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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 03/04/2024, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4620/2012
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott.ssa Raffaella Brogi Giudice rel. dott.ssa Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4620/2012 promossa da:
(C.F. Parte_1
P.IVA_1
ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._1
d I MASS CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 febbraio 2024.
FATTO E DIRITTO
Premesso che la Parte_2
h
[...] Controparte_2
di Persona_1 CP_1 CP_3
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 1 di 41 CP_4 Parte_3 Parte_4 CP_5
[...] CP_6 Controparte_7 [...]
CP_8 Controparte_9
Persona_1 CP_1
,
[...] CP_10 Parte_3
li atti di mala gestio Parte_1 contestati dalla curatela attri 'atto di citazione e che sono, pertanto, responsabili dei danni arrecati a e ai suoi creditori;
Parte_1
2. accertare e dichiarare che i sig.ri Persona_1 CP_5 ono re
[...] Parte_5
'art. 2497 c.c. ovvero ex art. 2478 c.c. ovvero CP_11 ex le condotte loro contestate dalla curatela indicate nell'atto di citazione e, quindi, per i danni arrecati a e ai suoi creditori Parte_1 per effetto di tali condotte;
3. accertare che i sig.ri Controparte_9 [...]
CP_7 CP_10 Controparte_8
o c.c. ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c. delle condotte loro contestate dalla Curatela e, di conseguenza, per i danni arrecati a e ai suoi creditori per Parte_1 effetto di tali condotte;
4. accertare e dichiarare che i sig.ri Parte_3 [...] ono responsabili, i i Parte_4 Parte_1
contestate dalla curatela e, pertanto, dei d e ai suoi creditori;
Parte_1 entemente condannare i convenuti a risarcire la curatela del fallimento per il danno inferto per Parte_1 effetto dell in solido fra loro, ovvero secondo le accertate responsabilità, a pagare alla parte attrice le seguenti somme:
- 2.800.000 Controparte_2
- CP_1
- 1.100.000 Parte_3
- 1.300.000 CP_10
- € 2.800.000 CP_5
- 2.800.000 CP_6
- 1.000.0000 Controparte_7
- .000.000 Controparte_8
- 1.000.000 Controparte_9
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 2 di 41 Occorre premettere che nel corso del presente giudizio – la cui durata è riconducibile anche alla sospensione conseguente all'appello proposto dal sig.
avverso la sentenza n. 1115/2016 con la quale il Tribunale di Prato ha CP_1
a querela di falso proposta da quest'ultimo – la curatela ha raggiunto un accordo transattivo con tutti i convenuti, ad eccezione del sig. . La CP_1 curatela ha quindi rinunciato agli atti del giudizio nei confronti di t nuti (ad eccezione del dr. ), i quali hanno accettato la rinuncia, con la CP_1 conseguente declarato zione del giudizio in relazione alle domande proposte dalla curatela nei loro confronti. Di conseguenza, l'esposizione dei fatti di causa sarà limitata alla posizione del sig. e ai fatti allegati dalla parte attrice sub 1 e 5 (limitatamente alla CP_1 rich arcimento nei confronti di quest'ultimo) delle conclusioni riportate (v. supra), essendo, invece irrilevanti i fatti indicati nei punti 2, 3 e 4 delle medesime conclusioni. Ciò premesso la – dichiarata fallita in data Parte_6
24/10/2011 – ha es data 14/12/1999, aveva per oggetto il commercio al dettaglio di vestiario femminile e maschile, accessori per l'abbigliamento, scarpe e borse, biancheria intima, articoli e abbigliamento sportivo, profumi, bigiotteria e ogni altro genere di beni voluttuari per la casa e l'abbigliamento. Con le modifiche statutarie del 30 novembre 2004 l'oggetto è stato esteso all'acquisto e alla vendita di aziende commerciali, alla gestione in affitto di aziende altrui e la concessione in affitto a terzi della propria azienda o di rami d'azienda. Il capitale sociale, inizialmente pari a centottanta milioni di lire è stato convertito in € 93.000. Dal 2000 al 2006 la società ha svolto la propria attività tramite un negozio situato in Viareggio, mentre nel 2006 fu aperto un nuovo negozio nel Comune di Gallicano (Lucca) e nel 2007 furono aperti i negozi di Teramo e Lucca. Tutti i negozi vendevano articoli con i marchi e CP_12 Contro dal 2001 in poi è in costa ta, nto che nel periodo 2001- Parte_1
2 è azzerato per ben tre volte e le assemblee del 13/5/2002, CP_14
14/11/ 4/2005 ne decisero l'azzeramento e la ricostituzione. Anche l'esercizio 2005 chiuse in perdita e con delibera del 18/4/2006 l'assemblea riduce il capitale e lo ricostituisce in € 85.060. La socia non Per_2 partecipò alla copertura della perdita e diventò cia CP_11 unica. I bilanci del 2006 e del 2007 registrarono perdite coperte con finanziamenti soci infruttiferi, così come quelle (pari a - € 456.560) dell'esercizio 2008.
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 3 di 41 Il 27/11/2009 fu ceduto a l contratto d'affitto di ramo aziendale CP_15 costituito dal punto vendita per un corrispettivo di €250.00, di cui
€ 150.000 quale compenso per la cessione dei beni ed € 100.000 quale diritto di subentro nel contratto di ramo d'affitto aziendale (doc. 11-12, nonché pag. 2009/6 della Nota integrativa del bilancio e pag. 184 Libro verbali d'assemblea, doc. 3). In data 17/12/2009 l'intero capitale di fu ceduto da Parte_1 CP_11
a er € 1.1 ).
[...] Controparte_16
a autorizzò l'amministratore unico a chiedere all'unico socio un finanziamento di € 650.000 per far fronte all'andamento del tutto negativo della società. I risultati negativi della gestione proseguirono e l'esercizio 2009 chiuse con una perdita di € 430.687. L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio 2009 decise, ancora una volta, di coprire tale perdita con un finanziamento soci infruttifero. In data 2/2/2010 l'assemblea deliberò l'uscita dal concordato fiscale CP_17
e l'ingresso in quello di CP_18
In data 21/9/2010 l' formata dall'amministratore unico di una perdita, al 30/6/2010, pari a € 406.133 e di un patrimonio netto negativo pari a circa - € 313.000. In data 14/12/2010 l'assemblea autorizzò il piano per la richiesta di concordato preventivo e, in data 24/10/2010, l'amministratore depositò ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, dove si prevedeva la cessione dei beni ai creditori e il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati e il 7,38% dei crediti chirografari (doc. 7). L'attivo contabile al 30/9/2010 (pari a € 1.710.054) fu svalutato di € 784.324 e includendo, però, in tale importo la somma di € 600.000 offerta dalla società Via Monteverdi s.r.l. per l'acquisto dell'azienda. Di conseguenza l'attivo contabile fu svalutato per oltre il 90%, cioè da € 1.710.054 a € 184.000. Cinque giorni dopo il deposito del ricorso l'assemblea deliberò, in data 29/12/2010, il non luogo a provvedere in ordine all'art. 2482 ter c.c., prese atto della causa di scioglimento conseguente alla perdita del capitale sociale e nominò quali liquidatori i sig.ri Parte_3 Parte_4
La proposta di con r u integrata con atto depositato in data 12/7/2011, portando la soddisfazione dei creditori chirografari al 42,57%, ma ciò in conseguenza della postergazione dei crediti infragruppo (doc. 9). Si trattava, tuttavia, di un piano infattibile, in quanto incentrato sulla vendita dell'azienda per € 600.000 a un soggetto inaffidabile come Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 4 di 41 Via Monteverdi s.r.l. A questo punto rinunciò alla domanda di Parte_1 concordato preventivo e presentò ista to in proprio, aperto con sentenza emessa dal Tribunale di Prato in data 24/10/2011. Nel frattempo, in data 21/12/2010 (tre giorni prima del deposito Parte_1 della domanda , doc. 7), aveva conceduto la propria azienda (composta dai negozi di Viareggio e Gallicano, alla newco Via Monteverdi s.r.l. (doc. 13), con il diritto di prelevare le merci del magazzino in forza di un contratto estimatorio (doc. 14). Il capitale di VIA MONTEVERDI s.r.l. era detenuto dai soci di riferimento di e delle capogruppo . e CP_15 Contr CP_20
CP_21
prevedeva l'impegno di Via Monteverdi s.r.l. all'acquisto del ramo d'azienda relativo ai negozi di Gallicano e Viareggio per il corrispettivo di € 600.000. Nella stessa data altre otto società del gruppo che svolgevano l'attività distributiva ( Controparte_22 Controparte_23
,
[...] Controparte_24 Controparte_25
Controparte_26 Controparte_27 Org_1
i Parte_1 Controparte_28
d s.r.l., con il relativo contratto estimatorio (doc. 15). La società VIA MONTEVERDI s.r.l., con capitale sociale di € 20.000 (di cui solo € 5.000 versati) si rivelò immediatamente inadempiente agli obblighi assunti, come il pagamento del canone di affitto di azienda e di quello di locazione degli immobili, del corrispettivo delle merci prelevate e del rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'affittuaria. Tutte le aziende affittate furono, così, sottoposte a sequestro giudiziario dal Tribunale di Prato, confermato con distinti provvedimenti, ad eccezione di
[...] doc. 16) e restituite al custode in data 9/11/2011. Organizzazione_2
SASCH chiese, quindi, il fallimento di Parte_1 CP_15
VIA MONTEVE ato dal T le di Prato con sentenza n. 121 del 22/12/2011. Durante l'affitto d'azienda da parte di VIA MONTEVERDI s.r.l. uno dei negozi di ricevette la notifica dello sfratto esecutivo e fu chiuso, Parte_1 unitament iareggio, dai curatori, per non aggravare ulteriormente l passivo. Il passivo fallimentare di è stimabile in non meno di € 2.267.000 Parte_1
(doc. 9), mentre l'attivo, nel le ipotesi, è pari a € 180.000.
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 5 di 41 La parte attrice ha poi richiamato la composizione del capitale sociale, detenuto, dal 2006, interamente da il cui capitale sociale era, a sua volta, CP_11 detenuto da tra (40%), CP_29 Parte_7
(20%), (20%), Controparte_9 Parte_8
CP_21 cedette la quota totalitaria di CP_11 Parte_1
a è rimasta socia fino alla dic Controparte_16 fa Il capitale di era, a sua volta, detenuto da CP_16 CP_21
(56,81%) 9%),
[...] CP_29 Parte_7 [...]
(4,0 CP_30 Parte_8 [...]
0,2 CP_9 era, a sua volta, partecipata, da CP_21 Parte_7
(1 16,66%), Persona_3 Persona_4 [...]
CP_31 CP_9 che sono state dichiarate fallite CP_11 Controparte_16 dal T con ente, in data 20/10/2011 e 3/11/2011 (doc. 24 e 33). faceva, quindi, parte di un noto e vasto gruppo societario, Parte_1
c insieme di compagini incrociate possedute dalle medesime persone fisiche, costituite, in sostanza, dai componenti delle famiglie Pt_3
Il gruppo si articolava in due holding capogruppo ( CP_9 CP_17 he controllavano direttamente (o indirettame te CP_18
sostituita, poi, da ) tutte le CP_15 CP_11 CP_16
a a (doc. 29). Il gruppo era dedito principalmente a due attività: quella prettamente industriale (i.e. tutte le attività della filiera dell'industria tessile) e quello distributivo (i.e. la produzione e la vendita al dettaglio di capi di abbigliamento con marchio ). CP_12 operava nel settore distributivo, quale proprietaria o aff i Parte_1 ra rrispondenti ai vari punti vendita a marchio ). CP_12
Il gruppo è stato interessato da lt collettivo CP_32 che ha porta
- al fallimento di tutte le società distributive Controparte_22
,
[...] Controparte_27 Controparte_23
,
[...] Controparte_33 Controparte_25
,
[...] Controparte_34 Controparte_35
[...] Controparte_24 [...]
, ; Controparte_36 Controparte_37
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 6 di 41 - al fallimento di alcune società industriali, tra le quali
[...]
; Controparte_38
e alla procedura di concordato preventivo liquidatorio per le rimanenti società Controparte_39
e
[...] CP_40 Controparte_41
L'org egli anni così Parte_1 come di seguito riportato:
- dalla costituzione fino al 26 aprile 2000 la società ha avuto come amministratore Persona_1
- dal 26 aprile 006 subentrò un c.d.a. composto da (Presidente), e Persona_1 CP_1 uest'ultima dim 6), Parte_9
stato rinnovato anche per il triennio 2006- 2009;
- in data 24 marzo 2009 si dimise , sostituito da CP_1 ome ammini Persona_1
9 i è dimesso ed è stato Persona_1 sostituito da CP_10
Non è necessario osizione degli organi amministrativi di di dal momento che – come già rilevato – la curatela CP_11 Org_2 li at nti dei relativi amministratori. Concentrandoci, quindi, sugli addebiti nei confronti degli amministratori di fra i quali, come visto, rientra anche il sig. (consigliere di Parte_1 CP_1 ne dal 26 aprile 2000 fino al 24 marzo addebiti della curatela, in relazione a quanto previsto nell'art. 2476 c.c. sono i seguenti: 1) illecita protrazione dell'attività d'impresa, nonostante il capitale sociale fosse eroso sin dal 2005, con violazione degli artt. 2482 ter, 2485 e 2486 c.c. Sebbene la perdita del capitale sociale imponesse o la ricapitalizzazione o il suo scioglimento sin dal 2005 (con il conseguente divieto di nuove operazioni ex art. 2485 e 2486 c.c.) la società ha continuato la propria attività, limitandosi a dichiarare, in sede di domanda di ammissione al concordato preventivo, che tale perdita risalisse alla fine del 2009. Ciò è, tuttavia, smentito dalla stessa svalutazione dell'attivo di € 1.710.054 per circa il 90%, non potendosi tener conto dell'offerta di acquisto dell'azienda da parte di Via Monterverdi s.r.l., soggetto totalmente inaffidabile. L'occultamento delle perdite è avvenuto attraverso una serie di illegittimità contabili e, in particolare:
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 7 di 41 a) illegittima sopravvalutazione (o mancata svalutazione) delle rimanenze. svolgeva attività distributiva nel contesto Parte_1 di vendita dei capi ento a marchio . A tal fine, quale CP_12 titolare di negozi di abbigliamento si rifo CP_15 iscrivendo, tuttavia, in modo illecito le rimanenze. Difatti di bilancio sono stati contabilizzati i seguenti valori: € 262.156 nel 2005,
€ 453.308 nel 2006, € 1.445.693 nel 2007, € 1.487.973 nel 2008, € 1.912.200 nel 2009 ed € 1.395.685 nel 2010, in sede concordataria le rimanenze sono state svalutate ed è stato indicato un valore di € 161.392, successivamente ridotto a € 146.924 in sede di integrazione della domanda concordataria. Una svalutazione così imponente non è affatto giustificabile in ragione del passaggio a una stima in regime di continuità di impresa a una in liquidazione, tanto più che la proposta concordataria prevedeva la prosecuzione dell'azienda attraverso la newco Via Monteverdi s.r.l. In realtà, il magazzino nel corso degli anni è stato sopravvalutato attraverso vari meccanismi e ricorrendo ad alcuni artifizi. In particolare, – che riforniva tutte le società distributive CP_15 del gruppo – li anni aveva accumulato merci rimaste invendute che, sebbene contabilizzate al costo storico, avevano un valore inferiore e mai svalutato, considerato anche il rapido deprezzamento dei capi casual. Ciò trova conferma nelle dichiarazioni del magazziniere di sig. (doc. 43), secondo le quali, CP_15 Parte_10
l 20 ra composto CP_15 per il 75% di roba vecchia e solo per il 25% d conseguenza, considerato il valore della merce si svaluta molto in relazione alle collezioni e alla moda, almeno la metà del magazzino avrebbe dovuto essere valutata a stock e in particolare, a un euro per i capi con oltre tre anni, due euro per le stagioni vecchie di due anni e tre/quattro euro per ciascun pezzo della merce vecchia di un solo anno. Il sig. Pt_10
– sentito nel procedimento cautelare sub R.G. n. 46 dichiarato come tale magazzino fosse, in parte, riversato sulle società distributive, tramite la vendita di merce vecchia (neppure ritirata da queste ultime), in modo da consentire a di eliminare CP_15
(contabilmente) dal magazzino la merce o tenere ricavi interessanti che mai avrebbe realizzato sul mercato. Al contempo, tuttavia, per le società distributive (tra le quali anche tali Parte_1 operazioni erano nefaste, determinando l'acquisito di ile, iscritta al bilancio al valore di costo, quando, invece, il valore effettivo Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 8 di 41 era, in molti casi, inferiore del 90%. Per fare ciò aveva CP_15 ideato il conto merci a disporre – compiutamente de ttoria del procedimento cautelare R.G. n. 460/2012 (doc. 52): al termine di ogni anno, a seconda della necessità di spostare la merce, su una piuttosto che su un'altra società distributiva (anche in ragione delle posizioni i.v.a.)
– tramite – dava indicazioni agli uffici di CP_15 CP_10 ite infragr à che possedevano negozi diretti (come acquistavano fittiziamente la merce da Parte_1 CP_15
quanto comprato non arrivava fisicam
[...]
i (trattandosi di merce obsoleta) e rimaneva nei magazzini della stessa (v. dichiarazioni al curatore degli ex magazzinieri CP_12 [...]
e , sub doc. 45). Anche Per_5 Persona_6 Parte_10
( al 1999 al Testimone_1 CP_21
) ha conferma za di tali operazioni e che lo scopo era quello di generare in capo a un CP_12 profitto a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti, di sare il debito iva con acquisti (inesistenti) delle società distributive a credito IVA. Il sig. (dipendente prima di e poi di Tes_2 CP_18
) h che si capiva che si t e fasulle CP_17
della merce rispetto alle effettive necessità dei negozi di proprietà delle acquirenti (doc. 52). Ciò ha trovato, poi, conferma nel verbale della Guardia di Finanza del 16/5/2012, dove è stato evidenziato l'uso del conto merci a disporre e l'uso delle relative fatture infragruppo agli istituti di credito per ottenere anticipazioni bancarie. Il magazzino di era interamente costituito da merce Parte_1 acquistata da on tali modalità. Venivano così CP_15 contabilizzati va ze assolutamente fittizi, funzionali a far apparire in capo a quest'ultima ricavi inverosimili. Il valore effettivo del magazzino era, tuttavia, drasticamente inferiore e pari al 40% per la merce della stagione precedente al 95% per le stagioni più risalenti, come ammesso dalla società in sede di concordato preventivo (doc. 7), confermato dagli amministratori al curatore (v. dichiarazioni di
[...]
e sub doc. 4 CP_9 Parte_3 CP_6
c I curatori nella relazione ex art. 33 l.fall. (doc. 2) hanno ricostruito il valore delle rimanenze finali nel periodo 2005-2009, evidenziandone la rappresentazione inveritiera contenuta nei relativi bilanci. È infatti risultato un magazzino sopravvalutato per il 58% nel 2005 e 2006 e per Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 9 di 41 l'80% nel 2009, con la conseguente violazione dell'art. 2426 n. 9) c.c., il quale impone di valutare le rimanenze al costo d'acquisto o di produzione ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore. Si tratta di un criterio ripreso dal principio OIC 19; b) illegittima contabilizzazione di ricavi per operazioni infragruppo prive di qualsivoglia giustificazione economica: la società fallita ha ceduto, nel 2009, a il contratto d'affitto di ramo CP_15 aziendale relativo al negozio 100.000, unitamente ai beni materiali del punto vendita per € 150.000 (doc. 11-12). Come risulta indicato dai curatori nella relazione ex art. 33 l.fall. (doc. 2, pag. 15, par. 6.4.) tale operazione, avvenuta a un prezzo abnorme, aveva, quale unica finalità, quella di generare profitti immediati per la fallita (in crisi di liquidità) a fronte della cessione delle immobilizzazioni o costi da ammortizzare nel tempo per la società acquirente. Sul punto la sig.ra sentita dal curatore (doc. 46) ha affermato che tali Testimone_1 ruppo costituivano il mezzo per generare una forma artificiosa di plusvalenze. Lo stesso ha affermato il sig. (doc. 52). Tes_2
La curatela attrice evidenzia, quindi, come la corretta red ei bilanci avrebbe fatto emergere la perdita del capitale sociale sin dal 2005, con la conseguente assunzione degli obblighi di cui all'art. 2482 ter c.c. e, in particolare, lo scioglimento della società in caso di mancata ricostituzione del capitale sociale e la sua gestione, medio tempore, secondo quanto previsto negli artt. 2485 e 2486 c.c. 2) in merito ai singoli atti di mala gestio contestati all'organo amministrativo la parte attrice ha indicato: a) l'acquisto di merce da a prezzi superiori a quelli di CP_15 mercato: si è trattato, infat di merci obsolete a prezzi spropositati dal conto cd. merci a disporre;
b) concessione dell'affitto a via Monteverdi s.r.l., senza garanzie per l'adempimento e in conflitto di interessi dell'azienda. Tale operazione, perfezionata in data 21/12/2010 non rileva nei confronti del sig. CP_1 che, come già visto, era cessato dalla carica di amministratore i marzo 2009, al punto che la stessa curatela non evoca alcuna responsabilità nei suoi confronti nell'atto di citazione;
c) presentazione della domanda di concordato preventivo con piano infattibile e conseguente ritardo nella dichiarazione di fallimento: anche sotto tale profilo, trattandosi di domanda depositata in data 24/12/2010,
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 10 di 41 quando il sig. cessato dalla carica di amministratore vale quanto CP_1 rilevato sub b Non merita, poi, fare cenno agli addebiti mossi dalla curatela ai liquidatori di (pag. 31 ss. atto di citazione), dato che il sig. non ha assunto Parte_1 CP_1
a. In merito al nesso di causalità tra gli atti di mala gestio contestati al sig. CP_1
e il danno cagionato alla società, è stato rilevato dalla parte attrice:
1. violazione del divieto di nuove operazioni, nonostante la perdita del capitale sociale;
2. dispersione di risorse della società in conseguenza dell'acquisto sul cd. conto merci a disporre successivamente al verificarsi della perdita del capitale sociale, da collocare nel 2005. Il danno imputabile al sig. è stato indicato nell'atto di citazione nella CP_1 somma di € 2.800.000, in esi colo eseguito sulla base del cd. criterio dei netti patrimoniali e fondato sulla differenza tra il valore del patrimonio sociale al momento in cui si è verificata la perdita del capitale sociale (pari a zero, considerato , se la società fosse stata messa in liquidazione al termine del 2005, la perdita avrebbe potuto essere azzerata tramite il ricavato della vendita dei negozi a marchio e i creditori sociali sarebbero stati integralmente soddisfatti) e CP_12 il valore d onio esistente al momento della dichiarazione di fallimento (€ 2.800.000). In sede di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la curatela ha limitato la propria richiesta di condanna del sig. CP_1 all'importo di € 300.000.
Rilevato che si è costituito il sig. , il quale ha esposto di CP_1 essere stato assunto, in data 19/2/ con la qualifica di CP_11 impiegato presso il negozio di Montecatini ta dalla busta paga prodotta sub doc.
2. Tale rapporto è proseguito fino a quando, in data 1/11/2009, è passato alle dipendenze di con la qualifica di impiegato (come da CP_15 busta paga sub doc. 3). Nel 2000 è stato aperto il negozio di Viareggio, scegliendo il sig. , in CP_1 ragione dell'esperienza maturata nel negozio di Montecatini. Il c i è sempre occupato del negozio di Viareggio, sebbene, un paio di volte alla settimana, si recasse anche al negozio di Montecatini per l'allestimento delle vetrine, la cura della disposizione della merce in negozio e la verifica della merce da ordinare.
