quello indicato nel titolo esecutivo azionato.
Nel titolo esecutivo giudiziale azionato con il precetto in questa sede opposto, il creditore viene indicato con la dicitura “ c.f. ”. CP_1 P.IVA_3
Nell'atto di precetto de quo il creditore opposto si identifica con la dicitura “
[...]
, c.f. ”. Parte_2 P.IVA_4
Nella visura della società opposta risulta, infine, il c.f. corretto, e ancora diverso dai primi due sopra indicati, 02776181212.
Pertanto, come correttamente evidenziato dalla parte opponente, l'errore nell'indicazione del codice fiscale non è contenuto unicamente nella sentenza ma anche nell'atto di precetto opposto, ove viene indicato un codice fiscale diverso sia da quello indicato nel titolo giudiziale sia da quello corretto come indicato in visura.
A quanto sin qui già sottolineato, si aggiunga che la dicitura “società CP_1
”, utilizzata nell'atto di precetto, seppur giustificata dalla modifica del
[...] socio accomandatario desumibile dalla suddetta visura, non trova riscontro né nella
3 sentenza azionata né nel precedente giudizio da cui il titolo giudiziale deriva, nel quale la società opposta si è qualificata come avente quale legale rappresentante il sig. CP_1
Persona_1
Ne deriva una situazione di incertezza che giustifica la dichiarazione di nullità ex art. 480
c.p.c. del precetto in questa sede opposto: è pacifico, infatti, l'orientamento giurisprudenziale in base al quale gli errori nell'indicazione delle parti possono ritenersi irrilevanti solo nella misura in cui non determinino, a differenza di quanto verificatosi, come sopra evidenziato, nella presente fattispecie, una situazione di assoluta incertezza.
Restano, di conseguenza, assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione proposti da parte opponente.
In definitiva, per le ragioni sopra esposte, l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
3. – Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice Dott. Davide Visconti, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione a precetto proposta da Parte_1
e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto nei suoi confronti notificato
[...] dall'opposta ; Controparte_1
2) Condanna parte opposta a pagare in favore di Controparte_1 [...] le competenze di lite liquidate in € 264,00 per Parte_1 esborsi ed € 3.808,50 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge se dovute e rimborso forfetario al 15%.
Potenza, 16/12/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
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