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 11 di 41 Al momento in cui ha iniziato a lavorare per si è posto il problema Parte_1 della sua presenza in due punti vendita riferibi diverse, in quanto il negozio di Montecatini era di mentre quello di Viareggio apparteneva CP_11
a Gli fu, quindi, dai sig.ri Parte_1 Parte_7 CP_10
l' o presso quest'ultima società, co continuativo, consentendo tale inquadramento, oltre ad un risparmio per l'azienda, anche la risoluzione del problema della presenza del sig. , in orari non previamente determinabili, CP_1 in negozi di proprietà di due società diverse (pag mparsa di costituzione e risposta). La parte convenuta rileva, poi, che aprì anche i negozi di Gallicano Parte_1
e Lucca e che il sig. alter pria attività tra i vari negozi, CP_1 provvedendo alla gestio vendite, alla scelta dei campionari, ai colloqui per l'assunzione del personale, alla realizzazione delle vetrine eccc… Rileva, quindi, di aver svolto la propria attività, sia per he per CP_11 come lavoratore dipendente, senza potere scelte Parte_1
come sostiene, invece, la curatela attrice in ragione della Parte_1 presenza del nel consiglio di amministrazione della società fallita. CP_1
Il sig. eva, peraltro, neppure le competenze necessarie per CP_1 svolgere, onsapevole, le funzioni di consigliere di amministrazione, non avendo una preparazione scolastica adeguata (essendo in possesso di un diploma di maestro d'arte) e neppure adeguate competenze acquisite successivamente (avendo svolto attività di addetto alle vendite, senza occuparsi di amministrazione). Il sig. non ha mai partecipato alle riunioni del consiglio CP_1
d'amminis i né alle assemblee dei soci, in qualità di Parte_1 componente del cda, c invece, dalla documentazione prodotta dalla controparte. Non è mai andato neppure alla sede di dove risulta che fossero CP_42 effettuate tali riunioni, né presso lo studi dove risulta che si Per_7 siano svolte alcune riunioni dell'assemblea dei soci, si dava atto della presenza dell'intero consiglio d'amministrazione. I verbali del consiglio di amministrazione dove risulta aver assunto le funzioni di segretario gli venivano fatti firmare presso la sede di a Prato, Via CP_21
Galvani, 24, qualche tempo dopo la presunta riunione. In particolare, la sig.ra convocava il sig. nel suo Parte_11 CP_1 ufficio e in quell'occasio a firma sui verba sposti. Quanto affermato emerge anche dalla lettura dei verbali di assemblea del 26 e 27 aprile 2000.
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 12 di 41 Nella prima assemblea sono accettate le dimissioni dell'amministratore unico e viene nominato il c.d.a. in persona dell'amministratore unico dimissionario, della socia e del sig. , con l'incarico specifico per quest'ultimo Parte_9 CP_1 di oc e del pu dita di Viareggio. Nell'assemblea del giorno successivo (27 aprile 2000) viene attribuito al sig.
un compenso annuo lordo di ventiquattro milioni, mentre nessun CP_1
viene attribuito agli altri amministratori. È quindi evidente come tale compenso, mascherasse la retribuzione per l'attività lavorativa prestata nella gestione del negozio di Viareggio. Tanto è vero che quando il sig. si è reso CP_1 conto che la somma percepita era al lordo delle imposte e de ibuti, ha protestato nei confronti dell'azienda e ha ottenuto il rimborso di quanto pagato a tali titoli. La sig.ra consulente del sig. , predisponeva, infatti, il Persona_8 CP_1 conteggio d da quest'ultimo per te e contributi, prendeva contatto con i consulenti dell'azienda e otteneva il rimborso delle somme pagate. Il sig. rileva quindi, non essere mai stato amministratore di CP_1 Pt_1
e c omina è stata decisa dall'assemblea della società per m
[...] tere amministrativo/fiscale e la sua accettazione di sottoscrivere verbali del c.d.a. e di alcuni verbali dell'assemblea dei soci – nonostante l'assenza a tali riunioni – è stata dettata dalla paura di perdere il lavoro. Anche a voler ritenere che il sig. fosse stato considerato non come CP_1 lavoratore, ma come amministrat manda di parte attrice si rivela, comunque, infondata, in quanto, in primo luogo, indeterminata, con la conseguente impossibilità per il convenuto di prendere posizione sugli addebiti mossi da controparte. Il sig. ha contestato gli addebiti in punto di illegittima CP_1 contabilizz icavi per operazioni infragruppo, l'affitto dell'azienda a Via Monteverdi e la presentazione della domanda di concordato preventivo con piano infattibile, trattandosi di fatti avvenuti dopo la cessazione della carica, avvenuta in data 24 marzo 2009. Anche in relazione alle condotte inerenti all'acquisto di merce obsoleta da e la sua contabilizzazione tra le rimanenze in bilancio a importi CP_15 ngrui non vede alcuna censura della curatela specificamente mossa nei confronti del sig. . CP_1
La movimentazion zzino riguardava, in primo luogo, la CP_15
e la stessa curatela afferma come quest'ultima agisse a mezzo di CP_10 curatela attrice riporta, infatti, dichiarazioni rese da addetti al lla contabilità di e da dipendenti di dalle quali risulta CP_15 CP_18
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 13 di 41 che la merce acquistata da dal 2008 in poi, non si muovesse dal Parte_1 magazzino di a Camp CP_15
Si tratta, q i un'operazione gestita all'interno degli uffici amministrativi di e il sig. , anche se avesse, effettivamente, svolto le funzioni di CP_15 CP_1
a tratore, rebbe avuto conoscenza e non c'è, comunque, alcuna prova che abbia avallato tale operazione. Tale operazione veniva gestita, secondo le dichiarazioni degli informatori allegate dalla curatela, non dagli addetti ai negozi, ma dal sig. (impiegato di addetto alla CP_10 CP_18 contabilità de tributive), che ni a sua volta da vero capo del gruppo, che sceglieva, addirittura, l'arredamento Parte_7 de Il sig. era, quindi, totalmente all'oscuro di tali manovre. CP_1
Peralt esse dichiarazioni dei dipendenti prodotte dalla curatela il conto merci a disporre è stato usato verso solo dal 2008 in poi, come Parte_1 affermato da addetti al magazzino. Il non ha potuto esaminare CP_1 neppure il bilancio al 31/12/2008, approva emblea del 25 marzo 2009, dal momento che il giorno avanti aveva dato le proprie dimissioni. Anche a volerlo ritenere amministratore di non può essergli, CP_42 pertanto, addebitata alcuna responsabili ine all'illegittima contabilizzazione delle rimanenze. Anche a non voler ritenere il sig. esente da colpa ai sensi dell'art. CP_1
2476, comma 1, c.c. emerge comunq a di fosse composto, Parte_1 anche dal sig. (presidente Persona_1 CP_11 società che ha one al capitale sociale Parte_1 diventandone socio unico nel 2006) e dalla società Parte_9
(socia fino al 2006). Il sig. era privo CP_1 amministrativa e all'atto della era stato affidato l'incarico specifico di occuparsi della gestione del punto vendita a Viareggio. Dalle visure camerali emerge, poi, che fosse soggetta ad attività di Pt_1 direzione e coordinamento di due holding: e CP_17 CP_18
Risulta, quindi, la totale esenzione del si azione alle CP_1 sue vicende societarie, sia perché si tratta ietà eterodiretta soggetta all'altrui direzione e coordinamento, nell'ambito di un gruppo, dove le partecipazioni erano sostanzialmente riferibili a due famiglie ( Pt_7
e con la con
[...] CP_9 Parte_8
. e rivestono attività di direzione e coordinamento;
sia perché la composizione dell'organo amministrativo di vedeva, accanto al sig. , altri due Parte_1 CP_1
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 14 di 41 amministratori detentori, di fatto, dell'intero capitale sociale. Dalle delibere prodotte dalla curatela non risultano, poi, adottate decisioni che dovessero insospettire, particolarmente, il sig. . CP_1
Tenuto conto che:
- l'amministrazione della società fallita era tenuta dagli stessi soggetti che amministravano tutte le altre società del gruppo e che provvedevano alla predisposizione dei bilanci;
- nel consiglio di amministrazione erano presenti soggetti che rappresentavano l'intero capitale sociale e che avrebbero dovuto avere interesse al buon andamento economico della società;
- il sig. non aveva particolari competenze di amministrazione CP_1 aziendal a, per di più, occuparsi della gestione ordinaria del negozio di Viareggio;
- il conto merce a disporre era tenuto in modo occulto all'interno dell'amministrazione del gruppo e il sig. non ne aveva CP_1 conoscenza, in quanto non ha mai visto la m documentazione relativa a tale operazione deve essere esclusa qualsiasi responsabilità della parte convenuta, anche nell'ipotesi in cui non fosse ritenuto effettivo componente del consiglio di amministrazione della società fallita.
Rilevato che la presente causa è stata interessata da un periodo di sospensione protratto dal giorno 20 marzo 2018, in relazione all'impugnazione, da parte del sig. , della sentenza del Tribunale di Prato n. 1115/2016 del CP_1
29 uale è stata rigettata la querela di falso proposta dal sig.
in relazione ai verbali di assemblea e del consiglio di amministrazione CP_1 che ne attestavano la presenza. A seguito del passaggio in Parte_1 giu tenza del Corte d'appello di Firenze con sentenza n. 878/2022 del giorno 11 maggio 2022, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Prato, la curatela attrice ha depositato atto di riassunzione in data 1/12/2022 e la causa, trattenuta in decisione è stata nuovamente rimessa sul ruolo per i chiarimenti da parte del c.t.u. resi all'udienza del 14 febbraio 2024, quando sono state nuovamente precisate le conclusioni, con assegnazione, alle parti, del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica, rimettendo la causa al collegio.
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 15 di 41 Ritenuto che nel presente giudizio è rimasta da esaminare la domanda proposta ex art. 2476 c.c. dalla Parte_2 nei confronti del sig. CP_1 amministrativo della societ 000 fino al 24 marzo 2009, quando dette le sue dimissioni) in ordine ai seguenti fatti:
- protrazione illegittima dell'attività di impresa, in contrasto con quanto previsto nell'ar.t 2482 ter c.c., nonostante la perdita del capitale sociale rilevabile sin dal 2005. La curatela contesta alla parte convenuta che la prosecuzione dell'attività di impresa è potuta avvenire grazie a una serie di artifici contabili (con particolare riferimento alla non corretta contabilizzazione delle rimanenze e all'illegittima contabilizzazione dei ricavi per operazioni infragruppo), evidenziate dalle massicce svalutazioni (pari a circa il 90% del valore contabilizzato per le rimanenze al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo nel 2010);
- acquisto, a prezzi sproporzionati, di merce obsoleta da CP_15 sulla base della pratica del conto merci a disporre. La parte convenuta, costituendosi, si è difesa sollevando le seguenti eccezioni:
1) il sig. era un lavoratore dipendente, senza potere decisionale nelle CP_1 scelte di e non aveva le competenze necessarie per Parte_1 svolgere, in modo c le funzioni di consigliere di amministrazione, non avendo una preparazione scolastica adeguata (essendo in possesso di un diploma di maestro d'arte) e neppure competenze acquisite successivamente. Il convenuto si è, quindi, occupato solo dei due negozi di Montecatini e - con specifico riferimento a – Viareggio, Gallicano e Lucca, provvedendo Pt_1 alla gestione delle ve alla scelta dei campionari, ai colloqui per l'assunzione del personale, alla realizzazione delle vetrine. Non ha mai partecipato alle riunioni del consiglio d'amministrazione di né Parte_1 alle assemblee dei soci, in qualità di componente di amministrazione. Non si è mai recato presso la sede di ma si Parte_1 recava, invece, presso la sede di dove la aceva CP_18 firmare i verbali delle riunioni de ministrazione.
2) anche a voler configurare la qualifica di amministratore in capo al sig.
il convenuto non può essere ritenuto responsabile per gli addebiti CP_1
a curatela, sia in ragione della loro indeterminatezza, sia perché nel consiglio d'amministrazione era presente anche il sig. a sua Per_1 volta amministratore di sia perché il sig. upava CP_11 CP_1 specificamente del neg ed era privo di e in materia contabile, al punto da dover essere ritenuto esente da colpa. Anche in Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 16 di 41 relazione alla pratica del conto merci a disporre si tratta di una decisione non solo presa nell'ambito di una diversa società , ma attuata, a CP_15 livello operativo, dal sig. isultasse alcun CP_10 coinvolgimento del sig. CP_1
Le questioni da esaminar lla decisione sono due: la prima attiene alla qualifica del sig. come amministratore o dipendente della CP_1 società fallita e l addebito delle contestazioni mosse dalla curatela in merito all'illegittima prosecuzione dell'attività d'impresa, nonostante la perdita del capitale sociale e alla pratica del conto cd. merci a disporre. Con riferimento alla prima questione occorre, partire, dall'inquadramento formale del sig. nelle società del gruppo CP_1 Organizzazione_3
Da quanto a alla stessa parte conve a CP_1 formalmente:
- dipendente di CP_11
- componente ministrazione di Parte_1
Le difese del sig. si incentrano su un'appar zialmente CP_1 figurativa al consigli nistrazione di in luogo di un rapporto Parte_1 di lavoro dipendente. Il sig. av ettato di far parte del CP_1 consiglio di amministrazione e di ricevere, in tale veste, un Parte_1 compenso di ventiquattro milio venivano aggiunti ex post gli emolumenti relativi alle ritenute pagate, su indicazione della stessa consulente del sig. ). Avrebbe accettato tale configurazione formale del rapporto con CP_1 er paura di perdere il lavoro. CP_11
in via preliminare, come la querela di falso, proposta dal sig.
in relazione ai verbali del consiglio di amministrazione e di assemblea CP_1 ava atto della sua presenza (e in alcuni casi firmati dallo stesso sig.
), è stata rigettata con sentenza n. 1115/2016 del 29 ottobre 2016 emessa CP_1 ale di Prato, confermata dalla Corte d'appello di Firenze con sentenza n. 878/2022 del giorno 11 maggio 2022. La ricostruzione prospettata dalla parte attrice presenta, tuttavia, due profili di criticità, sia in ordine alla prova del rapporto di lavoro dipendente con Pt_1
sia in merito alle allegazioni inerenti all'accettazione della carica di co
[...] vate dalla paura di perdere il posto di lavoro. Sotto il primo profilo, inerente alla presenza di un rapporto di lavoro dipendente, la debolezza della ricostruzione giuridica proposta dalla parte convenuta è riconducibile non solo alla circostanza dell'astratta compatibilità tra il ruolo di componente del consiglio di amministrazione e quello di lavoratore dipendente (non avendo rivestito il sig. il ruolo di amministratore unico CP_1
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 17 di 41 della società fallita), ma anche alla mancata allegazione degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato nel caso di specie, così come precisati dalla giurisprudenza di legittimità. Quest'ultima ha, in particolare, affermato che: “La qualifica di amministratore di una società commerciale non è di per sé incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, ma perché sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato è necessario che colui che intende farlo valere non sia amministratore unico della società e provi in modo certo il requisito della subordinazione - elemento tipico qualificante del rapporto - che deve consistere nell'effettivo assoggettamento - nonostante la carica di amministratore rivestita - al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso. Il relativo accertamento, istituzionalmente demandato al giudice di merito, è censurabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione.” (Cass., n. 6819 del 2000). Non è stata fatta, in sostanza, alcuna allegazione che portasse a ritenere che il sig. fosse assoggettato al potere direttivo, di controllo e disciplinare di CP_1 qua terno di Il sig. stesso ha dichiarato di aver Parte_1 CP_1 svolto compiti di gesti dite, campionario e colloqui per l'assunzione del personale, nell'ambito di una società, la cui attività si sostanziava nella gestione di un punto vendita posto a Viareggio, cui si sono aggiunti, poi, i negozi di Gallicano e Lucca. Nell'espletare tali attività, peraltro, il sig. CP_1 non risulta dimostrato che ricevesse alcuna direttiva da persone poste in apicale e sovraordinata. La configurazione di un rapporto di lavoro dipendente nei confronti di non può ritenersi sufficiente a configurare CP_11 medesima tipolog i confronti di un distinto soggetto societario come La circostanza, poi, che entrambe le società appartenessero al Parte_1 mede on assume rilievo nella misura in cui non è stato neppure allegato chi esercitasse il potere direttivo, di controllo e disciplinare sul sig.
in relazione all'attività svolta all'interno di . CP_1 Parte_1 ulta, quindi, provato che il sig. i CP_1 lavoro dipendente per Parte_1
Sul punto non poss ilievo neppure le considerazioni svolte dalla Corte d'appello di Firenze (n. 878/2022 del giorno 11 maggio 2022), di seguito richiamate: “Secondo le testimonianze assunte è emerso che avesse verosimilmente un CP_1 rapporto di lavoro subordinato con la società, senza una investitura a partecipare all'amministrazione (come risulterebbe dimostrato anche dalla ricordata particolare percezione dei compensi al netto delle ritenute fiscali). Tuttavia l'oggetto del presente giudizio è quello di accertare, definitivamente e con efficacia erga omnes, la falsità di determinati documenti (numerosi, invero) in merito all'attestazione di presenza di uno dei soggetti indicati nel documento.” Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 18 di 41 In primo luogo, le considerazioni inerenti al fatto che il sig. avesse CP_1 verosimilmente un rapporto di lavoro subordinato con la società, costituisc sembra emergere da quanto rilevato dallo stesso giudice di seconde cure – una considerazione eccedente il petitum del giudizio di querela di falso. In secondo luogo, la presenza di un rapporto di lavoro subordinato impone l'accertamento all'effettivo assoggettamento - nonostante la carica di amministratore rivestita
- al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso (Cass., n. 6819 del 2000). Come già rilevato nel caso di specie non risulta neppure allegato da chi il sig. prendesse direttive per lo CP_1 svolgimento del proprio lavoro all'inter né a chi dovesse Parte_1 rendere conto o chi esercitasse (o meglio fosse ere di esercitare) il potere disciplinare nei suoi confronti. Venendo, al secondo profilo, in ordine all'accettazione della carica di amministratore di da parte del sig. per paura di perdere il Parte_1 CP_1 posto di lavoro, ri da quest'ultimo ecato spontaneamente presso la sede di a firmare i verbali del consiglio di CP_18 amministrazione. Non risultano provate, invece, minacce o condizionamenti di vario tipo, tali da mettere il sig. in una situazione costrittiva che possa portare a ritenere CP_1 provato che l i far parte del consiglio di amministrazione di Pt_1
a parte del convenuto sia stata determinata dal timore di perdere i
[...]
Sul punto, in verità, non vi sono neppure elementi di natura indiziaria e non possono essere considerate come prove - per le ragioni indicate supra - le considerazioni svolte dalla Corte d'appello di Firenze nella sentenza, con la quale è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Prato che aveva, a sua volta, rigettato la querela di falso proposta dal sig. avverso i verbali del CP_1 consiglio di amministrazione di estavano la presenza. Parte_1
Peraltro, tale prova – al fine di es enza di una responsabilità foriera di un danno all'integrità del patrimonio sociale – avrebbe richiesto anche l'assenza di alternative pratiche da parte del lavoratore, anche in relazione alla diversa collocazione presso un altro datore di lavoro che non avanzasse richieste di inserimento nel consiglio di amministrazione. Solo in presenza di una costrizione e coartazione assoluta che assuma i caratteri della violenza, così come descritti nell'art. 1435 c.c. – facendo impressione su una persona sensata e tale da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole - l'assunzione del ruolo di componente del consiglio di amministrazione potrebbe consentire di configurare, in thesi, l'elisione del nesso di causalità tra l'appartenenza
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 19 di 41 all'organo amministrativo e la responsabilità del singolo consigliere per atti di mala gestio compiuti dai componenti del primo. Il sig. ha, quindi, accettato di far parte del consiglio di CP_1 amministr ricevendo, in tal modo, una retribuzione Parte_1 aggiuntiva di ventiqu di lire – rispetto al compenso del contratto di lavoro dipendente con – cui seguiva ulteriore rimborso concordato CP_11 proprio tramite la prop e. Di sicuro il sig. era consapevole CP_1 di far parte del consiglio di amministrazione di momento in cui Parte_1 andava a firmare i verbali del c.d.a. In relazione a tale attività il sig. risulta, quindi, assoggettato a quanto CP_1 previsto nell'art. 2476 c.c., a parti to prescritto nel primo comma, dove si legge che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto di stava per compiere, abbiano fatto constare il proprio dissenso. Come è stato rilevato in dottrina l'art. 2476 c.c. consacra l'obbligo degli amministratori di gestire diligentemente l'impresa e, per quanto non sia ripetuto il principio codificato nell'art. 2392 c.c., è certo che anche gli amministratori di s.r.l. devono adempiere ai loro doveri “con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico”, trattandosi di un criterio di carattere generale e d'altra parte operando senz'altro l'art. 1176, comma 2, c.c. Sempre la stessa dottrina rileva, in modo condivisibile, come la natura dell'incarico non presupponga una necessaria preparazione in ciascuno degli ambiti professionali che possono eventualmente venire in rilievo, ma che l'amministratore si avvalga di dati e consulenze tecniche nella misura in cui, anche in rapporto all'importanza della questione, la loro conoscenza risulti opportuna. Di conseguenza, nessun amministratore potrà andare esente da responsabilità, adducendo di non avere alcuna dimestichezza con la gestione di un'impresa e quindi di aver agito senza alcuna ponderazione. La responsabilità è ascritta in relazione ai danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e nel caso in esame vengono in rilievo le condotte inerenti alla predisposizione dei bilanci e alla contabilizzazione di singole voci (in particolare quella relativa alle rimanenze) in contrasto con i criteri sanciti dagli artt. 2423 ss. c.c., con il conseguente occultamento della situazione di perdita del capitale sociale disciplinata nell'art. 2482 ter c.c. e l'omessa adozione dei provvedimenti ivi previsti, da cui discende la responsabilità degli amministratori verso la società (arg. Cass. n. 2984 del 2022: In tema di società a responsabilità limitata, ove si verifichino perdite che comportino la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, deve essere senza indugio convocata l'assemblea per deliberare l'azzeramento e la Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 20 di 41 ricostituzione del capitale o la trasformazione della società, al fine di impedirne lo scioglimento, ma non è previsto alcun termine decadenziale per l'adozione di tali statuizioni, fermo restando che la mancanza di sollecitudine nella convocazione dell'assemblea può costituire causa di responsabilità degli amministratori nei confronti della società stessa.”) Una volta impostato il quadro giuridico entro il quale esaminare le contestazioni mosse dalla curatela al sig. occorre procedere all'esame delle singole CP_1 contestazioni. La prima, come già evidenziato, riguarda la prosecuzione dell'attività di impresa nonostante la perdita del capitale sociale. A tal fine l'art. 2482 ter c.c. stabilisce che se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si è ridotto al disotto del minimo stabilito dal n. 4) dell'art. 2463 c.c., gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al detto minimo.” La norma appena richiamata enuncia quella che, con espressione gergale, è stata definitiva come la regola del cd. ricapitalizza o liquida. L'esercizio dell'attività di impresa comporta, infatti, sempre un rischio circa l'esito negativo dell'investimento fatto dai soci mediante i conferimenti iniziali, attraverso i quali viene costituito il capitale sociale. Tuttavia, il rischio di impresa cade per definizione sull'imprenditore e non può essere, impropriamente, traslato sui creditori attraverso la prosecuzione dell'attività di impresa quando è stato perso il capitale sociale e siano, stati quindi, esauriti i conferimenti iniziali ed eventuali riserve accumulate durante la vita della società. Proprio per tale ragione l'art. 2482 ter c.c. (in parallelo a quanto previsto nell'art. 2447 c.c.) stabilisce che a fronte della perdita del capitale sociale gli amministratori devono convocare, senza indugio, l'assemblea per deliberare se immettere nuove risorse (attraverso la riduzione e la contestuale deliberazione dell'aumento del capitale sociale) o porre in liquidazione la società. In assenza di tale decisione si verifica una causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 n. 4) c.c. Gli amministratori, ai sensi dell'art. 2485 c.c. devono accertare, senza indugio, il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti di cui all'art. 2484, comma 3, c.c. e procedere a iscrivere la causa di scioglimento nel registro delle imprese. Da tale data si verificano gli effetti dello scioglimento della società anche in relazione ai poteri degli amministratori, i quali, ai sensi dell'art. 2486 c.c., al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'art. 2487 bis c.c. conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 21 di 41 La seconda contestazione attiene alla sopravvalutazione o alla mancata svalutazione delle rimanenze, così contabilizzate nei bilanci di € Parte_1
262.156 nel 2005, € 453.308 nel 2006, € 1.445.693 nel 2007, € 1.4 8. Con riferimento a quest'ultimo bilancio occorre tenere, poi, conto della contestazione del sig. , il quale rileva di essersi dimesso il 24 marzo 2009 CP_1
e che il bilancio 2008 provato il giorno successivo. Ferma restando tale puntualizzazione della parte convenuta, occorre dare atto delle conclusioni della c.t.u. espletata, al fine di verificare la fondatezza delle contestazioni della curatela, che fa risalire la perdita del capitale sociale – e quindi la situazione descritta nell'art. 2482 ter c.c., v. supra – al 2005, oltre che in merito alle contabilizzazioni delle voci di bilancio. La perdita del capitale sociale viene, in particolare, ricostruita attraverso una riclassificazione delle voci di bilancio, attraverso le dichiarazioni dei dipendenti del gruppo e il PVC della Guardia di Finanza (v. doc. 78 Org_4 parte attric In merito alle dichiarazioni dei dipendenti della occorre CP_15 evidenziare che le stesse sono state prodotte (doc. 46 e ttrice in allegato all'atto di citazione. La parte convenuta non ha fatto alcuna contestazione in ordine alla produzione di tali verbali di dichiarazioni, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che si tratta di prove cd. atipiche pienamente utilizzabili nell'ambito del presente giudizio, sia al fine di valutare l'effettivo assolvimento dell'onere della prova da parte della curatela attrice, che in merito all'attività svolta dal c.t.u. e all'attendibilità delle relative conclusioni. Prima di analizzare la composizione delle rimanenze di e saggiare Parte_1 la fondatezza delle rettifiche allegate dalla curatela e c.t.u., è necessario richiamare la norma che disciplina le valutazioni di tale voce contabile, a partire dagli artt. 2424, comma 1, c.c. fino all'art. 2426 n. 9 c.c. che indica il criterio di valutazione da adottare. Mentre l'art. 2424 c.c. colloca le rimanenze nell'attivo circolante, l'art. 2426 n. 9) c.c. stabilisce, quale criterio di valutazione, quello secondo il quale le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore;
tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione.
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 22 di 41 Il tenore letterale della norma appena richiamata è, quindi, chiaro nel rendere obbligatoria l'indicazione del valore di realizzo, se minore rispetto al costo di acquisto. Secondo il principio OIC 13 richiamato nella relazione c.t.u. (pag. 18): il valore di realizzo “rappresenta il prezzo di vendita nel corso della normale gestione (ossia di un'impresa in funzionamento), al netto dei costi di completamento e delle spese dirette di vendita che possono ragionevolmente prevedersi. I costi di completamento e le spese dirette di vendita, quali le provvigioni, trasporto, imballaggio, ecc. si deducono ai fini della determinazione del valore netto di realizzo. Le altre spese di vendita, le spese di pubblicità, le spese generali ed amministrative non si deducono in quanto esse non sono direttamente attribuibili alla vendita di specifici prodotti o merci e sono sostenute per lo svolgimento della normale attività dell'impresa; pertanto, esse rappresentano spese di periodo da addebitare direttamente a conto economico”. Nei bilanci di e note integrative – secondo quanto indicato dal Parte_1
c.t.u. a pag. 19 d portano tali indicazioni in merito alla valutazione delle rimanenze:
- Bilanci al 31/12/2004 ed al 31/12/2005: “Le rimanenze, costituite da prodotti e merci destinate alla vendita, sono valutate con l'applicazione del costo medio di acquisto”.
- Bilancio al 31/12/2006: “Le rimanenze sono costituite da scorte operative ed esclusivamente da beni destinati alla vendita. Sono valutate secondo il criterio del costo medio di acquisto”.
- Bilancio al 31/12/2007 ed al 31/12/2008: “Le rimanenze, costituite da scorte operative ed esclusivamente da beni destinati alla vendita, sono valutate al minore tra il costo ed il presumibile realizzo. Il criterio utilizzato per la determinazione del costo è il costo medio di acquisto”.
- Bilancio al 31/12/2009: “Le rimanenze, costituite da scorte operative ed esclusivamente da beni destinati alla vendita, sono valutate al costo medio di acquisto”. Sul punto il c.t.u. evidenzia (pag. 19) come: “Il criterio di valutazione adottato dagli amministratori avrebbe dovuto tenere conto del “valore di presumibile realizzo” (peraltro richiamato nel criterio di valutazione indicato nei bilanci al 31/12/2007 e 2008) mentre non risulta appostato in nessuno dei bilanci oggetto d'esame alcun accantonamento a fronte del rischio obsolescenza delle rimanenze per adeguare il valore delle rimanenze al relativo valore di presumibile realizzo.” Tale osservazione assume pregio, alla luce del dettato dell'art. 2426 n. 9 c.c. (che impone la valutazione delle rimanenze secondo il cd. valore di realizzo se minore del costo di acquisto) alla luce delle dichiarazioni scritte di
[...]
e CP_9 Parte_3 Parte_4
m lati Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 23 di 41 in occasione dell'affitto d'azienda a Via Monteverdi s.r.l. (quando cioè la società fallita presentò domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo). In particolare, l'amministratore e i liquidatori dichiararono (v. doc. 48 parte attrice) che: ““i contratti estimatori contestualmente stipulati prevedevano che il prezzo delle singole giacenze di magazzino è stato determinato sulla base del valore di mercato della merce medesima puntualmente determinato applicando determinate percentuali di svalutazione ai valori contabili di carico della concedente”.
- “Le percentuali di svalutazione applicate sono quelle anche indicate nella proposta di concordato preventivo nel paragrafo V nel quale è riportato un prospetto relativo CP_15 alla giacenze di maga per tipologia, per collezione e per relativo anno o stagione di riferimento. Proprio in funzione della “anzianità” della collezione di appartenenza delle giacenze di magazzino furono determinate le percentuali di svalutazione. Sulla base di tale criterio furono recepiti integralmente i valori contabili della collezione “estate 2011” in quanto correttamente ritenuta compiutamente fungibile. La giacenza di magazzino delle collezioni autunno inverno 2009/2010 e primavera estate 2010 furono opportunamente svalutate del 40% tenuto conto dell'obbiettive difficoltà di vendere sul mercato collezioni superate e già note se non ad un prezzo sufficientemente scontato al fine di promuovere l'acquisto da parte del consumatore finale”.
- “Le giacenze di magazzino delle collezioni precedenti al 2009 sono state opportunamente quasi integralmente svalutate (percentuale di svalutazione del 95%) onde tener conto, come ben noto a tutti gli operatori del settore, del fatto che giacenze di merci di abbigliamento riferite a collezioni superate da oltre due stagioni sono praticamente invendibili se non a stockisti che per prassi consolidata riconoscono un prezzo unitario bassissimo”.
- “Nessun operatore del mercato, libero di operare in condizioni economiche di libero mercato, avrebbe riconosciuto un valore diverso da quello di stock “.
- “Aggiungasi anche che l'accesso alle procedure di concordato preventivo delle varie società facenti parte del gruppo ” certo non favoriva la vendita dei capi di abbigliamento con tale CP_15
“marchio”. Anche di tale aspetto qualunque operatore del mercato avrebbe tenuto conto nella determinazione del valore di realizzo”. I bilanci compresi nel periodo tra il 2005 e il 2009 non contengono alcuna indicazione della composizione del magazzino, con la conseguenza che l'unico documento di riferimento è il prospetto del dipendente della , sig. CP_12 allegato al PVC della Guardia di Finanza o sub Persona_5
Partendo proprio dal documento predisposto dal dipendente amministrativo
– al fine di valutare i dati ivi riportati – occorre richiamare le Per_5 rese all'udienza del 21 marzo 2012 nel procedimento R.G. n. Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 24 di 41 460/2012 (doc. 52 di parte attrice), dove viene dichiarato che: “Inizialmente, il conto merce a disporre fu creato per approntare merce alle varie società distributive del gruppo, in modo che la merce potesse essere sempre pronta in caso di necessità. Questo è il motivo per cui sono nati i conti "merce a disporre": ce ne è uno per ogni società distributiva. Successivamente i conti sono stati movimentati anche con più merce di quello che poteva essere l'utilizzo normale di queste società. In alcuni momenti – da metà del 2008 in poi - i conti sono stati movimentati per creare un aumento di fatturato su . Verso fine anno si usavano in maniera cospicua per creare un fatturato a CP_15
quel punto portare le ricevute bancarie in banca e avere gli anticipi d a l l e CP_15
e. L'iter era: facevamo una stampa del magazzino , si prendevano CP_15 le quantità maggiore della merce più vecchia (che normalmente no iva movimentata all'interno dell'azienda) e venivano emesse fatture verso le società distributive non movimentando fisicamente la merce. Erano fatture con d.d.t., che non venivano mai firmati da nessuno. Mi occupavo della stampa del magazzino, della valutazione delle merci più vecchie e da prendere la quantità maggiore da inserire nelle fatture. Irùzialmente si faceva la stampa del magazzino, evidenziando le merci più vecchie (dato che avevamo la possibilità di fare la stampa a stagioni). Si portava questa stampa a responsabile del magazzino e lui provvedeva all'emissione delle bolle Persona_9 ve merce a disporre e da questi conti venivano emesse le fatture. Successivamente, dato che le movimentazioni diventavano sempre di più le facevamo direttamente noi in ufficio e non si portava più la stampa a Abbiamo smesso Per_9 di passare dal dal 2009, anche se sporadicamente anc a si potevano fare Per_9 noi. Erano dai mesi del 2009. Da fine 2008 e più dal 2009 le movimentazioni non riguardavano solo verso le distributive, ma anche da queste ultime verso la CP_15
e le distributive o. Il periodo di massima movimentazione è stato da agosto CP_15
08 ai primi mesi del 2010. Dopo non aveva più senso." Il conto cd. merci a disporre nasce, quindi, per approntare merce da CP_15
alle singole società distributive. C'era un conto per ciascuna
[...] resa come risulta dal documento predisposto dallo stesso Parte_1 sig. to al PVC prodotto sub doc. 78 di parte attrice. Per_5
Suc a decorrere dal 2008 viene usato anche per eseguire operazioni artificiose di spostamento delle merci tra le singole società del gruppo, con al fine di anticipare presso le banche le relative fatture e per ottenere indebiti vantaggi a fini I.V.A. (v. dichiarazione REBISCINI sub 52:
“il conto merce a disporre veniva usato anche ai fini IV.A. Sia per che per le CP_15 distributive a fine mese si poteva avere o un credito o un debito I.V.A. mi sentivo con la che mi faceva il riepilogo della situazione I.V.A. delle varie aziende Tes_1 distrib esso redigevo uno schemettino dove si evidenziavano i crediti ed i debiti Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 25 di 41 I.V.A. delle varie società, compresa la . In base a questo venivano decise le CP_15 novimentazioni da fare: chi vendeva, quanto hi, in modo da spostare il credito [.V.A. verso un'altra azienda che aveva un debito importante."). La precisazione resa dal sig. e riportata nel verbale sub doc. 52 Per_5
è importante, nella misura in i chiarire quanto chiesto al c.t.u. in sede di chiarimenti all'udienza del 14 febbraio 2024 (v. infra). Ai fini della valutazione delle rimanenze contabilizzate nei bilanci di occorre tenere, tuttavia, presente non tanto delle fatture per Parte_1 sistenti che vengono collocate dagli informatori da circa la metà del 2008 fino a tutto il 2009, quanto piuttosto della composizione del magazzino ricostruibile alla luce della documentazione in atti. A tal fine è importante partire dallo schema predisposto dal c.t.u. che riporta la dinamica dei ricavi, dei costi d'acquisto delle merci, del costo dei prodotti venduti (cpv), dell'incidenza sui ricavi di vendita (cpv/v) e, infine, dell'indice di rotazione delle rimanenze (v. pag. 21-22 rel. c.t.u.). Nello schema di seguito trascritto assume particolare rilievo il dato relativo allo scarso indice di rotazione delle rimanenze di che decresce Parte_1 in modo inversamente proporzionale alla giacenz ze. Sul punto il c.t.u. rileva, infatti: “in tutti gli esercizi l'indice di rotazione delle rimanenze risulta estremamente basso rispetto alla normale operatività di operatori nel commercio di articoli d'abbigliamento (si consideri che l'indice di rotazione delle scorte rilevato dall'analisi dei bilanci è di 6,14 volte e che quello rilevato dai bilanci di era del 3,72. CP_43 CP_11
L'attiv erciale a marchio , secondo quanto è possibil re anche dalle CP_15 dichiarazioni agli atti di causa, bassi margini di ricarico sui prodotti venduti (rilevabili anche dall'incidenza del costo dei prodotti venduti sui ricavi di vendita); pertanto la possibilità di realizzare un margine sufficiente alla copertura dei costi fissi era legata ad un veloce ricircolo delle merci. Alti volumi e bassi margini avrebbero probabilmente permesso alla società di ottenere un margine primo di prodotto sufficiente a coprire gli ingenti costi fissi soprattutto quando la scelta commerciale fu di procedere all'apertura dei negozi di grandi metrature nei centri commerciali. L'indice di rotazione è sintomatico, invece, di un bassissimo ed inadeguato (al settore ed alla marginalità di prodotto) indice di rotazione delle rimanenze.” Quanto affermato chiarisce, quindi, lo schema di seguito riportato (v. pag. 21-22 rel. c.t.u.:
31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 ricavi delle vendite 543.787,00 523.765,00 517.658,00 485.137,00 757.756,00
1.265.723,00
2.232.227,00 2.549.872,00 1.226.523,00 di cui
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 26 di 41 Org_5[... 53.187,00 626.090,00
Merce" corrispettivi negozi 543.787,00 523.765,00 517.658,00 485.137,00 757.756,00
1.265.723,00
2.179.040,00 1.923.782,00
rimanenze iniziali 126.965,00 149.934,00 162.209,00 204.361,00 262.156,00 453.308,00 1.445.639,00 1.487.973,00 1.912.200,00 costi per
358.135,00 330.089,00 358.099,00 334.819,00 642.711,00 1.742.312,00
1.348.214,00
2.221.573,00 508.334,00 acquisto merci
Rimanenze
finali 149.934,00 162.209,00 204.361,00 262.156,00 453.308,00 1.445.693,00 1.487.973,00 1.912.200,00 143.709,00
Or
335.166,00 317.814,00 315.947,00 277.024,00 451.559,00 749.927,00 1.305.880,00 1.797.346,00 2.276.825,00 Org
61,64% 60,68% 61,03% 57,10% 59,59% 59,25% 58,50% 70,49% 185,63%
Acquisti/
vendite 65,86% 63,02% 69,18% 69,02% 84,82% 137,65% 60,40% 87,12% 41,45%
Per_1
media 201.932,00 231.038,50 264.389,50 335.439,00 488.810,00
1.176.154,50
2.189.625,50 2.444.073,00 1.984.054,50 rimanenze rotazione rimanenze 2,69 2,27 1,96 1,45 1,55 1,08 1,02 1,04 0,62
Proseguendo con l'esame delle rimanenze - e precisato che il conto merci a disporre nasce ben prima che si iniziasse a operare sullo stesso attraverso operazioni fittizie infragruppo – occorre richiamare l'iter seguito dal c.t.u. per ricostruire, partendo dai dati relativi alle merci a disporre (cioè merci relative a stagioni passate provenienti dalla ) contenuti nel prospetto predisposto CP_12 dal sig. allegato al PV tto dalla parte attrice sub doc. 78. Per_5
In p t.u. partendo dal dato relativo alle rimanenze nel bilancio di al 31 dicembre 2008 (pari a € 1.487.973,00) e confrontandolo con il Parte_1 elle rimanenze di redatto dal sig. è arrivato a Pt_1 Per_5 determinare il valore delle me sporre presenti della società fallita al 31/12/2008 a costo di carico. A tal fine si riporta lo schema predisposto dal c.t.u. (pag. 29 della relazione), di cui occorre considerare, in particolare, la colonna “Primo 1318”:
Primo 1318 Negozi Pt_1
Totale Al 31/12/2008 Quantità Valore Quantità Valore Totale valore quantità
71.393 487.134,18 107.256 518.958,30 178.649 1.006.092,48 Rimanenze finali al 31/12/2008 da CP_ prospetto (Rebiscini)
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 27 di 41 CP_ Costo medio 6,82 4,84
Ripartizione
rimanenze finali di 71.393 720.453,16 107.256 767.519,84 1.487.973,00
al Pt_1 31/12/2008
Costo medio Primo
10,09137 7,1559618 Pt_
Ricarico 47,90% 47,90%
In merito a tale schema il c.t.u., all'udienza del 14 febbraio 2024, ha fornito il seguente chiarimento: “il “47,90% è il margine di ricarico sul costo medio SASCH di € 6.82 e diventa 10,09 come costo di . Queste merci che erano di erano in Pt_1 CP_12
. Se prendo quantità di 71. ore di 487.134,18 indicati a riga del CP_12
a pag. 29 e divido 487.134,18 per 71,393 ottengo 6,82. Queste merci erano in capo a . In capo a avevo lo stesso quantitativo (71.393) per un valore di CP_12 Pt_1
7 . Se faccio la erazione di prima (divisione di 720.453,16 per 71.393) ottengo 10,9137. Poi bisogna fare 10,9137: 6,82 si ottiene 1,4790 e l'incremento è 47,90%. Questi calcoli sono stati fatti sulla base del prospetto predisposto dal sig. come Per_5 indicato in alto a pag. 29.” A questo punto il c.t.u. - individuato in € 720.453,16 il valore delle rimanenze finali di merci a disporre presenti nel magazzino di rispetto a un Parte_1 valore totale di rimanenze contabilizzato in € 1.487.9 ricostruire il valore delle merci acquistate sul cd. conto merci a disporre nel bilancio al 31/12/2007 in € 767.776,52, tenendo conto degli acquisti e delle vendite eseguite, secondo lo schema di seguito riportato (v. pag. 30 c.t.u.):
MAD 31/12/2008 720.453,16
Acquisti - 5.863,95
Vendite 53.187,31
MAD al 31/12/2007 767.776,52
La rimanenza finale di merci acquistate sul conto merci a disporre al 31/12/2007 era, quindi, pari a € 767.776,52. Tale dato una volta confrontato con dato contabilizzato nel bilancio di l 31/12/2007 (€ 1.445.693) porta Parte_1
a ricostruire le rimanenze finali tto alle rimanenze acquistate sul conto merci a disporre pari a € 677.916,48. Il c.t.u. ha quindi evidenziato (pag. 30) che: “Tenuto conto del criterio di valutazione
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 28 di 41 adottato dall'organo amministrativo della società per la redazione del bilancio al 31/12/2010 e per la predisposizione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, una valutazione delle rimanenze che avesse tenuto effettivamente in considerazione il possibile valore di realizzo, avrebbe comportato un accantonamento a fondo rischi obsolescenza magazzino in ciascuno dei bilanci chiusi dal 31/12/2002 al 31/12/2009”. A tal fine riporta la seguente tabella (pag. 31):
31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 rimanenze finali 149.934,00 162.209,00 204.361,00 262.156,00 453.308,00 1.445.693,00 1.487.973,00 1.912.200,00 di cui eccedenza stimata 3.754,70 21.411,96 65.205,62 131.742,83 249.610,15 1.105.444,88 887.911,98 1.226.750,54 di cui MAD 767.776,52 720.453,16 1.135.199,96
Accantonamento a fondo
1.502,00 10.630,00 37.858,00 88.560,00 172.303,00 237.130,00 492.451,00 979.051,00 svalutazione rimanenze sulla base dell'indice di rotazione
1.502,00 10.630,00 37.858,00 88.560,00 172.303,00 729.387,69 751.414,03 1.115.060,19 Accantonamento a fondo svalutazione rimanenze rettifiato tenendo conto Or delle rimanenze di
In sostanza, seguendo gli stessi criteri indicati nella dichiarazione firmata da e Controparte_9 Parte_3 [...]
c. valut Parte_4
e acquistate sul conto merci a disporre e del 40% della differenza tra l'eccedenza delle rimanenze rispetto alle rimanenze di merci a disporre. A tal fine ha predisposto il seguente schema relativo ai fondi svalutazione per le rimanenze relative ai bilanci 2005-2009:
31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
Accantonamento a
88.560,00 172.303,00 729.387,69 751.414,03 1.115.060,19 fondo svalutazione rimanenze rettificato tenendo conto delle Orga rimanenze di
In merito al cd. merci a disporre il c.t.u. (a seguito della richiesta di chiarimenti da parte della giudice relatrice, all'udienza del 14 febbraio 2024, in merito alla circostanza se con riferimento all'acronimo se il c.t.u. abbia inteso solo la Organiz pratica del merci a disporre per come descrit n merci che non si muovevano dal magazzino di – oppure ricomprenda anche le merci a disporre intese CP_12 come merci a di e delle società distributive per vendite effettive e non fittizie) ha risposto: “la possibilità di ricostruire le movimentazioni delle merci a disporre inizia dall'anno 2008 e consente di arrivare, al massimo al 31/12/2007. L'analisi consente
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 29 di 41 di dire che c'erano al 31/12/2007 rimanenze di merci a disporre. Se questi merci fossero arrivate a tramite fatturazioni di o fossero merci già a magazzino di Pt_1 CP_12
n n grado di dirlo. È impo er conto che la dichiarazione riportata Pt_1 ta a pag. 20 gli amministratori descrivono i criteri di svalutazione delle merci delle annate a precedente. Il fatto che le merci a disporre fossero merci di stagioni precedenti. Che il magazzino al 31/12/2007 fosse di o di erano sostanzialmente merci di CP_12 Pt_1 passate stagioni, con la conseguenza ch tazio dovuto seguire i medesimi criteri indicati da Pt_3 CP_6
Tale aspetto, in realtà, non può che essere ricostruito sulle dichiarazioni fornite proprio dagli impiegati amministrativi della dove venivano gestiti i CP_15 conti merci a disporre relativi a ciascuna si stributiva. Proprio le dichiarazioni di sopra riportate evidenziano – come già Per_5 rilevato – come il conto mer reesistesse rispetto all'anno 2008 e che solo a partire da tale data fossero iniziate vendite fittizie di merci con finalità elusive del pagamento dell'imposta I.V.A., come dimostra il PVC prodotto da parte attrice sub doc. 78. I dati ricostruiti dal c.t.u. relativi alle merci acquistate sul conto merci a disporre al 31/12/2007, portano all'analisi della sequenza di seguito riportata (già citata supra):
Rimanenze finali totali al 31/12/2007: € 1.445.693, di cui:
- € 767.776,52 per merci acquistate sul conto merci a disporre (dato ottenuto decurtando dall'ammontare delle merci a disporre al 31/12/2008 contenuto nel prospetto predisposto da allegato al Per_5 doc. 78 di parte attrice (pari a € 720.453,16) le fatture li acquisti e vendite avvenute nel 2008 (v. schema riportato supra)
- € 677.916,48 quali rimanenze finali eccedenti rispetto alle rimanenze acquistate sul conto merci a disporre.
In merito al conto merci a disporre occorre, poi, precisare come la pratica delle vendite fittizie decorrente dal 2008 per tutto il 2009 (come dimostra l'elevato ammontare delle rimanenze contabilizzate al 31/12/2009, pari a € 1.912.200) sui (preesistenti) conti merci a disporre è riconducibile alla volontà di ottenere un risparmio sull'i.v.a., utilizzando merci obsolete che non avrebbero potuto essere collocate sul mercato al costo di acquisto e al fine di anticipare presso le banche le relative fatture. La vendita effettiva di tali merci sarebbe stata, infatti, di gran lunga più vantaggiosa per l'imprenditore che avrebbe conseguito un margine di ricavo effettivo. Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 30 di 41 Dal PVC sub doc. 78 di parte attrice si ricava che la pratica dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti nei rapporti tra e può CP_12 Parte_1 essere, sicuramente, all'inizio del 20 nd arte Pt_12 convenuta era ancora ratore in carica e si occupava direttamente della gestione dei negozi di , come più volte dichiarato dalla stessa parte Pt_1 convenuta). A conferma di quanto appena evidenziato può essere riportato lo schema riprodotto a pag. 24 della c.t.u.
PDF Emittente FT/NC Numero Data Anno Descrizione Imponibile IVA % IVA Totale
20 FT 15799 29/12/2008 2008 Merce a Disporre 60.510,86 20 12.102,17 72.613,03 CP_15
Totale FT 60.510,86 12.102,17 72.613,03
16 NC 495 25/01/2008 2008 Merce a Disporre - 681,71 20 - 136,34 - 818,05 CP_15
16 NC 1047 31/01/2008 2008 Merce a Disporre - 482,05 20 - 96,41 - 578,46 CP_15
16 NC 2419 29/02/2008 2008 Merce a Disporre - 3.620,69 20 - 724,14 - 4.344,83 CP_15
16 NC 2945 14/03/2008 2008 Merce a Disporre - 1.771,78 20 - 354,36 - 2.126,14 CP_15
16 NC 5179 30/04/2008 2008 Merce a Disporre - 6.687,54 20 - 1.337,51 - 8.025,05 CP_15
16 NC 5191 30/04/2008 2008 Merce a Disporre - 9.296,23 20 - 1.859,25 - 11.155,48 CP_15
16 NC 5288 07/05/2008 2008 Merce a Disporre - 330,42 20 - 66,08 - 396,50 CP_15
16 NC 5552 14/05/2008 2008 Merce a Disporre - 533,87 20 - 106,77 - 640,64
CP_15
Org 16 NC 5945 22/05/2008 Merce a Disporre - 80,90 20 - 16,18 - 97,08
CP_15
Org 16 NC 6246 27/05/2008 Merce a Disporre - 44,04 20 - 8,81 - 52,85
CP_15
Org 16 NC 6670 12/06/2008 Merce a Disporre - 1.427,10 20 - 285,42 - 1.712,52
CP_15
Org 16 NC 7922 07/07/2008 Merce a Disporre - 1.192,80 20 - 238,56 - 1.431,36
CP_15
Org 16 NC 9683 08/08/2008 Merce a Disporre - 6.061,27 20 - 1.212,25 - 7.273,52
CP_15
Org 16 NC 10021 22/08/2008 Merce a Disporre - 4.052,82 20 - 810,56 - 4.863,38
CP_15
Org 16 NC 10616 04/09/2008 Merce a Disporre - 4.998,78 20 - 999,76 - 5.998,54
CP_15
Org 16 NC 11126 16/09/2008 Merce a Disporre - 165,22 20 - 33,04 - 198,26
CP_15
Org 16 NC 11484 23/09/2008 Merce a Disporre - 652,19 20 - 130,44 - 782,63
CP_15
Org 16 NC 11881 30/09/2008 Merce a Disporre - 4.643,34 20 - 928,67 - 5.572,01
CP_15
Org 16 NC 12491 10/10/2008 Merce a Disporre - 2.445,18 20 - 489,04 - 2.934,22
CP_15
Org 16 NC 12971 21/10/2008 Merce a Disporre - 5.478,98 20 - 1.095,80 - 6.574,78
CP_15
Totale NC - 54.646,91 - 10.929,38 - 65.576,29
Impatto a CE 5.863,95 1.172,79
Raffrontando tale schema con l'all. 7 al PVC prodotto sub doc. 78 di parte attrice emergono numerose corrispondenze con l'ELENCO DELLE NOTE DI CREDITO RICEVUTE RELATIVE AD OPERAZIONI INESISTENTI, ivi riportato. In via meramente esemplificativa se ne possono richiamare alcune, come:
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 31 di 41 - le fatture n. 495 e 1047 del gennaio 2008
- la fattura 2419 del febbraio 2008
- la fattura 2945 del marzo 2008
- le fatture 5179 e 5191 dell'aprile 2008
Sicuramente, sin dal sul conto merci a disporre dedicato a Org_9 Pt_1 venivano operati trasferi fittizi di merce per gli scopi più volte rich Anteriormente a tale data si può affermare che la movimentazione delle merci da verso , anche se effettiva, riguardava merce comunque CP_12 Pt_1 obs cui rapp one in bilancio non trova corrispondenza con quanto dichiarato dagli stessi amministratori nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2007 (Le rimanenze, costituite da scorte operative ed esclusivamente da beni destinati alla vendita, sono valutate al minore tra il costo ed il presumibile realizzo. Il criterio utilizzato per la determinazione del costo è il costo medio di acquisto). Tale affermazione è corroborata da tre elementi che convergono in una medesima direzione. Il primo è costituito dalla rilevazione relativa alla composizione del magazzino di le cui merci venivano acquistate da (e individuati CP_15 Parte_1 da della gestione dei negozi, v. infra). Sul punto sono particolarmente rilevanti le dichiarazioni di chi da sempre si era occupato del magazzino di e, conseguentemente, dei suoi rapporti con le CP_12 società distributive, compr cioè il sig. Parte_1 Persona_5 che ha predisposto il prospett C sub doc Lo stesso sig. (v. dichiarazioni a verbale d'udienza del 21 marzo Per_5
2012 sub doc. 5 to che: “non so a livello di quantità, ma il magazzino era sempre composto da merce di stagione, che entrava in base agli acquisti fatti dai fornitori di merce sia esteri che italiani, ed era comporto dalle rimanenze degli anni precedenti. Ogni anno si incrementava un po' il magazzino con le rimanenze della merce non venduta. Le percentuali sarebbero ipotetiche. Se calcoliamo come vecchia la merce della stagione precedente, abbiamo un 80% di merce vecchia ed un 20% di merce nuova, calcolando tra la merce nuova - nel 20% - anche la merce della stagione 60, gli articoli basici, cioè quelli che possiamo portare di stagione in stagione, perché sono articoli che vanno sempre bene. Il basico, ad esempio, è la magliettina di cotone a maniche lunghe e paricollo, tutti molto semplici. Poi c'era la merce di stagione, che vendevamo nella merce corrente - sempre nel 20%, a mio parere. C'è da fare un'ulteriore distinzione sulla merce vecchia: c'era quella della stagione appena passata che poteva essere merce ancora rivendibile (ad esempio se era appena passato l'inverno nell'autunno inverno successivo potevano anche essere rimesse in vendita.). Poi c'era anche merce delle stagioni vecchie che potevano essere obsolete, ad eccezione di alcuni capi, che potevano essere ricondizionati, cioè tirati fuori,
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 32 di 41 lavati, reimbustati e resi nuovi …. nell'80% di merce vecchia, c'era un 30%, a mio parere, di merce della stagione appena passata o che poteva essere ricondizionata." In sostanza, la composizione del magazzino era:
- 80% di merce delle stagioni precedenti (di cui circa un terzo della stagione passata e il resto ancora più risalente);
- 20% di merce della stagione corrente.
Come già rilevato, supra, nel bilancio di al 31/12/2007, alla luce Parte_1 delle verifiche eseguite dal c.t.u., a fron ontare complessivo di rimanenze pari a € 1.445.693, di cui la rimanenza finale di merci acquistate sul conto merci a disporre al 31/12/2007 era, quindi, pari a € 767.776,52, mentre le rimanenze finali eccedenti rispetto alle rimanenze acquistate sul conto merci a disporre pari a € 677.916,48. Il secondo elemento è costituito dai criteri di valutazione indicati da
[...]
e da e in ordine ai CP_9 Parte_3 Parte_4 del c al momento CP_15 del contratto estimatorio stipulato in occasione del affitto a Via Monteverdi s.r.l. in sede di presentazione della domanda di concordato preventivo, avvenuta nel 2010 (doc. 48 parte attrice). In particolare, il criterio seguito sulle svalutazioni del magazzino fu quello di recepire integralmente i valori contabili della collezione "estate 2011" in quanto correttamente ritenuta compiutamente fungibile. Le giacenze di magazzino delle collezioni autunno inverno 2009/2010 e primavera estate 2010 furono opportunamente svalutate del 40% tenuto conto della circostanza delle obbiettive difficoltà di vendere sul mercato collezioni superate e già note se non ad un prezzo sufficientemente scontato al fine di promuoverne l'acquisto da parte del consumatore finale. Le giacenze dì magazzino delle collezioni precedenti al 2009 sono state opportunamente quasi integralmente svalutate (percentuale di svalutazione del 95%) onde tener conto, come ben noto a tutti gli operatori del settore, del fatto che giacenze di merci di abbigliamento riferite a collezioni superare da oltre due stagioni sono praticamente invendibili se non a stockisti che per prassi consolidata riconoscono un prezzo unitario modestissimo. L'alternativa alla vendita in stock è quella di percentuali di invenduto molto elevate. Nessun operatore del mercato libero di operare in condizioni economiche dì libero mercato avrebbe riconosciuto un valore diverso da quello di "stock". Aggiungasi anche che l'accesso alle procedure dì concordato preventivo delle varie società facenti parte del gruppo " " certo non favoriva la vendita di capi di abbigliamento con tale Org_1
"marchio". Anche di tal tto qualunque libero operatore del mercate, av be tenuto conto nella determinazione del valore di realizzo. In merito a tale dichiarazione – già richiamata supra in relazione alle valutazioni svolte dal c.t.u. – il collegio rileva che sono necessarie alcune considerazioni.
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 33 di 41 La prima è di tipo temporale: il contratto estimatorio collegato all'operazione d'affitto d'azienda a Via Monteverdi s.r.l. si colloca nella parte finale dell'anno 2010. In tale frangente:
- furono mantenuti i prezzi relativi alla collezione estate 2011 che sarebbe andata in vendita nei negozi nell'anno successivo
- furono svalutate del 40% le rimanenze relative all'anno 2010, cioè all'anno in corso al momento della stipulazione del contratto estimatorio;
- furono svalutate del 95% le merci relative a due stagioni precedenti dal 2009 fino ad andare indietro.
È bene precisare, a tal fine, che il magazzino di , contabilizzato nel Pt_1 bilancio chiuso al 31/12/2009 in € 1.912.200 fu sval 143.709. La seconda considerazione riguarda proprio tale svalutazione e il contesto in cui fu attuata: l'operazione di affitto di Via Monteverdi s.r.l. prevedeva una continuità indiretta di tutte le aziende del gruppo (compreso e di Parte_1 conseguenza la riclassificazione delle rimanenze non corrisp io a criteri di tipo liquidatorio, ma piuttosto a una correzione di valutazioni incentrate, sino ad allora, secondo il criterio del costo di acquisto, senza tener conto, invece, del minor valore di realizzo che era pari al 60% del primo per la merce della stagione immediatamente precedente e al 5% per la merce risalente a due stagioni prima in poi. Il terzo elemento – che va a saldarsi con i primi due appena evidenziati – riguarda lo schema riportato a pag. 21-22 della rel. c.t.u. (richiamato, supra, v. pag. 26-27 del presente provvedimento) riguarda l'impennata della giacenza media delle rimanenze che passa a 488.810 nel 2006 (già raddoppiata rispetto a 201.932 del 2002) a 1.176.154,50 nel 2007 e a 2.189.625,50 nel registrando un Org_9 raddoppio sia negli anni 2007 che nel Org_9
L'indice di rotazione passa quindi 5 registrato nel 2006 a 1,08 registrato nel 2007, che è pari a meno della metà di quanto registrato nel 2002. Ciò rende condivisibili le valutazioni proposte dal c.t.u. (v. supra pag. 27 del presente provvedimento), circa la necessità di un appostamento del fondo rischi, indicate nel prospetto già richiamato e che appare opportuno richiamare, al fine di operare un confronto con l'altro schema predisposto dal c.t.u. in relazione alla situazione di perdita del capitale sociale individuata nell'ar.t 2482 ter c.c.
Org Consistenza patrimonio netto
2005
2006
2007 2009
Capitale sociale 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00
Riserva legale 542,00 542,00 542,00 542,00 542,00
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 34 di 41 Riserva straordinaria 1,00 1,00 - 1,00 -
Utili/perdite a nuovo - - - 27.902,00 - 774,00 -
Utile/perdita esercizio - 85.060,00 - 87.902,00 - 152.871,00 - 456.560,00 - 430.687,00
Patrimonio netto contabile 8.483,00 5.641,00
- 87.231,00
- 363.791,00
- 337.145,00
Finanziamenti infruttiferi
60.000,00 180.000,00 480.000,00 Org_11
566.093,00 Org_12
Patrimonio netto contabile 8.483,00 65.641,00 92.769,00 116.209,00 228.948,00 comprensivo dei finanziamenti soci
Rettifiche
Credito per imposte anticipate
- 4.691,00
- 9.152,00
- 11.897,00
- 14.126,00
- 13.243,00
Avviamento Viareggio -101.226,00 - 75.919,00 - 50.613,00 - 25.306,00
Eccedenza rimanenze - 88.560,00 -172.303,00 - 729.388,00 - 751.414,00 - 1.115.060,00
Patrimonio netto rettificato
-185.994,00
-191.733,00
- 699.129,00
- 674.637,00
- 899.355,00
In merito alle rettificazioni da apportare ai fini dell'individuazione del momento in cui si è verificata la perdita del capitale sociale il collegio - rispetto allo schema predisposto dal c.t.u. - ritiene opportuno concentrarsi sull'anno 2007, perché solo in tale momento si possono avere elementi che possano consentire di distinguere all'interno delle rimanenze contabilizzate al bilancio, quelle riferibili al conto merci a disporre (all'epoca riconducibile sicuramente a merci di stagione passate). Come già rilevato tale operazione è resa possibile dal prospetto predisposto da e allegato al PVC sub doc. 78 di parte attrice. Attraverso Per_5
e matematica relativa agli acquisti del il c.t.u. ha potuto Org_9 ricostruire l'ammontare delle merci a disporre pres nel 2007 (v. supra), individuate in € 767.776,52 su un ammontare delle rimanenze contabilizzate a tale data pari a € 1.445.693 Nello schema predisposto dal c.t.u., da ultimo riportato, viene prevista un'appostazione a fondo rischi in relazione al minor valore del costo di realizzo pari al 95%. Tenendo conto di tale svalutazione e non considerando, invece, quelle relative al credito per imposte anticipate e all'avviamento del negozio di Viareggio (non oggetto di allegazione specifica da parte della curatela attrice negli atti introduttivi) si otterrebbe un patrimonio netto negativo al 31/12/2007 pari a - € 636.719 (ottenuto considerando anche il finanziamento dei soci, come da schema prospettato dal c.t.u.). È da rilevare come il patrimonio netto riporterebbe un segno negativo anche se si qualificassero le rimanenze sul conto merci a disporre al 31/12/2007 come Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 35 di 41 risalenti alla stagione precedente (con una devalutazione del 40% per cento rispetto al costo di realizzo, calcolando un fondo rischi corrispondente al minor costo di realizzo rispetto a quello di acquisto pari a € 307.110,60. In tale ipotesi, infatti, il patrimonio netto negativo sarebbe pari a - € 214.341,60 (importo che considera il finanziamento soci di € 180.000 riportato nello schema predisposto dal c.t.u.). È pertanto evidente che, anche a voler collocare - sulla base dei dati verificabili in merito alle rimanenze – la perdita di capitale sociale al 31/12/2007 è evidente che, comunque, a tale data si fosse verificata la perdita del capitale sociale, anche tenendo conto delle sole svalutazioni delle rimanenze (con conseguente appostazione di un fondo rischi relativo al minor valore del costo di realizzo rispetto a quello di acquisto). A cambiare sarebbe solamente l'ammontare del risarcimento del danno secondo il cd. criterio dei netti patrimoniali (su cui v. infra). Si tratta, tuttavia, di circostanza che si rivela irrilevante, alla luce della limitazione del petitum della domanda risarcitoria a € 300.000, in sede di precisazione delle conclusioni da parte della curatela. Alla data del 31/12/2007 si era, quindi, verificata una perdita di capitale sociale che avrebbe dovuto essere evidenziata nel bilancio al 31/12/2007 (che risulta esaminato dallo stesso sig. , rimasto in carica fino al 24 marzo 2009, v. CP_1 verbale del c.d.a. 21 marzo ottoscritto dalla parte convenuta sub doc. 4 di parte attrice - e approvato dall'assemblea, come da verbale del 22 aprile 2008, sottoscritto sempre dal sig. , v. doc. 3 di parte attrice) e avrebbe dovuto CP_1 portare gli amministratori a are i provvedimenti previsti nell'art. 2482 ter c.c. Nell'analizzare la disciplina dell'art. 2476 c.c. abbiamo già visto come la diligenza chiesta all'amministratore sia da parametrare alla natura dell'incarico e che, di conseguenza, il titolo di studio o le mansioni che in concreto assume di aver svolto il sig. non possono escluderne la responsabilità in ordine CP_1 alla non corretta r ei bilanci e alla prosecuzione dell'attività d'impresa in una situazione in cui era già emersa la perdita del capitale sociale. In aggiunta a ciò, a fronte del ruolo dirimente della (non corretta) valutazione delle rimanenze in merito all'illegittima prosecuzione dell'attività di impresa, nonostante la perdita del capitale sociale, occorre evidenziare il ruolo che la stessa parte convenuta assume di aver svolto quale responsabile dei negozi. Sul punto si possono richiamare le dichiarazioni rese da Persona_5 all'udienza del 21 marzo 2023 (procedimento R.G. n. 460/20 parte attrice). In particolare, è stato dichiarato che: “C'erano i negozi in franchising che acquistava la merce su campionario, fatto più volte durante l'anno o venendo presso la sede ed Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 36 di 41 acquistando la merce in magazzino. Questo lo facevano i titolari dei negozi o i gerenti in franchising. Poi c'erano i negozi in proprietà che si comportavano nello stesso modo, a meno che la proprietà non decidesse di preparare i pacchetti di merce inviati ai negozi in base ai metri quadri, in base allo spazio. Ogni negozio aveva un suo gerente.” Quindi il responsabile del negozio provvedeva direttamente all'acquisto della merce da presso il suo magazzino o scegliendone il campionario. CP_15
Di con ra proprio la parte convenuta a scegliere la merce e a occuparsi del campionario la stessa doveva ben essere a conoscenza della composizione del magazzino della società fallita, anche nell'anno 2007, in cui si può collocare, al più tardi, la perdita del capitale sociale. Deve, quindi, ritenersi che la parte convenuta – che risulta aver sottoscritto il verbale del c.d.a. con il quale il 21 marzo 2008 è stata approva la bozza di bilancio al 31/12/2007, successivamente approvata dall'assemblea in data 22 aprile 2008
– è da ritenere responsabile sia per la redazione del bilancio al 31/12/2007, in cui è stata eseguita una sopravvalutazione delle rimanenze in violazione dell'art. 2426 n. 9 c.c. (occultando la perdita del capitale sociale che si era verificata nonostante il finanziamento dei soci di € 180.000), sia ai sensi dell'art. 2486 c.c. dell'illegittima prosecuzione dell'attività di impresa alla luce di quanto previsto nell'art. 2486, commi 1 e 2, c.c., in base al quale: “Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.” Il criterio di commisurazione del danno per la responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2486, comma 1, c.c. è stabilito dal terzo comma della norma appena richiamata. In particolare, è previsto che: “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.” Tale disposizione introdotta con l'art. 378 CCII è ritenuta applicabile anche ai giudizi in corso alla data della sua introduzione. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che: “In tema di risarcimento del danno da responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall. nei confronti dell'amministratore, il Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 37 di 41 meccanismo di liquidazione del "differenziale dei netti patrimoniali", di cui all'art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019, c.d. codice dell'impresa (CCII), è applicabile, in quanto latamente processuale, anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di detta norma, atteso che essa stabilisce non già un nuovo criterio di riparto di oneri probatori, ma un criterio, rivolto al giudice, di valutazione del danno rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società, salva la deduzione e individuazione di elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto.” (Cass., n. 5252 del 2024). Sul punto prendendo il patrimonio netto rettificato alla data del 30/6/2010 – alla luce di quanto precisato dal c.t.u. all'udienza del 14 febbraio 2024 in ordine al refuso nella tabella a pag. 49 della c.t.u. – pari a - € 2.398.097. Tale importo è stato ottenuto dal c.t.u., secondo il prospetto di seguito riportato (v. pag. 48 rel. c.t.u.):
Valore corrente del ramo d'azienda Viareggio e Gallicano 600.000,00
Magazzino 146.924,00
Crediti verso clienti 12.133,00
Cassa e Banche attive 67.956,00
Totale attivo 827.013,00
Debiti verso fornitori 551.757,00
Debiti 1.595.644,00 Org_13
Debiti verso banche 117.605,00
Debiti tributari 164.506,00
Debiti vs dipendenti e TFR 201.000,00
Spese di giustizia 37.376,00
Totale passivo 2.667.888,00
Deficit concordatario - 1.840.875,00
Deficit concordatario al netto delle spese di procedura - 1.803.499,00
All'importo di - € 1.803.499 occorre sommare il debito di € 594.598,00 relativo all'insinuazione dell' delle entrate, ottenendo, così, l'importo di - € Org_14
2.398.097. Partendo dal patrimonio netto rettificato alla data del 30/6/2010, applicando il criterio indicato nell'art. 2486, comma 3, c.c., si ottengono i seguenti importi, a seconda della svalutazione delle rimanenze sul cd. merci a disporre alla data del 31/12/2007, applicata:
- se si applica una svalutazione pari al 95%, seguendo l'impostazione del
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 38 di 41 c.t.u. e si parte da un patrimonio netto negativo (ricalcolato) di - € 636.719 v. supra) considerando il risultato della gestione liquidatoria (- € 60.000) e (in melius) la stima della buonuscita del negozio di Viareggio (+150.000) si ha un patrimonio netto rettificato pari a - € 546.719, per un danno totale, calcolato secondo il criterio dei cd. netti patrimoniali, pari a € 1.851.378;
- se la svalutazione sulle rimanenze sul cd. merci a disporre è pari al 40% e si parte da un patrimonio netto rettificato di - € 214.341,60 (v. supra), considerando sempre il risultato della gestione liquidatoria (- € 60.000) e il risultato positivo della buonuscita del negozio di Viareggio (+
€ 150.000) il danno calcolato secondo il cd. criterio dei netti patrimoniali è pari a - € 2.273.755,4.
In entrambe le ipotesi il risultato del danno calcolato secondo il cd. metodo dei netti patrimoniali copre la richiesta risarcitoria della curatela, limitata a € 300.000, in sede di precisazione delle conclusioni. Sul punto occorre evidenziare – considerata la richiesta di parte convenuta di tener conto delle transazioni intervenute con gli altri condebitori che la parte attrice ha già ridotto il petitum come da foglio di precisazione delle conclusioni allegato al verbale d'udienza del 27 ottobre 2017. Inoltre, le transazioni prodotte in allegato alla comparsa conclusionale depositata in data 27/12/2017 evidenziano che si tratta, in primo luogo, di transazioni che riguardano solamente le quote interne di responsabilità di ciascun singolo condebitore, con la conseguenza che non trova applicazione l'art. 1304 c.c., secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità e cioè che: “L'art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne.” (Cass., n. 7094 del 2022). Ciò premesso occorre tener conto che nella memoria ex art. 183, comma 6, n 1) c.p.c. la curatela aveva precisato le conclusioni, come di seguito indicato:
“accertare e dichiarare che i SI.g.ri , e Persona_1 CP_1 CP_10 Pt_3 sono responsabilità in qualit
[...] Parte_1 conseguenza è alle quote di transazione e Per_1 CP_4 he occorre tener conto, per verificare se i Pt_3
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 39 di 41 confronti del sig. in sede di precisazione delle conclusioni (da € CP_1
2.800.000 a € 300.0 enuto conto delle transazioni, posto che, secondo il giudice di legittimità: “La transazione intervenuta tra il danneggiato e uno dei corresponsabili in solido, in relazione a una parte soltanto del credito risarcitorio, determina lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, senza, peraltro, vincolare in alcun modo la successiva ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori e spiegando efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante.” (Cass., n. 2426 del 2024). Sul punto, considerato che la responsabilità per illecita protrazione dell'attività d'impresa in presenza della situazione di perdita del capitale sociale è stata collocata al 31/12/2007 le posizioni da considerare riguardano il coamministratore e gli amministratori subentrati Persona_1 successivamente, cio 009 e el 2010. CP_10 Parte_3
Dalla lettura degli azione le i responsabilità quantificate per i sig.ri ono le seguenti CP_4 Per_1
- per la posizione di l'importo transatto è pari a € CP_10 pari al 5% di € 1.300.0
- per (e per esso l'erede Persona_1 CP_2 di € 2.800.000, cioè € 5
[...]
Non risulta prodotta agli atti la transazione di Tuttavia, se si Parte_3 considera (per intero) l'importo di € 100.000, cui dotto il petitum della domanda di condanna della curatela (v. udienza di precisazione delle conclusioni del 27 ottobre 2017) si ottiene l'importo di € 725.000. Tale importo presenta una differenza superiore a € 300.000 rispetto agli importi ottenuti mediante i due criteri di calcolo secondo i cd. netti patrimoniali, individuati, rispettivamente – e in melius rispetto alle conclusioni della c.t.u. – in
€ 1.851.378 e € 2.273.755,4. Alla luce di quanto sin qui evidenziato la domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta, con la condanna della parte convenuta al pagamento di € 300.000 in favore della . Parte_2
Le spese di lite devo ondo il cd. principio di soccombenza e devono essere liquidate in favore della parte attrice, secondo i parametri medi ex D.M. n. 55 del 2014 corrispondenti all'importo oggetto di condanna. Le spese di c.t.u. devono, infine, essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 40 di 41 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna a pagare € 300.000, in favore della Curatela del CP_1
; Parte_2
n favore della parte attrice le spese del CP_1 presente proc ate in € 22.457, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.a.; dispone la compensazione delle spese di c.t.u. Si comunichi. Così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2024
La Giudice rel. ed est. Il Presidente Dr.ssa Raffaella Brogi Dott. Michele Sirgiovanni
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 41 di 41
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott.ssa Raffaella Brogi Giudice rel. dott.ssa Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4620/2012 promossa da:
(C.F. Parte_1
P.IVA_1
ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._1
d I MASS CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 febbraio 2024.
FATTO E DIRITTO
Premesso che la Parte_2
h
[...] Controparte_2
di Persona_1 CP_1 CP_3
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 1 di 41 CP_4 Parte_3 Parte_4 CP_5
[...] CP_6 Controparte_7 [...]
CP_8 Controparte_9
Persona_1 CP_1
,
[...] CP_10 Parte_3
li atti di mala gestio Parte_1 contestati dalla curatela attri 'atto di citazione e che sono, pertanto, responsabili dei danni arrecati a e ai suoi creditori;
Parte_1
2. accertare e dichiarare che i sig.ri Persona_1 CP_5 ono re
[...] Parte_5
'art. 2497 c.c. ovvero ex art. 2478 c.c. ovvero CP_11 ex le condotte loro contestate dalla curatela indicate nell'atto di citazione e, quindi, per i danni arrecati a e ai suoi creditori Parte_1 per effetto di tali condotte;
3. accertare che i sig.ri Controparte_9 [...]
CP_7 CP_10 Controparte_8
o c.c. ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c. delle condotte loro contestate dalla Curatela e, di conseguenza, per i danni arrecati a e ai suoi creditori per Parte_1 effetto di tali condotte;
4. accertare e dichiarare che i sig.ri Parte_3 [...] ono responsabili, i i Parte_4 Parte_1
contestate dalla curatela e, pertanto, dei d e ai suoi creditori;
Parte_1 entemente condannare i convenuti a risarcire la curatela del fallimento per il danno inferto per Parte_1 effetto dell in solido fra loro, ovvero secondo le accertate responsabilità, a pagare alla parte attrice le seguenti somme:
- 2.800.000 Controparte_2
- CP_1
- 1.100.000 Parte_3
- 1.300.000 CP_10
- € 2.800.000 CP_5
- 2.800.000 CP_6
- 1.000.0000 Controparte_7
- .000.000 Controparte_8
- 1.000.000 Controparte_9
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 2 di 41 Occorre premettere che nel corso del presente giudizio – la cui durata è riconducibile anche alla sospensione conseguente all'appello proposto dal sig.
avverso la sentenza n. 1115/2016 con la quale il Tribunale di Prato ha CP_1
a querela di falso proposta da quest'ultimo – la curatela ha raggiunto un accordo transattivo con tutti i convenuti, ad eccezione del sig. . La CP_1 curatela ha quindi rinunciato agli atti del giudizio nei confronti di t nuti (ad eccezione del dr. ), i quali hanno accettato la rinuncia, con la CP_1 conseguente declarato zione del giudizio in relazione alle domande proposte dalla curatela nei loro confronti. Di conseguenza, l'esposizione dei fatti di causa sarà limitata alla posizione del sig. e ai fatti allegati dalla parte attrice sub 1 e 5 (limitatamente alla CP_1 rich arcimento nei confronti di quest'ultimo) delle conclusioni riportate (v. supra), essendo, invece irrilevanti i fatti indicati nei punti 2, 3 e 4 delle medesime conclusioni. Ciò premesso la – dichiarata fallita in data Parte_6
24/10/2011 – ha es data 14/12/1999, aveva per oggetto il commercio al dettaglio di vestiario femminile e maschile, accessori per l'abbigliamento, scarpe e borse, biancheria intima, articoli e abbigliamento sportivo, profumi, bigiotteria e ogni altro genere di beni voluttuari per la casa e l'abbigliamento. Con le modifiche statutarie del 30 novembre 2004 l'oggetto è stato esteso all'acquisto e alla vendita di aziende commerciali, alla gestione in affitto di aziende altrui e la concessione in affitto a terzi della propria azienda o di rami d'azienda. Il capitale sociale, inizialmente pari a centottanta milioni di lire è stato convertito in € 93.000. Dal 2000 al 2006 la società ha svolto la propria attività tramite un negozio situato in Viareggio, mentre nel 2006 fu aperto un nuovo negozio nel Comune di Gallicano (Lucca) e nel 2007 furono aperti i negozi di Teramo e Lucca. Tutti i negozi vendevano articoli con i marchi e CP_12 Contro dal 2001 in poi è in costa ta, nto che nel periodo 2001- Parte_1
2 è azzerato per ben tre volte e le assemblee del 13/5/2002, CP_14
14/11/ 4/2005 ne decisero l'azzeramento e la ricostituzione. Anche l'esercizio 2005 chiuse in perdita e con delibera del 18/4/2006 l'assemblea riduce il capitale e lo ricostituisce in € 85.060. La socia non Per_2 partecipò alla copertura della perdita e diventò cia CP_11 unica. I bilanci del 2006 e del 2007 registrarono perdite coperte con finanziamenti soci infruttiferi, così come quelle (pari a - € 456.560) dell'esercizio 2008.
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 3 di 41 Il 27/11/2009 fu ceduto a l contratto d'affitto di ramo aziendale CP_15 costituito dal punto vendita per un corrispettivo di €250.00, di cui
€ 150.000 quale compenso per la cessione dei beni ed € 100.000 quale diritto di subentro nel contratto di ramo d'affitto aziendale (doc. 11-12, nonché pag. 2009/6 della Nota integrativa del bilancio e pag. 184 Libro verbali d'assemblea, doc. 3). In data 17/12/2009 l'intero capitale di fu ceduto da Parte_1 CP_11
a er € 1.1 ).
[...] Controparte_16
a autorizzò l'amministratore unico a chiedere all'unico socio un finanziamento di € 650.000 per far fronte all'andamento del tutto negativo della società. I risultati negativi della gestione proseguirono e l'esercizio 2009 chiuse con una perdita di € 430.687. L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio 2009 decise, ancora una volta, di coprire tale perdita con un finanziamento soci infruttifero. In data 2/2/2010 l'assemblea deliberò l'uscita dal concordato fiscale CP_17
e l'ingresso in quello di CP_18
In data 21/9/2010 l' formata dall'amministratore unico di una perdita, al 30/6/2010, pari a € 406.133 e di un patrimonio netto negativo pari a circa - € 313.000. In data 14/12/2010 l'assemblea autorizzò il piano per la richiesta di concordato preventivo e, in data 24/10/2010, l'amministratore depositò ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, dove si prevedeva la cessione dei beni ai creditori e il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati e il 7,38% dei crediti chirografari (doc. 7). L'attivo contabile al 30/9/2010 (pari a € 1.710.054) fu svalutato di € 784.324 e includendo, però, in tale importo la somma di € 600.000 offerta dalla società Via Monteverdi s.r.l. per l'acquisto dell'azienda. Di conseguenza l'attivo contabile fu svalutato per oltre il 90%, cioè da € 1.710.054 a € 184.000. Cinque giorni dopo il deposito del ricorso l'assemblea deliberò, in data 29/12/2010, il non luogo a provvedere in ordine all'art. 2482 ter c.c., prese atto della causa di scioglimento conseguente alla perdita del capitale sociale e nominò quali liquidatori i sig.ri Parte_3 Parte_4
La proposta di con r u integrata con atto depositato in data 12/7/2011, portando la soddisfazione dei creditori chirografari al 42,57%, ma ciò in conseguenza della postergazione dei crediti infragruppo (doc. 9). Si trattava, tuttavia, di un piano infattibile, in quanto incentrato sulla vendita dell'azienda per € 600.000 a un soggetto inaffidabile come Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 4 di 41 Via Monteverdi s.r.l. A questo punto rinunciò alla domanda di Parte_1 concordato preventivo e presentò ista to in proprio, aperto con sentenza emessa dal Tribunale di Prato in data 24/10/2011. Nel frattempo, in data 21/12/2010 (tre giorni prima del deposito Parte_1 della domanda , doc. 7), aveva conceduto la propria azienda (composta dai negozi di Viareggio e Gallicano, alla newco Via Monteverdi s.r.l. (doc. 13), con il diritto di prelevare le merci del magazzino in forza di un contratto estimatorio (doc. 14). Il capitale di VIA MONTEVERDI s.r.l. era detenuto dai soci di riferimento di e delle capogruppo . e CP_15 Contr CP_20
CP_21
prevedeva l'impegno di Via Monteverdi s.r.l. all'acquisto del ramo d'azienda relativo ai negozi di Gallicano e Viareggio per il corrispettivo di € 600.000. Nella stessa data altre otto società del gruppo che svolgevano l'attività distributiva ( Controparte_22 Controparte_23
,
[...] Controparte_24 Controparte_25
Controparte_26 Controparte_27 Org_1
i Parte_1 Controparte_28
d s.r.l., con il relativo contratto estimatorio (doc. 15). La società VIA MONTEVERDI s.r.l., con capitale sociale di € 20.000 (di cui solo € 5.000 versati) si rivelò immediatamente inadempiente agli obblighi assunti, come il pagamento del canone di affitto di azienda e di quello di locazione degli immobili, del corrispettivo delle merci prelevate e del rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'affittuaria. Tutte le aziende affittate furono, così, sottoposte a sequestro giudiziario dal Tribunale di Prato, confermato con distinti provvedimenti, ad eccezione di
[...] doc. 16) e restituite al custode in data 9/11/2011. Organizzazione_2
SASCH chiese, quindi, il fallimento di Parte_1 CP_15
VIA MONTEVE ato dal T le di Prato con sentenza n. 121 del 22/12/2011. Durante l'affitto d'azienda da parte di VIA MONTEVERDI s.r.l. uno dei negozi di ricevette la notifica dello sfratto esecutivo e fu chiuso, Parte_1 unitament iareggio, dai curatori, per non aggravare ulteriormente l passivo. Il passivo fallimentare di è stimabile in non meno di € 2.267.000 Parte_1
(doc. 9), mentre l'attivo, nel le ipotesi, è pari a € 180.000.
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 5 di 41 La parte attrice ha poi richiamato la composizione del capitale sociale, detenuto, dal 2006, interamente da il cui capitale sociale era, a sua volta, CP_11 detenuto da tra (40%), CP_29 Parte_7
(20%), (20%), Controparte_9 Parte_8
CP_21 cedette la quota totalitaria di CP_11 Parte_1
a è rimasta socia fino alla dic Controparte_16 fa Il capitale di era, a sua volta, detenuto da CP_16 CP_21
(56,81%) 9%),
[...] CP_29 Parte_7 [...]
(4,0 CP_30 Parte_8 [...]
0,2 CP_9 era, a sua volta, partecipata, da CP_21 Parte_7
(1 16,66%), Persona_3 Persona_4 [...]
CP_31 CP_9 che sono state dichiarate fallite CP_11 Controparte_16 dal T con ente, in data 20/10/2011 e 3/11/2011 (doc. 24 e 33). faceva, quindi, parte di un noto e vasto gruppo societario, Parte_1
c insieme di compagini incrociate possedute dalle medesime persone fisiche, costituite, in sostanza, dai componenti delle famiglie Pt_3
Il gruppo si articolava in due holding capogruppo ( CP_9 CP_17 he controllavano direttamente (o indirettame te CP_18
sostituita, poi, da ) tutte le CP_15 CP_11 CP_16
a a (doc. 29). Il gruppo era dedito principalmente a due attività: quella prettamente industriale (i.e. tutte le attività della filiera dell'industria tessile) e quello distributivo (i.e. la produzione e la vendita al dettaglio di capi di abbigliamento con marchio ). CP_12 operava nel settore distributivo, quale proprietaria o aff i Parte_1 ra rrispondenti ai vari punti vendita a marchio ). CP_12
Il gruppo è stato interessato da lt collettivo CP_32 che ha porta
- al fallimento di tutte le società distributive Controparte_22
,
[...] Controparte_27 Controparte_23
,
[...] Controparte_33 Controparte_25
,
[...] Controparte_34 Controparte_35
[...] Controparte_24 [...]
, ; Controparte_36 Controparte_37
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 6 di 41 - al fallimento di alcune società industriali, tra le quali
[...]
; Controparte_38
e alla procedura di concordato preventivo liquidatorio per le rimanenti società Controparte_39
e
[...] CP_40 Controparte_41
L'org egli anni così Parte_1 come di seguito riportato:
- dalla costituzione fino al 26 aprile 2000 la società ha avuto come amministratore Persona_1
- dal 26 aprile 006 subentrò un c.d.a. composto da (Presidente), e Persona_1 CP_1 uest'ultima dim 6), Parte_9
stato rinnovato anche per il triennio 2006- 2009;
- in data 24 marzo 2009 si dimise , sostituito da CP_1 ome ammini Persona_1
9 i è dimesso ed è stato Persona_1 sostituito da CP_10
Non è necessario osizione degli organi amministrativi di di dal momento che – come già rilevato – la curatela CP_11 Org_2 li at nti dei relativi amministratori. Concentrandoci, quindi, sugli addebiti nei confronti degli amministratori di fra i quali, come visto, rientra anche il sig. (consigliere di Parte_1 CP_1 ne dal 26 aprile 2000 fino al 24 marzo addebiti della curatela, in relazione a quanto previsto nell'art. 2476 c.c. sono i seguenti: 1) illecita protrazione dell'attività d'impresa, nonostante il capitale sociale fosse eroso sin dal 2005, con violazione degli artt. 2482 ter, 2485 e 2486 c.c. Sebbene la perdita del capitale sociale imponesse o la ricapitalizzazione o il suo scioglimento sin dal 2005 (con il conseguente divieto di nuove operazioni ex art. 2485 e 2486 c.c.) la società ha continuato la propria attività, limitandosi a dichiarare, in sede di domanda di ammissione al concordato preventivo, che tale perdita risalisse alla fine del 2009. Ciò è, tuttavia, smentito dalla stessa svalutazione dell'attivo di € 1.710.054 per circa il 90%, non potendosi tener conto dell'offerta di acquisto dell'azienda da parte di Via Monterverdi s.r.l., soggetto totalmente inaffidabile. L'occultamento delle perdite è avvenuto attraverso una serie di illegittimità contabili e, in particolare:
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 7 di 41 a) illegittima sopravvalutazione (o mancata svalutazione) delle rimanenze. svolgeva attività distributiva nel contesto Parte_1 di vendita dei capi ento a marchio . A tal fine, quale CP_12 titolare di negozi di abbigliamento si rifo CP_15 iscrivendo, tuttavia, in modo illecito le rimanenze. Difatti di bilancio sono stati contabilizzati i seguenti valori: € 262.156 nel 2005,
€ 453.308 nel 2006, € 1.445.693 nel 2007, € 1.487.973 nel 2008, € 1.912.200 nel 2009 ed € 1.395.685 nel 2010, in sede concordataria le rimanenze sono state svalutate ed è stato indicato un valore di € 161.392, successivamente ridotto a € 146.924 in sede di integrazione della domanda concordataria. Una svalutazione così imponente non è affatto giustificabile in ragione del passaggio a una stima in regime di continuità di impresa a una in liquidazione, tanto più che la proposta concordataria prevedeva la prosecuzione dell'azienda attraverso la newco Via Monteverdi s.r.l. In realtà, il magazzino nel corso degli anni è stato sopravvalutato attraverso vari meccanismi e ricorrendo ad alcuni artifizi. In particolare, – che riforniva tutte le società distributive CP_15 del gruppo – li anni aveva accumulato merci rimaste invendute che, sebbene contabilizzate al costo storico, avevano un valore inferiore e mai svalutato, considerato anche il rapido deprezzamento dei capi casual. Ciò trova conferma nelle dichiarazioni del magazziniere di sig. (doc. 43), secondo le quali, CP_15 Parte_10
l 20 ra composto CP_15 per il 75% di roba vecchia e solo per il 25% d conseguenza, considerato il valore della merce si svaluta molto in relazione alle collezioni e alla moda, almeno la metà del magazzino avrebbe dovuto essere valutata a stock e in particolare, a un euro per i capi con oltre tre anni, due euro per le stagioni vecchie di due anni e tre/quattro euro per ciascun pezzo della merce vecchia di un solo anno. Il sig. Pt_10
– sentito nel procedimento cautelare sub R.G. n. 46 dichiarato come tale magazzino fosse, in parte, riversato sulle società distributive, tramite la vendita di merce vecchia (neppure ritirata da queste ultime), in modo da consentire a di eliminare CP_15
(contabilmente) dal magazzino la merce o tenere ricavi interessanti che mai avrebbe realizzato sul mercato. Al contempo, tuttavia, per le società distributive (tra le quali anche tali Parte_1 operazioni erano nefaste, determinando l'acquisito di ile, iscritta al bilancio al valore di costo, quando, invece, il valore effettivo Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 8 di 41 era, in molti casi, inferiore del 90%. Per fare ciò aveva CP_15 ideato il conto merci a disporre – compiutamente de ttoria del procedimento cautelare R.G. n. 460/2012 (doc. 52): al termine di ogni anno, a seconda della necessità di spostare la merce, su una piuttosto che su un'altra società distributiva (anche in ragione delle posizioni i.v.a.)
– tramite – dava indicazioni agli uffici di CP_15 CP_10 ite infragr à che possedevano negozi diretti (come acquistavano fittiziamente la merce da Parte_1 CP_15
quanto comprato non arrivava fisicam
[...]
i (trattandosi di merce obsoleta) e rimaneva nei magazzini della stessa (v. dichiarazioni al curatore degli ex magazzinieri CP_12 [...]
e , sub doc. 45). Anche Per_5 Persona_6 Parte_10
( al 1999 al Testimone_1 CP_21
) ha conferma za di tali operazioni e che lo scopo era quello di generare in capo a un CP_12 profitto a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti, di sare il debito iva con acquisti (inesistenti) delle società distributive a credito IVA. Il sig. (dipendente prima di e poi di Tes_2 CP_18
) h che si capiva che si t e fasulle CP_17
della merce rispetto alle effettive necessità dei negozi di proprietà delle acquirenti (doc. 52). Ciò ha trovato, poi, conferma nel verbale della Guardia di Finanza del 16/5/2012, dove è stato evidenziato l'uso del conto merci a disporre e l'uso delle relative fatture infragruppo agli istituti di credito per ottenere anticipazioni bancarie. Il magazzino di era interamente costituito da merce Parte_1 acquistata da on tali modalità. Venivano così CP_15 contabilizzati va ze assolutamente fittizi, funzionali a far apparire in capo a quest'ultima ricavi inverosimili. Il valore effettivo del magazzino era, tuttavia, drasticamente inferiore e pari al 40% per la merce della stagione precedente al 95% per le stagioni più risalenti, come ammesso dalla società in sede di concordato preventivo (doc. 7), confermato dagli amministratori al curatore (v. dichiarazioni di
[...]
e sub doc. 4 CP_9 Parte_3 CP_6
c I curatori nella relazione ex art. 33 l.fall. (doc. 2) hanno ricostruito il valore delle rimanenze finali nel periodo 2005-2009, evidenziandone la rappresentazione inveritiera contenuta nei relativi bilanci. È infatti risultato un magazzino sopravvalutato per il 58% nel 2005 e 2006 e per Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 9 di 41 l'80% nel 2009, con la conseguente violazione dell'art. 2426 n. 9) c.c., il quale impone di valutare le rimanenze al costo d'acquisto o di produzione ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore. Si tratta di un criterio ripreso dal principio OIC 19; b) illegittima contabilizzazione di ricavi per operazioni infragruppo prive di qualsivoglia giustificazione economica: la società fallita ha ceduto, nel 2009, a il contratto d'affitto di ramo CP_15 aziendale relativo al negozio 100.000, unitamente ai beni materiali del punto vendita per € 150.000 (doc. 11-12). Come risulta indicato dai curatori nella relazione ex art. 33 l.fall. (doc. 2, pag. 15, par. 6.4.) tale operazione, avvenuta a un prezzo abnorme, aveva, quale unica finalità, quella di generare profitti immediati per la fallita (in crisi di liquidità) a fronte della cessione delle immobilizzazioni o costi da ammortizzare nel tempo per la società acquirente. Sul punto la sig.ra sentita dal curatore (doc. 46) ha affermato che tali Testimone_1 ruppo costituivano il mezzo per generare una forma artificiosa di plusvalenze. Lo stesso ha affermato il sig. (doc. 52). Tes_2
La curatela attrice evidenzia, quindi, come la corretta red ei bilanci avrebbe fatto emergere la perdita del capitale sociale sin dal 2005, con la conseguente assunzione degli obblighi di cui all'art. 2482 ter c.c. e, in particolare, lo scioglimento della società in caso di mancata ricostituzione del capitale sociale e la sua gestione, medio tempore, secondo quanto previsto negli artt. 2485 e 2486 c.c. 2) in merito ai singoli atti di mala gestio contestati all'organo amministrativo la parte attrice ha indicato: a) l'acquisto di merce da a prezzi superiori a quelli di CP_15 mercato: si è trattato, infat di merci obsolete a prezzi spropositati dal conto cd. merci a disporre;
b) concessione dell'affitto a via Monteverdi s.r.l., senza garanzie per l'adempimento e in conflitto di interessi dell'azienda. Tale operazione, perfezionata in data 21/12/2010 non rileva nei confronti del sig. CP_1 che, come già visto, era cessato dalla carica di amministratore i marzo 2009, al punto che la stessa curatela non evoca alcuna responsabilità nei suoi confronti nell'atto di citazione;
c) presentazione della domanda di concordato preventivo con piano infattibile e conseguente ritardo nella dichiarazione di fallimento: anche sotto tale profilo, trattandosi di domanda depositata in data 24/12/2010,
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 10 di 41 quando il sig. cessato dalla carica di amministratore vale quanto CP_1 rilevato sub b Non merita, poi, fare cenno agli addebiti mossi dalla curatela ai liquidatori di (pag. 31 ss. atto di citazione), dato che il sig. non ha assunto Parte_1 CP_1
a. In merito al nesso di causalità tra gli atti di mala gestio contestati al sig. CP_1
e il danno cagionato alla società, è stato rilevato dalla parte attrice:
1. violazione del divieto di nuove operazioni, nonostante la perdita del capitale sociale;
2. dispersione di risorse della società in conseguenza dell'acquisto sul cd. conto merci a disporre successivamente al verificarsi della perdita del capitale sociale, da collocare nel 2005. Il danno imputabile al sig. è stato indicato nell'atto di citazione nella CP_1 somma di € 2.800.000, in esi colo eseguito sulla base del cd. criterio dei netti patrimoniali e fondato sulla differenza tra il valore del patrimonio sociale al momento in cui si è verificata la perdita del capitale sociale (pari a zero, considerato , se la società fosse stata messa in liquidazione al termine del 2005, la perdita avrebbe potuto essere azzerata tramite il ricavato della vendita dei negozi a marchio e i creditori sociali sarebbero stati integralmente soddisfatti) e CP_12 il valore d onio esistente al momento della dichiarazione di fallimento (€ 2.800.000). In sede di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la curatela ha limitato la propria richiesta di condanna del sig. CP_1 all'importo di € 300.000.
Rilevato che si è costituito il sig. , il quale ha esposto di CP_1 essere stato assunto, in data 19/2/ con la qualifica di CP_11 impiegato presso il negozio di Montecatini ta dalla busta paga prodotta sub doc.
2. Tale rapporto è proseguito fino a quando, in data 1/11/2009, è passato alle dipendenze di con la qualifica di impiegato (come da CP_15 busta paga sub doc. 3). Nel 2000 è stato aperto il negozio di Viareggio, scegliendo il sig. , in CP_1 ragione dell'esperienza maturata nel negozio di Montecatini. Il c i è sempre occupato del negozio di Viareggio, sebbene, un paio di volte alla settimana, si recasse anche al negozio di Montecatini per l'allestimento delle vetrine, la cura della disposizione della merce in negozio e la verifica della merce da ordinare.
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 11 di 41 Al momento in cui ha iniziato a lavorare per si è posto il problema Parte_1 della sua presenza in due punti vendita riferibi diverse, in quanto il negozio di Montecatini era di mentre quello di Viareggio apparteneva CP_11
a Gli fu, quindi, dai sig.ri Parte_1 Parte_7 CP_10
l' o presso quest'ultima società, co continuativo, consentendo tale inquadramento, oltre ad un risparmio per l'azienda, anche la risoluzione del problema della presenza del sig. , in orari non previamente determinabili, CP_1 in negozi di proprietà di due società diverse (pag mparsa di costituzione e risposta). La parte convenuta rileva, poi, che aprì anche i negozi di Gallicano Parte_1
e Lucca e che il sig. alter pria attività tra i vari negozi, CP_1 provvedendo alla gestio vendite, alla scelta dei campionari, ai colloqui per l'assunzione del personale, alla realizzazione delle vetrine eccc… Rileva, quindi, di aver svolto la propria attività, sia per he per CP_11 come lavoratore dipendente, senza potere scelte Parte_1
come sostiene, invece, la curatela attrice in ragione della Parte_1 presenza del nel consiglio di amministrazione della società fallita. CP_1
Il sig. eva, peraltro, neppure le competenze necessarie per CP_1 svolgere, onsapevole, le funzioni di consigliere di amministrazione, non avendo una preparazione scolastica adeguata (essendo in possesso di un diploma di maestro d'arte) e neppure adeguate competenze acquisite successivamente (avendo svolto attività di addetto alle vendite, senza occuparsi di amministrazione). Il sig. non ha mai partecipato alle riunioni del consiglio CP_1
d'amminis i né alle assemblee dei soci, in qualità di Parte_1 componente del cda, c invece, dalla documentazione prodotta dalla controparte. Non è mai andato neppure alla sede di dove risulta che fossero CP_42 effettuate tali riunioni, né presso lo studi dove risulta che si Per_7 siano svolte alcune riunioni dell'assemblea dei soci, si dava atto della presenza dell'intero consiglio d'amministrazione. I verbali del consiglio di amministrazione dove risulta aver assunto le funzioni di segretario gli venivano fatti firmare presso la sede di a Prato, Via CP_21
Galvani, 24, qualche tempo dopo la presunta riunione. In particolare, la sig.ra convocava il sig. nel suo Parte_11 CP_1 ufficio e in quell'occasio a firma sui verba sposti. Quanto affermato emerge anche dalla lettura dei verbali di assemblea del 26 e 27 aprile 2000.
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 12 di 41 Nella prima assemblea sono accettate le dimissioni dell'amministratore unico e viene nominato il c.d.a. in persona dell'amministratore unico dimissionario, della socia e del sig. , con l'incarico specifico per quest'ultimo Parte_9 CP_1 di oc e del pu dita di Viareggio. Nell'assemblea del giorno successivo (27 aprile 2000) viene attribuito al sig.
un compenso annuo lordo di ventiquattro milioni, mentre nessun CP_1
viene attribuito agli altri amministratori. È quindi evidente come tale compenso, mascherasse la retribuzione per l'attività lavorativa prestata nella gestione del negozio di Viareggio. Tanto è vero che quando il sig. si è reso CP_1 conto che la somma percepita era al lordo delle imposte e de ibuti, ha protestato nei confronti dell'azienda e ha ottenuto il rimborso di quanto pagato a tali titoli. La sig.ra consulente del sig. , predisponeva, infatti, il Persona_8 CP_1 conteggio d da quest'ultimo per te e contributi, prendeva contatto con i consulenti dell'azienda e otteneva il rimborso delle somme pagate. Il sig. rileva quindi, non essere mai stato amministratore di CP_1 Pt_1
e c omina è stata decisa dall'assemblea della società per m
[...] tere amministrativo/fiscale e la sua accettazione di sottoscrivere verbali del c.d.a. e di alcuni verbali dell'assemblea dei soci – nonostante l'assenza a tali riunioni – è stata dettata dalla paura di perdere il lavoro. Anche a voler ritenere che il sig. fosse stato considerato non come CP_1 lavoratore, ma come amministrat manda di parte attrice si rivela, comunque, infondata, in quanto, in primo luogo, indeterminata, con la conseguente impossibilità per il convenuto di prendere posizione sugli addebiti mossi da controparte. Il sig. ha contestato gli addebiti in punto di illegittima CP_1 contabilizz icavi per operazioni infragruppo, l'affitto dell'azienda a Via Monteverdi e la presentazione della domanda di concordato preventivo con piano infattibile, trattandosi di fatti avvenuti dopo la cessazione della carica, avvenuta in data 24 marzo 2009. Anche in relazione alle condotte inerenti all'acquisto di merce obsoleta da e la sua contabilizzazione tra le rimanenze in bilancio a importi CP_15 ngrui non vede alcuna censura della curatela specificamente mossa nei confronti del sig. . CP_1
La movimentazion zzino riguardava, in primo luogo, la CP_15
e la stessa curatela afferma come quest'ultima agisse a mezzo di CP_10 curatela attrice riporta, infatti, dichiarazioni rese da addetti al lla contabilità di e da dipendenti di dalle quali risulta CP_15 CP_18
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 13 di 41 che la merce acquistata da dal 2008 in poi, non si muovesse dal Parte_1 magazzino di a Camp CP_15
Si tratta, q i un'operazione gestita all'interno degli uffici amministrativi di e il sig. , anche se avesse, effettivamente, svolto le funzioni di CP_15 CP_1
a tratore, rebbe avuto conoscenza e non c'è, comunque, alcuna prova che abbia avallato tale operazione. Tale operazione veniva gestita, secondo le dichiarazioni degli informatori allegate dalla curatela, non dagli addetti ai negozi, ma dal sig. (impiegato di addetto alla CP_10 CP_18 contabilità de tributive), che ni a sua volta da vero capo del gruppo, che sceglieva, addirittura, l'arredamento Parte_7 de Il sig. era, quindi, totalmente all'oscuro di tali manovre. CP_1
Peralt esse dichiarazioni dei dipendenti prodotte dalla curatela il conto merci a disporre è stato usato verso solo dal 2008 in poi, come Parte_1 affermato da addetti al magazzino. Il non ha potuto esaminare CP_1 neppure il bilancio al 31/12/2008, approva emblea del 25 marzo 2009, dal momento che il giorno avanti aveva dato le proprie dimissioni. Anche a volerlo ritenere amministratore di non può essergli, CP_42 pertanto, addebitata alcuna responsabili ine all'illegittima contabilizzazione delle rimanenze. Anche a non voler ritenere il sig. esente da colpa ai sensi dell'art. CP_1
2476, comma 1, c.c. emerge comunq a di fosse composto, Parte_1 anche dal sig. (presidente Persona_1 CP_11 società che ha one al capitale sociale Parte_1 diventandone socio unico nel 2006) e dalla società Parte_9
(socia fino al 2006). Il sig. era privo CP_1 amministrativa e all'atto della era stato affidato l'incarico specifico di occuparsi della gestione del punto vendita a Viareggio. Dalle visure camerali emerge, poi, che fosse soggetta ad attività di Pt_1 direzione e coordinamento di due holding: e CP_17 CP_18
Risulta, quindi, la totale esenzione del si azione alle CP_1 sue vicende societarie, sia perché si tratta ietà eterodiretta soggetta all'altrui direzione e coordinamento, nell'ambito di un gruppo, dove le partecipazioni erano sostanzialmente riferibili a due famiglie ( Pt_7
e con la con
[...] CP_9 Parte_8
. e rivestono attività di direzione e coordinamento;
sia perché la composizione dell'organo amministrativo di vedeva, accanto al sig. , altri due Parte_1 CP_1
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 14 di 41 amministratori detentori, di fatto, dell'intero capitale sociale. Dalle delibere prodotte dalla curatela non risultano, poi, adottate decisioni che dovessero insospettire, particolarmente, il sig. . CP_1
Tenuto conto che:
- l'amministrazione della società fallita era tenuta dagli stessi soggetti che amministravano tutte le altre società del gruppo e che provvedevano alla predisposizione dei bilanci;
- nel consiglio di amministrazione erano presenti soggetti che rappresentavano l'intero capitale sociale e che avrebbero dovuto avere interesse al buon andamento economico della società;
- il sig. non aveva particolari competenze di amministrazione CP_1 aziendal a, per di più, occuparsi della gestione ordinaria del negozio di Viareggio;
- il conto merce a disporre era tenuto in modo occulto all'interno dell'amministrazione del gruppo e il sig. non ne aveva CP_1 conoscenza, in quanto non ha mai visto la m documentazione relativa a tale operazione deve essere esclusa qualsiasi responsabilità della parte convenuta, anche nell'ipotesi in cui non fosse ritenuto effettivo componente del consiglio di amministrazione della società fallita.
Rilevato che la presente causa è stata interessata da un periodo di sospensione protratto dal giorno 20 marzo 2018, in relazione all'impugnazione, da parte del sig. , della sentenza del Tribunale di Prato n. 1115/2016 del CP_1
29 uale è stata rigettata la querela di falso proposta dal sig.
in relazione ai verbali di assemblea e del consiglio di amministrazione CP_1 che ne attestavano la presenza. A seguito del passaggio in Parte_1 giu tenza del Corte d'appello di Firenze con sentenza n. 878/2022 del giorno 11 maggio 2022, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Prato, la curatela attrice ha depositato atto di riassunzione in data 1/12/2022 e la causa, trattenuta in decisione è stata nuovamente rimessa sul ruolo per i chiarimenti da parte del c.t.u. resi all'udienza del 14 febbraio 2024, quando sono state nuovamente precisate le conclusioni, con assegnazione, alle parti, del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica, rimettendo la causa al collegio.
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 15 di 41 Ritenuto che nel presente giudizio è rimasta da esaminare la domanda proposta ex art. 2476 c.c. dalla Parte_2 nei confronti del sig. CP_1 amministrativo della societ 000 fino al 24 marzo 2009, quando dette le sue dimissioni) in ordine ai seguenti fatti:
- protrazione illegittima dell'attività di impresa, in contrasto con quanto previsto nell'ar.t 2482 ter c.c., nonostante la perdita del capitale sociale rilevabile sin dal 2005. La curatela contesta alla parte convenuta che la prosecuzione dell'attività di impresa è potuta avvenire grazie a una serie di artifici contabili (con particolare riferimento alla non corretta contabilizzazione delle rimanenze e all'illegittima contabilizzazione dei ricavi per operazioni infragruppo), evidenziate dalle massicce svalutazioni (pari a circa il 90% del valore contabilizzato per le rimanenze al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo nel 2010);
- acquisto, a prezzi sproporzionati, di merce obsoleta da CP_15 sulla base della pratica del conto merci a disporre. La parte convenuta, costituendosi, si è difesa sollevando le seguenti eccezioni:
1) il sig. era un lavoratore dipendente, senza potere decisionale nelle CP_1 scelte di e non aveva le competenze necessarie per Parte_1 svolgere, in modo c le funzioni di consigliere di amministrazione, non avendo una preparazione scolastica adeguata (essendo in possesso di un diploma di maestro d'arte) e neppure competenze acquisite successivamente. Il convenuto si è, quindi, occupato solo dei due negozi di Montecatini e - con specifico riferimento a – Viareggio, Gallicano e Lucca, provvedendo Pt_1 alla gestione delle ve alla scelta dei campionari, ai colloqui per l'assunzione del personale, alla realizzazione delle vetrine. Non ha mai partecipato alle riunioni del consiglio d'amministrazione di né Parte_1 alle assemblee dei soci, in qualità di componente di amministrazione. Non si è mai recato presso la sede di ma si Parte_1 recava, invece, presso la sede di dove la aceva CP_18 firmare i verbali delle riunioni de ministrazione.
2) anche a voler configurare la qualifica di amministratore in capo al sig.
il convenuto non può essere ritenuto responsabile per gli addebiti CP_1
a curatela, sia in ragione della loro indeterminatezza, sia perché nel consiglio d'amministrazione era presente anche il sig. a sua Per_1 volta amministratore di sia perché il sig. upava CP_11 CP_1 specificamente del neg ed era privo di e in materia contabile, al punto da dover essere ritenuto esente da colpa. Anche in Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 16 di 41 relazione alla pratica del conto merci a disporre si tratta di una decisione non solo presa nell'ambito di una diversa società , ma attuata, a CP_15 livello operativo, dal sig. isultasse alcun CP_10 coinvolgimento del sig. CP_1
Le questioni da esaminar lla decisione sono due: la prima attiene alla qualifica del sig. come amministratore o dipendente della CP_1 società fallita e l addebito delle contestazioni mosse dalla curatela in merito all'illegittima prosecuzione dell'attività d'impresa, nonostante la perdita del capitale sociale e alla pratica del conto cd. merci a disporre. Con riferimento alla prima questione occorre, partire, dall'inquadramento formale del sig. nelle società del gruppo CP_1 Organizzazione_3
Da quanto a alla stessa parte conve a CP_1 formalmente:
- dipendente di CP_11
- componente ministrazione di Parte_1
Le difese del sig. si incentrano su un'appar zialmente CP_1 figurativa al consigli nistrazione di in luogo di un rapporto Parte_1 di lavoro dipendente. Il sig. av ettato di far parte del CP_1 consiglio di amministrazione e di ricevere, in tale veste, un Parte_1 compenso di ventiquattro milio venivano aggiunti ex post gli emolumenti relativi alle ritenute pagate, su indicazione della stessa consulente del sig. ). Avrebbe accettato tale configurazione formale del rapporto con CP_1 er paura di perdere il lavoro. CP_11
in via preliminare, come la querela di falso, proposta dal sig.
in relazione ai verbali del consiglio di amministrazione e di assemblea CP_1 ava atto della sua presenza (e in alcuni casi firmati dallo stesso sig.
), è stata rigettata con sentenza n. 1115/2016 del 29 ottobre 2016 emessa CP_1 ale di Prato, confermata dalla Corte d'appello di Firenze con sentenza n. 878/2022 del giorno 11 maggio 2022. La ricostruzione prospettata dalla parte attrice presenta, tuttavia, due profili di criticità, sia in ordine alla prova del rapporto di lavoro dipendente con Pt_1
sia in merito alle allegazioni inerenti all'accettazione della carica di co
[...] vate dalla paura di perdere il posto di lavoro. Sotto il primo profilo, inerente alla presenza di un rapporto di lavoro dipendente, la debolezza della ricostruzione giuridica proposta dalla parte convenuta è riconducibile non solo alla circostanza dell'astratta compatibilità tra il ruolo di componente del consiglio di amministrazione e quello di lavoratore dipendente (non avendo rivestito il sig. il ruolo di amministratore unico CP_1
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 17 di 41 della società fallita), ma anche alla mancata allegazione degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato nel caso di specie, così come precisati dalla giurisprudenza di legittimità. Quest'ultima ha, in particolare, affermato che: “La qualifica di amministratore di una società commerciale non è di per sé incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, ma perché sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato è necessario che colui che intende farlo valere non sia amministratore unico della società e provi in modo certo il requisito della subordinazione - elemento tipico qualificante del rapporto - che deve consistere nell'effettivo assoggettamento - nonostante la carica di amministratore rivestita - al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso. Il relativo accertamento, istituzionalmente demandato al giudice di merito, è censurabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione.” (Cass., n. 6819 del 2000). Non è stata fatta, in sostanza, alcuna allegazione che portasse a ritenere che il sig. fosse assoggettato al potere direttivo, di controllo e disciplinare di CP_1 qua terno di Il sig. stesso ha dichiarato di aver Parte_1 CP_1 svolto compiti di gesti dite, campionario e colloqui per l'assunzione del personale, nell'ambito di una società, la cui attività si sostanziava nella gestione di un punto vendita posto a Viareggio, cui si sono aggiunti, poi, i negozi di Gallicano e Lucca. Nell'espletare tali attività, peraltro, il sig. CP_1 non risulta dimostrato che ricevesse alcuna direttiva da persone poste in apicale e sovraordinata. La configurazione di un rapporto di lavoro dipendente nei confronti di non può ritenersi sufficiente a configurare CP_11 medesima tipolog i confronti di un distinto soggetto societario come La circostanza, poi, che entrambe le società appartenessero al Parte_1 mede on assume rilievo nella misura in cui non è stato neppure allegato chi esercitasse il potere direttivo, di controllo e disciplinare sul sig.
in relazione all'attività svolta all'interno di . CP_1 Parte_1 ulta, quindi, provato che il sig. i CP_1 lavoro dipendente per Parte_1
Sul punto non poss ilievo neppure le considerazioni svolte dalla Corte d'appello di Firenze (n. 878/2022 del giorno 11 maggio 2022), di seguito richiamate: “Secondo le testimonianze assunte è emerso che avesse verosimilmente un CP_1 rapporto di lavoro subordinato con la società, senza una investitura a partecipare all'amministrazione (come risulterebbe dimostrato anche dalla ricordata particolare percezione dei compensi al netto delle ritenute fiscali). Tuttavia l'oggetto del presente giudizio è quello di accertare, definitivamente e con efficacia erga omnes, la falsità di determinati documenti (numerosi, invero) in merito all'attestazione di presenza di uno dei soggetti indicati nel documento.” Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 18 di 41 In primo luogo, le considerazioni inerenti al fatto che il sig. avesse CP_1 verosimilmente un rapporto di lavoro subordinato con la società, costituisc sembra emergere da quanto rilevato dallo stesso giudice di seconde cure – una considerazione eccedente il petitum del giudizio di querela di falso. In secondo luogo, la presenza di un rapporto di lavoro subordinato impone l'accertamento all'effettivo assoggettamento - nonostante la carica di amministratore rivestita
- al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso (Cass., n. 6819 del 2000). Come già rilevato nel caso di specie non risulta neppure allegato da chi il sig. prendesse direttive per lo CP_1 svolgimento del proprio lavoro all'inter né a chi dovesse Parte_1 rendere conto o chi esercitasse (o meglio fosse ere di esercitare) il potere disciplinare nei suoi confronti. Venendo, al secondo profilo, in ordine all'accettazione della carica di amministratore di da parte del sig. per paura di perdere il Parte_1 CP_1 posto di lavoro, ri da quest'ultimo ecato spontaneamente presso la sede di a firmare i verbali del consiglio di CP_18 amministrazione. Non risultano provate, invece, minacce o condizionamenti di vario tipo, tali da mettere il sig. in una situazione costrittiva che possa portare a ritenere CP_1 provato che l i far parte del consiglio di amministrazione di Pt_1
a parte del convenuto sia stata determinata dal timore di perdere i
[...]
Sul punto, in verità, non vi sono neppure elementi di natura indiziaria e non possono essere considerate come prove - per le ragioni indicate supra - le considerazioni svolte dalla Corte d'appello di Firenze nella sentenza, con la quale è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Prato che aveva, a sua volta, rigettato la querela di falso proposta dal sig. avverso i verbali del CP_1 consiglio di amministrazione di estavano la presenza. Parte_1
Peraltro, tale prova – al fine di es enza di una responsabilità foriera di un danno all'integrità del patrimonio sociale – avrebbe richiesto anche l'assenza di alternative pratiche da parte del lavoratore, anche in relazione alla diversa collocazione presso un altro datore di lavoro che non avanzasse richieste di inserimento nel consiglio di amministrazione. Solo in presenza di una costrizione e coartazione assoluta che assuma i caratteri della violenza, così come descritti nell'art. 1435 c.c. – facendo impressione su una persona sensata e tale da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole - l'assunzione del ruolo di componente del consiglio di amministrazione potrebbe consentire di configurare, in thesi, l'elisione del nesso di causalità tra l'appartenenza
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 19 di 41 all'organo amministrativo e la responsabilità del singolo consigliere per atti di mala gestio compiuti dai componenti del primo. Il sig. ha, quindi, accettato di far parte del consiglio di CP_1 amministr ricevendo, in tal modo, una retribuzione Parte_1 aggiuntiva di ventiqu di lire – rispetto al compenso del contratto di lavoro dipendente con – cui seguiva ulteriore rimborso concordato CP_11 proprio tramite la prop e. Di sicuro il sig. era consapevole CP_1 di far parte del consiglio di amministrazione di momento in cui Parte_1 andava a firmare i verbali del c.d.a. In relazione a tale attività il sig. risulta, quindi, assoggettato a quanto CP_1 previsto nell'art. 2476 c.c., a parti to prescritto nel primo comma, dove si legge che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto di stava per compiere, abbiano fatto constare il proprio dissenso. Come è stato rilevato in dottrina l'art. 2476 c.c. consacra l'obbligo degli amministratori di gestire diligentemente l'impresa e, per quanto non sia ripetuto il principio codificato nell'art. 2392 c.c., è certo che anche gli amministratori di s.r.l. devono adempiere ai loro doveri “con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico”, trattandosi di un criterio di carattere generale e d'altra parte operando senz'altro l'art. 1176, comma 2, c.c. Sempre la stessa dottrina rileva, in modo condivisibile, come la natura dell'incarico non presupponga una necessaria preparazione in ciascuno degli ambiti professionali che possono eventualmente venire in rilievo, ma che l'amministratore si avvalga di dati e consulenze tecniche nella misura in cui, anche in rapporto all'importanza della questione, la loro conoscenza risulti opportuna. Di conseguenza, nessun amministratore potrà andare esente da responsabilità, adducendo di non avere alcuna dimestichezza con la gestione di un'impresa e quindi di aver agito senza alcuna ponderazione. La responsabilità è ascritta in relazione ai danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e nel caso in esame vengono in rilievo le condotte inerenti alla predisposizione dei bilanci e alla contabilizzazione di singole voci (in particolare quella relativa alle rimanenze) in contrasto con i criteri sanciti dagli artt. 2423 ss. c.c., con il conseguente occultamento della situazione di perdita del capitale sociale disciplinata nell'art. 2482 ter c.c. e l'omessa adozione dei provvedimenti ivi previsti, da cui discende la responsabilità degli amministratori verso la società (arg. Cass. n. 2984 del 2022: In tema di società a responsabilità limitata, ove si verifichino perdite che comportino la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, deve essere senza indugio convocata l'assemblea per deliberare l'azzeramento e la Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 20 di 41 ricostituzione del capitale o la trasformazione della società, al fine di impedirne lo scioglimento, ma non è previsto alcun termine decadenziale per l'adozione di tali statuizioni, fermo restando che la mancanza di sollecitudine nella convocazione dell'assemblea può costituire causa di responsabilità degli amministratori nei confronti della società stessa.”) Una volta impostato il quadro giuridico entro il quale esaminare le contestazioni mosse dalla curatela al sig. occorre procedere all'esame delle singole CP_1 contestazioni. La prima, come già evidenziato, riguarda la prosecuzione dell'attività di impresa nonostante la perdita del capitale sociale. A tal fine l'art. 2482 ter c.c. stabilisce che se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si è ridotto al disotto del minimo stabilito dal n. 4) dell'art. 2463 c.c., gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al detto minimo.” La norma appena richiamata enuncia quella che, con espressione gergale, è stata definitiva come la regola del cd. ricapitalizza o liquida. L'esercizio dell'attività di impresa comporta, infatti, sempre un rischio circa l'esito negativo dell'investimento fatto dai soci mediante i conferimenti iniziali, attraverso i quali viene costituito il capitale sociale. Tuttavia, il rischio di impresa cade per definizione sull'imprenditore e non può essere, impropriamente, traslato sui creditori attraverso la prosecuzione dell'attività di impresa quando è stato perso il capitale sociale e siano, stati quindi, esauriti i conferimenti iniziali ed eventuali riserve accumulate durante la vita della società. Proprio per tale ragione l'art. 2482 ter c.c. (in parallelo a quanto previsto nell'art. 2447 c.c.) stabilisce che a fronte della perdita del capitale sociale gli amministratori devono convocare, senza indugio, l'assemblea per deliberare se immettere nuove risorse (attraverso la riduzione e la contestuale deliberazione dell'aumento del capitale sociale) o porre in liquidazione la società. In assenza di tale decisione si verifica una causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 n. 4) c.c. Gli amministratori, ai sensi dell'art. 2485 c.c. devono accertare, senza indugio, il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti di cui all'art. 2484, comma 3, c.c. e procedere a iscrivere la causa di scioglimento nel registro delle imprese. Da tale data si verificano gli effetti dello scioglimento della società anche in relazione ai poteri degli amministratori, i quali, ai sensi dell'art. 2486 c.c., al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'art. 2487 bis c.c. conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 21 di 41 La seconda contestazione attiene alla sopravvalutazione o alla mancata svalutazione delle rimanenze, così contabilizzate nei bilanci di € Parte_1
262.156 nel 2005, € 453.308 nel 2006, € 1.445.693 nel 2007, € 1.4 8. Con riferimento a quest'ultimo bilancio occorre tenere, poi, conto della contestazione del sig. , il quale rileva di essersi dimesso il 24 marzo 2009 CP_1
e che il bilancio 2008 provato il giorno successivo. Ferma restando tale puntualizzazione della parte convenuta, occorre dare atto delle conclusioni della c.t.u. espletata, al fine di verificare la fondatezza delle contestazioni della curatela, che fa risalire la perdita del capitale sociale – e quindi la situazione descritta nell'art. 2482 ter c.c., v. supra – al 2005, oltre che in merito alle contabilizzazioni delle voci di bilancio. La perdita del capitale sociale viene, in particolare, ricostruita attraverso una riclassificazione delle voci di bilancio, attraverso le dichiarazioni dei dipendenti del gruppo e il PVC della Guardia di Finanza (v. doc. 78 Org_4 parte attric In merito alle dichiarazioni dei dipendenti della occorre CP_15 evidenziare che le stesse sono state prodotte (doc. 46 e ttrice in allegato all'atto di citazione. La parte convenuta non ha fatto alcuna contestazione in ordine alla produzione di tali verbali di dichiarazioni, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che si tratta di prove cd. atipiche pienamente utilizzabili nell'ambito del presente giudizio, sia al fine di valutare l'effettivo assolvimento dell'onere della prova da parte della curatela attrice, che in merito all'attività svolta dal c.t.u. e all'attendibilità delle relative conclusioni. Prima di analizzare la composizione delle rimanenze di e saggiare Parte_1 la fondatezza delle rettifiche allegate dalla curatela e c.t.u., è necessario richiamare la norma che disciplina le valutazioni di tale voce contabile, a partire dagli artt. 2424, comma 1, c.c. fino all'art. 2426 n. 9 c.c. che indica il criterio di valutazione da adottare. Mentre l'art. 2424 c.c. colloca le rimanenze nell'attivo circolante, l'art. 2426 n. 9) c.c. stabilisce, quale criterio di valutazione, quello secondo il quale le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore;
tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione.
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 22 di 41 Il tenore letterale della norma appena richiamata è, quindi, chiaro nel rendere obbligatoria l'indicazione del valore di realizzo, se minore rispetto al costo di acquisto. Secondo il principio OIC 13 richiamato nella relazione c.t.u. (pag. 18): il valore di realizzo “rappresenta il prezzo di vendita nel corso della normale gestione (ossia di un'impresa in funzionamento), al netto dei costi di completamento e delle spese dirette di vendita che possono ragionevolmente prevedersi. I costi di completamento e le spese dirette di vendita, quali le provvigioni, trasporto, imballaggio, ecc. si deducono ai fini della determinazione del valore netto di realizzo. Le altre spese di vendita, le spese di pubblicità, le spese generali ed amministrative non si deducono in quanto esse non sono direttamente attribuibili alla vendita di specifici prodotti o merci e sono sostenute per lo svolgimento della normale attività dell'impresa; pertanto, esse rappresentano spese di periodo da addebitare direttamente a conto economico”. Nei bilanci di e note integrative – secondo quanto indicato dal Parte_1
c.t.u. a pag. 19 d portano tali indicazioni in merito alla valutazione delle rimanenze:
- Bilanci al 31/12/2004 ed al 31/12/2005: “Le rimanenze, costituite da prodotti e merci destinate alla vendita, sono valutate con l'applicazione del costo medio di acquisto”.
- Bilancio al 31/12/2006: “Le rimanenze sono costituite da scorte operative ed esclusivamente da beni destinati alla vendita. Sono valutate secondo il criterio del costo medio di acquisto”.
- Bilancio al 31/12/2007 ed al 31/12/2008: “Le rimanenze, costituite da scorte operative ed esclusivamente da beni destinati alla vendita, sono valutate al minore tra il costo ed il presumibile realizzo. Il criterio utilizzato per la determinazione del costo è il costo medio di acquisto”.
- Bilancio al 31/12/2009: “Le rimanenze, costituite da scorte operative ed esclusivamente da beni destinati alla vendita, sono valutate al costo medio di acquisto”. Sul punto il c.t.u. evidenzia (pag. 19) come: “Il criterio di valutazione adottato dagli amministratori avrebbe dovuto tenere conto del “valore di presumibile realizzo” (peraltro richiamato nel criterio di valutazione indicato nei bilanci al 31/12/2007 e 2008) mentre non risulta appostato in nessuno dei bilanci oggetto d'esame alcun accantonamento a fronte del rischio obsolescenza delle rimanenze per adeguare il valore delle rimanenze al relativo valore di presumibile realizzo.” Tale osservazione assume pregio, alla luce del dettato dell'art. 2426 n. 9 c.c. (che impone la valutazione delle rimanenze secondo il cd. valore di realizzo se minore del costo di acquisto) alla luce delle dichiarazioni scritte di
[...]
e CP_9 Parte_3 Parte_4
m lati Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 23 di 41 in occasione dell'affitto d'azienda a Via Monteverdi s.r.l. (quando cioè la società fallita presentò domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo). In particolare, l'amministratore e i liquidatori dichiararono (v. doc. 48 parte attrice) che: ““i contratti estimatori contestualmente stipulati prevedevano che il prezzo delle singole giacenze di magazzino è stato determinato sulla base del valore di mercato della merce medesima puntualmente determinato applicando determinate percentuali di svalutazione ai valori contabili di carico della concedente”.
- “Le percentuali di svalutazione applicate sono quelle anche indicate nella proposta di concordato preventivo nel paragrafo V nel quale è riportato un prospetto relativo CP_15 alla giacenze di maga per tipologia, per collezione e per relativo anno o stagione di riferimento. Proprio in funzione della “anzianità” della collezione di appartenenza delle giacenze di magazzino furono determinate le percentuali di svalutazione. Sulla base di tale criterio furono recepiti integralmente i valori contabili della collezione “estate 2011” in quanto correttamente ritenuta compiutamente fungibile. La giacenza di magazzino delle collezioni autunno inverno 2009/2010 e primavera estate 2010 furono opportunamente svalutate del 40% tenuto conto dell'obbiettive difficoltà di vendere sul mercato collezioni superate e già note se non ad un prezzo sufficientemente scontato al fine di promuovere l'acquisto da parte del consumatore finale”.
- “Le giacenze di magazzino delle collezioni precedenti al 2009 sono state opportunamente quasi integralmente svalutate (percentuale di svalutazione del 95%) onde tener conto, come ben noto a tutti gli operatori del settore, del fatto che giacenze di merci di abbigliamento riferite a collezioni superate da oltre due stagioni sono praticamente invendibili se non a stockisti che per prassi consolidata riconoscono un prezzo unitario bassissimo”.
- “Nessun operatore del mercato, libero di operare in condizioni economiche di libero mercato, avrebbe riconosciuto un valore diverso da quello di stock “.
- “Aggiungasi anche che l'accesso alle procedure di concordato preventivo delle varie società facenti parte del gruppo ” certo non favoriva la vendita dei capi di abbigliamento con tale CP_15
“marchio”. Anche di tale aspetto qualunque operatore del mercato avrebbe tenuto conto nella determinazione del valore di realizzo”. I bilanci compresi nel periodo tra il 2005 e il 2009 non contengono alcuna indicazione della composizione del magazzino, con la conseguenza che l'unico documento di riferimento è il prospetto del dipendente della , sig. CP_12 allegato al PVC della Guardia di Finanza o sub Persona_5
Partendo proprio dal documento predisposto dal dipendente amministrativo
– al fine di valutare i dati ivi riportati – occorre richiamare le Per_5 rese all'udienza del 21 marzo 2012 nel procedimento R.G. n. Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 24 di 41 460/2012 (doc. 52 di parte attrice), dove viene dichiarato che: “Inizialmente, il conto merce a disporre fu creato per approntare merce alle varie società distributive del gruppo, in modo che la merce potesse essere sempre pronta in caso di necessità. Questo è il motivo per cui sono nati i conti "merce a disporre": ce ne è uno per ogni società distributiva. Successivamente i conti sono stati movimentati anche con più merce di quello che poteva essere l'utilizzo normale di queste società. In alcuni momenti – da metà del 2008 in poi - i conti sono stati movimentati per creare un aumento di fatturato su . Verso fine anno si usavano in maniera cospicua per creare un fatturato a CP_15
quel punto portare le ricevute bancarie in banca e avere gli anticipi d a l l e CP_15
e. L'iter era: facevamo una stampa del magazzino , si prendevano CP_15 le quantità maggiore della merce più vecchia (che normalmente no iva movimentata all'interno dell'azienda) e venivano emesse fatture verso le società distributive non movimentando fisicamente la merce. Erano fatture con d.d.t., che non venivano mai firmati da nessuno. Mi occupavo della stampa del magazzino, della valutazione delle merci più vecchie e da prendere la quantità maggiore da inserire nelle fatture. Irùzialmente si faceva la stampa del magazzino, evidenziando le merci più vecchie (dato che avevamo la possibilità di fare la stampa a stagioni). Si portava questa stampa a responsabile del magazzino e lui provvedeva all'emissione delle bolle Persona_9 ve merce a disporre e da questi conti venivano emesse le fatture. Successivamente, dato che le movimentazioni diventavano sempre di più le facevamo direttamente noi in ufficio e non si portava più la stampa a Abbiamo smesso Per_9 di passare dal dal 2009, anche se sporadicamente anc a si potevano fare Per_9 noi. Erano dai mesi del 2009. Da fine 2008 e più dal 2009 le movimentazioni non riguardavano solo verso le distributive, ma anche da queste ultime verso la CP_15
e le distributive o. Il periodo di massima movimentazione è stato da agosto CP_15
08 ai primi mesi del 2010. Dopo non aveva più senso." Il conto cd. merci a disporre nasce, quindi, per approntare merce da CP_15
alle singole società distributive. C'era un conto per ciascuna
[...] resa come risulta dal documento predisposto dallo stesso Parte_1 sig. to al PVC prodotto sub doc. 78 di parte attrice. Per_5
Suc a decorrere dal 2008 viene usato anche per eseguire operazioni artificiose di spostamento delle merci tra le singole società del gruppo, con al fine di anticipare presso le banche le relative fatture e per ottenere indebiti vantaggi a fini I.V.A. (v. dichiarazione REBISCINI sub 52:
“il conto merce a disporre veniva usato anche ai fini IV.A. Sia per che per le CP_15 distributive a fine mese si poteva avere o un credito o un debito I.V.A. mi sentivo con la che mi faceva il riepilogo della situazione I.V.A. delle varie aziende Tes_1 distrib esso redigevo uno schemettino dove si evidenziavano i crediti ed i debiti Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 25 di 41 I.V.A. delle varie società, compresa la . In base a questo venivano decise le CP_15 novimentazioni da fare: chi vendeva, quanto hi, in modo da spostare il credito [.V.A. verso un'altra azienda che aveva un debito importante."). La precisazione resa dal sig. e riportata nel verbale sub doc. 52 Per_5
è importante, nella misura in i chiarire quanto chiesto al c.t.u. in sede di chiarimenti all'udienza del 14 febbraio 2024 (v. infra). Ai fini della valutazione delle rimanenze contabilizzate nei bilanci di occorre tenere, tuttavia, presente non tanto delle fatture per Parte_1 sistenti che vengono collocate dagli informatori da circa la metà del 2008 fino a tutto il 2009, quanto piuttosto della composizione del magazzino ricostruibile alla luce della documentazione in atti. A tal fine è importante partire dallo schema predisposto dal c.t.u. che riporta la dinamica dei ricavi, dei costi d'acquisto delle merci, del costo dei prodotti venduti (cpv), dell'incidenza sui ricavi di vendita (cpv/v) e, infine, dell'indice di rotazione delle rimanenze (v. pag. 21-22 rel. c.t.u.). Nello schema di seguito trascritto assume particolare rilievo il dato relativo allo scarso indice di rotazione delle rimanenze di che decresce Parte_1 in modo inversamente proporzionale alla giacenz ze. Sul punto il c.t.u. rileva, infatti: “in tutti gli esercizi l'indice di rotazione delle rimanenze risulta estremamente basso rispetto alla normale operatività di operatori nel commercio di articoli d'abbigliamento (si consideri che l'indice di rotazione delle scorte rilevato dall'analisi dei bilanci è di 6,14 volte e che quello rilevato dai bilanci di era del 3,72. CP_43 CP_11
L'attiv erciale a marchio , secondo quanto è possibil re anche dalle CP_15 dichiarazioni agli atti di causa, bassi margini di ricarico sui prodotti venduti (rilevabili anche dall'incidenza del costo dei prodotti venduti sui ricavi di vendita); pertanto la possibilità di realizzare un margine sufficiente alla copertura dei costi fissi era legata ad un veloce ricircolo delle merci. Alti volumi e bassi margini avrebbero probabilmente permesso alla società di ottenere un margine primo di prodotto sufficiente a coprire gli ingenti costi fissi soprattutto quando la scelta commerciale fu di procedere all'apertura dei negozi di grandi metrature nei centri commerciali. L'indice di rotazione è sintomatico, invece, di un bassissimo ed inadeguato (al settore ed alla marginalità di prodotto) indice di rotazione delle rimanenze.” Quanto affermato chiarisce, quindi, lo schema di seguito riportato (v. pag. 21-22 rel. c.t.u.:
31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 ricavi delle vendite 543.787,00 523.765,00 517.658,00 485.137,00 757.756,00
1.265.723,00
2.232.227,00 2.549.872,00 1.226.523,00 di cui
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 26 di 41 Org_5[... 53.187,00 626.090,00
Merce" corrispettivi negozi 543.787,00 523.765,00 517.658,00 485.137,00 757.756,00
1.265.723,00
2.179.040,00 1.923.782,00
rimanenze iniziali 126.965,00 149.934,00 162.209,00 204.361,00 262.156,00 453.308,00 1.445.639,00 1.487.973,00 1.912.200,00 costi per
358.135,00 330.089,00 358.099,00 334.819,00 642.711,00 1.742.312,00
1.348.214,00
2.221.573,00 508.334,00 acquisto merci
Rimanenze
finali 149.934,00 162.209,00 204.361,00 262.156,00 453.308,00 1.445.693,00 1.487.973,00 1.912.200,00 143.709,00
Or
335.166,00 317.814,00 315.947,00 277.024,00 451.559,00 749.927,00 1.305.880,00 1.797.346,00 2.276.825,00 Org
61,64% 60,68% 61,03% 57,10% 59,59% 59,25% 58,50% 70,49% 185,63%
Acquisti/
vendite 65,86% 63,02% 69,18% 69,02% 84,82% 137,65% 60,40% 87,12% 41,45%
Per_1
media 201.932,00 231.038,50 264.389,50 335.439,00 488.810,00
1.176.154,50
2.189.625,50 2.444.073,00 1.984.054,50 rimanenze rotazione rimanenze 2,69 2,27 1,96 1,45 1,55 1,08 1,02 1,04 0,62
Proseguendo con l'esame delle rimanenze - e precisato che il conto merci a disporre nasce ben prima che si iniziasse a operare sullo stesso attraverso operazioni fittizie infragruppo – occorre richiamare l'iter seguito dal c.t.u. per ricostruire, partendo dai dati relativi alle merci a disporre (cioè merci relative a stagioni passate provenienti dalla ) contenuti nel prospetto predisposto CP_12 dal sig. allegato al PV tto dalla parte attrice sub doc. 78. Per_5
In p t.u. partendo dal dato relativo alle rimanenze nel bilancio di al 31 dicembre 2008 (pari a € 1.487.973,00) e confrontandolo con il Parte_1 elle rimanenze di redatto dal sig. è arrivato a Pt_1 Per_5 determinare il valore delle me sporre presenti della società fallita al 31/12/2008 a costo di carico. A tal fine si riporta lo schema predisposto dal c.t.u. (pag. 29 della relazione), di cui occorre considerare, in particolare, la colonna “Primo 1318”:
Primo 1318 Negozi Pt_1
Totale Al 31/12/2008 Quantità Valore Quantità Valore Totale valore quantità
71.393 487.134,18 107.256 518.958,30 178.649 1.006.092,48 Rimanenze finali al 31/12/2008 da CP_ prospetto (Rebiscini)
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 27 di 41 CP_ Costo medio 6,82 4,84
Ripartizione
rimanenze finali di 71.393 720.453,16 107.256 767.519,84 1.487.973,00
al Pt_1 31/12/2008
Costo medio Primo
10,09137 7,1559618 Pt_
Ricarico 47,90% 47,90%
In merito a tale schema il c.t.u., all'udienza del 14 febbraio 2024, ha fornito il seguente chiarimento: “il “47,90% è il margine di ricarico sul costo medio SASCH di € 6.82 e diventa 10,09 come costo di . Queste merci che erano di erano in Pt_1 CP_12
. Se prendo quantità di 71. ore di 487.134,18 indicati a riga del CP_12
a pag. 29 e divido 487.134,18 per 71,393 ottengo 6,82. Queste merci erano in capo a . In capo a avevo lo stesso quantitativo (71.393) per un valore di CP_12 Pt_1
7 . Se faccio la erazione di prima (divisione di 720.453,16 per 71.393) ottengo 10,9137. Poi bisogna fare 10,9137: 6,82 si ottiene 1,4790 e l'incremento è 47,90%. Questi calcoli sono stati fatti sulla base del prospetto predisposto dal sig. come Per_5 indicato in alto a pag. 29.” A questo punto il c.t.u. - individuato in € 720.453,16 il valore delle rimanenze finali di merci a disporre presenti nel magazzino di rispetto a un Parte_1 valore totale di rimanenze contabilizzato in € 1.487.9 ricostruire il valore delle merci acquistate sul cd. conto merci a disporre nel bilancio al 31/12/2007 in € 767.776,52, tenendo conto degli acquisti e delle vendite eseguite, secondo lo schema di seguito riportato (v. pag. 30 c.t.u.):
MAD 31/12/2008 720.453,16
Acquisti - 5.863,95
Vendite 53.187,31
MAD al 31/12/2007 767.776,52
La rimanenza finale di merci acquistate sul conto merci a disporre al 31/12/2007 era, quindi, pari a € 767.776,52. Tale dato una volta confrontato con dato contabilizzato nel bilancio di l 31/12/2007 (€ 1.445.693) porta Parte_1
a ricostruire le rimanenze finali tto alle rimanenze acquistate sul conto merci a disporre pari a € 677.916,48. Il c.t.u. ha quindi evidenziato (pag. 30) che: “Tenuto conto del criterio di valutazione
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 28 di 41 adottato dall'organo amministrativo della società per la redazione del bilancio al 31/12/2010 e per la predisposizione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, una valutazione delle rimanenze che avesse tenuto effettivamente in considerazione il possibile valore di realizzo, avrebbe comportato un accantonamento a fondo rischi obsolescenza magazzino in ciascuno dei bilanci chiusi dal 31/12/2002 al 31/12/2009”. A tal fine riporta la seguente tabella (pag. 31):
31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 rimanenze finali 149.934,00 162.209,00 204.361,00 262.156,00 453.308,00 1.445.693,00 1.487.973,00 1.912.200,00 di cui eccedenza stimata 3.754,70 21.411,96 65.205,62 131.742,83 249.610,15 1.105.444,88 887.911,98 1.226.750,54 di cui MAD 767.776,52 720.453,16 1.135.199,96
Accantonamento a fondo
1.502,00 10.630,00 37.858,00 88.560,00 172.303,00 237.130,00 492.451,00 979.051,00 svalutazione rimanenze sulla base dell'indice di rotazione
1.502,00 10.630,00 37.858,00 88.560,00 172.303,00 729.387,69 751.414,03 1.115.060,19 Accantonamento a fondo svalutazione rimanenze rettifiato tenendo conto Or delle rimanenze di
In sostanza, seguendo gli stessi criteri indicati nella dichiarazione firmata da e Controparte_9 Parte_3 [...]
c. valut Parte_4
e acquistate sul conto merci a disporre e del 40% della differenza tra l'eccedenza delle rimanenze rispetto alle rimanenze di merci a disporre. A tal fine ha predisposto il seguente schema relativo ai fondi svalutazione per le rimanenze relative ai bilanci 2005-2009:
31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
Accantonamento a
88.560,00 172.303,00 729.387,69 751.414,03 1.115.060,19 fondo svalutazione rimanenze rettificato tenendo conto delle Orga rimanenze di
In merito al cd. merci a disporre il c.t.u. (a seguito della richiesta di chiarimenti da parte della giudice relatrice, all'udienza del 14 febbraio 2024, in merito alla circostanza se con riferimento all'acronimo se il c.t.u. abbia inteso solo la Organiz pratica del merci a disporre per come descrit n merci che non si muovevano dal magazzino di – oppure ricomprenda anche le merci a disporre intese CP_12 come merci a di e delle società distributive per vendite effettive e non fittizie) ha risposto: “la possibilità di ricostruire le movimentazioni delle merci a disporre inizia dall'anno 2008 e consente di arrivare, al massimo al 31/12/2007. L'analisi consente
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 29 di 41 di dire che c'erano al 31/12/2007 rimanenze di merci a disporre. Se questi merci fossero arrivate a tramite fatturazioni di o fossero merci già a magazzino di Pt_1 CP_12
n n grado di dirlo. È impo er conto che la dichiarazione riportata Pt_1 ta a pag. 20 gli amministratori descrivono i criteri di svalutazione delle merci delle annate a precedente. Il fatto che le merci a disporre fossero merci di stagioni precedenti. Che il magazzino al 31/12/2007 fosse di o di erano sostanzialmente merci di CP_12 Pt_1 passate stagioni, con la conseguenza ch tazio dovuto seguire i medesimi criteri indicati da Pt_3 CP_6
Tale aspetto, in realtà, non può che essere ricostruito sulle dichiarazioni fornite proprio dagli impiegati amministrativi della dove venivano gestiti i CP_15 conti merci a disporre relativi a ciascuna si stributiva. Proprio le dichiarazioni di sopra riportate evidenziano – come già Per_5 rilevato – come il conto mer reesistesse rispetto all'anno 2008 e che solo a partire da tale data fossero iniziate vendite fittizie di merci con finalità elusive del pagamento dell'imposta I.V.A., come dimostra il PVC prodotto da parte attrice sub doc. 78. I dati ricostruiti dal c.t.u. relativi alle merci acquistate sul conto merci a disporre al 31/12/2007, portano all'analisi della sequenza di seguito riportata (già citata supra):
Rimanenze finali totali al 31/12/2007: € 1.445.693, di cui:
- € 767.776,52 per merci acquistate sul conto merci a disporre (dato ottenuto decurtando dall'ammontare delle merci a disporre al 31/12/2008 contenuto nel prospetto predisposto da allegato al Per_5 doc. 78 di parte attrice (pari a € 720.453,16) le fatture li acquisti e vendite avvenute nel 2008 (v. schema riportato supra)
- € 677.916,48 quali rimanenze finali eccedenti rispetto alle rimanenze acquistate sul conto merci a disporre.
In merito al conto merci a disporre occorre, poi, precisare come la pratica delle vendite fittizie decorrente dal 2008 per tutto il 2009 (come dimostra l'elevato ammontare delle rimanenze contabilizzate al 31/12/2009, pari a € 1.912.200) sui (preesistenti) conti merci a disporre è riconducibile alla volontà di ottenere un risparmio sull'i.v.a., utilizzando merci obsolete che non avrebbero potuto essere collocate sul mercato al costo di acquisto e al fine di anticipare presso le banche le relative fatture. La vendita effettiva di tali merci sarebbe stata, infatti, di gran lunga più vantaggiosa per l'imprenditore che avrebbe conseguito un margine di ricavo effettivo. Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 30 di 41 Dal PVC sub doc. 78 di parte attrice si ricava che la pratica dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti nei rapporti tra e può CP_12 Parte_1 essere, sicuramente, all'inizio del 20 nd arte Pt_12 convenuta era ancora ratore in carica e si occupava direttamente della gestione dei negozi di , come più volte dichiarato dalla stessa parte Pt_1 convenuta). A conferma di quanto appena evidenziato può essere riportato lo schema riprodotto a pag. 24 della c.t.u.
PDF Emittente FT/NC Numero Data Anno Descrizione Imponibile IVA % IVA Totale
20 FT 15799 29/12/2008 2008 Merce a Disporre 60.510,86 20 12.102,17 72.613,03 CP_15
Totale FT 60.510,86 12.102,17 72.613,03
16 NC 495 25/01/2008 2008 Merce a Disporre - 681,71 20 - 136,34 - 818,05 CP_15
16 NC 1047 31/01/2008 2008 Merce a Disporre - 482,05 20 - 96,41 - 578,46 CP_15
16 NC 2419 29/02/2008 2008 Merce a Disporre - 3.620,69 20 - 724,14 - 4.344,83 CP_15
16 NC 2945 14/03/2008 2008 Merce a Disporre - 1.771,78 20 - 354,36 - 2.126,14 CP_15
16 NC 5179 30/04/2008 2008 Merce a Disporre - 6.687,54 20 - 1.337,51 - 8.025,05 CP_15
16 NC 5191 30/04/2008 2008 Merce a Disporre - 9.296,23 20 - 1.859,25 - 11.155,48 CP_15
16 NC 5288 07/05/2008 2008 Merce a Disporre - 330,42 20 - 66,08 - 396,50 CP_15
16 NC 5552 14/05/2008 2008 Merce a Disporre - 533,87 20 - 106,77 - 640,64
CP_15
Org 16 NC 5945 22/05/2008 Merce a Disporre - 80,90 20 - 16,18 - 97,08
CP_15
Org 16 NC 6246 27/05/2008 Merce a Disporre - 44,04 20 - 8,81 - 52,85
CP_15
Org 16 NC 6670 12/06/2008 Merce a Disporre - 1.427,10 20 - 285,42 - 1.712,52
CP_15
Org 16 NC 7922 07/07/2008 Merce a Disporre - 1.192,80 20 - 238,56 - 1.431,36
CP_15
Org 16 NC 9683 08/08/2008 Merce a Disporre - 6.061,27 20 - 1.212,25 - 7.273,52
CP_15
Org 16 NC 10021 22/08/2008 Merce a Disporre - 4.052,82 20 - 810,56 - 4.863,38
CP_15
Org 16 NC 10616 04/09/2008 Merce a Disporre - 4.998,78 20 - 999,76 - 5.998,54
CP_15
Org 16 NC 11126 16/09/2008 Merce a Disporre - 165,22 20 - 33,04 - 198,26
CP_15
Org 16 NC 11484 23/09/2008 Merce a Disporre - 652,19 20 - 130,44 - 782,63
CP_15
Org 16 NC 11881 30/09/2008 Merce a Disporre - 4.643,34 20 - 928,67 - 5.572,01
CP_15
Org 16 NC 12491 10/10/2008 Merce a Disporre - 2.445,18 20 - 489,04 - 2.934,22
CP_15
Org 16 NC 12971 21/10/2008 Merce a Disporre - 5.478,98 20 - 1.095,80 - 6.574,78
CP_15
Totale NC - 54.646,91 - 10.929,38 - 65.576,29
Impatto a CE 5.863,95 1.172,79
Raffrontando tale schema con l'all. 7 al PVC prodotto sub doc. 78 di parte attrice emergono numerose corrispondenze con l'ELENCO DELLE NOTE DI CREDITO RICEVUTE RELATIVE AD OPERAZIONI INESISTENTI, ivi riportato. In via meramente esemplificativa se ne possono richiamare alcune, come:
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 31 di 41 - le fatture n. 495 e 1047 del gennaio 2008
- la fattura 2419 del febbraio 2008
- la fattura 2945 del marzo 2008
- le fatture 5179 e 5191 dell'aprile 2008
Sicuramente, sin dal sul conto merci a disporre dedicato a Org_9 Pt_1 venivano operati trasferi fittizi di merce per gli scopi più volte rich Anteriormente a tale data si può affermare che la movimentazione delle merci da verso , anche se effettiva, riguardava merce comunque CP_12 Pt_1 obs cui rapp one in bilancio non trova corrispondenza con quanto dichiarato dagli stessi amministratori nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2007 (Le rimanenze, costituite da scorte operative ed esclusivamente da beni destinati alla vendita, sono valutate al minore tra il costo ed il presumibile realizzo. Il criterio utilizzato per la determinazione del costo è il costo medio di acquisto). Tale affermazione è corroborata da tre elementi che convergono in una medesima direzione. Il primo è costituito dalla rilevazione relativa alla composizione del magazzino di le cui merci venivano acquistate da (e individuati CP_15 Parte_1 da della gestione dei negozi, v. infra). Sul punto sono particolarmente rilevanti le dichiarazioni di chi da sempre si era occupato del magazzino di e, conseguentemente, dei suoi rapporti con le CP_12 società distributive, compr cioè il sig. Parte_1 Persona_5 che ha predisposto il prospett C sub doc Lo stesso sig. (v. dichiarazioni a verbale d'udienza del 21 marzo Per_5
2012 sub doc. 5 to che: “non so a livello di quantità, ma il magazzino era sempre composto da merce di stagione, che entrava in base agli acquisti fatti dai fornitori di merce sia esteri che italiani, ed era comporto dalle rimanenze degli anni precedenti. Ogni anno si incrementava un po' il magazzino con le rimanenze della merce non venduta. Le percentuali sarebbero ipotetiche. Se calcoliamo come vecchia la merce della stagione precedente, abbiamo un 80% di merce vecchia ed un 20% di merce nuova, calcolando tra la merce nuova - nel 20% - anche la merce della stagione 60, gli articoli basici, cioè quelli che possiamo portare di stagione in stagione, perché sono articoli che vanno sempre bene. Il basico, ad esempio, è la magliettina di cotone a maniche lunghe e paricollo, tutti molto semplici. Poi c'era la merce di stagione, che vendevamo nella merce corrente - sempre nel 20%, a mio parere. C'è da fare un'ulteriore distinzione sulla merce vecchia: c'era quella della stagione appena passata che poteva essere merce ancora rivendibile (ad esempio se era appena passato l'inverno nell'autunno inverno successivo potevano anche essere rimesse in vendita.). Poi c'era anche merce delle stagioni vecchie che potevano essere obsolete, ad eccezione di alcuni capi, che potevano essere ricondizionati, cioè tirati fuori,
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 32 di 41 lavati, reimbustati e resi nuovi …. nell'80% di merce vecchia, c'era un 30%, a mio parere, di merce della stagione appena passata o che poteva essere ricondizionata." In sostanza, la composizione del magazzino era:
- 80% di merce delle stagioni precedenti (di cui circa un terzo della stagione passata e il resto ancora più risalente);
- 20% di merce della stagione corrente.
Come già rilevato, supra, nel bilancio di al 31/12/2007, alla luce Parte_1 delle verifiche eseguite dal c.t.u., a fron ontare complessivo di rimanenze pari a € 1.445.693, di cui la rimanenza finale di merci acquistate sul conto merci a disporre al 31/12/2007 era, quindi, pari a € 767.776,52, mentre le rimanenze finali eccedenti rispetto alle rimanenze acquistate sul conto merci a disporre pari a € 677.916,48. Il secondo elemento è costituito dai criteri di valutazione indicati da
[...]
e da e in ordine ai CP_9 Parte_3 Parte_4 del c al momento CP_15 del contratto estimatorio stipulato in occasione del affitto a Via Monteverdi s.r.l. in sede di presentazione della domanda di concordato preventivo, avvenuta nel 2010 (doc. 48 parte attrice). In particolare, il criterio seguito sulle svalutazioni del magazzino fu quello di recepire integralmente i valori contabili della collezione "estate 2011" in quanto correttamente ritenuta compiutamente fungibile. Le giacenze di magazzino delle collezioni autunno inverno 2009/2010 e primavera estate 2010 furono opportunamente svalutate del 40% tenuto conto della circostanza delle obbiettive difficoltà di vendere sul mercato collezioni superate e già note se non ad un prezzo sufficientemente scontato al fine di promuoverne l'acquisto da parte del consumatore finale. Le giacenze dì magazzino delle collezioni precedenti al 2009 sono state opportunamente quasi integralmente svalutate (percentuale di svalutazione del 95%) onde tener conto, come ben noto a tutti gli operatori del settore, del fatto che giacenze di merci di abbigliamento riferite a collezioni superare da oltre due stagioni sono praticamente invendibili se non a stockisti che per prassi consolidata riconoscono un prezzo unitario modestissimo. L'alternativa alla vendita in stock è quella di percentuali di invenduto molto elevate. Nessun operatore del mercato libero di operare in condizioni economiche dì libero mercato avrebbe riconosciuto un valore diverso da quello di "stock". Aggiungasi anche che l'accesso alle procedure dì concordato preventivo delle varie società facenti parte del gruppo " " certo non favoriva la vendita di capi di abbigliamento con tale Org_1
"marchio". Anche di tal tto qualunque libero operatore del mercate, av be tenuto conto nella determinazione del valore di realizzo. In merito a tale dichiarazione – già richiamata supra in relazione alle valutazioni svolte dal c.t.u. – il collegio rileva che sono necessarie alcune considerazioni.
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 33 di 41 La prima è di tipo temporale: il contratto estimatorio collegato all'operazione d'affitto d'azienda a Via Monteverdi s.r.l. si colloca nella parte finale dell'anno 2010. In tale frangente:
- furono mantenuti i prezzi relativi alla collezione estate 2011 che sarebbe andata in vendita nei negozi nell'anno successivo
- furono svalutate del 40% le rimanenze relative all'anno 2010, cioè all'anno in corso al momento della stipulazione del contratto estimatorio;
- furono svalutate del 95% le merci relative a due stagioni precedenti dal 2009 fino ad andare indietro.
È bene precisare, a tal fine, che il magazzino di , contabilizzato nel Pt_1 bilancio chiuso al 31/12/2009 in € 1.912.200 fu sval 143.709. La seconda considerazione riguarda proprio tale svalutazione e il contesto in cui fu attuata: l'operazione di affitto di Via Monteverdi s.r.l. prevedeva una continuità indiretta di tutte le aziende del gruppo (compreso e di Parte_1 conseguenza la riclassificazione delle rimanenze non corrisp io a criteri di tipo liquidatorio, ma piuttosto a una correzione di valutazioni incentrate, sino ad allora, secondo il criterio del costo di acquisto, senza tener conto, invece, del minor valore di realizzo che era pari al 60% del primo per la merce della stagione immediatamente precedente e al 5% per la merce risalente a due stagioni prima in poi. Il terzo elemento – che va a saldarsi con i primi due appena evidenziati – riguarda lo schema riportato a pag. 21-22 della rel. c.t.u. (richiamato, supra, v. pag. 26-27 del presente provvedimento) riguarda l'impennata della giacenza media delle rimanenze che passa a 488.810 nel 2006 (già raddoppiata rispetto a 201.932 del 2002) a 1.176.154,50 nel 2007 e a 2.189.625,50 nel registrando un Org_9 raddoppio sia negli anni 2007 che nel Org_9
L'indice di rotazione passa quindi 5 registrato nel 2006 a 1,08 registrato nel 2007, che è pari a meno della metà di quanto registrato nel 2002. Ciò rende condivisibili le valutazioni proposte dal c.t.u. (v. supra pag. 27 del presente provvedimento), circa la necessità di un appostamento del fondo rischi, indicate nel prospetto già richiamato e che appare opportuno richiamare, al fine di operare un confronto con l'altro schema predisposto dal c.t.u. in relazione alla situazione di perdita del capitale sociale individuata nell'ar.t 2482 ter c.c.
Org Consistenza patrimonio netto
2005
2006
2007 2009
Capitale sociale 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00
Riserva legale 542,00 542,00 542,00 542,00 542,00
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 34 di 41 Riserva straordinaria 1,00 1,00 - 1,00 -
Utili/perdite a nuovo - - - 27.902,00 - 774,00 -
Utile/perdita esercizio - 85.060,00 - 87.902,00 - 152.871,00 - 456.560,00 - 430.687,00
Patrimonio netto contabile 8.483,00 5.641,00
- 87.231,00
- 363.791,00
- 337.145,00
Finanziamenti infruttiferi
60.000,00 180.000,00 480.000,00 Org_11
566.093,00 Org_12
Patrimonio netto contabile 8.483,00 65.641,00 92.769,00 116.209,00 228.948,00 comprensivo dei finanziamenti soci
Rettifiche
Credito per imposte anticipate
- 4.691,00
- 9.152,00
- 11.897,00
- 14.126,00
- 13.243,00
Avviamento Viareggio -101.226,00 - 75.919,00 - 50.613,00 - 25.306,00
Eccedenza rimanenze - 88.560,00 -172.303,00 - 729.388,00 - 751.414,00 - 1.115.060,00
Patrimonio netto rettificato
-185.994,00
-191.733,00
- 699.129,00
- 674.637,00
- 899.355,00
In merito alle rettificazioni da apportare ai fini dell'individuazione del momento in cui si è verificata la perdita del capitale sociale il collegio - rispetto allo schema predisposto dal c.t.u. - ritiene opportuno concentrarsi sull'anno 2007, perché solo in tale momento si possono avere elementi che possano consentire di distinguere all'interno delle rimanenze contabilizzate al bilancio, quelle riferibili al conto merci a disporre (all'epoca riconducibile sicuramente a merci di stagione passate). Come già rilevato tale operazione è resa possibile dal prospetto predisposto da e allegato al PVC sub doc. 78 di parte attrice. Attraverso Per_5
e matematica relativa agli acquisti del il c.t.u. ha potuto Org_9 ricostruire l'ammontare delle merci a disporre pres nel 2007 (v. supra), individuate in € 767.776,52 su un ammontare delle rimanenze contabilizzate a tale data pari a € 1.445.693 Nello schema predisposto dal c.t.u., da ultimo riportato, viene prevista un'appostazione a fondo rischi in relazione al minor valore del costo di realizzo pari al 95%. Tenendo conto di tale svalutazione e non considerando, invece, quelle relative al credito per imposte anticipate e all'avviamento del negozio di Viareggio (non oggetto di allegazione specifica da parte della curatela attrice negli atti introduttivi) si otterrebbe un patrimonio netto negativo al 31/12/2007 pari a - € 636.719 (ottenuto considerando anche il finanziamento dei soci, come da schema prospettato dal c.t.u.). È da rilevare come il patrimonio netto riporterebbe un segno negativo anche se si qualificassero le rimanenze sul conto merci a disporre al 31/12/2007 come Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 35 di 41 risalenti alla stagione precedente (con una devalutazione del 40% per cento rispetto al costo di realizzo, calcolando un fondo rischi corrispondente al minor costo di realizzo rispetto a quello di acquisto pari a € 307.110,60. In tale ipotesi, infatti, il patrimonio netto negativo sarebbe pari a - € 214.341,60 (importo che considera il finanziamento soci di € 180.000 riportato nello schema predisposto dal c.t.u.). È pertanto evidente che, anche a voler collocare - sulla base dei dati verificabili in merito alle rimanenze – la perdita di capitale sociale al 31/12/2007 è evidente che, comunque, a tale data si fosse verificata la perdita del capitale sociale, anche tenendo conto delle sole svalutazioni delle rimanenze (con conseguente appostazione di un fondo rischi relativo al minor valore del costo di realizzo rispetto a quello di acquisto). A cambiare sarebbe solamente l'ammontare del risarcimento del danno secondo il cd. criterio dei netti patrimoniali (su cui v. infra). Si tratta, tuttavia, di circostanza che si rivela irrilevante, alla luce della limitazione del petitum della domanda risarcitoria a € 300.000, in sede di precisazione delle conclusioni da parte della curatela. Alla data del 31/12/2007 si era, quindi, verificata una perdita di capitale sociale che avrebbe dovuto essere evidenziata nel bilancio al 31/12/2007 (che risulta esaminato dallo stesso sig. , rimasto in carica fino al 24 marzo 2009, v. CP_1 verbale del c.d.a. 21 marzo ottoscritto dalla parte convenuta sub doc. 4 di parte attrice - e approvato dall'assemblea, come da verbale del 22 aprile 2008, sottoscritto sempre dal sig. , v. doc. 3 di parte attrice) e avrebbe dovuto CP_1 portare gli amministratori a are i provvedimenti previsti nell'art. 2482 ter c.c. Nell'analizzare la disciplina dell'art. 2476 c.c. abbiamo già visto come la diligenza chiesta all'amministratore sia da parametrare alla natura dell'incarico e che, di conseguenza, il titolo di studio o le mansioni che in concreto assume di aver svolto il sig. non possono escluderne la responsabilità in ordine CP_1 alla non corretta r ei bilanci e alla prosecuzione dell'attività d'impresa in una situazione in cui era già emersa la perdita del capitale sociale. In aggiunta a ciò, a fronte del ruolo dirimente della (non corretta) valutazione delle rimanenze in merito all'illegittima prosecuzione dell'attività di impresa, nonostante la perdita del capitale sociale, occorre evidenziare il ruolo che la stessa parte convenuta assume di aver svolto quale responsabile dei negozi. Sul punto si possono richiamare le dichiarazioni rese da Persona_5 all'udienza del 21 marzo 2023 (procedimento R.G. n. 460/20 parte attrice). In particolare, è stato dichiarato che: “C'erano i negozi in franchising che acquistava la merce su campionario, fatto più volte durante l'anno o venendo presso la sede ed Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 36 di 41 acquistando la merce in magazzino. Questo lo facevano i titolari dei negozi o i gerenti in franchising. Poi c'erano i negozi in proprietà che si comportavano nello stesso modo, a meno che la proprietà non decidesse di preparare i pacchetti di merce inviati ai negozi in base ai metri quadri, in base allo spazio. Ogni negozio aveva un suo gerente.” Quindi il responsabile del negozio provvedeva direttamente all'acquisto della merce da presso il suo magazzino o scegliendone il campionario. CP_15
Di con ra proprio la parte convenuta a scegliere la merce e a occuparsi del campionario la stessa doveva ben essere a conoscenza della composizione del magazzino della società fallita, anche nell'anno 2007, in cui si può collocare, al più tardi, la perdita del capitale sociale. Deve, quindi, ritenersi che la parte convenuta – che risulta aver sottoscritto il verbale del c.d.a. con il quale il 21 marzo 2008 è stata approva la bozza di bilancio al 31/12/2007, successivamente approvata dall'assemblea in data 22 aprile 2008
– è da ritenere responsabile sia per la redazione del bilancio al 31/12/2007, in cui è stata eseguita una sopravvalutazione delle rimanenze in violazione dell'art. 2426 n. 9 c.c. (occultando la perdita del capitale sociale che si era verificata nonostante il finanziamento dei soci di € 180.000), sia ai sensi dell'art. 2486 c.c. dell'illegittima prosecuzione dell'attività di impresa alla luce di quanto previsto nell'art. 2486, commi 1 e 2, c.c., in base al quale: “Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.” Il criterio di commisurazione del danno per la responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2486, comma 1, c.c. è stabilito dal terzo comma della norma appena richiamata. In particolare, è previsto che: “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.” Tale disposizione introdotta con l'art. 378 CCII è ritenuta applicabile anche ai giudizi in corso alla data della sua introduzione. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che: “In tema di risarcimento del danno da responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall. nei confronti dell'amministratore, il Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 37 di 41 meccanismo di liquidazione del "differenziale dei netti patrimoniali", di cui all'art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019, c.d. codice dell'impresa (CCII), è applicabile, in quanto latamente processuale, anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di detta norma, atteso che essa stabilisce non già un nuovo criterio di riparto di oneri probatori, ma un criterio, rivolto al giudice, di valutazione del danno rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società, salva la deduzione e individuazione di elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto.” (Cass., n. 5252 del 2024). Sul punto prendendo il patrimonio netto rettificato alla data del 30/6/2010 – alla luce di quanto precisato dal c.t.u. all'udienza del 14 febbraio 2024 in ordine al refuso nella tabella a pag. 49 della c.t.u. – pari a - € 2.398.097. Tale importo è stato ottenuto dal c.t.u., secondo il prospetto di seguito riportato (v. pag. 48 rel. c.t.u.):
Valore corrente del ramo d'azienda Viareggio e Gallicano 600.000,00
Magazzino 146.924,00
Crediti verso clienti 12.133,00
Cassa e Banche attive 67.956,00
Totale attivo 827.013,00
Debiti verso fornitori 551.757,00
Debiti 1.595.644,00 Org_13
Debiti verso banche 117.605,00
Debiti tributari 164.506,00
Debiti vs dipendenti e TFR 201.000,00
Spese di giustizia 37.376,00
Totale passivo 2.667.888,00
Deficit concordatario - 1.840.875,00
Deficit concordatario al netto delle spese di procedura - 1.803.499,00
All'importo di - € 1.803.499 occorre sommare il debito di € 594.598,00 relativo all'insinuazione dell' delle entrate, ottenendo, così, l'importo di - € Org_14
2.398.097. Partendo dal patrimonio netto rettificato alla data del 30/6/2010, applicando il criterio indicato nell'art. 2486, comma 3, c.c., si ottengono i seguenti importi, a seconda della svalutazione delle rimanenze sul cd. merci a disporre alla data del 31/12/2007, applicata:
- se si applica una svalutazione pari al 95%, seguendo l'impostazione del
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 38 di 41 c.t.u. e si parte da un patrimonio netto negativo (ricalcolato) di - € 636.719 v. supra) considerando il risultato della gestione liquidatoria (- € 60.000) e (in melius) la stima della buonuscita del negozio di Viareggio (+150.000) si ha un patrimonio netto rettificato pari a - € 546.719, per un danno totale, calcolato secondo il criterio dei cd. netti patrimoniali, pari a € 1.851.378;
- se la svalutazione sulle rimanenze sul cd. merci a disporre è pari al 40% e si parte da un patrimonio netto rettificato di - € 214.341,60 (v. supra), considerando sempre il risultato della gestione liquidatoria (- € 60.000) e il risultato positivo della buonuscita del negozio di Viareggio (+
€ 150.000) il danno calcolato secondo il cd. criterio dei netti patrimoniali è pari a - € 2.273.755,4.
In entrambe le ipotesi il risultato del danno calcolato secondo il cd. metodo dei netti patrimoniali copre la richiesta risarcitoria della curatela, limitata a € 300.000, in sede di precisazione delle conclusioni. Sul punto occorre evidenziare – considerata la richiesta di parte convenuta di tener conto delle transazioni intervenute con gli altri condebitori che la parte attrice ha già ridotto il petitum come da foglio di precisazione delle conclusioni allegato al verbale d'udienza del 27 ottobre 2017. Inoltre, le transazioni prodotte in allegato alla comparsa conclusionale depositata in data 27/12/2017 evidenziano che si tratta, in primo luogo, di transazioni che riguardano solamente le quote interne di responsabilità di ciascun singolo condebitore, con la conseguenza che non trova applicazione l'art. 1304 c.c., secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità e cioè che: “L'art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne.” (Cass., n. 7094 del 2022). Ciò premesso occorre tener conto che nella memoria ex art. 183, comma 6, n 1) c.p.c. la curatela aveva precisato le conclusioni, come di seguito indicato:
“accertare e dichiarare che i SI.g.ri , e Persona_1 CP_1 CP_10 Pt_3 sono responsabilità in qualit
[...] Parte_1 conseguenza è alle quote di transazione e Per_1 CP_4 he occorre tener conto, per verificare se i Pt_3
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 39 di 41 confronti del sig. in sede di precisazione delle conclusioni (da € CP_1
2.800.000 a € 300.0 enuto conto delle transazioni, posto che, secondo il giudice di legittimità: “La transazione intervenuta tra il danneggiato e uno dei corresponsabili in solido, in relazione a una parte soltanto del credito risarcitorio, determina lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, senza, peraltro, vincolare in alcun modo la successiva ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori e spiegando efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante.” (Cass., n. 2426 del 2024). Sul punto, considerato che la responsabilità per illecita protrazione dell'attività d'impresa in presenza della situazione di perdita del capitale sociale è stata collocata al 31/12/2007 le posizioni da considerare riguardano il coamministratore e gli amministratori subentrati Persona_1 successivamente, cio 009 e el 2010. CP_10 Parte_3
Dalla lettura degli azione le i responsabilità quantificate per i sig.ri ono le seguenti CP_4 Per_1
- per la posizione di l'importo transatto è pari a € CP_10 pari al 5% di € 1.300.0
- per (e per esso l'erede Persona_1 CP_2 di € 2.800.000, cioè € 5
[...]
Non risulta prodotta agli atti la transazione di Tuttavia, se si Parte_3 considera (per intero) l'importo di € 100.000, cui dotto il petitum della domanda di condanna della curatela (v. udienza di precisazione delle conclusioni del 27 ottobre 2017) si ottiene l'importo di € 725.000. Tale importo presenta una differenza superiore a € 300.000 rispetto agli importi ottenuti mediante i due criteri di calcolo secondo i cd. netti patrimoniali, individuati, rispettivamente – e in melius rispetto alle conclusioni della c.t.u. – in
€ 1.851.378 e € 2.273.755,4. Alla luce di quanto sin qui evidenziato la domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta, con la condanna della parte convenuta al pagamento di € 300.000 in favore della . Parte_2
Le spese di lite devo ondo il cd. principio di soccombenza e devono essere liquidate in favore della parte attrice, secondo i parametri medi ex D.M. n. 55 del 2014 corrispondenti all'importo oggetto di condanna. Le spese di c.t.u. devono, infine, essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 40 di 41 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna a pagare € 300.000, in favore della Curatela del CP_1
; Parte_2
n favore della parte attrice le spese del CP_1 presente proc ate in € 22.457, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.a.; dispone la compensazione delle spese di c.t.u. Si comunichi. Così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2024
La Giudice rel. ed est. Il Presidente Dr.ssa Raffaella Brogi Dott. Michele Sirgiovanni
Tribunale di Prato R.G. n. 4620/2012 pagina 41 di 41